TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2580/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2580/2025 promossa da:
(C.F ) di cittadinanza italiana, nato a Parte_1 C.F._1
Livorno il 25/10/1966 residente in [...], elettivamente domiciliato in Livorno Piazza Benamozegh n.17 presso e nello studio dell'Avv. M.Gigliola Montano,
e
(C.F. ) di cittadinanza italiana, nata a Parte_2 C.F._2
Pisa il 18/9/1973 e residente in [...], elettivamente domiciliata in 50054 Fucecchio (FI) Via N. Sauro 17 presso e nello studio dell'Avv. Michela Rosati
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8
Il ricorso, depositato in data 29/07/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno (LI) il 12/07/1997 tra Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997 Parte 2 Serie A n. 233
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone: Per_ 1) i figli e entrambi maggiorenni, non autonomi economicamente Per_2 continueranno avere residenza con il padre, nell'immobile posto in Via Cipriani 1:
peraltro vivrà altresì presso la madre, nei periodi tra gli stessi concordati, Per_2 nell'abitazione della stessa posta a Pisa loc. Calambrone Viale del Tirreno n. 74.
2) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli sia in forma diretta, sia Per_ corrispondendo ciascuno agli stessi mensilmente la somma di euro 300,00 a ed euro 300,00 a;
tutte le spese che si rendano necessarie per i figli saranno Per_2 sostenute al 50% da ciascun genitore come disciplinato al successivo par. 7.
pagina 2 di 8 3) La signora potrà comunque trattenersi, senza pernottarvi, nella fascia oraria Parte_2
12,00 – 22,00, presso l'abitazione di Via Cipriani, di proprietà del ove lo stesso Pt_1 risiede stabilmente, sei giorni ogni due settimane e precisament , Mercoledì e Giovedì la prima settimana, e Venerdì, Sabato e Domenica la seconda settimana, per un totale quindi di sei giorni ogni due settimane, in coincidenza con la presenza del figlio nell'abitazione. Per_2
La presenza della signora nella casa familiare cesserà al compimento del 23° di Parte_2 età del figlio , o ancor prima se si trasferirà per gli studi o altri motivi in Per_2 Per_2 diversa città.
4) Le spese afferenti all'abitazione familiare per manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, imposte maturande, mutuo, fanno carico esclusivo al Dr. Parte_1
5) I coniugi convengono che i figli rimarranno fiscalmente a carico di entrambi al 50%.
6) Atteso che il dr. gode di redditi sufficienti per il suo mantenimento e che la Pt_1
Sig.ra grazie ai proventi ricavati dalla Siesta sas è del pari autosufficiente ed in Parte_2 grado di provvedere alle spese per i figli, perciò, essendo entrambi allo stato economicamente indipendenti, essi rinunciano a pretendere alcunché l'uno dall'altro per detto titolo.
7) I coniugi provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese Per_ straordinarie di e di entrambi maggiorenni, non autonomi Per_2 economicamente, così come di seguito specificate: spese mediche, sanitarie che non richiedono il preventivo accordo, ovvero: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci;
e) visite mediche, trattamenti quando necessario come per esempio occhiali ed altri ausili;
e spese mediche, sanitarie che richiedono il preventivo accordo ovvero: a) cure dentistiche, presso strutture private;
b) cure fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
nonché spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ovvero: a) rette, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
e spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, ovvero: a) rette, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro e) spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche f) corsi di formazione post-universitari g) viaggi di studio all'estero;
pagina 3 di 8 ed infine, spese extrascolastiche/sportive/ricreative/di svago che non richiedono il preventivo accordo ovvero: a) rette mensili e attrezzatura/vestiario - limitatamente ad uno sport per ciascun figlio e spese extrascolastiche/sportive/ricreative/di svago, che richiedono il preventivo accordo ovvero: a) corsi di istruzione (es informatica, lingua straniera, attività artistiche e musicali etc..); b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
c) spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto (macchina, motorino...etc); d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Gli importi delle spese straordinarie da non concordare dovranno essere versati con almeno tre giorni d'anticipo sulla data dell'effettivo pagamento quando superiori alla spesa di euro 50,00 e, ove anticipate da un genitore, dovranno essere rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta.
La richiesta delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo mail all' indirizzo specificatamente individuato e concordato tra le parti o a mezzo messaggio WhatsApp da parte dell'altro e se non riscontrata entro il termine di 48 ore la spesa si intenderà come approvata.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro a mezzo e-mail o messaggio WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario, entro 10 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta.
8) In relazione agli aspetti economici e ai rapporti che al riguardo intercorrono tra le parti, i coniugi hanno già provveduto frattanto ad effettuare i trasferimenti immobiliari previsti in sede di separazione e di cui ai punti A, B, C della sentenza di separazione.
In relazione alle partecipazioni societarie
Richiamato il punto D della separazione, circa la partecipazione societaria relativa a la
, con sede in Pisa (PI), viale del Tirreno 74, c.f. Controparte_1
e la con sede in Livorno (LI), via Cipriani 1, CF;
P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
9) danno atto le parti, confermati gli altri obblighi assunti al riguardo da Parte_2 in particolare il mantenimento della titolarità della concessione demaniale alla Siesta sas fino a scadenza o revoca della stessa, di aver adempiuto da parte di al Parte_2 trasferimento delle quote 10% e 5% al figlio , così che ora la compagine Per_2 societaria è e dovrà rimanere composta dal 70% socia accomandataria, Parte_2
15% socia accomandante, 15% socio accomandante. Parte_3 Parte_4
In relazione alla danno atto le parti dell'avvenuta cessione della quota del 60,7% CP_2 pari alla sua intera partecipazione societaria dalla signora al Dott. e Parte_2 Pt_1 che, a seguito della successiva operazione societaria di cessione agevolata, lo stesso Dott. è ora proprietario esclusivo del bene immobile posto in Via Cipriani 1. Pt_1
pagina 4 di 8 10) Danno atto le parti che la cronologia delle operazioni previste al punto E della sentenza di separazione è stata rispettata: permane l'obbligo per il Dott. di Pt_1 trasferire la quota del 30% ai figli, in misura pari al 15% ciascuno, dell tà dell'immobile di via Riccardo Cipriani, 1, decorsi 5 anni dalla assegnazione dei beni ai soci e comunque entro il 31/12/2028, salvo quanto previsto successivamente a tutela della signora obbligo che si conferma in questa sede. Parte_2
11) Si confermano al punto 12 sentenza di separazione, pag. 9 le operazioni finanziarie che le parti si sono obbligate a sostenere sia per la Siesta, sia per la ed attualmente CP_2 in corso e che si richiamano.
Circa i versamenti e conguagli, ovvero le operazioni finanziarie:
Si dà atto che la Sig.ra si è accollata entro il 20.11.2023 integralmente e Parte_2 mediante rateizzazione con effetto liberatorio il debito della società Siesta pari a circa 65.000,00= Euro;
il mutuo di Euro 93.000,00=cointestato ai coniugi, è stato accollato dal Dr. Pt_1 dalla data dell'atto di cessione delle quote con pieno effetto liberatorio CP_2 interno per la sig.ra Parte_2 il dr. all'atto della cessione delle quote si è accollato integralmente dandone Pt_1 documentata prova alla anche tutti i residui debiti SOAL pari ad Euro Parte_2
42.000,00= con effetto liberatorio interno per la sig.ra e per la società; Parte_2 gli utili annualmente prodotti dalla Siesta sas a far data dall'approvazione del bilancio 2023 saranno distribuiti ai figli in proporzione alle rispettive quote sociali entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, su un conto bancario di deposito a ciascuno intestato, dei cui movimenti la sig.ra fornirà prova ai figli;
Parte_2 la signora ha cessato il pagamento delle rate di mutuo ipotecario a partire dalla Parte_2 data di sottoscrizione del ricorso di separazione, costi che sono restati in capo al dr. con piena manleva e liberazione della sig.ra Pt_1 Parte_2 fermo tutto quanto pattuito in sede di separazione, resta comunque inteso che qualsiasi futuro costo e/o onere e/o sopravvenienza passiva per fatti avvenuti fino al 31.12.2020, dall'attuazione degli accordi intercorsi tra le parti e/o dalle gestioni Siesta sas e fino alla data di sottoscrizione del ricorso di separazione per la saranno CP_2 sostenuti dalle parti nella misura del 50% ciascuno, così come l'IMU e le imposte IRES ed IRAP per la casa di Via Cipriani maturate sino alla data del passaggio di quote, passaggio peraltro effettuato, mentre da tale data l'I.M.U. e le imposte per via Cipriani saranno pagate dal dr. Pt_1
Circa l'inscindibilità ed i costi dell'iter attuativo dell'accordo:
12) si conferma che le clausole dell'accordo di separazione sono tutte inscindibilmente collegate, essendo regolamentazione unica di molteplici interessi;
pagina 5 di 8 le parti si sono assunte l'obbligo irrevocabile di sostenere i costi relativi agli atti notarili conseguenti all' accordo nella misura del 50%, e così è stato effettuato per gli atti già perfezionati.
Le spese fiscali saranno ripartite al 50% ciascuno, escluse quelle per l'assegnazione o cessione dei beni ai soci, che rimarranno a carico del Dr. e per le quali sarà Pt_1 riconosciuto da quale rimborso forfettario, un contributo di 10 mila Euro Parte_2 esigibile al momento in cui fosse venduta la casa di via Roma 158 circostanza già verificatasi ed alla quale è stata data esecuzione come previsto.
13) Il mancato rispetto degli obblighi pattuiti nel ricorso per la separazione consensuale come recepiti in sentenza n. 235/2024 pubblicata il 15/02/2024 e da intendersi ivi integralmente richiamati, tutti inscindibili e rilevanti attenendo a questioni familiari e societarie di primaria importanza, legittimerà la parte non inadempiente ad esigere il pagamento di una penale di € 100.000,00, ogni eccezione rimossa e fatto salvo il maggior danno, ferma la facoltà di entrambi i contraenti di esigere l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente ricorso.
14) Circa la garanzia in favore della Sig.ra il cui reddito principale deriva Parte_2 dall'attività della Siesta sas:
A. con la sottoscrizione del ricorso di separazione, in considerazione del consolidarsi dell'orientamento volto a negare la possibilità di procedere a rinnovi automatici afferenti alle concessioni demaniali marittime, ben noto alle parti, le stesse hanno inteso individuare una specifica garanzia a fronte della possibile perdita incolpevole della concessione di cui attualmente è titolare la Siesta sas da qui al 30.09.2027, attività che costituisce principale fonte di reddito della Sig.ra dichiarazione e impegno Parte_2 che confermano in questa sede.
B. Precisamente, a garanzia e copertura di tale ipotetico evento negativo, si è previsto e pattuito che in caso di perdita incolpevole, che avvenga, cioè, per ragioni non imputabili alla sig.ra da qui al giorno 30.09.2025, della concessione che permette Parte_2
l'utilizzo dell'area demaniale alla Siesta sas, il dr. riconoscerà irrevocabilmente Pt_1 il diritto della stessa Signora a ricevere, in base agli accordi raggiunti, il 30% Parte_2 della quota di proprietà dell'immobile assegnato o ceduto (immobile ex salva CP_2
l'opzione di acquisto riconosciuta al dr. come di seguito disciplinata alla lett. D. Pt_1
C. Laddove la perdita della concessione di cui attualmente è titolare la Siesta sas, per ragioni non imputabili alla sig.ra si verificasse invece dal giorno 1.10.2025 al Parte_2 giorno 30.09.2027 il dr. riconosce irrevocabilmente il diritto della stessa Pt_1
Signora a ricev ase agli accordi raggiunti, il 15% della quota di Parte_2 proprietà dell'immobile assegnato (immobile ex salva l'opzione di acquisto CP_2 come di seguito disciplinata alla lett. E.
pagina 6 di 8 D. Il dr. avrà facoltà - esercitando l'opzione entro 30 giorni da quando la sig.ra Pt_1 gli avrà comunicato documentandogli l'evento di cui alla lettera B. del Parte_2 rticolo - di non cederle la quota del 30% del bene immobile corrente in via Cipriani di sua proprietà versando alla sig.ra entro i successivi 60 giorni Parte_2
l'importo di € 300.000 (trecentomila/00) o la diversa somma prevista alla successiva lett. H;
E. se invece la perdita della concessione si sarà verificata dopo il 30.09.2025 ma entro il 30.09.2027 il dr. avrà facoltà - esercitando l'opzione entro 30 giorni da quando Pt_1 la sig.ra gli avrà comunicato documentandogli l'evento di cui alla lettera C. del Parte_2 presente articolo - di non cederle la quota del 15% del bene immobile corrente in via Cipriani di sua proprietà versando alla sig.ra entro i successivi 60 giorni Parte_2
l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) o la diversa somma prevista alla successiva lett. H;
F. nel primo caso, con l'esercizio del diritto di opzione e con il versamento dell'importo di cui alla lett. D) alla sig.ra si considererà adempiuto l'obbligo del dr. Parte_2 Pt_1 previsto al paragrafo 11.E2/pag.9 della sentenza di separazione;
nel secondo caso con l'esercizio del diritto di opzione e con il versamento dell'importo di cui alla lett. E) alla sig.ra il dr. dovrà procedere al trasferimento della sola quota di Parte_2 Pt_1 proprietà del 15% per cento, come da ricorso di separazione.
G. il dr. riconosce come perdita incolpevole della concessione non Pt_1 addebitabile alla sig.ra anche l'ipotesi di bando o di gara non vinti per motivi Parte_2 economici laddove si rendessero necessari esborsi superiori ad Euro 300.000,00, se l'aggiudicazione a terzi avvenga entro il 30.09.2025; il dr. riconosce come Pt_1 perdita incolpevole della concessione non imputabile alla sig.ra anche l'ipotesi Parte_2 di bando o gara non vinti per motivi economici laddove necessari esborsi superiori ad Euro 150.000,00=, se l'aggiudicazione a terzi avvenga fra il giorno 1.10.2025 ed il giorno 30.09.2027.
H. Nel caso di erogazione e di regolare incasso di indennizzi per la perdita della concessione le garanzie di cui alle su estese lett. C. e D. opereranno per la sola quota non coperta da indennizzo e non opereranno dunque : i) in caso di indennizzi pari o superiori ad Euro 300.000,00 che siano attribuiti alla Siesta sas entro il 30.09.2025: tali indennizzi dovranno comunque essere distribuiti, al netto di imposte , anche in favore dei figli in ragione delle loro quote di partecipazione alla Siesta s.a.s. ; ii) in caso di indennizzi superiori ad Euro 150.000,00= che siano attribuiti alla Siesta sas dal giorno 01.10.2025 al giorno 30.09.2027, indennizzi che dovranno comunque essere distribuiti, al netto di imposte , anche in favore dei figli in ragione delle loro quote di partecipazione alla Siesta s.a.s.
I. La sig.ra si impegna a comportarsi secondo buona fede, nel primario Parte_2 interesse di salvaguardare il patrimonio e l'avviamento della Siesta s.a.s. e dei suoi soci, anche in occasione della partecipazione ad eventuali gare per il rinnovo della concessione e nell'eventuale negoziazione degli indennizzi.
pagina 7 di 8 J. Il dr. con la sottoscrizione del ricorso di separazione ha riconosciuto che Pt_1 niente deve avere dalla Sig.ra in relazione gestione della società Parte_2 Controparte_3 dichiarazione che conferma in questa sede.
K. La Sig.ra con la sottoscrizione del ricorso di separazione ha riconosciuto Parte_2 che niente deve avere dal Sig. in relazione alla società ed al bene da Pt_1 CP_2 assegnare o cedere al coniuge ed ai figli;
dichiarazioni che conferma in questa sede.
L. Il dr. con la sottoscrizione del ricorso di separazione ha rinunciato a Pt_1 qualsiasi pretesa inerente la ditta Siesta sas dichiarandosi soddisfatto così come la Sig.a con la sottoscrizione del ricorso di separazione ha rinunciato a qualsiasi Parte_2 richiesta inerente la rinunciando i coniugi a qualsiasi ulteriore richiesta CP_2 economica dichiarand rocamente soddisfatti con l'integrale adempimento degli accordi tra i medesimi intervenuti e recepiti in sentenza di separazione, dichiarazione che confermano in questa sede.
I coniugi sottoscrittori del presente ricorso si danno reciprocamente atto che l'obbligo a trasferire le predette quote di unità immobiliari e liberazione dal mutuo fondiario ha costituito e costituisce in questa sede al pari degli altri contenuti del ricorso di separazione, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai fini dell'articolo 19 della Legge n. 74/1987, secondo cui "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge1° dicembre 1970, n.898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.”
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2580/2025 promossa da:
(C.F ) di cittadinanza italiana, nato a Parte_1 C.F._1
Livorno il 25/10/1966 residente in [...], elettivamente domiciliato in Livorno Piazza Benamozegh n.17 presso e nello studio dell'Avv. M.Gigliola Montano,
e
(C.F. ) di cittadinanza italiana, nata a Parte_2 C.F._2
Pisa il 18/9/1973 e residente in [...], elettivamente domiciliata in 50054 Fucecchio (FI) Via N. Sauro 17 presso e nello studio dell'Avv. Michela Rosati
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8
Il ricorso, depositato in data 29/07/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno (LI) il 12/07/1997 tra Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1997 Parte 2 Serie A n. 233
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone: Per_ 1) i figli e entrambi maggiorenni, non autonomi economicamente Per_2 continueranno avere residenza con il padre, nell'immobile posto in Via Cipriani 1:
peraltro vivrà altresì presso la madre, nei periodi tra gli stessi concordati, Per_2 nell'abitazione della stessa posta a Pisa loc. Calambrone Viale del Tirreno n. 74.
2) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli sia in forma diretta, sia Per_ corrispondendo ciascuno agli stessi mensilmente la somma di euro 300,00 a ed euro 300,00 a;
tutte le spese che si rendano necessarie per i figli saranno Per_2 sostenute al 50% da ciascun genitore come disciplinato al successivo par. 7.
pagina 2 di 8 3) La signora potrà comunque trattenersi, senza pernottarvi, nella fascia oraria Parte_2
12,00 – 22,00, presso l'abitazione di Via Cipriani, di proprietà del ove lo stesso Pt_1 risiede stabilmente, sei giorni ogni due settimane e precisament , Mercoledì e Giovedì la prima settimana, e Venerdì, Sabato e Domenica la seconda settimana, per un totale quindi di sei giorni ogni due settimane, in coincidenza con la presenza del figlio nell'abitazione. Per_2
La presenza della signora nella casa familiare cesserà al compimento del 23° di Parte_2 età del figlio , o ancor prima se si trasferirà per gli studi o altri motivi in Per_2 Per_2 diversa città.
4) Le spese afferenti all'abitazione familiare per manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, imposte maturande, mutuo, fanno carico esclusivo al Dr. Parte_1
5) I coniugi convengono che i figli rimarranno fiscalmente a carico di entrambi al 50%.
6) Atteso che il dr. gode di redditi sufficienti per il suo mantenimento e che la Pt_1
Sig.ra grazie ai proventi ricavati dalla Siesta sas è del pari autosufficiente ed in Parte_2 grado di provvedere alle spese per i figli, perciò, essendo entrambi allo stato economicamente indipendenti, essi rinunciano a pretendere alcunché l'uno dall'altro per detto titolo.
7) I coniugi provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese Per_ straordinarie di e di entrambi maggiorenni, non autonomi Per_2 economicamente, così come di seguito specificate: spese mediche, sanitarie che non richiedono il preventivo accordo, ovvero: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci;
e) visite mediche, trattamenti quando necessario come per esempio occhiali ed altri ausili;
e spese mediche, sanitarie che richiedono il preventivo accordo ovvero: a) cure dentistiche, presso strutture private;
b) cure fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
nonché spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ovvero: a) rette, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
e spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, ovvero: a) rette, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro e) spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche f) corsi di formazione post-universitari g) viaggi di studio all'estero;
pagina 3 di 8 ed infine, spese extrascolastiche/sportive/ricreative/di svago che non richiedono il preventivo accordo ovvero: a) rette mensili e attrezzatura/vestiario - limitatamente ad uno sport per ciascun figlio e spese extrascolastiche/sportive/ricreative/di svago, che richiedono il preventivo accordo ovvero: a) corsi di istruzione (es informatica, lingua straniera, attività artistiche e musicali etc..); b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
c) spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto (macchina, motorino...etc); d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Gli importi delle spese straordinarie da non concordare dovranno essere versati con almeno tre giorni d'anticipo sulla data dell'effettivo pagamento quando superiori alla spesa di euro 50,00 e, ove anticipate da un genitore, dovranno essere rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta.
La richiesta delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo mail all' indirizzo specificatamente individuato e concordato tra le parti o a mezzo messaggio WhatsApp da parte dell'altro e se non riscontrata entro il termine di 48 ore la spesa si intenderà come approvata.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro a mezzo e-mail o messaggio WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario, entro 10 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta.
8) In relazione agli aspetti economici e ai rapporti che al riguardo intercorrono tra le parti, i coniugi hanno già provveduto frattanto ad effettuare i trasferimenti immobiliari previsti in sede di separazione e di cui ai punti A, B, C della sentenza di separazione.
In relazione alle partecipazioni societarie
Richiamato il punto D della separazione, circa la partecipazione societaria relativa a la
, con sede in Pisa (PI), viale del Tirreno 74, c.f. Controparte_1
e la con sede in Livorno (LI), via Cipriani 1, CF;
P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
9) danno atto le parti, confermati gli altri obblighi assunti al riguardo da Parte_2 in particolare il mantenimento della titolarità della concessione demaniale alla Siesta sas fino a scadenza o revoca della stessa, di aver adempiuto da parte di al Parte_2 trasferimento delle quote 10% e 5% al figlio , così che ora la compagine Per_2 societaria è e dovrà rimanere composta dal 70% socia accomandataria, Parte_2
15% socia accomandante, 15% socio accomandante. Parte_3 Parte_4
In relazione alla danno atto le parti dell'avvenuta cessione della quota del 60,7% CP_2 pari alla sua intera partecipazione societaria dalla signora al Dott. e Parte_2 Pt_1 che, a seguito della successiva operazione societaria di cessione agevolata, lo stesso Dott. è ora proprietario esclusivo del bene immobile posto in Via Cipriani 1. Pt_1
pagina 4 di 8 10) Danno atto le parti che la cronologia delle operazioni previste al punto E della sentenza di separazione è stata rispettata: permane l'obbligo per il Dott. di Pt_1 trasferire la quota del 30% ai figli, in misura pari al 15% ciascuno, dell tà dell'immobile di via Riccardo Cipriani, 1, decorsi 5 anni dalla assegnazione dei beni ai soci e comunque entro il 31/12/2028, salvo quanto previsto successivamente a tutela della signora obbligo che si conferma in questa sede. Parte_2
11) Si confermano al punto 12 sentenza di separazione, pag. 9 le operazioni finanziarie che le parti si sono obbligate a sostenere sia per la Siesta, sia per la ed attualmente CP_2 in corso e che si richiamano.
Circa i versamenti e conguagli, ovvero le operazioni finanziarie:
Si dà atto che la Sig.ra si è accollata entro il 20.11.2023 integralmente e Parte_2 mediante rateizzazione con effetto liberatorio il debito della società Siesta pari a circa 65.000,00= Euro;
il mutuo di Euro 93.000,00=cointestato ai coniugi, è stato accollato dal Dr. Pt_1 dalla data dell'atto di cessione delle quote con pieno effetto liberatorio CP_2 interno per la sig.ra Parte_2 il dr. all'atto della cessione delle quote si è accollato integralmente dandone Pt_1 documentata prova alla anche tutti i residui debiti SOAL pari ad Euro Parte_2
42.000,00= con effetto liberatorio interno per la sig.ra e per la società; Parte_2 gli utili annualmente prodotti dalla Siesta sas a far data dall'approvazione del bilancio 2023 saranno distribuiti ai figli in proporzione alle rispettive quote sociali entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, su un conto bancario di deposito a ciascuno intestato, dei cui movimenti la sig.ra fornirà prova ai figli;
Parte_2 la signora ha cessato il pagamento delle rate di mutuo ipotecario a partire dalla Parte_2 data di sottoscrizione del ricorso di separazione, costi che sono restati in capo al dr. con piena manleva e liberazione della sig.ra Pt_1 Parte_2 fermo tutto quanto pattuito in sede di separazione, resta comunque inteso che qualsiasi futuro costo e/o onere e/o sopravvenienza passiva per fatti avvenuti fino al 31.12.2020, dall'attuazione degli accordi intercorsi tra le parti e/o dalle gestioni Siesta sas e fino alla data di sottoscrizione del ricorso di separazione per la saranno CP_2 sostenuti dalle parti nella misura del 50% ciascuno, così come l'IMU e le imposte IRES ed IRAP per la casa di Via Cipriani maturate sino alla data del passaggio di quote, passaggio peraltro effettuato, mentre da tale data l'I.M.U. e le imposte per via Cipriani saranno pagate dal dr. Pt_1
Circa l'inscindibilità ed i costi dell'iter attuativo dell'accordo:
12) si conferma che le clausole dell'accordo di separazione sono tutte inscindibilmente collegate, essendo regolamentazione unica di molteplici interessi;
pagina 5 di 8 le parti si sono assunte l'obbligo irrevocabile di sostenere i costi relativi agli atti notarili conseguenti all' accordo nella misura del 50%, e così è stato effettuato per gli atti già perfezionati.
Le spese fiscali saranno ripartite al 50% ciascuno, escluse quelle per l'assegnazione o cessione dei beni ai soci, che rimarranno a carico del Dr. e per le quali sarà Pt_1 riconosciuto da quale rimborso forfettario, un contributo di 10 mila Euro Parte_2 esigibile al momento in cui fosse venduta la casa di via Roma 158 circostanza già verificatasi ed alla quale è stata data esecuzione come previsto.
13) Il mancato rispetto degli obblighi pattuiti nel ricorso per la separazione consensuale come recepiti in sentenza n. 235/2024 pubblicata il 15/02/2024 e da intendersi ivi integralmente richiamati, tutti inscindibili e rilevanti attenendo a questioni familiari e societarie di primaria importanza, legittimerà la parte non inadempiente ad esigere il pagamento di una penale di € 100.000,00, ogni eccezione rimossa e fatto salvo il maggior danno, ferma la facoltà di entrambi i contraenti di esigere l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente ricorso.
14) Circa la garanzia in favore della Sig.ra il cui reddito principale deriva Parte_2 dall'attività della Siesta sas:
A. con la sottoscrizione del ricorso di separazione, in considerazione del consolidarsi dell'orientamento volto a negare la possibilità di procedere a rinnovi automatici afferenti alle concessioni demaniali marittime, ben noto alle parti, le stesse hanno inteso individuare una specifica garanzia a fronte della possibile perdita incolpevole della concessione di cui attualmente è titolare la Siesta sas da qui al 30.09.2027, attività che costituisce principale fonte di reddito della Sig.ra dichiarazione e impegno Parte_2 che confermano in questa sede.
B. Precisamente, a garanzia e copertura di tale ipotetico evento negativo, si è previsto e pattuito che in caso di perdita incolpevole, che avvenga, cioè, per ragioni non imputabili alla sig.ra da qui al giorno 30.09.2025, della concessione che permette Parte_2
l'utilizzo dell'area demaniale alla Siesta sas, il dr. riconoscerà irrevocabilmente Pt_1 il diritto della stessa Signora a ricevere, in base agli accordi raggiunti, il 30% Parte_2 della quota di proprietà dell'immobile assegnato o ceduto (immobile ex salva CP_2
l'opzione di acquisto riconosciuta al dr. come di seguito disciplinata alla lett. D. Pt_1
C. Laddove la perdita della concessione di cui attualmente è titolare la Siesta sas, per ragioni non imputabili alla sig.ra si verificasse invece dal giorno 1.10.2025 al Parte_2 giorno 30.09.2027 il dr. riconosce irrevocabilmente il diritto della stessa Pt_1
Signora a ricev ase agli accordi raggiunti, il 15% della quota di Parte_2 proprietà dell'immobile assegnato (immobile ex salva l'opzione di acquisto CP_2 come di seguito disciplinata alla lett. E.
pagina 6 di 8 D. Il dr. avrà facoltà - esercitando l'opzione entro 30 giorni da quando la sig.ra Pt_1 gli avrà comunicato documentandogli l'evento di cui alla lettera B. del Parte_2 rticolo - di non cederle la quota del 30% del bene immobile corrente in via Cipriani di sua proprietà versando alla sig.ra entro i successivi 60 giorni Parte_2
l'importo di € 300.000 (trecentomila/00) o la diversa somma prevista alla successiva lett. H;
E. se invece la perdita della concessione si sarà verificata dopo il 30.09.2025 ma entro il 30.09.2027 il dr. avrà facoltà - esercitando l'opzione entro 30 giorni da quando Pt_1 la sig.ra gli avrà comunicato documentandogli l'evento di cui alla lettera C. del Parte_2 presente articolo - di non cederle la quota del 15% del bene immobile corrente in via Cipriani di sua proprietà versando alla sig.ra entro i successivi 60 giorni Parte_2
l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) o la diversa somma prevista alla successiva lett. H;
F. nel primo caso, con l'esercizio del diritto di opzione e con il versamento dell'importo di cui alla lett. D) alla sig.ra si considererà adempiuto l'obbligo del dr. Parte_2 Pt_1 previsto al paragrafo 11.E2/pag.9 della sentenza di separazione;
nel secondo caso con l'esercizio del diritto di opzione e con il versamento dell'importo di cui alla lett. E) alla sig.ra il dr. dovrà procedere al trasferimento della sola quota di Parte_2 Pt_1 proprietà del 15% per cento, come da ricorso di separazione.
G. il dr. riconosce come perdita incolpevole della concessione non Pt_1 addebitabile alla sig.ra anche l'ipotesi di bando o di gara non vinti per motivi Parte_2 economici laddove si rendessero necessari esborsi superiori ad Euro 300.000,00, se l'aggiudicazione a terzi avvenga entro il 30.09.2025; il dr. riconosce come Pt_1 perdita incolpevole della concessione non imputabile alla sig.ra anche l'ipotesi Parte_2 di bando o gara non vinti per motivi economici laddove necessari esborsi superiori ad Euro 150.000,00=, se l'aggiudicazione a terzi avvenga fra il giorno 1.10.2025 ed il giorno 30.09.2027.
H. Nel caso di erogazione e di regolare incasso di indennizzi per la perdita della concessione le garanzie di cui alle su estese lett. C. e D. opereranno per la sola quota non coperta da indennizzo e non opereranno dunque : i) in caso di indennizzi pari o superiori ad Euro 300.000,00 che siano attribuiti alla Siesta sas entro il 30.09.2025: tali indennizzi dovranno comunque essere distribuiti, al netto di imposte , anche in favore dei figli in ragione delle loro quote di partecipazione alla Siesta s.a.s. ; ii) in caso di indennizzi superiori ad Euro 150.000,00= che siano attribuiti alla Siesta sas dal giorno 01.10.2025 al giorno 30.09.2027, indennizzi che dovranno comunque essere distribuiti, al netto di imposte , anche in favore dei figli in ragione delle loro quote di partecipazione alla Siesta s.a.s.
I. La sig.ra si impegna a comportarsi secondo buona fede, nel primario Parte_2 interesse di salvaguardare il patrimonio e l'avviamento della Siesta s.a.s. e dei suoi soci, anche in occasione della partecipazione ad eventuali gare per il rinnovo della concessione e nell'eventuale negoziazione degli indennizzi.
pagina 7 di 8 J. Il dr. con la sottoscrizione del ricorso di separazione ha riconosciuto che Pt_1 niente deve avere dalla Sig.ra in relazione gestione della società Parte_2 Controparte_3 dichiarazione che conferma in questa sede.
K. La Sig.ra con la sottoscrizione del ricorso di separazione ha riconosciuto Parte_2 che niente deve avere dal Sig. in relazione alla società ed al bene da Pt_1 CP_2 assegnare o cedere al coniuge ed ai figli;
dichiarazioni che conferma in questa sede.
L. Il dr. con la sottoscrizione del ricorso di separazione ha rinunciato a Pt_1 qualsiasi pretesa inerente la ditta Siesta sas dichiarandosi soddisfatto così come la Sig.a con la sottoscrizione del ricorso di separazione ha rinunciato a qualsiasi Parte_2 richiesta inerente la rinunciando i coniugi a qualsiasi ulteriore richiesta CP_2 economica dichiarand rocamente soddisfatti con l'integrale adempimento degli accordi tra i medesimi intervenuti e recepiti in sentenza di separazione, dichiarazione che confermano in questa sede.
I coniugi sottoscrittori del presente ricorso si danno reciprocamente atto che l'obbligo a trasferire le predette quote di unità immobiliari e liberazione dal mutuo fondiario ha costituito e costituisce in questa sede al pari degli altri contenuti del ricorso di separazione, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai fini dell'articolo 19 della Legge n. 74/1987, secondo cui "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge1° dicembre 1970, n.898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.”
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 8 di 8