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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14684 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 18.3.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1
Milano, largo Augusto 8, codice fiscale e partita iva difesa e rappresentata, per P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Stefano Santarossa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, viale Giuseppe Mazzini 6
- attrice/opponente -
E
(P.I. , con sede legale in Roma, via in Arcione 71, in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dal prof. avv. Vincenzo
Ussani d'Escobar, presso lo studio del quale, in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, villino 56/58,
è elettivamente domiciliata
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE: per i motivi di cui al superiore Paragrafo V, DISPORRE LA RIUNIONE del presente giudizio di Opposizione a Precetto, con quello pendente sempre presso il Tribunale Civile di Roma,
Sezione X, Giudice, Dott. Miele, recante R.G. n. 55685/2022 (trattasi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo basato sempre sul Rogito/Contratto di compravendita alla base dell'avverso Atto di Precetto), con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui ai superiori paragrafi TUTTI, ACCERTARE E DICHIARARE, ANCHE INCIDENTER TANTUM:
l'assenza di un valido, legittimo ed operativo titolo esecutivo ex art. 474 Cod. Proc. Civ., sotteso all'Atto di
Precetto, per i motivi di cui ai Paragrafi I-II; l'abuso del diritto sussistente nel caso in specie, anche per i motivi
1 di cui al superiore Paragrafo III;
E, PER L'EFFETTO A.ACCERTARE E DICHIARARE
l'Inammissibilità, l'Illegittimità, la Nullità e/o l'Annullabilità del Precetto, dell'azione e del sotteso Titolo
Esecutivo (Contratto di Compravendita) nonché di ogni altro atto connesso e conseguente al Precetto Opposto;
B.ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza e/o la non sussistenza del diritto dell'Opposta
a procedere esecutivamente ovvero l'assenza delle relative condizioni, a procedere esecutivamente e/ o CP_1
Pa ad esecuzione forzata nei confronti della parte Opponente sulla base del Titolo sopra richiamato;
C.ACCERTARE E DICHIARARE che non è legittimata ad intimare Atto di Precetto nonché CP_1
Pa a procedere esecutivamente nei confronti della sulla base del Titolo/Atto di Compravendita/Rogito sopra meglio indicato, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
D.ACCERTARE E
DICHIARARE che le somme portate dall'Atto di Precetto e richieste dall'Opposta STEFIM, non sono Pa CP_ dovute da parte dell'Opponente tutto, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra,
RIDURRE le somme eventuale riconosciute dovute a quelle accertate in corso di causa e ritenute di giustizia, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
IN OGNI CASO ED IN VIA AUTONOMA, per i motivi tutti di cui sopra a cui si rinvia, VISTO il comportamento processuale serbato e mantenuto dall'Opposta STEFIM, VISTI i plurimi provvedimenti giudiziari del Tribunale di Roma già emessi inter partes (nonché le sanzioni di condanna, ivi disposte, a pagare all'Erario dello Stato un importo corrispondente al contributo unificato dovuto), ACCERTARE E DICHIARARE LA RESPONSABILITÀ
AGGRAVATA DELL'OPPOSTA E, PER L'EFFETTO: CP_3
CONDANNARLA a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 Cod. Proc. Civ.; CONDANNARLA Pa AL PAGAMENTO, in favore dell'Opponente della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, da DISTRARSI al sottoscritto procuratore dichiaratosi
ANTISTATARIO. IN VIA ISTRUTTORIA: si producono i n. 29 documenti sopra richiamati, come da separato ed autonomo indice”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE, confermare l'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'atto pubblico di compravendita del 15 novembre 2021 sub doc. all. 3 e conseguentemente Contr rigettare l'istanza cautelare di sospensione instata da con vittoria di spese;
IN VIA
SUBORDINATA, ovvero nel denegato e non creduto caso di conferma di sospensione dell'esecutività del Contr titolo, dichiararlo efficace, quantomeno, per l'importo costituito dal differenziale tra quanto dovuto da a titolo di residuo di seconda tranche (cfr. doc. all. 3), ovvero euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00) e quanto accertato (per la peggiore delle ipotesi) in CTU, ovvero euro 1.310.000,00, oltre Iva, cioè
1.598.200,00. In altri termini, si chiede la conferma di esecutività del titolo quantomeno per la parziale somma di euro 901.800,00 (novecentounomilaottocento/00) che rappresenta il delta, e per cui non esiste alcun motivo
2 legittimo, giusto, lecito che sia per cui LFB continui a trattenerla, stante la CTU in atti nonché la dimostrata difficoltà di a far fronte ai propri impegni finanziari;
IN VIA ULTERIORMENTE CP_1
SUBORDINATA, ovvero nel denegato e non creduto caso di rigetto delle precedenti domande, e quindi di Contr sospensione del titolo esecutivo, imporre a controparte di versare idonea cauzione e ciò per tutti i gravi motivi esposti in narrativa da e ciò in funzione di assicurare l'eventuale risarcimento del danno che il CP_1 creditore subirà per effetto della sospensione (v. sul punto sequestri operati in danno di eventuale CP_5 decadenza dal beneficio del termine a causa del mancato pagamento del finanziamento in essere, etc…). Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di precetto la intimava a il pagamento di € CP_1 Parte_1
2.501.816,00, importo dovuto quale parte del corrispettivo pattuito in relazione ad un atto di compravendita immobiliare intercorso in data 15.11.2021. Pa Nel proporre opposizione contro tale precetto, rilevava come la stessa Parte_1 avesse omesso di versare parte del saldo dovuto sulla base del contratto dopo essersi avveduta della sussistenza di un grave vizio del bene acquistato, tale da averla indotta ad introdurre una lite finalizzata ad ottenere una riduzione del prezzo di acquisto del bene stesso.
Rilevava, inoltre, come la alienante avesse richiesto ed ottenuto, sulla base del contratto CP_1 di compravendita posto a base del precetto, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che, tuttavia, veniva tempestivamente opposto e la cui efficacia esecutiva veniva sospesa da parte del giudice assegnatario dell'opposizione.
Evidenziava, quindi, come parte intimante avesse consumato, per effetto della proposizione del predetto ricorso monitorio, il potere di attivare il predetto atto di compravendita quale titolo esecutivo, sottolineando l'abuso del diritto posto in essere da parte opposta.
Si costituiva parte opposta, chiedendo preliminarmente la riunione del giudizio di opposizione a precetto a quello di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente, nonché evidenziando, nel merito, la sicura sussistenza del proprio credito e rilevando come, anche all'esito delle risultanze dell'attività istruttoria svolta nel corso di altri giudizi in essere tra le parti, fosse emersa la sicura sussistenza di un credito della . CP_1
Ritenuto il carattere documentale della causa e, comunque, ravvisata la inammissibilità o irrilevanza delle prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 18.3.2025.
***
L'opposizione è suscettibile di accoglimento, per motivi non dissimili da quelli già posti a base della ordinanza resa in sede cautelare.
3 Superabile appare l'istanza di riunione della causa in esame a quella distinta con r.g.
55685/2022, vertente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto del diverso stato dei due procedimenti allorché veniva proposta la domanda e tenuto altresì conto della diversità delle domande svolte nei due differenti giudizi (se è vero, infatti, che in entrambe le cause si controverte sulla esistenza del medesimo credito, deve osservarsi come, nel caso della opposizione a precetto, l'indagine sia circoscritta alla sola possibilità di utilizzare, in sede esecutiva, il menzionato atto pubblico del 15.11.2021 per la riscossione del credito vantato dalla
). CP_1
Nel merito, si osserva quanto segue.
Come esposto in precedenza, tra le parti era intercorso, in data 15.11.2021, un atto di compravendita, mediante il quale la aveva alienato alla un consistente CP_1 Parte_1 compendio immobiliare situato in Campogalliano (Mo).
Il corrispettivo veniva determinato in € 12.000.000: quanto ad un importo di € 4.000.000, la venditrice dava atto di averlo già ricevuto;
quanto ad € 5.000.000,00, le parti convenivano che sarebbe stato corrisposto entro il 20.12.2021, al verificarsi di ben precise condizioni;
quanto al saldo di € 3.000.000,00, lo stesso avrebbe dovuto essere corrisposto entro il 30.6.2025.
Quanto all'importo della seconda tranche del prezzo (ossia la somma di € 5.000.000 alla quale si
è fatto cenno in precedenza), lo stesso veniva corrisposto solo in parte, dal momento che la rilevava la presenza di vizi del bene tali da rendere impossibile la destinazione Parte_1 dello stesso all'utilizzo per il quale era stato acquistato, se non mediante la realizzazione di consistenti opere di ristrutturazione.
La creditrice , una volta scaduto il termine fissato per il pagamento, adiva l'autorità CP_1 giudiziaria per ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo relativo al residuo importo di €
2.500.000, documentando il verificarsi delle condizioni alle quali era subordinato il pagamento di tale parte del prezzo.
Veniva, pertanto, emesso il decreto ingiuntivo n. 13182/2022, per un importo di €
2.500.000,00, oltre interessi e spese, provvisoriamente esecutivo.
Tuttavia, a seguito di opposizione proposta dalla , l'esecutività di tale decreto Parte_1 ingiuntivo veniva dapprima sospesa inaudita altera parte e, con successiva ordinanza, veniva confermata tale sospensione.
Già le circostanze in fatto appena rassegnate paiono tali da indurre a ritenere insussistente, allo stato, il diritto della a procedere ad esecuzione forzata sulla base del contratto posto a CP_1 base del precetto.
4 Non vi è dubbio, infatti, che il credito che parte opposta pretende di azionare con l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, sia il medesimo fatto oggetto del menzionato decreto ingiuntivo n. 13182/2022, oggetto di un giudizio di opposizione e sospeso nella sua efficacia esecutiva.
Una volta, allora, che parte opposta abbia ritenuto di munirsi di un titolo giudiziale per far valere un tale credito, pare preclusa la possibilità di utilizzare, per far valere il medesimo credito,
l'originario atto pubblico sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
E ciò, beninteso, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza, con riguardo all'atto di compravendita del 15.11.2021, dei requisiti caratterizzanti un titolo esecutivo
(a riguardo, deve osservarsi come l'esigibilità della somma di € 5.000.000,00 fosse sottoposta al verificarsi di alcune condizioni puntualmente descritte nell'articolo 5.1 del menzionato contratto).
A ben vedere, infatti, allorché la parte creditrice, pur disponendo di un titolo astrattamente dotato dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., addivenga alla determinazione di munirsi di un titolo giudiziale allo scopo di far valere il medesimo credito già sancito nel titolo stragiudiziale, perde, per ciò solo, la possibilità di avvalersi di tale titolo stragiudiziale in sede esecutiva.
Ad opinare diversamente, si assisterebbe, in assenza di contestazioni della parte debitrice, ad una inammissibile duplicazione di titoli relativi ad un medesimo credito.
Viceversa, in un caso come quello in esame, nel quale l'esistenza del debito è contestata dalla parte debitrice, il rischio che potrebbe profilarsi è quello di un conflitto di giudicati, dal momento che tanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto nel presente giudizio di opposizione a precetto si controverte sulla medesima questione, ossia sull'esistenza del diritto della a percepire il saldo di € 2.500.000, relativo alla seconda tranche del CP_1 prezzo contrattualmente convenuto.
Del resto, la stessa circostanza che la , pur avendo a disposizione un atto pubblico CP_1 recante il riferimento ad un proprio credito, abbia inteso munirsi di un titolo giudiziale che sancisse inequivocabilmente il credito portato da tale atto pubblico, appare sintomatica del fatto che la stessa asserita creditrice dubitasse della idoneità di tale atto pubblico ad essere utilizzato quale titolo esecutivo.
Non resta, allora, sulla base di tali assorbenti considerazioni, che accogliere la proposta opposizione, affermando l'insussistenza del diritto di parte procedente ad agire in sede esecutiva per la riscossione del residuo importo di € 2.500.000,00 sulla sola base del contratto di compravendita del 15.11.2021.
5 Non accoglibile, invece, è la domanda risarcitoria, avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.: non pare, invero, che le pur numerose iniziative intraprese da parte opposta per pervenire alla soddisfazione del proprio asserito credito siano tali da configurare, per ciò solo, quella mala fede o colpa grave che deve connotare la responsabilità aggravata prevista dalla menzionata norma.
Dall'accoglimento dell'opposizione discende la condanna della opposta alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio e da distrarsi in considerazione della dichiarazione di antistatarietà formulata dal difensore della parte (non essendovi ragione per condannare parte opposta alla rifusione delle spese relative al contributo unificato, stante l'assenza di prova circa il suo versamento).
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione, dichiarando l'illegittimità del precetto notificato e l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo posto a fondamento dello stesso
(contratto di compravendita del 15.11.2021), relativamente all'importo oggetto del precetto.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1 quantificano in € 25.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv.
Stefano Santarossa, dichiaratosi antistatario.
Roma, 20.3.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14684 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 18.3.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1
Milano, largo Augusto 8, codice fiscale e partita iva difesa e rappresentata, per P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Stefano Santarossa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, viale Giuseppe Mazzini 6
- attrice/opponente -
E
(P.I. , con sede legale in Roma, via in Arcione 71, in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dal prof. avv. Vincenzo
Ussani d'Escobar, presso lo studio del quale, in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, villino 56/58,
è elettivamente domiciliata
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE: per i motivi di cui al superiore Paragrafo V, DISPORRE LA RIUNIONE del presente giudizio di Opposizione a Precetto, con quello pendente sempre presso il Tribunale Civile di Roma,
Sezione X, Giudice, Dott. Miele, recante R.G. n. 55685/2022 (trattasi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo basato sempre sul Rogito/Contratto di compravendita alla base dell'avverso Atto di Precetto), con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui ai superiori paragrafi TUTTI, ACCERTARE E DICHIARARE, ANCHE INCIDENTER TANTUM:
l'assenza di un valido, legittimo ed operativo titolo esecutivo ex art. 474 Cod. Proc. Civ., sotteso all'Atto di
Precetto, per i motivi di cui ai Paragrafi I-II; l'abuso del diritto sussistente nel caso in specie, anche per i motivi
1 di cui al superiore Paragrafo III;
E, PER L'EFFETTO A.ACCERTARE E DICHIARARE
l'Inammissibilità, l'Illegittimità, la Nullità e/o l'Annullabilità del Precetto, dell'azione e del sotteso Titolo
Esecutivo (Contratto di Compravendita) nonché di ogni altro atto connesso e conseguente al Precetto Opposto;
B.ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza e/o la non sussistenza del diritto dell'Opposta
a procedere esecutivamente ovvero l'assenza delle relative condizioni, a procedere esecutivamente e/ o CP_1
Pa ad esecuzione forzata nei confronti della parte Opponente sulla base del Titolo sopra richiamato;
C.ACCERTARE E DICHIARARE che non è legittimata ad intimare Atto di Precetto nonché CP_1
Pa a procedere esecutivamente nei confronti della sulla base del Titolo/Atto di Compravendita/Rogito sopra meglio indicato, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
D.ACCERTARE E
DICHIARARE che le somme portate dall'Atto di Precetto e richieste dall'Opposta STEFIM, non sono Pa CP_ dovute da parte dell'Opponente tutto, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra,
RIDURRE le somme eventuale riconosciute dovute a quelle accertate in corso di causa e ritenute di giustizia, con ogni effetto e conseguenza di legge da ciò derivante;
IN OGNI CASO ED IN VIA AUTONOMA, per i motivi tutti di cui sopra a cui si rinvia, VISTO il comportamento processuale serbato e mantenuto dall'Opposta STEFIM, VISTI i plurimi provvedimenti giudiziari del Tribunale di Roma già emessi inter partes (nonché le sanzioni di condanna, ivi disposte, a pagare all'Erario dello Stato un importo corrispondente al contributo unificato dovuto), ACCERTARE E DICHIARARE LA RESPONSABILITÀ
AGGRAVATA DELL'OPPOSTA E, PER L'EFFETTO: CP_3
CONDANNARLA a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 Cod. Proc. Civ.; CONDANNARLA Pa AL PAGAMENTO, in favore dell'Opponente della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, da DISTRARSI al sottoscritto procuratore dichiaratosi
ANTISTATARIO. IN VIA ISTRUTTORIA: si producono i n. 29 documenti sopra richiamati, come da separato ed autonomo indice”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE, confermare l'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'atto pubblico di compravendita del 15 novembre 2021 sub doc. all. 3 e conseguentemente Contr rigettare l'istanza cautelare di sospensione instata da con vittoria di spese;
IN VIA
SUBORDINATA, ovvero nel denegato e non creduto caso di conferma di sospensione dell'esecutività del Contr titolo, dichiararlo efficace, quantomeno, per l'importo costituito dal differenziale tra quanto dovuto da a titolo di residuo di seconda tranche (cfr. doc. all. 3), ovvero euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00) e quanto accertato (per la peggiore delle ipotesi) in CTU, ovvero euro 1.310.000,00, oltre Iva, cioè
1.598.200,00. In altri termini, si chiede la conferma di esecutività del titolo quantomeno per la parziale somma di euro 901.800,00 (novecentounomilaottocento/00) che rappresenta il delta, e per cui non esiste alcun motivo
2 legittimo, giusto, lecito che sia per cui LFB continui a trattenerla, stante la CTU in atti nonché la dimostrata difficoltà di a far fronte ai propri impegni finanziari;
IN VIA ULTERIORMENTE CP_1
SUBORDINATA, ovvero nel denegato e non creduto caso di rigetto delle precedenti domande, e quindi di Contr sospensione del titolo esecutivo, imporre a controparte di versare idonea cauzione e ciò per tutti i gravi motivi esposti in narrativa da e ciò in funzione di assicurare l'eventuale risarcimento del danno che il CP_1 creditore subirà per effetto della sospensione (v. sul punto sequestri operati in danno di eventuale CP_5 decadenza dal beneficio del termine a causa del mancato pagamento del finanziamento in essere, etc…). Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di precetto la intimava a il pagamento di € CP_1 Parte_1
2.501.816,00, importo dovuto quale parte del corrispettivo pattuito in relazione ad un atto di compravendita immobiliare intercorso in data 15.11.2021. Pa Nel proporre opposizione contro tale precetto, rilevava come la stessa Parte_1 avesse omesso di versare parte del saldo dovuto sulla base del contratto dopo essersi avveduta della sussistenza di un grave vizio del bene acquistato, tale da averla indotta ad introdurre una lite finalizzata ad ottenere una riduzione del prezzo di acquisto del bene stesso.
Rilevava, inoltre, come la alienante avesse richiesto ed ottenuto, sulla base del contratto CP_1 di compravendita posto a base del precetto, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che, tuttavia, veniva tempestivamente opposto e la cui efficacia esecutiva veniva sospesa da parte del giudice assegnatario dell'opposizione.
Evidenziava, quindi, come parte intimante avesse consumato, per effetto della proposizione del predetto ricorso monitorio, il potere di attivare il predetto atto di compravendita quale titolo esecutivo, sottolineando l'abuso del diritto posto in essere da parte opposta.
Si costituiva parte opposta, chiedendo preliminarmente la riunione del giudizio di opposizione a precetto a quello di opposizione a decreto ingiuntivo già pendente, nonché evidenziando, nel merito, la sicura sussistenza del proprio credito e rilevando come, anche all'esito delle risultanze dell'attività istruttoria svolta nel corso di altri giudizi in essere tra le parti, fosse emersa la sicura sussistenza di un credito della . CP_1
Ritenuto il carattere documentale della causa e, comunque, ravvisata la inammissibilità o irrilevanza delle prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 18.3.2025.
***
L'opposizione è suscettibile di accoglimento, per motivi non dissimili da quelli già posti a base della ordinanza resa in sede cautelare.
3 Superabile appare l'istanza di riunione della causa in esame a quella distinta con r.g.
55685/2022, vertente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto del diverso stato dei due procedimenti allorché veniva proposta la domanda e tenuto altresì conto della diversità delle domande svolte nei due differenti giudizi (se è vero, infatti, che in entrambe le cause si controverte sulla esistenza del medesimo credito, deve osservarsi come, nel caso della opposizione a precetto, l'indagine sia circoscritta alla sola possibilità di utilizzare, in sede esecutiva, il menzionato atto pubblico del 15.11.2021 per la riscossione del credito vantato dalla
). CP_1
Nel merito, si osserva quanto segue.
Come esposto in precedenza, tra le parti era intercorso, in data 15.11.2021, un atto di compravendita, mediante il quale la aveva alienato alla un consistente CP_1 Parte_1 compendio immobiliare situato in Campogalliano (Mo).
Il corrispettivo veniva determinato in € 12.000.000: quanto ad un importo di € 4.000.000, la venditrice dava atto di averlo già ricevuto;
quanto ad € 5.000.000,00, le parti convenivano che sarebbe stato corrisposto entro il 20.12.2021, al verificarsi di ben precise condizioni;
quanto al saldo di € 3.000.000,00, lo stesso avrebbe dovuto essere corrisposto entro il 30.6.2025.
Quanto all'importo della seconda tranche del prezzo (ossia la somma di € 5.000.000 alla quale si
è fatto cenno in precedenza), lo stesso veniva corrisposto solo in parte, dal momento che la rilevava la presenza di vizi del bene tali da rendere impossibile la destinazione Parte_1 dello stesso all'utilizzo per il quale era stato acquistato, se non mediante la realizzazione di consistenti opere di ristrutturazione.
La creditrice , una volta scaduto il termine fissato per il pagamento, adiva l'autorità CP_1 giudiziaria per ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo relativo al residuo importo di €
2.500.000, documentando il verificarsi delle condizioni alle quali era subordinato il pagamento di tale parte del prezzo.
Veniva, pertanto, emesso il decreto ingiuntivo n. 13182/2022, per un importo di €
2.500.000,00, oltre interessi e spese, provvisoriamente esecutivo.
Tuttavia, a seguito di opposizione proposta dalla , l'esecutività di tale decreto Parte_1 ingiuntivo veniva dapprima sospesa inaudita altera parte e, con successiva ordinanza, veniva confermata tale sospensione.
Già le circostanze in fatto appena rassegnate paiono tali da indurre a ritenere insussistente, allo stato, il diritto della a procedere ad esecuzione forzata sulla base del contratto posto a CP_1 base del precetto.
4 Non vi è dubbio, infatti, che il credito che parte opposta pretende di azionare con l'atto di precetto oggetto della presente opposizione, sia il medesimo fatto oggetto del menzionato decreto ingiuntivo n. 13182/2022, oggetto di un giudizio di opposizione e sospeso nella sua efficacia esecutiva.
Una volta, allora, che parte opposta abbia ritenuto di munirsi di un titolo giudiziale per far valere un tale credito, pare preclusa la possibilità di utilizzare, per far valere il medesimo credito,
l'originario atto pubblico sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
E ciò, beninteso, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza, con riguardo all'atto di compravendita del 15.11.2021, dei requisiti caratterizzanti un titolo esecutivo
(a riguardo, deve osservarsi come l'esigibilità della somma di € 5.000.000,00 fosse sottoposta al verificarsi di alcune condizioni puntualmente descritte nell'articolo 5.1 del menzionato contratto).
A ben vedere, infatti, allorché la parte creditrice, pur disponendo di un titolo astrattamente dotato dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., addivenga alla determinazione di munirsi di un titolo giudiziale allo scopo di far valere il medesimo credito già sancito nel titolo stragiudiziale, perde, per ciò solo, la possibilità di avvalersi di tale titolo stragiudiziale in sede esecutiva.
Ad opinare diversamente, si assisterebbe, in assenza di contestazioni della parte debitrice, ad una inammissibile duplicazione di titoli relativi ad un medesimo credito.
Viceversa, in un caso come quello in esame, nel quale l'esistenza del debito è contestata dalla parte debitrice, il rischio che potrebbe profilarsi è quello di un conflitto di giudicati, dal momento che tanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto nel presente giudizio di opposizione a precetto si controverte sulla medesima questione, ossia sull'esistenza del diritto della a percepire il saldo di € 2.500.000, relativo alla seconda tranche del CP_1 prezzo contrattualmente convenuto.
Del resto, la stessa circostanza che la , pur avendo a disposizione un atto pubblico CP_1 recante il riferimento ad un proprio credito, abbia inteso munirsi di un titolo giudiziale che sancisse inequivocabilmente il credito portato da tale atto pubblico, appare sintomatica del fatto che la stessa asserita creditrice dubitasse della idoneità di tale atto pubblico ad essere utilizzato quale titolo esecutivo.
Non resta, allora, sulla base di tali assorbenti considerazioni, che accogliere la proposta opposizione, affermando l'insussistenza del diritto di parte procedente ad agire in sede esecutiva per la riscossione del residuo importo di € 2.500.000,00 sulla sola base del contratto di compravendita del 15.11.2021.
5 Non accoglibile, invece, è la domanda risarcitoria, avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.: non pare, invero, che le pur numerose iniziative intraprese da parte opposta per pervenire alla soddisfazione del proprio asserito credito siano tali da configurare, per ciò solo, quella mala fede o colpa grave che deve connotare la responsabilità aggravata prevista dalla menzionata norma.
Dall'accoglimento dell'opposizione discende la condanna della opposta alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio e da distrarsi in considerazione della dichiarazione di antistatarietà formulata dal difensore della parte (non essendovi ragione per condannare parte opposta alla rifusione delle spese relative al contributo unificato, stante l'assenza di prova circa il suo versamento).
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione, dichiarando l'illegittimità del precetto notificato e l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo posto a fondamento dello stesso
(contratto di compravendita del 15.11.2021), relativamente all'importo oggetto del precetto.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1 quantificano in € 25.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv.
Stefano Santarossa, dichiaratosi antistatario.
Roma, 20.3.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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