Decreto presidenziale 1 marzo 2023
Sentenza 29 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 31 dicembre 2025
Parere definitivo 27 gennaio 2026
Parere definitivo 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 10476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10476 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10476/2025REG.PROV.COLL.
N. 00204/2024 REG.RIC.
N. 00278/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2024, proposto dalla ME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato EL Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alisea s.r.l., Serralonga Energia s.r.l., Terna Rete Italia s.p.a., Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., non costituiti in giudizio;
IE AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Nicola Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2024, proposto da EL RV, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato EL Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Alisea s.r.l., Serralonga Energia s.r.l., Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la PA, sezione staccata di Salerno (sezione Seconda) n. 01258/2023, resa tra le parti, avente ad oggetto la domanda di condanna della RE PA al risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dalla irrealizzabilità dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza massima di 57,0 Mw e da fonte fotovoltaica della potenza di 0,998 Mw nel territorio comunale di Bisaccia, località Serra della Spia, autorizzato con decreto dirigenziale n. 91 del 29 giugno 2015.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della RE PA, di IE AN e di ME s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. SA AN e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso di primo grado, la società ME s.r.l. ha proposto una domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario nei confronti della RE PA per il pregiudizio derivante dalla asserita irrealizzabilità dell’impianto eolico e fotovoltaico autorizzato con determina dirigenziale n. 91 del 29 giugno 2015, in ragione della sussistenza di plurime interferenze con l’elettrodotto aereo a 150 kV gestito dalla Terna Rete Italia s.p.a., autorizzato in favore dell’Alisea s.r.l., che l’amministrazione regionale intimata avrebbe colpevolmente omesso di verificare, in sede di approvazione del progetto presentato dalla ricorrente, a discapito dell’affidamento circa la fattibilità dell’opera.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che le interferenze denunciate dalla ricorrente sarebbero relative alla collocazione degli aerogeneratori FMG 12, 13, 16 rispetto al tracciato del menzionato elettrodotto.
Ancora più in dettaglio, già prima della variante assentita con d.d. n. 750 del 1° settembre 2014: a) gli aerogeneratori FMG 12 e FMG 13, se realizzati, avrebbero sfiorato la proiezione verso l’alto dei cavi del segmento di elettrodotto Terna compreso tra il traliccio 26 e il traliccio 28; b) gli aerogeneratori FMG 12, FMG 13 e FMG 16 sarebbero ricaduti entro la distanza di prima approssimazione (m 10 – 28 per lato ortogonale) relativa agli elettrodotti tra 132 e 380 kV, così come prevista dall’art. 5 del d.p.c.m. 23 aprile 1992 (richiamato dall’art. 3 della l. r. PA n. 13 del 2001); c) i medesimi aerogeneratori FMG 12, FMG 13 e FMG 16 sarebbero stati collocati entro l’area di caduta accidentale (c.d. area di ribaltamento) della turbina (la cui tipologia autorizzata ragguaglierebbe un’altezza massima pari a m 170); d) all’indomani della variante assentita con d.d. n. 750 del 1° settembre 2014, l’aerogeneratore FMG 16 si sarebbe trovato a sorvolare l’elettrodotto, per quasi tutta la proiezione delle pale in rotazione ed a distanza inferiore al suo ribaltamento dal traliccio 32.
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso.
2.1. – In particolare, dopo aver affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento (punto 6, pag. 4-5 della sentenza impugnata), ha ritenuto l’insussistenza dell’elemento della colpa in capo all’amministrazione (punto 9 della sentenza impugnata), evidenziando innanzitutto un “ equivoco di fondo ” ossia il ritenere che le criticità interferenziali del parco eolico-fotovoltaico progettato dalla ME s.r.l. rispetto all’elettrodotto Terna fossero direttamente e strettamente afferenti all’attività di verifica demandata all’autorità regionale.
2.2. – Invero, dopo aver distinto il concetto di interferenza “tecnica” da quello di interferenza “ambientale”, ha ritenuto che l’interferenza che l’amministrazione regionale avrebbe dovuto verificare sarebbe solo quella ambientale (cumulo degli impatti ambientali di più impianti localizzati nella medesima area), mentre l’interferenza oggetto di censura è quella tecnica, afferente al concorrente funzionamento dei due impianti eolici.
2.3. – Pertanto, spettava alla ricorrente e non all’amministrazione regionale “ l’obbligo di rappresentare le potenziali interferenze tra il progettato parco eolico-fotovoltaico e l’impianto assentito in favore della A. (ivi compreso il servente elettrodotto T.) ” aggiungendo che “ la ricorrente, in veste di operatore economico dotato di specifica qualificazione professionale ed esperienziale nello specifico settore delle fonti di energia rinnovabili, non avrebbe potuto non verificare, per il tramite del tecnico all’uopo incaricato (arch. Antonio Fusco, in appresso, A. F.), senza incorrere in colpa grave, la sussistenza di più o meno macroscopiche interferenze con gli altri impianti esistenti o in via di realizzazione (siccome già assentiti) entro il comparto territoriale di riferimento, le quali risultassero impeditive della concreta esecuzione dell’opera ” (pag. 9 della sentenza impugnata), evidenziando altresì come “ autore del progetto relativo all’uno ed all’altro impianto fosse il medesimo professionista (arch. A. F.), il quale non avrebbe potuto non rendere se stesso, la committente e l’amministrazione avveduti della compresenza e dei possibili conflitti tra le due infrastrutture ricadenti entro il medesimo comparto territoriale ” (pag. 10 della sentenza impugnata), sull’operato del quale la ME s.r.l. non avrebbe potuto, a sua volta, omettere colpevolmente di vigilare, in qualità di committente e di operatore economico dotato di specifica qualificazione professionale ed esperienziale nello specifico settore delle fonti di energia rinnovabili.
2.4. – In secondo luogo, ha ritenuto che il nesso di causalità tra la condotta della RE e la lesione al bene della vita (realizzazione parco eolico e fotovoltaico), oltre ad essere neutralizzato dalla condotta colpevolmente omissiva della ME s.r.l. in sede di elaborazione progettuale, non risulta nemmeno sufficientemente dimostrato (punto 10 della sentenza impugnata).
2.5. – In particolare, ha evidenziato che “ il parco eolico e fotovoltaico autorizzato col D.D. n. 91 del 29 giugno 2015 sarebbe, in ogni caso, realizzabile, con esclusione di soli 3 aerogeneratori (FMG 12, FMG 13 e FMG 16: cfr. retro, sub n. 2), a fronte di 19 unità complessivamente assentite ed al netto dell’impianto fotovoltaico ” (punto 10, pag. 12 della sentenza impugnata).
2.6. – Pertanto, ha concluso nel senso di ritenere che: a) l’impianto eolico-fotovoltaico in questione “ lungi dal risultare totalmente irrealizzabile per effetto delle denunciate interferenze ” con l’elettrodotto servente l’infrastruttura in titolarità della Alisea s.r.l., avrebbe potuto trovare concreta e soddisfacente attuazione mediante il ricorso ad “ opportune soluzioni tecniche correttive ” (punto 10, pag. 15 della sentenza impugnata), ossia mediante la formulazione e l’approvazione di una variante riduttiva e non sostanziale, circoscritta ai soli 3 aerogeneratori (FMG 12, FMG 13 e FMG 16) rivelatisi interferenti con l’elettrodotto anzidetto; b) le difficoltà incontrate nell’implementazione dell’impianto assentito con d.d. n. 91 del 29 giugno 2015 sono dipese, in netta prevalenza, da fattori esogeni – quali, l’andamento dei prezzi di mercato e l’evoluzione tecnologica dei macchinari, nonché le impasses verificatesi nell’ambito delle instaurate procedure espropriative – rispetto all’originaria adeguatezza del progetto originario (punto 10, pag. 15 della sentenza impugnata).
2.7. – Infine, ha evidenziato come la vicenda controversa risulta inserita in un “ quadro complessivo di litigiosità ”, le cui implicazioni ostative all’attuazione del progetto approvato con d.d. n. 91 del 29 giugno 2015 sono da reputarsi, nella sostanza, eziologicamente preponderanti e, nel contempo, estranee rispetto all’attività amministrativa posta in essere dalla RE PA (punto 10, pag. 15 della sentenza impugnata).
2.8. – Inoltre, ha ritenuto non rilevanti le problematiche esecutive derivanti dall’asserita inosservanza delle distanze minime degli aerogeneratori FMG1, FMG2, FMG3, FMG4, FMG11, FMG17 e FMG18 dagli attigui tracciati stradali provinciali e ricettori sonori (punto 11, pag. 15-16 della sentenza impugnata).
2.9. – Ha altresì aggiunto che: a) la fascia di prima approssimazione dell’elettrodotto a 150 kV gestito da Terna è stata erroneamente quantificata in 25 metri in luogo di 11-12 metri secondo il calcolo previsto dall’art. 5 del d.p.c.m. 23 aprile 1992; b) le foto-simulazioni aeree riprodotte negli atti difensivi di parte ricorrente non chiariscono se l’orientamento delle pale degli aerogeneratori FMG 12, FMG 13 e FMG 16 sia ortogonalmente parallelo, trasversale o perpendicolare rispetto al tracciato del menzionato elettrodotto; c) “ l’altezza effettiva dei previsti aerogeneratori non ragguaglia non già la misura dichiarata di m 170, alla quale viene ricollegata la denunciata intercettazione della c.d. area di ribaltamento, bensì l’inferiore misura di m 94-119, corrispondente alla dimensione della torre tubolare di acciaio a sostegno della gondola-navicella di alloggiamento del mozzo e delle pale ” (punto 12, pag. 17 della sentenza impugnata).
2.10. – Infine, ha ritenuto infondato il ricorso anche con riguardo alla prova della quantificazione del danno (punto 13 della sentenza impugnata), in quanto la ricorrente “ si è limitata a quantificare, entro un eccessivamente lato e impreciso range di oscillazione tra € 51.630.000 e € 70.084.000 il lucro cessante lamentato sulla scorta di una prospettazione del tutto apodittica, ellittica e autoreferenziale del “cash flow attualizzato”, così abdicando, nella sostanza, all’onere probatorio su di essa incombente ai sensi delle richiamate regole processuali ” (punto 13.2, pag. 18 della sentenza impugnata).
3. – Con atto di appello (n. 204 del 2024), la società ME s.r.l., dopo aver riproposto le censure di primo grado (lettera A, pag. 5-21 dell’appello) e le motivazioni della sentenza impugnata (lettera B, pag. 21-22 dell’appello), ha proposto un motivo di appello (lettera C, pag. 23-32 dell’appello), articolato in sette distinte censure.
3.1. – In particolare, ha dedotto innanzitutto l’inapplicabilità del d.P.R. n. 207 del 2010 alla fattispecie in esame, venendo in rilievo un’opera privata di pubblica utilità e non già un’opera pubblica, dovendo piuttosto trovare applicazione il d.m. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali), paragrafo 13 (contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica), in base al quale il soggetto istante non sarebbe tenuto ad individuare e rappresentare le eventuali interferenze del progetto (punto 1, pag. 23 dell’appello).
3.2. – Ha ribadito che “ la valutazione delle interferenze è di competenza regionale ” anche alla luce della delibera di Giunta regionale n. 325 del 2013 che vi fa espresso riferimento (punto 2, pag. 24 dell’appello).
3.3. – Infine, ha ritenuto non dirimente il fatto che il progettista delle due società fosse il medesimo (arch. Antonio Fusco), non essendo addebitabile alla parte appellante una condotta negligente del professionista, ribadendo sul punto la sussistenza di un onere di verifica delle interferenze progettuali in capo alla RE, prima del rilascio dell’autorizzazione unica di cui alla d.d. n. 91 del 2015, anche alla luce della disciplina nazionale ed europea in materia di valutazioni di impatto ambientale, con specifico riferimento al cumulo degli impatti (punto 3, pag. 24 dell’appello).
3.4. – Inoltre, ha ritenuto irrilevante il richiamo alla due diligence legale eseguita prima dell’acquisizione delle quote societarie da parte di Aeolus Energia Italia, non potendo la società essere a conoscenza di eventuali procedimenti interferenti, ancora in itinere, evidenziando altresì come sarebbe “ la stessa sentenza del T.A.R. qui appellata a rilevare che queste circostanze sono state dolosamente taciute ad Aeolus Italia dal Sig. RV al momento della stipula del contratto con cui Aeolus ha acquisito la maggioranza di ME ” (punto 4, pag. 25 dell’appello).
3.5. – Inoltre, ha evidenziato che le numerose proposte di variante non sarebbero idonee a dimostrare che le motivazioni ostative alla realizzazione del progetto approvato con d.d. n. 91 del 2015 siano dovute ad un “ quadro di litigiosità ”, ma dimostrerebbe la volontà di ME s.r.l. di risolvere i problemi realizzativi dell’impianto (punto 5, pag. 25-26 dell’appello).
3.6. – Inoltre, ha contestato l’assunto secondo cui l’impianto avrebbe potuto ugualmente essere realizzato se opportunamente modificato (punto 6, pag. 26-32 dell’appello), evidenziando come “ il progetto non possa che essere realizzato nella sua interezza ed in maniera assolutamente aderente a quanto disposto dall’ente stesso. Questo implica l’impossibilità in toto allo stato di realizzare il progetto, ovvero anche solo una parte di esso ” (punto 6, pag. 26 dell’appello), deducendo inoltre che non sarebbero sufficienti minimi accorgimenti tecnici, in quanto al fine di ricollocare le turbine n. 12, 13 e 16 al di là dei limiti imposti dalla normativa e da Terna stessa, le basi delle stesse verrebbero a trovarsi ben al di fuori delle particelle autorizzate per il progetto, oltre ad interferire con altri aerogeneratori, dovendo essere ricollocate ad una distanza, rispettivamente, di oltre 100 metri (FMG 12) e di oltre 150 metri (FMG 13 e 16) o di 170 metri secondo quanto previsto da Terna.
3.7. – Infine, ha contestato il capo di sentenza con cui è stata ritenuta non dimostrata la quantificazione del danno, evidenziando sul punto che “ nel ricorso di primo grado si sono analiticamente rappresentate le conseguenze economiche della mancata realizzazione dell’impianto, tenendo conto del mancato utile che sarebbe stato, invece, generato ed, altresì, dei possibili tassi di attualizzazione. Si è così determinato che il danno può individuarsi nella perdita di quanto sopra definito come “Cash Flow Attualizzato”, in un intervallo compreso tra € 70 milioni e € 51 milioni ” (punto 7, pag. 32 dell’appello).
4. – Con apposita memoria si è costituita la RE PA che ha chiesto il rigetto dell’appello, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse ad agire, avendo la parte appellante rinunciato alla realizzazione degli aerogeneratori (FMG 12, 13 e 16) per i quali è stata denunciata l’interferenza con l’elettrodotto della Terna, come risultante dalla p.e.c. del 2 maggio 2022, posta anche a fondamento della sentenza di sopravvenuta carenza di interesse resa tra il sig. IE AN e la stessa ME s.r.l. nella connessa vicenda espropriativa (T.a.r. PA – Salerno, 20 giugno 2022, n. 1730).
5. – Si è costituito in giudizio il sig. AN IE, che ha chiesto il rigetto dell’appello, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stato nemmeno parte del giudizio di primo grado.
6. – Con distinto atto di appello (n. 278 del 2024), anche il sig. RV, in qualità di socio di minoranza ed amministratore pro tempore della ME s.r.l. all’epoca dei fatti, ha impugnato la sentenza, con specifico riguardo al rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (pag. 3-9 dell’appello), oltre a contestare nel merito la sentenza di primo grado (pag. 9-18 dell’appello).
7. – Si è costituita la RE PA, chiedendo il rigetto dell’appello, oltre ad eccepirne l’inammissibilità per difetto di interesse.
8. – Si è costituita anche la ME s.r.l., riservandosi di controdedurre.
9. – All’udienza pubblica del 2 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover riunire i due appelli ai sensi dell’art. 96 c.p.a., trattandosi di due impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2. – Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione (sollevata nell’appello n. 278 del 2024) di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento, alla luce dei principi di diritto espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 20 e n. 21 del 2021) ed applicati dal primo giudice, peraltro recentemente richiamati anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. sez. un. 25 settembre 2025, n. 26080).
3. – Ciò posto, gli appelli sono infondati e devono essere respinti.
4. – La parte appellante ha proposto una domanda di risarcimento del danno nei confronti della RE PA assumendo sostanzialmente l’illegittimità del provvedimento di autorizzazione unica (decreto dirigenziale n. 91 del 29 giugno 2015), emanato a seguito di parere favorevole di compatibilità ambientale (decreto dirigenziale n. 99 del 15 luglio 2014 – c.d. decreto VIA), avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica e fotovoltaica, per una potenza complessiva di 57,0 MW + 0,998, nella parte in cui ha ritenuto che “ non risultano interferenze con altri impianti aventi protocollo antecedente a quello del progetto de quo”.
Secondo la prospettazione di parte appellante, l’omessa segnalazione dell’interferenza di tre aerogeneratori con un elettrodotto aereo, relativo ad altro impianto e gestito da Terna, avrebbe impedito totalmente la realizzazione del progetto di parco eolico e fotovoltaico.
Pertanto, la questione giuridica che si pone nella presente controversia consiste innanzitutto nello stabilire se, in presenza di un procedimento di autorizzazione di un impianto eolico, l’autorità amministrativa procedente (nella specie, la RE) abbia o meno l’obbligo di verificare e segnalare la presenza di eventuali interferenze tra gli aerogeneratori indicati in progetto dalla società istante ed altri elementi ostativi (nella specie, un elettrodotto aereo).
A tal riguardo, va anche precisato che, venendo in rilievo una fattispecie di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, l’onere della prova degli elementi costitutivi dell’illecito spetta alla parte danneggiata, con la conseguenza di dover ritenere che la prova della condotta illecita, consistente nella violazione di un obbligo di verifica delle suddette interferenze da parte della RE, spetti senz’altro alla parte appellante.
5. – Ciò posto, la società ricorrente ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria l’asserita violazione da parte della RE di alcune disposizioni normative nazionali (d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28) e regionali (d.G.R. PA n. 325 dell’8 agosto 2013).
6. – Con riguardo al primo profilo, la parte appellante ha invocato l’art. 4, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, vigente ratione temporis (recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di sostenere che la valutazione di impatto ambientale di un progetto deve essere effettuata dalla pubblica amministrazione “ tenendo conto dell’effetto di cumulo con altri progetti relativi alla medesima area territoriale ” (pag. 24 dell’appello).
6.1. – A tal riguardo, deve ritenersi che il riferimento normativo invocato dalla parte appellante sia del tutto inconferente rispetto al caso di specie.
A ben vedere, infatti, la normativa richiamata fa riferimento al cumulo degli impatti ambientali derivanti dalla presenza di più progetti di impianti FER sulla medesima area o zone contigue.
Nella fattispecie in esame, invece, ciò che viene in rilievo non è una omessa valutazione cumulativa degli impatti ambientali, bensì una omessa rilevazione di una “ interferenza fisica ” (così la stessa parte appellante, pag. 30 dell’appello) consistente nella presenza di un elettrodotto aereo a distanza inferiore a quella minima rispetto ad alcuni aerogeneratori indicati in progetto dalla parte appellante.
A tal proposito, quindi, deve ritenersi corretta anche la statuizione del primo giudice secondo cui il “ concetto di interferenza ‘tecnica’, che viene, appunto, in rilievo nel caso in esame, sia ontologicamente e tipologicamente distinto da quello di interferenza ‘ambientale’, ossia di interferenza apprezzabile dal punto di vista dell’impatto ambientale, che postula la produzione di effetti di interazione tra un intervento di trasformazione del territorio e il contesto ambientale di relativo insediamento ” (pag. 8 della sentenza impugnata).
7. – Con riguardo al secondo profilo, la parte appellante ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria l’asserita violazione della delibera della Giunta Regionale della PA n. 325 dell’8 agosto 2013, il cui dispositivo prevede:
“ 4. di stabilire che il Settore Regionale competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica valuti le interferenze con altri impianti realizzati, autorizzati e in corso di autorizzazione la cui istanza sia considerata procedibile antecedentemente all’istanza in esame, qualora la distanza tra gli aerogeneratori sia inferiore alle soglie minime previste dal punto 3.2 lett. N) delle Linee Guida;
5. di stabilire che, nei casi previsti dal punto precedente, il Settore regionale competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica decida sulle interferenze in base alle turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore come determinato dall’International Standard IEC 61400-1 Third edition 2005-08, anche sulla base di perizie prodotte dall’interessata e dei controinteressati ”.
7.1. – Anche in tal caso, l’assunto di parte appellante è infondato.
A ben vedere, infatti, la valutazione regionale delle interferenze prevista dalla suddetta delibera (d.G.R. PA n. 325 dell’8 agosto 2013) riguarda solamente la “ distanza tra gli aerogeneratori ” nel caso in cui questa “ sia inferiore alle soglie minime previste dal punto 3.2 lett. N) delle Linee Guida ”, dovendo in tal caso la RE decidere “ sulle interferenze in base alle turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore ”.
In altri termini, l’interferenza che la RE è tenuta a valutare in sede di autorizzazione unica riguarda esclusivamente la “ distanza tra gli aerogeneratori ” al fine di individuare le “ turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore ”.
Si tratta, tuttavia, di una fattispecie diversa da quella oggetto di causa, dove l’interferenza riguarda la distanza da un elettrodotto e non da altri aerogeneratori.
La parte appellante, infatti, non ha dedotto un cattivo funzionamento del proprio impianto eolico sulla base delle turbolenze derivanti dalla vicinanza di altri aerogeneratori, ma si è limitata ad asserire l’impossibilità di realizzare l’impianto a causa dell’interferenza di tre aerogeneratori con un elettrodotto aereo.
Rispetto a tale situazione, la d.G.R. PA n. 325 dell’8 agosto 2013 non prevede alcun onere di verifica delle interferenze in capo ai competenti uffici regionali.
8. – Da quanto fin qui esposto, ne deriva l’insussistenza di un obbligo della RE di verificare e segnalare la suddetta interferenza fisica con un preesistente elettrodotto, con conseguente insussistenza del presupposto per la configurabilità di una illecita condotta colposa in capo all’amministrazione.
9. – In linea più generale, deve ritenersi corretta la soluzione indicata dal primo giudice secondo cui tale onere di verifica della suddetta interferenza, in sede di valutazione di impatto ambientale, debba far capo alla società istante, ai sensi del suddetto art. 26, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vigente ratione temporis .
9.1. – Il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77), al suo art. 12 prevede l’approvazione di un decreto ministeriale contenente delle apposite linee guida volte, in particolare, ad “ assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio ”, aggiungendo che in “ attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti ” (comma 10).
Il suddetto art. 12, comma 10, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 è stato attuato con il d.m. 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili) il quale, tra le altre cose, ha disciplinato anche i contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica di cui all’art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
In particolare, il suddetto d.m. 10 settembre 2010, al suo paragrafo 13, stabilisce che l’istanza deve essere corredata da:
a) “ progetto definitivo dell’iniziativa ”, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi;
b) “ relazione tecnica ”, inclusa nel progetto definitivo, che indica, per quanto qui interessa:
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
iii. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi;
iv. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi;
v. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW.
9.2. – Inoltre, l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente, nella versione vigente ratione temporis ), in materia di procedimento di valutazione di impatto ambientale, stabiliva che il proponente dovesse allegare all’istanza il “ progetto definitivo ”.
A sua volta, l’art. 5, comma 1, lett. g), cod. ambiente, nella versione vigente ratione temporis , nel definire il “progetto” ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, stabilisce che “ gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”.
Peraltro, il medesimo art. 23 cod. ambiente, nella sua attuale versione, prevede espressamente che il proponente debba allegare all’istanza di VIA “ il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) ” (art. 23 cod. ambiente).
9.3. – Infine, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), al suo art. 26 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo), prevede che il progetto definitivo comprenda una serie di relazioni, tra cui una “ relazione sulle interferenze ” con i relativi elaborati.
In particolare, la relazione sulle interferenze “ prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare.
Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa ” (art. 26, comma 1, lett. l), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
9.4. – Orbene, contrariamente a quanto dedotto nell’atto di appello, deve ritenersi che il suddetto regolamento risulti applicabile al caso di specie non perchè venga in rilievo un’opera pubblica, ma perché la disciplina sui livelli di progettazione previsti dal codice dei contratti pubblici è espressamente richiamata dal codice dell’ambiente (art. 5, comma 1, lett. g), cod. ambiente) che, nel definire il “progetto” ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, contiene un rinvio al “ progetto definitivo ” di cui al codice dei contratti pubblici (vigente ratione temporis ) il quale deve comprendere una serie di relazioni, tra cui una “ relazione sulle interferenze ” con i relativi elaborati (art. 26, comma 1, lett. l), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
9.5. – Pertanto, nel caso di specie, la società ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza (prot. reg. n. 352706 del 20 maggio 2013) di valutazione di impatto ambientale (art. 5, comma 1, lett. g) e art. 23, cod. ambiente) avrebbe dovuto includere anche la “ relazione sulle interferenze ” con i relativi elaborati (art. 26, comma 1, lett. l), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella versione vigente ratione temporis ).
9.6. – Tale considerazione, quindi, vale a confermare ulteriormente l’insussistenza di una condotta colposa in capo all’amministrazione.
10. – Ad ogni modo, anche a prescindere dalle suddette considerazioni, la domanda risarcitoria non potrebbe comunque essere accolta per mancata dimostrazione del nesso di causalità, in quanto non risulta provata l’assoluta impossibilità di realizzazione dell’impianto a causa della suddetta interferenza.
Invero, pur ammettendo una ipotetica condotta colposa della RE nell’aver omesso di verificare l’interferenza in questione, l’impianto sarebbe comunque ancora realizzabile avendo la parte rinunciato ai tre aerogeneratori oggetto di interferenza.
Come eccepito dalla RE PA, infatti, risulta che la parte appellante abbia rinunciato alla realizzazione degli aerogeneratori (FMG 12, 13 e 16) per i quali è stata denunciata l’interferenza con l’elettrodotto della Terna, come risultante dalla p.e.c. del 2 maggio 2022, posta anche a fondamento della sentenza di sopravvenuta carenza di interesse resa tra il sig. IE AN e la stessa ME s.r.l. nella connessa vicenda espropriativa (T.a.r. PA – Salerno, 20 giugno 2022, n. 1730).
In altri termini, la società ricorrente si limita a dedurre l’impossibilità di realizzare l’impianto eolico nella sua interezza senza però dimostrare tale assunto.
11. – Alla luce delle suddette considerazioni, aventi carattere dirimente, la domanda risarcitoria di cui all’appello n. 204 del 2024 deve essere respinta in quanto infondata, con assorbimento delle restanti censure, non idonee a superare le suddette argomentazioni.
12. – Per le medesime ragioni suesposte, deve quindi ritenersi infondato anche l’appello (n. 278 del 2024) proposto dal sig. RV, in quanto basato sui medesimi assunti.
13. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti della RE PA, mentre possono essere compensate nei confronti del sig. AN, in ragione della sua estraneità alla vicenda e della limitata attività difensiva svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce ai sensi dell’art. 96 c.p.a. e li respinge.
Condanna le parti appellanti ME s.r.l. e RV EL, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti della RE PA che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Compensa le spese di lite nei confronti del sig. IE AN.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG BO, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
EL Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
SA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AN | IG BO |
IL SEGRETARIO