Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2514
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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    La Corte ritiene assorbita tale doglianza dalle altre argomentazioni svolte e dalla sussistenza delle attività svolte tra le parti.

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    Carenza di contraddittorio preventivo

    La Corte ritiene assorbita tale doglianza dalle altre argomentazioni svolte e dalla sussistenza delle attività svolte tra le parti.

  • Rigettato
    Carenza di prove

    La Corte ritiene che le somme stornate dalla posta 'debiti verso fornitori' configurino reddito per la società, in assenza di documentazione che ne supporti la diversa natura.

  • Rigettato
    Legittima impossibilità di fornire documenti relativi ai finanziamenti dei soci

    La Corte rileva che l'operazione di storno è avvenuta successivamente alla verifica della Guardia di Finanza e che la stessa necessitava di un solido supporto documentale, non fornito.

  • Rigettato
    Regolarità delle operazioni di assestamento del debito verso i soci

    La Corte ritiene che tale operazione, basata su 'suggerimenti', richiedesse un forte e coerente supporto documentale, non prodotto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2514
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2514
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo