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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 317/2023
La Corte d'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 317/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 25.9.2023 e iscritto a ruolo il 28.9.2023,
da
, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], e , nato a Parte_2
Caracas (Venezuela) il 10.5.1966 e domiciliato in Mirano (VE), Via Villafranca n.
5/C/3, rappresentati e difesi in forza delle procure alle liti datate 31.8.2020 e allegate all'atto di appello, dagli Avv.ti Lorenzo Boscolo del foro di Venezia e Massimiliano Di
Fabio del foro di Treviso, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in 30175 –
Venezia, Via delle Industrie, 19/C.;
- appellanti -
contro nata in [...] il giorno 19 maggio 1958, Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Monica Marchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Venezia
Mestre via A. Poerio n. 19, giusto mandato in data 22.12.2023, unito telematicamente alla comparsa di costituzione in appello;
- appellata -
e contro con sede in Spinea, (VE) via Gabelli, 6, in persona del presidente del CP_2 consiglio di amministrazione, legale rappresentante p.t., Sig.ra Parte_1
[...]
- appellata contumace -
1 OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di Pordenone n.4880/2023, resa nella causa civile iscritta al RG n.1100/2020, emessa e pubblicata il 18.7.2023 – divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come in note scritte depositate il 3.9.2024 (richiamate nelle note depositate il 21.2.2025):
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare, in accoglimento dello spiegato appello e in totale riforma dell'ordinanza pubblicata in data 18.7.2023 dal Tribunale di Pordenone (n. cronol. 4880/2023 Rep.) nel procedimento di divisione rubricato al n. 1100/2020 R.G., notificata in data 25.07.2023 (doc. n. 1):
Nel merito
- accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per la declaratoria di esecutività del progetto divisionale ai sensi dell'art.789, comma 3 c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza qui impugnata, con cui è stato dichiarato esecutivo il progetto divisionale, stante la presenza di contestazioni al progetto divisionale del CTU del
27.2.2023, come sollevate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellanti con istanza di integrazione e contestuale richiesta di rimessione in istruttoria depositata in data 26.6.2023, per tutti i motivi esposti;
- per l'effetto, revocare e/o riformare l'ordinanza impugnata;
- sempre per l'effetto, in accoglimento dell'istanza di integrazione depositata in data
26.6.2023 - il cui contenuto e le cui richieste con il presente appello vengono espressamente reiterate - tenere conto dei profili evidenziati nella stessa nonché nella relazione dell'Arch. dimessa quale doc. 4 (illustrati nel presente atto – cfr. in Per_1 particolare, pp. 13 e 14) e, pertanto, disporre su tali profili l'integrazione del progetto divisionale di cui alla Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal CTU in data 27.2.2023, assegnando al CTU nominato il relativo incarico;
in ogni caso
- condannare alla rifusione dei compensi e spese del Controparte_1 presente giudizio.
Per parte appellata, come in note scritte depositate il 24.2.2025:
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di interesse ad impugnare ovvero stante la natura dell'ordinanza n. 4880/2023 del
Tribunale di Pordenone;
NEL MERITO: rigettare l'appello e ogni domanda proposta dalle controparti e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza n. 4880/2023 del 18 luglio 2023 del Tribunale di
Pordenone.
pag. 2/7 Con vittoria di spese legali.
FATTI DI CAUSA
1. Tra le parti è stato incardinato, avanti al Tribunale di Pordenone, giudizio civile per la divisione di un immobile abitativo sito in Comune di Caorle (VE), via Fiume 1
(“Residence Zenith”), costituito da 41 appartamenti e un magazzino con scoperto pertinenziale comune alle unità immobiliari, divisione da effettuarsi in natura o, in caso di non comoda divisibilità, con la ripartizione del ricavato dalla vendita del bene.
2. Il procedimento è stato istruito con CTU divisionale affidata al dott. Persona_2
3. Sulla scorta degli esiti della CTU, ritenuto divisibile l'immobile, il giudice sottoponeva alle parti il progetto divisionale e, con l'ordinanza dd. 18.7.2023, qui impugnata, emessa a norma dell'art.789 c.p.c., ha dichiarato esecutivo il progetto divisionale predisposto dal CTU, contenente la previsione di 4 assegni, depositato il
27.2.2023, e ha dichiarato definito il procedimento con cancellazione della causa dal ruolo.
4. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello i comproprietari sigg.ri
[...]
e sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe Parte_1 Parte_2 errato nel concludere il procedimento con ordinanza, non essendovi il presupposto della mancanza di contestazioni sul progetto divisionale.
Gli odierni appellanti, infatti, con istanza depositata il 26.6.2023, unitamente a CP_2
avevano chiesto di rimettere la causa in istruttoria per un'integrazione della CTU,
[...] in quanto, a loro parere erroneamente, il CTU aveva mantenuto comuni due subalterni che, invece, avrebbero potuto essere divisi o assegnati in sede divisionale.
In particolare, secondo le indicazioni del CTP degli appellanti:
- l'ente denominato “piano interrato mq. 520”, al Catasto: F. 34, mapp. 489, sub 42, si sarebbe potuto frazionare con poco dispendio economico, realizzando pareti in cartongesso e suddividendo l'impianto elettrico,
- l'ente denominato “App.custode mq.33”, al Catasto: F. 34, mapp. 489, sub 40, si sarebbe potuto attribuire in via esclusiva a uno dei condividenti, con pagamento dele quote di controvalore alle altre parti.
Il giudice di primo grado, quindi, avrebbe dovuto prendere atto dell'esistenza di una controversia sul progetto divisionale e rimettere la decisione della causa nelle forme della sentenza.
Erroneamente, invece, il Tribunale di Pordenone aveva ritenuto tardivi i rilievi al progetto divisionale e non formulate vere e proprie opposizioni.
5. Si è costituita in grado di appello la sig.ra resistendo e Controparte_1 chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'appello.
Ha evidenziato che il progetto divisionale licenziato dal CTU aveva ricevuto il consenso dei CTP e delle parti.
pag. 3/7 L'istanza depositata dagli odierni appellanti il 23.6.2023 era stata di contenuto meramente istruttorio e, quindi, in quella fase, tardiva, essendo già state esaurite tutte le questioni tecniche in sede di CTU.
Secondo l'appellata, vi sarebbe stata acquiescenza di controparte al progetto divisionale, mediante accettazione del progetto in sede di CTU. Tra l'altro era stato proprio il CTP dell'odierna appellante a chiedere, durante le operazioni peritali, di non dividere i due enti in questione, per ridurre l'ammontare del conguaglio.
Mancherebbe, di conseguenza, un meritevole interesse ad appellare, tanto più che si discute di parti secondarie e non necessarie al libero godimento delle altre unità assegnate.
L'iniziativa degli appellanti, in altri termini, sarebbe meramente dilatoria e defatigante, tanto più che, una volta realizzata la divisione nulla ostava a ulteriori più limitati accordi tra le parti con riguardo ai due enti in questione.
In via di subordine, parte appellata ha riproposto le domande ed eccezioni già formulate in primo grado.
6. All'udienza del 6.2.2024 è stata dichiarata la contumacia di e, su CP_2 richiesta, sono stati assegnati i termini ex art. 352 c.p.c.
7. Con note in data 5.11.2024, sostitutive dell'udienza, il consigliere istruttore, dato atto del regolare deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Con ordinanza collegiale dd. 10.12.2024 questa Corte, dato atto della sostituzione del consigliere istruttore, ha rimesso la causa sul ruolo fissando nuova udienza ex art. 352
c.p.c.
9. Le parti, con note autorizzate di trattazione scritta depositate il 21 e il 24.2.2025, hanno ribadito le conclusioni sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
11. Gli appellanti, come già visto, hanno impugnato l'ordinanza ex art.789 c.p.c. del
Tribunale di Pordenone sostenendo di avere sollevato una valida e tempestiva contestazione al progetto divisionale ivi dichiarato esecutivo dal giudice. In particolare, hanno contestato l'incompletezza del progetto divisionale, che avrebbe il difetto di non dividere due enti:
- l'ente denominato “piano interrato mq. 520” (al Catasto: F. 34, mapp. 489, sub 42), frazionabile realizzando pareti in cartongesso e suddividendo l'impianto elettrico,
- e l'ente denominato “App.custode mq.33”, (al Catasto: F. 34, mapp. 489, sub 40), attribuibile in via esclusiva a uno dei condividenti, con pagamento dele quote di controvalore alle altre parti.
pag. 4/7 12. E' pacifico che gli odierni appellanti, con istanza datata 23.6.2023 (dal titolo
“Istanza di integrazione del progetto divisionale del C.T.U. e contestuale richiesta di rimessione in istruttoria…”), hanno chiesto al Tribunale di Pordenone, alcuni giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del progetto divisionale, l'integrazione dl progetto divisionale previa rimessione della causa in istruttoria.
A seguito di indicazioni del giudice di primo grado, poi, gli odierni appellanti hanno precisato le conclusioni con note dd. 13.7.2023, sostitutive di udienza.
13. Orbene, è proprio dalla lettura di tali conclusioni, che per comodità, di seguito si riportano nelle parti di rilievo, che il giudice di primo grado, con valutazione qui condivisa, ha qualificato l'istanza proposta come una mera sollecitazione istruttoria e non come una contestazione del progetto divisionale impediente la chiusura del procedimento con mera ordinanza.
13.1. Nelle note in esame, gli odierni appellanti, hanno, in primo luogo (“In via principale”) insistito per l'accoglimento dell'istanza già formulata il 23.6.2023, descritta quale istanza di “integrazione del progetto divisionale del CTU e contestuale richiesta di rimessione in istruttoria”.
Subito dopo, però, hanno aggiunto le seguenti ulteriori conclusioni (grassetto e sottolineato aggiunti):
“Fermo quanto sopra, in ogni caso, gli scriventi procuratori ribadiscono
l'approvazione e l'adesione da parte dei convenuti signori Parte_1
e al progetto divisionale del CTU di cui alla relazione
[...] Parte_2 di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 27.2.2023 (cfr. p. 107 della
Relazione di CTU).”.
Si tratta di esplicita adesione al progetto divisionale del CTU depositato il 27.2.2023, e, quindi, senza le integrazioni richieste in via principale.
13.2. Occorre, a questo punto, valutare come debba essere interpretata questa adesione, rispetto alla conclusione formulata “in via principale” e, a parere di questa Corte, trattandosi di due risultati processuali incompatibili (progetto divisionale originario o progetto modificato), possono darsi solamente due ipotesi, a seconda che si ritenga, o no, che l'adesione al progetto originario sia espressione di una volontà manifestata in via subordinata o in via alternativa rispetto al mancato accoglimento dell'istanza di integrazione.
13.2.1. Osta a ritenere la sussistenza di un rapporto di vera e propria subordinazione la mancanza dell'usuale, nel caso delle conclusioni, utilizzo dell'espressione “in via subordinata” o di espressioni simili (ad es. “in caso di rigetto della domanda principale…”).
Al contrario, la difesa degli odierni appellanti ha ritenuto di far precedere l'adesione al progetto originario dall'espressione “in ogni caso”, che, univocamente, introduce le conclusioni destinate ad essere sempre prese in considerazione dal giudice, salvo incorrere nel vizio di omessa pronuncia.
pag. 5/7 In altri termini, affermare che “in ogni caso” vi è adesione al progetto divisionale depositato dal CTU, vale a rendere tale adesione un elemento dal quale il giudice non può prescindere e, di conseguenza, a qualificare la prima istanza formulata, in via principale, quale mera sollecitazione istruttoria a che il giudice, esercitando la discrezionalità sua propria, valuti se sussistano gli elementi per approfondire o integrare gli elementi a disposizione in relazione a uno specifico tema di prova.
13.2.2. Né a diverse conclusioni si può giungere tenendo conto che l'espressione “in ogni caso” è, a sua volta, preceduta dall'espressione “Fermo quanto sopra”, trattandosi di locuzione, quest'ultima, che:
- da un lato svolge la funzione di escludere che l'adesione - in ogni caso al progetto, possa intendersi come rinuncia all'esame della prima richiesta;
- dall'altro ben può significare la domanda, rivolta al giudice, di esaminare, con priorità cronologica, l'istanza di integrazione istruttoria.
13.3. Ne consegue la correttezza, nella forma e nella sostanza, della decisione del giudice di primo grado che, conseguentemente, non può che trovare conferma.
14. Oltre a ciò, ad abundantiam, non può non notarsi che gli appellanti, in questa sede, hanno formulato conclusioni non sufficientemente specificate.
Non è allegato, infatti, il progetto divisionale alternativo che si vorrebbe ottenere facendo valere un dissenso sul progetto licenziato dal Tribunale di Pordenone, né sono allegati i motivi, in fatto e in diritto, che dovrebbero portare a ritenere preferibile la modifica del progetto divisionale integrante anche i due enti esclusi dal progetto del
CTU dott. Per_2
Tantopiù che, nel caso di specie, trattandosi di complesso a vocazione condominiale, pare fisiologico che debbano permanere degli enti quali parti comuni dello stesso.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e non possono che essere liquidate in base al valore della controversia che gli stessi appellanti, fatte le connesse e dovute valutazioni, nell'introdurre la presente iniziativa impugnatoria, hanno quantificato in
€.4.715.350,00 (verosimilmente pari al valore dell'intera massa da dividere).
A tale valore deve applicarsi lo scaglione minimo, dato il limitato perimetro della materia del contendere (presunto dissenso con riguardo alla divisione di due enti secondari di un ampio complesso immobiliare) e solo per le fasi effettivamente trattate
(studio, introduttiva e decisionale).
16. Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione occorre dare atto della debenza del pagamento di importo pari al contributo unificato ex art. 13 co.1 quater D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.317/2023 RG:
- rigetta l'appello proposto da e e conferma Parte_1 Parte_2
l'ordinanza impugnata;
pag. 6/7 - condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a parte appellata, Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.20.335,00
[...] per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Trieste, 15.4.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 317/2023
La Corte d'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 317/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 25.9.2023 e iscritto a ruolo il 28.9.2023,
da
, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], e , nato a Parte_2
Caracas (Venezuela) il 10.5.1966 e domiciliato in Mirano (VE), Via Villafranca n.
5/C/3, rappresentati e difesi in forza delle procure alle liti datate 31.8.2020 e allegate all'atto di appello, dagli Avv.ti Lorenzo Boscolo del foro di Venezia e Massimiliano Di
Fabio del foro di Treviso, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in 30175 –
Venezia, Via delle Industrie, 19/C.;
- appellanti -
contro nata in [...] il giorno 19 maggio 1958, Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Monica Marchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Venezia
Mestre via A. Poerio n. 19, giusto mandato in data 22.12.2023, unito telematicamente alla comparsa di costituzione in appello;
- appellata -
e contro con sede in Spinea, (VE) via Gabelli, 6, in persona del presidente del CP_2 consiglio di amministrazione, legale rappresentante p.t., Sig.ra Parte_1
[...]
- appellata contumace -
1 OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di Pordenone n.4880/2023, resa nella causa civile iscritta al RG n.1100/2020, emessa e pubblicata il 18.7.2023 – divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come in note scritte depositate il 3.9.2024 (richiamate nelle note depositate il 21.2.2025):
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare, in accoglimento dello spiegato appello e in totale riforma dell'ordinanza pubblicata in data 18.7.2023 dal Tribunale di Pordenone (n. cronol. 4880/2023 Rep.) nel procedimento di divisione rubricato al n. 1100/2020 R.G., notificata in data 25.07.2023 (doc. n. 1):
Nel merito
- accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per la declaratoria di esecutività del progetto divisionale ai sensi dell'art.789, comma 3 c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza qui impugnata, con cui è stato dichiarato esecutivo il progetto divisionale, stante la presenza di contestazioni al progetto divisionale del CTU del
27.2.2023, come sollevate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellanti con istanza di integrazione e contestuale richiesta di rimessione in istruttoria depositata in data 26.6.2023, per tutti i motivi esposti;
- per l'effetto, revocare e/o riformare l'ordinanza impugnata;
- sempre per l'effetto, in accoglimento dell'istanza di integrazione depositata in data
26.6.2023 - il cui contenuto e le cui richieste con il presente appello vengono espressamente reiterate - tenere conto dei profili evidenziati nella stessa nonché nella relazione dell'Arch. dimessa quale doc. 4 (illustrati nel presente atto – cfr. in Per_1 particolare, pp. 13 e 14) e, pertanto, disporre su tali profili l'integrazione del progetto divisionale di cui alla Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal CTU in data 27.2.2023, assegnando al CTU nominato il relativo incarico;
in ogni caso
- condannare alla rifusione dei compensi e spese del Controparte_1 presente giudizio.
Per parte appellata, come in note scritte depositate il 24.2.2025:
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di interesse ad impugnare ovvero stante la natura dell'ordinanza n. 4880/2023 del
Tribunale di Pordenone;
NEL MERITO: rigettare l'appello e ogni domanda proposta dalle controparti e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza n. 4880/2023 del 18 luglio 2023 del Tribunale di
Pordenone.
pag. 2/7 Con vittoria di spese legali.
FATTI DI CAUSA
1. Tra le parti è stato incardinato, avanti al Tribunale di Pordenone, giudizio civile per la divisione di un immobile abitativo sito in Comune di Caorle (VE), via Fiume 1
(“Residence Zenith”), costituito da 41 appartamenti e un magazzino con scoperto pertinenziale comune alle unità immobiliari, divisione da effettuarsi in natura o, in caso di non comoda divisibilità, con la ripartizione del ricavato dalla vendita del bene.
2. Il procedimento è stato istruito con CTU divisionale affidata al dott. Persona_2
3. Sulla scorta degli esiti della CTU, ritenuto divisibile l'immobile, il giudice sottoponeva alle parti il progetto divisionale e, con l'ordinanza dd. 18.7.2023, qui impugnata, emessa a norma dell'art.789 c.p.c., ha dichiarato esecutivo il progetto divisionale predisposto dal CTU, contenente la previsione di 4 assegni, depositato il
27.2.2023, e ha dichiarato definito il procedimento con cancellazione della causa dal ruolo.
4. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello i comproprietari sigg.ri
[...]
e sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe Parte_1 Parte_2 errato nel concludere il procedimento con ordinanza, non essendovi il presupposto della mancanza di contestazioni sul progetto divisionale.
Gli odierni appellanti, infatti, con istanza depositata il 26.6.2023, unitamente a CP_2
avevano chiesto di rimettere la causa in istruttoria per un'integrazione della CTU,
[...] in quanto, a loro parere erroneamente, il CTU aveva mantenuto comuni due subalterni che, invece, avrebbero potuto essere divisi o assegnati in sede divisionale.
In particolare, secondo le indicazioni del CTP degli appellanti:
- l'ente denominato “piano interrato mq. 520”, al Catasto: F. 34, mapp. 489, sub 42, si sarebbe potuto frazionare con poco dispendio economico, realizzando pareti in cartongesso e suddividendo l'impianto elettrico,
- l'ente denominato “App.custode mq.33”, al Catasto: F. 34, mapp. 489, sub 40, si sarebbe potuto attribuire in via esclusiva a uno dei condividenti, con pagamento dele quote di controvalore alle altre parti.
Il giudice di primo grado, quindi, avrebbe dovuto prendere atto dell'esistenza di una controversia sul progetto divisionale e rimettere la decisione della causa nelle forme della sentenza.
Erroneamente, invece, il Tribunale di Pordenone aveva ritenuto tardivi i rilievi al progetto divisionale e non formulate vere e proprie opposizioni.
5. Si è costituita in grado di appello la sig.ra resistendo e Controparte_1 chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'appello.
Ha evidenziato che il progetto divisionale licenziato dal CTU aveva ricevuto il consenso dei CTP e delle parti.
pag. 3/7 L'istanza depositata dagli odierni appellanti il 23.6.2023 era stata di contenuto meramente istruttorio e, quindi, in quella fase, tardiva, essendo già state esaurite tutte le questioni tecniche in sede di CTU.
Secondo l'appellata, vi sarebbe stata acquiescenza di controparte al progetto divisionale, mediante accettazione del progetto in sede di CTU. Tra l'altro era stato proprio il CTP dell'odierna appellante a chiedere, durante le operazioni peritali, di non dividere i due enti in questione, per ridurre l'ammontare del conguaglio.
Mancherebbe, di conseguenza, un meritevole interesse ad appellare, tanto più che si discute di parti secondarie e non necessarie al libero godimento delle altre unità assegnate.
L'iniziativa degli appellanti, in altri termini, sarebbe meramente dilatoria e defatigante, tanto più che, una volta realizzata la divisione nulla ostava a ulteriori più limitati accordi tra le parti con riguardo ai due enti in questione.
In via di subordine, parte appellata ha riproposto le domande ed eccezioni già formulate in primo grado.
6. All'udienza del 6.2.2024 è stata dichiarata la contumacia di e, su CP_2 richiesta, sono stati assegnati i termini ex art. 352 c.p.c.
7. Con note in data 5.11.2024, sostitutive dell'udienza, il consigliere istruttore, dato atto del regolare deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Con ordinanza collegiale dd. 10.12.2024 questa Corte, dato atto della sostituzione del consigliere istruttore, ha rimesso la causa sul ruolo fissando nuova udienza ex art. 352
c.p.c.
9. Le parti, con note autorizzate di trattazione scritta depositate il 21 e il 24.2.2025, hanno ribadito le conclusioni sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
11. Gli appellanti, come già visto, hanno impugnato l'ordinanza ex art.789 c.p.c. del
Tribunale di Pordenone sostenendo di avere sollevato una valida e tempestiva contestazione al progetto divisionale ivi dichiarato esecutivo dal giudice. In particolare, hanno contestato l'incompletezza del progetto divisionale, che avrebbe il difetto di non dividere due enti:
- l'ente denominato “piano interrato mq. 520” (al Catasto: F. 34, mapp. 489, sub 42), frazionabile realizzando pareti in cartongesso e suddividendo l'impianto elettrico,
- e l'ente denominato “App.custode mq.33”, (al Catasto: F. 34, mapp. 489, sub 40), attribuibile in via esclusiva a uno dei condividenti, con pagamento dele quote di controvalore alle altre parti.
pag. 4/7 12. E' pacifico che gli odierni appellanti, con istanza datata 23.6.2023 (dal titolo
“Istanza di integrazione del progetto divisionale del C.T.U. e contestuale richiesta di rimessione in istruttoria…”), hanno chiesto al Tribunale di Pordenone, alcuni giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del progetto divisionale, l'integrazione dl progetto divisionale previa rimessione della causa in istruttoria.
A seguito di indicazioni del giudice di primo grado, poi, gli odierni appellanti hanno precisato le conclusioni con note dd. 13.7.2023, sostitutive di udienza.
13. Orbene, è proprio dalla lettura di tali conclusioni, che per comodità, di seguito si riportano nelle parti di rilievo, che il giudice di primo grado, con valutazione qui condivisa, ha qualificato l'istanza proposta come una mera sollecitazione istruttoria e non come una contestazione del progetto divisionale impediente la chiusura del procedimento con mera ordinanza.
13.1. Nelle note in esame, gli odierni appellanti, hanno, in primo luogo (“In via principale”) insistito per l'accoglimento dell'istanza già formulata il 23.6.2023, descritta quale istanza di “integrazione del progetto divisionale del CTU e contestuale richiesta di rimessione in istruttoria”.
Subito dopo, però, hanno aggiunto le seguenti ulteriori conclusioni (grassetto e sottolineato aggiunti):
“Fermo quanto sopra, in ogni caso, gli scriventi procuratori ribadiscono
l'approvazione e l'adesione da parte dei convenuti signori Parte_1
e al progetto divisionale del CTU di cui alla relazione
[...] Parte_2 di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 27.2.2023 (cfr. p. 107 della
Relazione di CTU).”.
Si tratta di esplicita adesione al progetto divisionale del CTU depositato il 27.2.2023, e, quindi, senza le integrazioni richieste in via principale.
13.2. Occorre, a questo punto, valutare come debba essere interpretata questa adesione, rispetto alla conclusione formulata “in via principale” e, a parere di questa Corte, trattandosi di due risultati processuali incompatibili (progetto divisionale originario o progetto modificato), possono darsi solamente due ipotesi, a seconda che si ritenga, o no, che l'adesione al progetto originario sia espressione di una volontà manifestata in via subordinata o in via alternativa rispetto al mancato accoglimento dell'istanza di integrazione.
13.2.1. Osta a ritenere la sussistenza di un rapporto di vera e propria subordinazione la mancanza dell'usuale, nel caso delle conclusioni, utilizzo dell'espressione “in via subordinata” o di espressioni simili (ad es. “in caso di rigetto della domanda principale…”).
Al contrario, la difesa degli odierni appellanti ha ritenuto di far precedere l'adesione al progetto originario dall'espressione “in ogni caso”, che, univocamente, introduce le conclusioni destinate ad essere sempre prese in considerazione dal giudice, salvo incorrere nel vizio di omessa pronuncia.
pag. 5/7 In altri termini, affermare che “in ogni caso” vi è adesione al progetto divisionale depositato dal CTU, vale a rendere tale adesione un elemento dal quale il giudice non può prescindere e, di conseguenza, a qualificare la prima istanza formulata, in via principale, quale mera sollecitazione istruttoria a che il giudice, esercitando la discrezionalità sua propria, valuti se sussistano gli elementi per approfondire o integrare gli elementi a disposizione in relazione a uno specifico tema di prova.
13.2.2. Né a diverse conclusioni si può giungere tenendo conto che l'espressione “in ogni caso” è, a sua volta, preceduta dall'espressione “Fermo quanto sopra”, trattandosi di locuzione, quest'ultima, che:
- da un lato svolge la funzione di escludere che l'adesione - in ogni caso al progetto, possa intendersi come rinuncia all'esame della prima richiesta;
- dall'altro ben può significare la domanda, rivolta al giudice, di esaminare, con priorità cronologica, l'istanza di integrazione istruttoria.
13.3. Ne consegue la correttezza, nella forma e nella sostanza, della decisione del giudice di primo grado che, conseguentemente, non può che trovare conferma.
14. Oltre a ciò, ad abundantiam, non può non notarsi che gli appellanti, in questa sede, hanno formulato conclusioni non sufficientemente specificate.
Non è allegato, infatti, il progetto divisionale alternativo che si vorrebbe ottenere facendo valere un dissenso sul progetto licenziato dal Tribunale di Pordenone, né sono allegati i motivi, in fatto e in diritto, che dovrebbero portare a ritenere preferibile la modifica del progetto divisionale integrante anche i due enti esclusi dal progetto del
CTU dott. Per_2
Tantopiù che, nel caso di specie, trattandosi di complesso a vocazione condominiale, pare fisiologico che debbano permanere degli enti quali parti comuni dello stesso.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e non possono che essere liquidate in base al valore della controversia che gli stessi appellanti, fatte le connesse e dovute valutazioni, nell'introdurre la presente iniziativa impugnatoria, hanno quantificato in
€.4.715.350,00 (verosimilmente pari al valore dell'intera massa da dividere).
A tale valore deve applicarsi lo scaglione minimo, dato il limitato perimetro della materia del contendere (presunto dissenso con riguardo alla divisione di due enti secondari di un ampio complesso immobiliare) e solo per le fasi effettivamente trattate
(studio, introduttiva e decisionale).
16. Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione occorre dare atto della debenza del pagamento di importo pari al contributo unificato ex art. 13 co.1 quater D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.317/2023 RG:
- rigetta l'appello proposto da e e conferma Parte_1 Parte_2
l'ordinanza impugnata;
pag. 6/7 - condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a parte appellata, Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.20.335,00
[...] per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Trieste, 15.4.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
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