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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1925/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott.ssa Margherita PASTORINO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1925/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti ROSAMARIA CANFORA e FRANCESCO ANDRONICO, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MARIA TERESA SETA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Con l'intervento del Pubblico Ministero in data 31/10/2025
CONCLUSIONI
di parte ricorrente “accertata la maturazione dei requisiti previsti dal I Let. b) N°2 art 3 legge 898/1970, così come innovati dalla L. N° 55/2015, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. CF: , nato a [...], il [...] con Parte_1 C.F._1
la Sig.ra CF , nata a [...] il [...], matrimonio CP_1 C.F._2
celebrato, con rito concordatario, in OC LI (Al) il 26 .08.2001 e trascritto nei registri di
stato civile di detto comune al n°1 Parte II, serie con ordine allo stato civile del predetto comune di procedere alle annotazioni di rito.
con vittoria di spese ed onorari di giudizio, in caso di opposizione.”
Di parte resistente
pronunciare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OC LI (AL) il 27.08.2001 tra la sig.ra CP_1
e il sig. , matrimonio trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune per
[...] Parte_1
l'anno 2001 al n.1 Parte II Serie A, con ordine di annotazione al competente Ufficio di Stato Civile.
Spese compensate, salva l'ipotesi di opposizione”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 473-bis 12 c.p.c., depositato in data 19/08/ 2025, ha Parte_1
domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OC
LI (AL) il 26/08/2001, trascritto nei registri di Stato Civile al n. 1, parte 2, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione non sono nati figli e non vi sono altri figli legittimati o adottivi.
Con convenzione di negoziazione assistita in data 12.12.2024, trascritta nei registri di matrimonio del Comune di OC LI al n. 6, parte II, serie C, anno 2025, è stato concluso l'accordo di separazione personale tra le parti.
A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava che era trascorso il termine per la pronuncia del divorzio senza esservi stata riconciliazione tra i coniugi e che ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Rappresentava, altresì, che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 02/12/2025 parte resistente confermava la propria adesione alla domanda di parte ricorrente, a spese compensate;
parte resistente aderiva alla richiesta di spese compensate.
MOTIVAZIONE
La domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
Ad eccezione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi non hanno formulato condizioni.
Si dispone la compensazione delle spese stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , codice fiscale Parte_1
, nato a [...], il [...], e , codice C.F._1 CP_1
fiscale , nata a Genova il 08.10.1970, in [...] il [...], C.F._2
trascritto nei registri di Stato Civile al n. 1, parte 2, serie A, anno 2001.
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di OC LI (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte 2, serie A, anno 2001).
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 09 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott.ssa Margherita PASTORINO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1925/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti ROSAMARIA CANFORA e FRANCESCO ANDRONICO, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MARIA TERESA SETA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Con l'intervento del Pubblico Ministero in data 31/10/2025
CONCLUSIONI
di parte ricorrente “accertata la maturazione dei requisiti previsti dal I Let. b) N°2 art 3 legge 898/1970, così come innovati dalla L. N° 55/2015, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. CF: , nato a [...], il [...] con Parte_1 C.F._1
la Sig.ra CF , nata a [...] il [...], matrimonio CP_1 C.F._2
celebrato, con rito concordatario, in OC LI (Al) il 26 .08.2001 e trascritto nei registri di
stato civile di detto comune al n°1 Parte II, serie con ordine allo stato civile del predetto comune di procedere alle annotazioni di rito.
con vittoria di spese ed onorari di giudizio, in caso di opposizione.”
Di parte resistente
pronunciare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L.898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OC LI (AL) il 27.08.2001 tra la sig.ra CP_1
e il sig. , matrimonio trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune per
[...] Parte_1
l'anno 2001 al n.1 Parte II Serie A, con ordine di annotazione al competente Ufficio di Stato Civile.
Spese compensate, salva l'ipotesi di opposizione”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 473-bis 12 c.p.c., depositato in data 19/08/ 2025, ha Parte_1
domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in OC
LI (AL) il 26/08/2001, trascritto nei registri di Stato Civile al n. 1, parte 2, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione non sono nati figli e non vi sono altri figli legittimati o adottivi.
Con convenzione di negoziazione assistita in data 12.12.2024, trascritta nei registri di matrimonio del Comune di OC LI al n. 6, parte II, serie C, anno 2025, è stato concluso l'accordo di separazione personale tra le parti.
A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava che era trascorso il termine per la pronuncia del divorzio senza esservi stata riconciliazione tra i coniugi e che ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Rappresentava, altresì, che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 02/12/2025 parte resistente confermava la propria adesione alla domanda di parte ricorrente, a spese compensate;
parte resistente aderiva alla richiesta di spese compensate.
MOTIVAZIONE
La domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
Ad eccezione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi non hanno formulato condizioni.
Si dispone la compensazione delle spese stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , codice fiscale Parte_1
, nato a [...], il [...], e , codice C.F._1 CP_1
fiscale , nata a Genova il 08.10.1970, in [...] il [...], C.F._2
trascritto nei registri di Stato Civile al n. 1, parte 2, serie A, anno 2001.
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di OC LI (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte 2, serie A, anno 2001).
Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 09 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI