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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 12:10 innanzi alla dott.ssa LA LA, sono comparsi: per l'avv. MASSIMO DI TELLA sostituito dall'avv. BIANCHI CRISTINA Parte_1 per il dott. SERGIO SCORZA nessuno Controparte_1 compare per l'avv. ELISA NANNUCCI sostituita dall'avv. BERNI FRANCESA CP_2
L'avv. Bianchi si riporta al ricorso introduttivo chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione con accoglimento di spese e ocmpetenze, dal momento che la ricostruzione del ministero è del tutto errata, come le deduzioni, che portano alla conclusione che la rpd non è da ritenersi come questione nuova.
L'avv. Berni si riporta alla memoria di costituzione insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
LA LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. LA LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 603/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO DI Parte_1 C.F._1
TELLA ed elettivamente domiciliata a San Cipriano d'Aversa, via G. Cavalcanti 4, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. SERGIO SCORZA ed elettivamente domiciliato a
Prato, via Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto alla percezione della Parte_1
retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1 convenuto e condannarlo al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in euro 843,90 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si sono costituiti chiedendo la condanna del al pagamento dei contributi evasi CP_2 CP_1
calcolati sulle differenze retributive dovute, oltre alle sanzioni e interessi e, tardivamente, il
, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in CP_1
favore di quello amministrativo e, nel merito, che la retribuzione professionale docenti è un compenso individuale che spetta solo ai docenti di ruolo e ai docenti con contratto annuale.
Difatti, rileva che le supplenze annuali sono assegnate su posti vacanti in organico di diritto,
mentre le supplenze brevi e saltuarie vengono assegnate in caso di assenza del titolare che già percepisce stipendio e RDP ed afferma che durante l'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente ha svolto unicamente supplenze brevi e saltuarie presso Istituzioni Scolastiche diverse.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 2 dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte convenuta, dal momento che il presente giudizio ha a oggetto la domanda di riconoscimento di una prestazione di natura economica, connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, e il diniego di fruire di quel beneficio rientra tra le determinazioni assunte dal con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (e non nell'esercizio CP_1
di un potere autoritativo e discrezionale).
Ne consegue, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 3032/2011 e successive conformi).
Venendo al merito della vicenda, l'accoglimento è imposto dalla lettera dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, da interpretarsi alla luce dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
(che, come noto, vieta un trattamento deteriore giustificato soltanto dal tipo di rapporto – a tempo indeterminato o determinato – e non da ragioni oggettive).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, premesso che l'emolumento di cui si discute rientra nelle condizioni di impiego (in ragione della sua natura fissa e continuativa e della sua
Pag. 3 di 6 indipendenza rispetto a particolari modalità di svolgimento della prestazione), del tutto condivisibilmente ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018; nello stesso senso si veda anche Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “è conforme alla
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da
questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di
ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni
docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”).
Deve ricordarsi che la nozione di “ragioni oggettive”, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria, “richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla
sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi,
Pag. 4 di 6 nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle
caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, la ricorrente ha descritto le mansioni svolte del tutto sovrapponibili a quelle di un docente di ruolo, senza che siano ravvisabili circostanze idonee a giustificare il diverso trattamento riservatole, non rilevando, a tal fine, che ciò sia previsto da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né la natura pubblica del datore di lavoro.
Deve inoltre rilevarsi che la fruizione del beneficio non può essere negata in ragione del fatto che le supplenze non hanno avuto durata annuale o non si sono protratte fino alla conclusione dell'attività scolastica: tale interpretazione, infatti, contrasta con il chiaro tenore dell'art. 7
CCNL del 15.03.2001 che, richiamale modalità di quantificazione stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999, il quale prevede espressamente il criterio di calcolo “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese”.
In conclusione, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente nella misura di cui alla domanda, trattandosi di quantificazione effettuata ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda della ricorrente, il resistente deve CP_1
essere altresì condannato alla regolarizzazione contributiva in favore di convenuto in CP_2
giudizio solo quale litisconsorte interessato al corretto versamento contributivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nei rapporti tra la ricorrente e il
, applicando i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura CP_1
documentale della causa (che giustifica l'esclusione della fase istruttoria). Esse sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La peculiarità della posizione sostanziale e processuale dell'Ente previdenziale giustifica la compensazione delle ulteriori spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente CP_1
condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in 843,90 euro oltre interessi legali dalle singole scadenze a saldo , nonché al versamento delle differenze contributive maturate in correlazione alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente;
2) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 515, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) compensa le ulteriori spese tra le parti.
Prato, 2 dicembre 2025 Il Giudice
LA LA
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 12:10 innanzi alla dott.ssa LA LA, sono comparsi: per l'avv. MASSIMO DI TELLA sostituito dall'avv. BIANCHI CRISTINA Parte_1 per il dott. SERGIO SCORZA nessuno Controparte_1 compare per l'avv. ELISA NANNUCCI sostituita dall'avv. BERNI FRANCESA CP_2
L'avv. Bianchi si riporta al ricorso introduttivo chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione con accoglimento di spese e ocmpetenze, dal momento che la ricostruzione del ministero è del tutto errata, come le deduzioni, che portano alla conclusione che la rpd non è da ritenersi come questione nuova.
L'avv. Berni si riporta alla memoria di costituzione insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
LA LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. LA LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 603/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO DI Parte_1 C.F._1
TELLA ed elettivamente domiciliata a San Cipriano d'Aversa, via G. Cavalcanti 4, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. SERGIO SCORZA ed elettivamente domiciliato a
Prato, via Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto alla percezione della Parte_1
retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1 convenuto e condannarlo al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in euro 843,90 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si sono costituiti chiedendo la condanna del al pagamento dei contributi evasi CP_2 CP_1
calcolati sulle differenze retributive dovute, oltre alle sanzioni e interessi e, tardivamente, il
, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in CP_1
favore di quello amministrativo e, nel merito, che la retribuzione professionale docenti è un compenso individuale che spetta solo ai docenti di ruolo e ai docenti con contratto annuale.
Difatti, rileva che le supplenze annuali sono assegnate su posti vacanti in organico di diritto,
mentre le supplenze brevi e saltuarie vengono assegnate in caso di assenza del titolare che già percepisce stipendio e RDP ed afferma che durante l'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente ha svolto unicamente supplenze brevi e saltuarie presso Istituzioni Scolastiche diverse.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 2 dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte convenuta, dal momento che il presente giudizio ha a oggetto la domanda di riconoscimento di una prestazione di natura economica, connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, e il diniego di fruire di quel beneficio rientra tra le determinazioni assunte dal con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (e non nell'esercizio CP_1
di un potere autoritativo e discrezionale).
Ne consegue, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 3032/2011 e successive conformi).
Venendo al merito della vicenda, l'accoglimento è imposto dalla lettera dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, da interpretarsi alla luce dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
(che, come noto, vieta un trattamento deteriore giustificato soltanto dal tipo di rapporto – a tempo indeterminato o determinato – e non da ragioni oggettive).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, premesso che l'emolumento di cui si discute rientra nelle condizioni di impiego (in ragione della sua natura fissa e continuativa e della sua
Pag. 3 di 6 indipendenza rispetto a particolari modalità di svolgimento della prestazione), del tutto condivisibilmente ha affermato: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018; nello stesso senso si veda anche Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “è conforme alla
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da
questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di
ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni
docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”).
Deve ricordarsi che la nozione di “ragioni oggettive”, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria, “richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla
sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi,
Pag. 4 di 6 nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle
caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, la ricorrente ha descritto le mansioni svolte del tutto sovrapponibili a quelle di un docente di ruolo, senza che siano ravvisabili circostanze idonee a giustificare il diverso trattamento riservatole, non rilevando, a tal fine, che ciò sia previsto da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né la natura pubblica del datore di lavoro.
Deve inoltre rilevarsi che la fruizione del beneficio non può essere negata in ragione del fatto che le supplenze non hanno avuto durata annuale o non si sono protratte fino alla conclusione dell'attività scolastica: tale interpretazione, infatti, contrasta con il chiaro tenore dell'art. 7
CCNL del 15.03.2001 che, richiamale modalità di quantificazione stabilite dall'art. 25 del
CCNL del 31.8.1999, il quale prevede espressamente il criterio di calcolo “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese”.
In conclusione, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente nella misura di cui alla domanda, trattandosi di quantificazione effettuata ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda della ricorrente, il resistente deve CP_1
essere altresì condannato alla regolarizzazione contributiva in favore di convenuto in CP_2
giudizio solo quale litisconsorte interessato al corretto versamento contributivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nei rapporti tra la ricorrente e il
, applicando i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura CP_1
documentale della causa (che giustifica l'esclusione della fase istruttoria). Esse sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La peculiarità della posizione sostanziale e processuale dell'Ente previdenziale giustifica la compensazione delle ulteriori spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente CP_1
condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in 843,90 euro oltre interessi legali dalle singole scadenze a saldo , nonché al versamento delle differenze contributive maturate in correlazione alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente;
2) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 515, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) compensa le ulteriori spese tra le parti.
Prato, 2 dicembre 2025 Il Giudice
LA LA
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