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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2514/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TOMO GI, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16065/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004542025 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004542025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004542025 IRAP 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004552025 IMPOSTA 26% 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004572025 IMPOSTA 26% 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004592025 26% 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.11.2025, i ricorrenti evidenziano di aver impugnato, ciascuno per quanto di interesse, gli atti in epigrafe, portanti il recupero delle seguenti imposte a carico della società Ricorrente_1 srl, sul reddito dichiarato per l'anno 2019: IRES euro 420.289,00; IRAP euro 84.793,00; IVA euro 385.264,00; ed altresì, il recupero delle seguenti ritenute su riparto utili ai soci: anno 2020 per euro 252.512,00; anno
2021 per euro 78.000,00; anno 2022 per euro 124.800,00. Il tutto oltre sanzioni ed interessi.
In estrema sintesi, i ricorrenti evidenziano che la controversia nasce da una attività di accertamento, in capo alla predetta società Ricorrente_1 srl, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione importi versati ai soci, a titolo di rimborso di loro finanziamenti risalenti all'anno 2012, ma per i quali l'Ufficio eccepisce siano, di contro, proventi realizzati dall'impresa nell'anno 2019, per un importo complessivo di euro
1.751.201,00, e non assoggettati a tassazione IRES, IRAP ed IVA, proventi poi erogati ai soci negli anni
2020, 2021 e 2022, senza assoggettamento alla ritenuta di legge del 26%.
I ricorrenti hanno contestato, in fatto ed in diritto: l'omessa allegazione del pvc;
la carenza di contraddittorio preventivo;
la carenza di prove;
la legittima impossibilità di fornire documenti relativi alle operazioni di finanziamento dei soci, giacchè risalenti al lontano anno 2012; la regolarità delle operazioni di assestamento di detta operazione di detto debito verso i soci, in precedenza erroneamente appostato come debito verso fornitori, dichiarata da un revisore legale all'uopo incaricato.
I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 17.12.2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP 2 di Roma, contestando le eccezioni dei ricorrenti, nonchè la inammissibilità costituzione in giudizio e la partecipazione, sebbene congiunta, dei soci alla controversia;
in particolare, l'Ufficio ha contestato che parte ricorrente non ha fornito alcun documento a supporto delle somme, asseritamente conferite dai soci a titolo di finanziamento da essi effettuato nell'anno 2012, ma da sempre contabilizzato nella posta dei debiti verso fornitori, e che lo stralcio di detto debito verso fornitori, poi complessivamente erogato ai soci, ha determinato la rilevazione del correlato reddito in capo alla società.
L'Ufficio ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, la conferma degli atti impugnati e la vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti ed all'esito dell'udienza, ritiene di dover confermare l'operato dell'Agenzia delle
Entrate e rigetta il ricorso.
Al riguardo la Corte osserva difatti che, parte ricorrente, ha concentrato la sua attività difensiva insistendo su supporti documentali, ed aspetti connessi, che tuttavia non sono risultati idonei a supportare in concreto quanto affermato.
La Corte preliminarmente rileva che parte ricorrente dichiara che la società Ricorrente_1 srl, nell'anno 2019 oggetto di accertamento, ha trasferito contabilmente la asserita operazione di finanziamento dei soci dell'anno 2012, alla posta "debiti verso fornitori".
A supporto della predetta contabilizzazione, parte ricorrente, riportandosi nel ricorso, a pagina 5, ad una precedente verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, afferma che "8. Nel 2017, la Guardia di Finanza-
Primo Nucleo Operativo Urbano Roma – nel prosieguo solo “GdF”- sottopose la società ad una verifica fiscale e per fare ciò richiese tutta la documentazione contabile (doc. 12. Pag. 4) attualmente ancora in possesso della GDF;
9. Nel corso della suddetta verifica fu consegnata tutta la documentazione contabile, tra cui anche i libri contabili sino al 2017 nei quali era sempre presente il debito verso fornitori per un importo di cui ai precedenti rilievi (docc.
6-11 cit.)10. All'esito della verifica fiscale (doc.12 cit.), il 19 marzo 2019, la GDF non ravvisò irregolarità formali (pag. 5), ivi compreso il debito verso soci di cui infra. All'esito della verifica fiscale (doc.12 cit.), il 19 marzo 2019, la GDF non ravvisò irregolarità formali (pag. 5), ivi compreso il debito verso soci di cui infra;
11. Informalmente, gli operanti di PT, invitarono la società a contabilizzare correttamente il suddetto debito verso fornitori come debito verso soci, in quanto la diversa natura giuridica del debito, avrebbe permesso o meno di pagare/rimborsare le suddette somme, anteriormente o posteriormente rispetto agli altri creditori sociali (principio della postergazione dei debiti verso soci di cui all'art. 2467 c.c.); 12. A fine 2019, fu nominato il sindaco unico il quale in data 20 dicembre 2019 come da verbali che si allegano (docc.13,14) visionò i libri sociali tra cui quello delle delibere (doc. 13 pag. 4); 13. Fu proprio il sindaco, anche alla luce dei rilievi informali della GDF ad esso riferiti dal consulente fiscale della società, a invitare la società a modificare la posta contabile di cui si è dato conto in precedenza".
In merito alle attività svolte dal sindaco unico, parte ricorrente riferisce che "altrettanto dicasi per quanto attiene al controllo operato dal sindaco unico che ha ricevuto la documentazione contabile vagliandone sia l'esistenza (libri contabili e libri delibere assembleari) sia indicando come via maestra quella di modificare nel bilancio- la voce di debito “debito verso fornitori” nella più corretta “debito verso soci”. L'eventuale rimborsabilità o meno delle somme ivi indicate non ha rilevanza fiscale ma solo societaria, ai sensi dell'art.2467 c.c.".
Parte ricorrente ha quindi sintetizzato che "Il debito esisteva ma aveva una diversa collocazione ed inquadramento all'interno delle scritture contabili. Tale errore è stato emendato nel 2020 a seguito dei suggerimenti della GdF e del Sindaco Unico".
Premesso tutto quanto innanzi, la Corte rileva tuttavia che:
- la verifica della Guardia di Finanza ha riguardato l'anno 2017, ed è stata conclusa in data 19.3.2019, quindi ancor prima della chiusura dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 oggetto dell'accertamento dell'AdE di cui è causa;
- su tale aspetto è quindi evidente che i verbalizzanti della GdF non hanno potuto vagliare l'operazione oggetto dell'attività di accertamento di cui è causa, contabilizzata, da quanto si legge, solo in data ben successiva alla verifica da essi effettuata, alla chiusura dell'esercizio 2019;
- parte ricorrente ha difatti precisato che, "Informalmente, gli operanti di PT, invitarono la società a contabilizzare correttamente il suddetto debito verso fornitori come debito verso soci (...)"; ma questa precisazione appare inidonea a supportare di per sè l'operazione stessa, che, ad avviso della Corte, risulta certamente meritevole di ben più ampi e documentati supporti per la sua contabilizzazione, a valere a tutti gli effetti;
- da quanto si legge dal ricorso "il sindaco unico è stato nominato nell'anno 2019 ed in data 20.12.2019 ha suggerito di effettuare la rettifica contabile"; non è tuttavia dato comprendere, quali siano stati i supporti documentali acquisiti dal professionista per supportare il suo suggerimento;
- non è dato altresì comprendere quali siano stati i successivi controlli effettuati dal sindaco rispetto alla operazione in questione, una volta effettuata;
operazione certamente demandata all'organo amministrativo, ma per la quale egli, per espressa previsione normativa, avrebbe dovuto acquisire in atti, e custodire, idonea documentazione, e per un termine ampiamente esaustivo, per poter completare in modo coerente allo scopo, il set informativo e documentale proposto in atti: non solo nel corso della verifica effettuata dall'Agenzia delle
Entrate, ma anche dell'odierno contenzioso.
Ciò premesso, ad avviso della Corte, l'Agenzia delle Entrate, stante gli atti offerti dalla ricorrente nel corso dell'attività di accertamento ha coerentemente provveduto ad attrarre a tassazione:
- la distribuzione di somme avvenuta a favore dei soci, con il rilievo circa l'omesso versamento delle ritenute di legge;
- al tempo stesso, le somme rinvenienti da detta distribuzione a favore dei soci in quanto, di fatto, risultate derivanti da una operazione di storno di una posta di debito verso fornitori, di per sè tassabile, in capo alla società Ricorrente_1 srl, per la sopravvenienza che ne deriva.
Tale operazioni di storno che, sempre dagli atti, viene descritta come tecnicamente effettuata sulla base di
"suggerimenti", ad avviso di questa Corte, avrebbe richiesto, di contro, un forte supporto documentale, coerente e solido, non solo ai fini tributari, ma anche per le ordinarie finalità contabili e civilistiche, che tuttavia non risulta siano state prodotte sia nel corso della verifica, che nella procedura di contenzioso.
In tema di onere della prova, ad avviso di questa Corte, nessuna contestazione può essere quindi proposta sull'operato dell'Ufficio, atteso che non risultano oggetto di contestazione:
- che sia avvenuto, a favore dei soci, il riparto accertato per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- che le somme in questione, siano derivate dalla operazione di annullamento di debiti verso fornitori per complessivi euro 1.751.201,00 avvenuta nell'anno 2019, di per sè, come detto, caratterizzante di reddito;
- l'assenza di documentazione atta a supportare la successiva operazione contabile di trasferimento della posta in questione tra i debiti verso soci.
Conseguentemente, visti gli atti, la Corte, assorbita ogni altra doglianza anche in tema di contraddittorio preventivo attese le attività ampiamente svolte tra le parti, ritiene fondato l'operato dell'Agenzia delle Entrate
e, per l'effetto, conferma gli accertamenti impugnati e rigetta il ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 10.000,00, omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 10.000
(diecimila) onnicomprensivi in favore dell' Agenzia costituita.
Così deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026
Il Relatore Il Presidente
IO OM NO FE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TOMO GI, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16065/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004542025 IRES-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004542025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004542025 IRAP 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004552025 IMPOSTA 26% 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004572025 IMPOSTA 26% 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M2004592025 26% 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.11.2025, i ricorrenti evidenziano di aver impugnato, ciascuno per quanto di interesse, gli atti in epigrafe, portanti il recupero delle seguenti imposte a carico della società Ricorrente_1 srl, sul reddito dichiarato per l'anno 2019: IRES euro 420.289,00; IRAP euro 84.793,00; IVA euro 385.264,00; ed altresì, il recupero delle seguenti ritenute su riparto utili ai soci: anno 2020 per euro 252.512,00; anno
2021 per euro 78.000,00; anno 2022 per euro 124.800,00. Il tutto oltre sanzioni ed interessi.
In estrema sintesi, i ricorrenti evidenziano che la controversia nasce da una attività di accertamento, in capo alla predetta società Ricorrente_1 srl, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione importi versati ai soci, a titolo di rimborso di loro finanziamenti risalenti all'anno 2012, ma per i quali l'Ufficio eccepisce siano, di contro, proventi realizzati dall'impresa nell'anno 2019, per un importo complessivo di euro
1.751.201,00, e non assoggettati a tassazione IRES, IRAP ed IVA, proventi poi erogati ai soci negli anni
2020, 2021 e 2022, senza assoggettamento alla ritenuta di legge del 26%.
I ricorrenti hanno contestato, in fatto ed in diritto: l'omessa allegazione del pvc;
la carenza di contraddittorio preventivo;
la carenza di prove;
la legittima impossibilità di fornire documenti relativi alle operazioni di finanziamento dei soci, giacchè risalenti al lontano anno 2012; la regolarità delle operazioni di assestamento di detta operazione di detto debito verso i soci, in precedenza erroneamente appostato come debito verso fornitori, dichiarata da un revisore legale all'uopo incaricato.
I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 17.12.2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP 2 di Roma, contestando le eccezioni dei ricorrenti, nonchè la inammissibilità costituzione in giudizio e la partecipazione, sebbene congiunta, dei soci alla controversia;
in particolare, l'Ufficio ha contestato che parte ricorrente non ha fornito alcun documento a supporto delle somme, asseritamente conferite dai soci a titolo di finanziamento da essi effettuato nell'anno 2012, ma da sempre contabilizzato nella posta dei debiti verso fornitori, e che lo stralcio di detto debito verso fornitori, poi complessivamente erogato ai soci, ha determinato la rilevazione del correlato reddito in capo alla società.
L'Ufficio ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, la conferma degli atti impugnati e la vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti ed all'esito dell'udienza, ritiene di dover confermare l'operato dell'Agenzia delle
Entrate e rigetta il ricorso.
Al riguardo la Corte osserva difatti che, parte ricorrente, ha concentrato la sua attività difensiva insistendo su supporti documentali, ed aspetti connessi, che tuttavia non sono risultati idonei a supportare in concreto quanto affermato.
La Corte preliminarmente rileva che parte ricorrente dichiara che la società Ricorrente_1 srl, nell'anno 2019 oggetto di accertamento, ha trasferito contabilmente la asserita operazione di finanziamento dei soci dell'anno 2012, alla posta "debiti verso fornitori".
A supporto della predetta contabilizzazione, parte ricorrente, riportandosi nel ricorso, a pagina 5, ad una precedente verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, afferma che "8. Nel 2017, la Guardia di Finanza-
Primo Nucleo Operativo Urbano Roma – nel prosieguo solo “GdF”- sottopose la società ad una verifica fiscale e per fare ciò richiese tutta la documentazione contabile (doc. 12. Pag. 4) attualmente ancora in possesso della GDF;
9. Nel corso della suddetta verifica fu consegnata tutta la documentazione contabile, tra cui anche i libri contabili sino al 2017 nei quali era sempre presente il debito verso fornitori per un importo di cui ai precedenti rilievi (docc.
6-11 cit.)10. All'esito della verifica fiscale (doc.12 cit.), il 19 marzo 2019, la GDF non ravvisò irregolarità formali (pag. 5), ivi compreso il debito verso soci di cui infra. All'esito della verifica fiscale (doc.12 cit.), il 19 marzo 2019, la GDF non ravvisò irregolarità formali (pag. 5), ivi compreso il debito verso soci di cui infra;
11. Informalmente, gli operanti di PT, invitarono la società a contabilizzare correttamente il suddetto debito verso fornitori come debito verso soci, in quanto la diversa natura giuridica del debito, avrebbe permesso o meno di pagare/rimborsare le suddette somme, anteriormente o posteriormente rispetto agli altri creditori sociali (principio della postergazione dei debiti verso soci di cui all'art. 2467 c.c.); 12. A fine 2019, fu nominato il sindaco unico il quale in data 20 dicembre 2019 come da verbali che si allegano (docc.13,14) visionò i libri sociali tra cui quello delle delibere (doc. 13 pag. 4); 13. Fu proprio il sindaco, anche alla luce dei rilievi informali della GDF ad esso riferiti dal consulente fiscale della società, a invitare la società a modificare la posta contabile di cui si è dato conto in precedenza".
In merito alle attività svolte dal sindaco unico, parte ricorrente riferisce che "altrettanto dicasi per quanto attiene al controllo operato dal sindaco unico che ha ricevuto la documentazione contabile vagliandone sia l'esistenza (libri contabili e libri delibere assembleari) sia indicando come via maestra quella di modificare nel bilancio- la voce di debito “debito verso fornitori” nella più corretta “debito verso soci”. L'eventuale rimborsabilità o meno delle somme ivi indicate non ha rilevanza fiscale ma solo societaria, ai sensi dell'art.2467 c.c.".
Parte ricorrente ha quindi sintetizzato che "Il debito esisteva ma aveva una diversa collocazione ed inquadramento all'interno delle scritture contabili. Tale errore è stato emendato nel 2020 a seguito dei suggerimenti della GdF e del Sindaco Unico".
Premesso tutto quanto innanzi, la Corte rileva tuttavia che:
- la verifica della Guardia di Finanza ha riguardato l'anno 2017, ed è stata conclusa in data 19.3.2019, quindi ancor prima della chiusura dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 oggetto dell'accertamento dell'AdE di cui è causa;
- su tale aspetto è quindi evidente che i verbalizzanti della GdF non hanno potuto vagliare l'operazione oggetto dell'attività di accertamento di cui è causa, contabilizzata, da quanto si legge, solo in data ben successiva alla verifica da essi effettuata, alla chiusura dell'esercizio 2019;
- parte ricorrente ha difatti precisato che, "Informalmente, gli operanti di PT, invitarono la società a contabilizzare correttamente il suddetto debito verso fornitori come debito verso soci (...)"; ma questa precisazione appare inidonea a supportare di per sè l'operazione stessa, che, ad avviso della Corte, risulta certamente meritevole di ben più ampi e documentati supporti per la sua contabilizzazione, a valere a tutti gli effetti;
- da quanto si legge dal ricorso "il sindaco unico è stato nominato nell'anno 2019 ed in data 20.12.2019 ha suggerito di effettuare la rettifica contabile"; non è tuttavia dato comprendere, quali siano stati i supporti documentali acquisiti dal professionista per supportare il suo suggerimento;
- non è dato altresì comprendere quali siano stati i successivi controlli effettuati dal sindaco rispetto alla operazione in questione, una volta effettuata;
operazione certamente demandata all'organo amministrativo, ma per la quale egli, per espressa previsione normativa, avrebbe dovuto acquisire in atti, e custodire, idonea documentazione, e per un termine ampiamente esaustivo, per poter completare in modo coerente allo scopo, il set informativo e documentale proposto in atti: non solo nel corso della verifica effettuata dall'Agenzia delle
Entrate, ma anche dell'odierno contenzioso.
Ciò premesso, ad avviso della Corte, l'Agenzia delle Entrate, stante gli atti offerti dalla ricorrente nel corso dell'attività di accertamento ha coerentemente provveduto ad attrarre a tassazione:
- la distribuzione di somme avvenuta a favore dei soci, con il rilievo circa l'omesso versamento delle ritenute di legge;
- al tempo stesso, le somme rinvenienti da detta distribuzione a favore dei soci in quanto, di fatto, risultate derivanti da una operazione di storno di una posta di debito verso fornitori, di per sè tassabile, in capo alla società Ricorrente_1 srl, per la sopravvenienza che ne deriva.
Tale operazioni di storno che, sempre dagli atti, viene descritta come tecnicamente effettuata sulla base di
"suggerimenti", ad avviso di questa Corte, avrebbe richiesto, di contro, un forte supporto documentale, coerente e solido, non solo ai fini tributari, ma anche per le ordinarie finalità contabili e civilistiche, che tuttavia non risulta siano state prodotte sia nel corso della verifica, che nella procedura di contenzioso.
In tema di onere della prova, ad avviso di questa Corte, nessuna contestazione può essere quindi proposta sull'operato dell'Ufficio, atteso che non risultano oggetto di contestazione:
- che sia avvenuto, a favore dei soci, il riparto accertato per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- che le somme in questione, siano derivate dalla operazione di annullamento di debiti verso fornitori per complessivi euro 1.751.201,00 avvenuta nell'anno 2019, di per sè, come detto, caratterizzante di reddito;
- l'assenza di documentazione atta a supportare la successiva operazione contabile di trasferimento della posta in questione tra i debiti verso soci.
Conseguentemente, visti gli atti, la Corte, assorbita ogni altra doglianza anche in tema di contraddittorio preventivo attese le attività ampiamente svolte tra le parti, ritiene fondato l'operato dell'Agenzia delle Entrate
e, per l'effetto, conferma gli accertamenti impugnati e rigetta il ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 10.000,00, omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 10.000
(diecimila) onnicomprensivi in favore dell' Agenzia costituita.
Così deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026
Il Relatore Il Presidente
IO OM NO FE