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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2525 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da in concordato preventivo Parte_1 con gli Avv.ti G. Saia e M. Luzzana
CONTRO
CP_1 con Avv. Andrea Sterli
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la in concordato preventivo Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il sig. per sentir revocare il D.I. n. 420/24 Ing. del Tribunale di Bergamo, sezione CP_1 lavoro del 2.10.2024.
A fondamento di tale pretesa l'opponente, premesso di aver ricevuto la notifica del D.I.
n. 432/24 con cui il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, l'aveva condannata al pagamento, nei confronti di , della somma di € 49.237,79, a titolo di TFR Parte_2 maturato ante concordato, oltre somme accessorie e spese legali, ne contestava la debenza.
La eccepiva preliminarmente l'insussistenza dell'interesse ad agire dell'ex Parte_1 dipendente, visto che il credito era riconosciuto dalla società che aveva rilasciato la
1 documentazione di lavoro (listini) e fiscale (certificazione unica).
L'opponente chiariva che il pagamento non era stato effettuato, trattandosi di un credito maturato ante concordato (in relazione agli anni 2003-2007, benchè la cessazione del rapporto fosse avvenuta successivamente).
La sempre in punto di difetto di interesse ad agire, rilevava come vi Parte_1 fossero specifici elementi di tutela, come la richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia
Inps.
L'opponente ricordava infine il divieto di azioni esecutive nei confronti di società in procedura concordataria per crediti maturati prima del concordato. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il sig. ricostruiva preliminarmente la sua storia lavorativa, dando atto di aver CP_1 lavorato alle dipendenze della dal 12-07-2001 al 31-08-2022. Parte_1
L'opposto chiariva di aver ricevuto in data 23 dicembre 2024, dalla in Parte_1 concordato preventivo il pagamento in suo favore di una somma netta pari ad € 27.427,65, corrispondente a una somma lorda di € 35.620,32, a titolo di TFR ante 2015 e che al lavoratore è ancora dovuto il TFR post 2015 risultante dall'estratto del Fondo di Tesoreria pari ad € 17.202,69 nonché degli interessi legali e rivalutazione monetaria su entrambi gli importi.
L'opposto, nelle note per l'udienza di discussione, riferiva che nel mese di giugno 2025 aveva ricevuto dall'Istituto il pagamento degli importi a titolo di TFR accantonati presso il
Fondo di Tesoreria. In particolare, l'importo netto erogato è stato il seguente: € 13.685,60
(pari ad € 17.202,69 lordi).
Infine, l'opposto ha osservato che l' non ha provveduto al pagamento degli CP_2 interessi legali sugli importi corrisposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Sul punto si è condivisibilmente espresso questo Tribunale est. Bertoncini (R.G. nn.
1941 e 2655 del 2024).
L'opposto ha lavorato per la (in precedenza Boost s.p.a.) dal 12-07-2001 Parte_1 al 31-08-2022. 2 Nei confronti della datrice di lavoro è stata aperta, in data 19.8.2021, procedura di concordato preventivo in continuità, tant'è che il lavoratore ha continuato a prestare attività lavorativa, cessando il rapporto il 31.8.2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Il convenuto alla cessazione del rapporto ha maturato un TFR di € 49.237,79 lordi, risultante anche dal cedolino paga di dicembre 2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Il sig. ha ricevuto dalla opponente la somma lorda di € 35.620,32, a titolo di CP_1
TFR ante 2015 e gli era ancora dovuto il TFR post 2015 risultante dall'estratto del Fondo di Tesoreria, pari a € 17.202,69, nonché degli interessi legali e rivalutazione monetaria su entrambi gli importi. IL sig. ha poi incassato dal Fondo di Tesoreria dell'INPS € CP_1
13.685,60 (pari ad € 17.202,69 lordi).
Residua, come evidenziato dal resistente, il pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria su ciascuna delle due somme.
***
Fatte queste premesse, va preliminarmente chiarito che la nel ricorso in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, non ha contestato la debenza di interessi e rivalutazione sulla somma capitale di cui al decreto ingiuntivo, che del resto sono dovuti ex lege ai sensi dell'art. 429 c.p.c., essendosi limitata ad eccepire il difetto di interesse ad agire del lavoratore nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo.
In primo luogo, l'opponente ha dedotto che il credito del lavoratore era stato riconosciuto dalla società e dagli organi della procedura ed in ogni caso poteva essere tutelato attraverso il ricorso al Fondo di Tesoreria Inps.
Tuttavia, è circostanza documentale, che le quote di TFR dei dipendenti originariamente presenti presso il Fondo di Tesoreria Inps erano state indebitamente conguagliate con contributi dovuti dalla datrice di lavoro e solo per effetto di un accertamento ispettivo e del relativo verbale del 31.8.2023 mai impugnati, è stato operato il ripristino delle posizioni afferenti il Fondo di Tesoreria (doc. 12 opposto).
Inoltre, come già accertato da questo Tribunale, la ha ostacolato i Parte_1 pagamenti da parte del Fondo di Tesoreria, contestando la situazione di incapienza che ne presuppone l'intervento e presentando, solo nel novembre 2024, una situazione di incapienza assolutamente anomala, che ha reso necessario l'intervento della direzione generale dell'Inps, affinchè l'istituto valutasse se procedere o meno ai pagamenti a carico del Fondo di Tesoreria. 3 Per quanto riguarda le altre questioni, è noto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, tant'è che solo da questa data decorre il termine di prescrizione, per cui il diritto al pagamento del TFR rimasto in azienda (anche se relativo ad accantonamenti effettuati prima dell'apertura del concordato preventivo) è sorto in costanza della procedura.
L'art. 6, coma 1, lett. d) del codice della crisi stabilisce che sono prededucibili, tra l'altro, “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”.
Deve quindi ritenersi che il TFR maturato dal dipendente, la cui cessazione del rapporto avvenga durante la procedura di concordato preventivo, rappresenti un credito legato alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e conseguentemente sia prededucibile.
Tali elementi, ovvero la prededucibilità del credito e l'impossibilità di ottenere il pagamento del TFR a carico del Fondo di Tesoreria, hanno determinato l'interesse ad agire del lavoratore ad ottenere un provvedimento giudiziale di accertamento del credito, non essendo in contestazione tanto il suo ammontare (risultante appunto dai listini paga o dalla certificazione unica), ma la sua esigibilità nell'ambito della procedura, essendovi il rischio che in difetto di accertamento giudiziale il diritto non venisse tutelato, anche per la già evidenziata impossibilità di ottenerne il pagamento da parte del Fondo di Tesoreria.
In definitiva, il lavoratore aveva interesse all'accertamento del suo credito e della sua esigibilità (che è presupposto per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo), non avendo del resto l'opponente dimostrato in alcun modo che nell'ambito della procedura questo fosse stato riconosciuto (neppure in punto di esigibilità).
L'opposizione, fondata esclusivamente sull'asserito difetto di interesse ad agire del lavoratore, è quindi totalmente infondata, mentre il pagamento di gran parte della somma capitale ad opera del Fondo di Tesoreria Inps non determina la cessazione della materia del contendere, neppure parziale.
In proposito, la Suprema Corte, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiarito che “nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di 4 contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (così, Cass. civ. n. 4855 del 2021).
Tale situazione non ricorre nel caso in esame, laddove la nelle Parte_1 conclusioni, tanto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo che delle note di trattazione scritta del 15.10.2025, ha insistito per la “revoca” dell'opposto decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione va integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e l'opponente dovrà ancora procedere al pagamento degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sulla somma capitale, maturati dalla data di cessazione del rapporto.
In ordine alla rivalutazione ed agli interessi va infine chiarito che questi nelle procedure concorsuali spettano sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato (cass. civ. 8021/1995).
Stante il pagamento medio tempore delle somme portate dal D.I. opposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto,
2. condanna la parte opponente a pagare alla parte opposta interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato,
3. condanna la in concordato preventivo alla refusione delle spese di Parte_1 lite, liquidate, in complessivi € 2.300,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 23.10.25
Il Giudice del Lavoro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da in concordato preventivo Parte_1 con gli Avv.ti G. Saia e M. Luzzana
CONTRO
CP_1 con Avv. Andrea Sterli
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la in concordato preventivo Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il sig. per sentir revocare il D.I. n. 420/24 Ing. del Tribunale di Bergamo, sezione CP_1 lavoro del 2.10.2024.
A fondamento di tale pretesa l'opponente, premesso di aver ricevuto la notifica del D.I.
n. 432/24 con cui il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, l'aveva condannata al pagamento, nei confronti di , della somma di € 49.237,79, a titolo di TFR Parte_2 maturato ante concordato, oltre somme accessorie e spese legali, ne contestava la debenza.
La eccepiva preliminarmente l'insussistenza dell'interesse ad agire dell'ex Parte_1 dipendente, visto che il credito era riconosciuto dalla società che aveva rilasciato la
1 documentazione di lavoro (listini) e fiscale (certificazione unica).
L'opponente chiariva che il pagamento non era stato effettuato, trattandosi di un credito maturato ante concordato (in relazione agli anni 2003-2007, benchè la cessazione del rapporto fosse avvenuta successivamente).
La sempre in punto di difetto di interesse ad agire, rilevava come vi Parte_1 fossero specifici elementi di tutela, come la richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia
Inps.
L'opponente ricordava infine il divieto di azioni esecutive nei confronti di società in procedura concordataria per crediti maturati prima del concordato. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il sig. ricostruiva preliminarmente la sua storia lavorativa, dando atto di aver CP_1 lavorato alle dipendenze della dal 12-07-2001 al 31-08-2022. Parte_1
L'opposto chiariva di aver ricevuto in data 23 dicembre 2024, dalla in Parte_1 concordato preventivo il pagamento in suo favore di una somma netta pari ad € 27.427,65, corrispondente a una somma lorda di € 35.620,32, a titolo di TFR ante 2015 e che al lavoratore è ancora dovuto il TFR post 2015 risultante dall'estratto del Fondo di Tesoreria pari ad € 17.202,69 nonché degli interessi legali e rivalutazione monetaria su entrambi gli importi.
L'opposto, nelle note per l'udienza di discussione, riferiva che nel mese di giugno 2025 aveva ricevuto dall'Istituto il pagamento degli importi a titolo di TFR accantonati presso il
Fondo di Tesoreria. In particolare, l'importo netto erogato è stato il seguente: € 13.685,60
(pari ad € 17.202,69 lordi).
Infine, l'opposto ha osservato che l' non ha provveduto al pagamento degli CP_2 interessi legali sugli importi corrisposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Sul punto si è condivisibilmente espresso questo Tribunale est. Bertoncini (R.G. nn.
1941 e 2655 del 2024).
L'opposto ha lavorato per la (in precedenza Boost s.p.a.) dal 12-07-2001 Parte_1 al 31-08-2022. 2 Nei confronti della datrice di lavoro è stata aperta, in data 19.8.2021, procedura di concordato preventivo in continuità, tant'è che il lavoratore ha continuato a prestare attività lavorativa, cessando il rapporto il 31.8.2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Il convenuto alla cessazione del rapporto ha maturato un TFR di € 49.237,79 lordi, risultante anche dal cedolino paga di dicembre 2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Il sig. ha ricevuto dalla opponente la somma lorda di € 35.620,32, a titolo di CP_1
TFR ante 2015 e gli era ancora dovuto il TFR post 2015 risultante dall'estratto del Fondo di Tesoreria, pari a € 17.202,69, nonché degli interessi legali e rivalutazione monetaria su entrambi gli importi. IL sig. ha poi incassato dal Fondo di Tesoreria dell'INPS € CP_1
13.685,60 (pari ad € 17.202,69 lordi).
Residua, come evidenziato dal resistente, il pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria su ciascuna delle due somme.
***
Fatte queste premesse, va preliminarmente chiarito che la nel ricorso in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, non ha contestato la debenza di interessi e rivalutazione sulla somma capitale di cui al decreto ingiuntivo, che del resto sono dovuti ex lege ai sensi dell'art. 429 c.p.c., essendosi limitata ad eccepire il difetto di interesse ad agire del lavoratore nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo.
In primo luogo, l'opponente ha dedotto che il credito del lavoratore era stato riconosciuto dalla società e dagli organi della procedura ed in ogni caso poteva essere tutelato attraverso il ricorso al Fondo di Tesoreria Inps.
Tuttavia, è circostanza documentale, che le quote di TFR dei dipendenti originariamente presenti presso il Fondo di Tesoreria Inps erano state indebitamente conguagliate con contributi dovuti dalla datrice di lavoro e solo per effetto di un accertamento ispettivo e del relativo verbale del 31.8.2023 mai impugnati, è stato operato il ripristino delle posizioni afferenti il Fondo di Tesoreria (doc. 12 opposto).
Inoltre, come già accertato da questo Tribunale, la ha ostacolato i Parte_1 pagamenti da parte del Fondo di Tesoreria, contestando la situazione di incapienza che ne presuppone l'intervento e presentando, solo nel novembre 2024, una situazione di incapienza assolutamente anomala, che ha reso necessario l'intervento della direzione generale dell'Inps, affinchè l'istituto valutasse se procedere o meno ai pagamenti a carico del Fondo di Tesoreria. 3 Per quanto riguarda le altre questioni, è noto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, tant'è che solo da questa data decorre il termine di prescrizione, per cui il diritto al pagamento del TFR rimasto in azienda (anche se relativo ad accantonamenti effettuati prima dell'apertura del concordato preventivo) è sorto in costanza della procedura.
L'art. 6, coma 1, lett. d) del codice della crisi stabilisce che sono prededucibili, tra l'altro, “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”.
Deve quindi ritenersi che il TFR maturato dal dipendente, la cui cessazione del rapporto avvenga durante la procedura di concordato preventivo, rappresenti un credito legato alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e conseguentemente sia prededucibile.
Tali elementi, ovvero la prededucibilità del credito e l'impossibilità di ottenere il pagamento del TFR a carico del Fondo di Tesoreria, hanno determinato l'interesse ad agire del lavoratore ad ottenere un provvedimento giudiziale di accertamento del credito, non essendo in contestazione tanto il suo ammontare (risultante appunto dai listini paga o dalla certificazione unica), ma la sua esigibilità nell'ambito della procedura, essendovi il rischio che in difetto di accertamento giudiziale il diritto non venisse tutelato, anche per la già evidenziata impossibilità di ottenerne il pagamento da parte del Fondo di Tesoreria.
In definitiva, il lavoratore aveva interesse all'accertamento del suo credito e della sua esigibilità (che è presupposto per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo), non avendo del resto l'opponente dimostrato in alcun modo che nell'ambito della procedura questo fosse stato riconosciuto (neppure in punto di esigibilità).
L'opposizione, fondata esclusivamente sull'asserito difetto di interesse ad agire del lavoratore, è quindi totalmente infondata, mentre il pagamento di gran parte della somma capitale ad opera del Fondo di Tesoreria Inps non determina la cessazione della materia del contendere, neppure parziale.
In proposito, la Suprema Corte, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiarito che “nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di 4 contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (così, Cass. civ. n. 4855 del 2021).
Tale situazione non ricorre nel caso in esame, laddove la nelle Parte_1 conclusioni, tanto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo che delle note di trattazione scritta del 15.10.2025, ha insistito per la “revoca” dell'opposto decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione va integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e l'opponente dovrà ancora procedere al pagamento degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sulla somma capitale, maturati dalla data di cessazione del rapporto.
In ordine alla rivalutazione ed agli interessi va infine chiarito che questi nelle procedure concorsuali spettano sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato (cass. civ. 8021/1995).
Stante il pagamento medio tempore delle somme portate dal D.I. opposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto,
2. condanna la parte opponente a pagare alla parte opposta interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato,
3. condanna la in concordato preventivo alla refusione delle spese di Parte_1 lite, liquidate, in complessivi € 2.300,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 23.10.25
Il Giudice del Lavoro
IA ER
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