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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/07/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 4234/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. TERPIN SARA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio degli Avv. VALSERIATI VALERIO e VALSERIATI DANIELE, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) assegnazione della casa familiare in EL (Bs) Via Mozart 2, in proprietà per la quota di un mezzo ciascuno dei due coniugi, alla signora , dandosi atto che il sig. già da Parte_1 Parte_2
1 tempo si è trasferito in altra abitazione;
mobili interamente in proprietà della signora , Si Parte_1 dà peraltro atto che i conti correnti condivisi sono già stati regolati prima d'ora.
3) Affido condiviso della minore ad ambo i genitori con collocamento prevalente e residenza ON
presso la casa materna / familiare;
4) Il sig. , comproprietario con la sig.ra dell'immobile di EL (Bs) Parte_2 Parte_1
Via Mozart 2, continuerà a versare la metà del rateo di mutuo di sua competenza relativo al bene di cui trattasi e attualmente pari ad euro 320, sino alla totale estinzione del mutuo medesimo, contratto da entrambi i comparenti in pari quota.
5) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 300,00 (trecento), somma Parte_2 Parte_1 da rivalutarsi secondo indici Istat a far data dall'ottobre 2025, a titolo di contributo mensile ordinario per il mantenimento della minore . L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra ON
. Il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% in Parte_1
deroga, solo quanto alle proporzioni, a quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Brescia.
Il padre presta altresì sin da ora il suo consenso, impegnandosi se del caso a rinnovarlo, a contribuire con le percentuali sopra indicate relative alle spese straordinarie, alle spese della patente di guida della figlia
Per_
e dell'eventuale acquisto per la stessa di una autovettura a quest'ultima intestata. Si prevede pex tale acquisto un tetto massimo di spesa complessivo per ambo i genitori pari ad euro 8.000,00 (ottomila).
6) Quanto alle visite e alle frequentazioni con la minore, il padre, stante l'età della figlia potrà ON
frequentarla a piacimento secondo gli impegni della medesima.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Villanuova sul Clisi (BS) in data 2.6.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villanuova sul Clisi (BS) al n. 2, parte I, anno 2000.
Per_ Dall'unione è nata la figlia il 19.4.2007.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
2 La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 4234/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. TERPIN SARA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio degli Avv. VALSERIATI VALERIO e VALSERIATI DANIELE, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) assegnazione della casa familiare in EL (Bs) Via Mozart 2, in proprietà per la quota di un mezzo ciascuno dei due coniugi, alla signora , dandosi atto che il sig. già da Parte_1 Parte_2
1 tempo si è trasferito in altra abitazione;
mobili interamente in proprietà della signora , Si Parte_1 dà peraltro atto che i conti correnti condivisi sono già stati regolati prima d'ora.
3) Affido condiviso della minore ad ambo i genitori con collocamento prevalente e residenza ON
presso la casa materna / familiare;
4) Il sig. , comproprietario con la sig.ra dell'immobile di EL (Bs) Parte_2 Parte_1
Via Mozart 2, continuerà a versare la metà del rateo di mutuo di sua competenza relativo al bene di cui trattasi e attualmente pari ad euro 320, sino alla totale estinzione del mutuo medesimo, contratto da entrambi i comparenti in pari quota.
5) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 300,00 (trecento), somma Parte_2 Parte_1 da rivalutarsi secondo indici Istat a far data dall'ottobre 2025, a titolo di contributo mensile ordinario per il mantenimento della minore . L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra ON
. Il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% in Parte_1
deroga, solo quanto alle proporzioni, a quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Brescia.
Il padre presta altresì sin da ora il suo consenso, impegnandosi se del caso a rinnovarlo, a contribuire con le percentuali sopra indicate relative alle spese straordinarie, alle spese della patente di guida della figlia
Per_
e dell'eventuale acquisto per la stessa di una autovettura a quest'ultima intestata. Si prevede pex tale acquisto un tetto massimo di spesa complessivo per ambo i genitori pari ad euro 8.000,00 (ottomila).
6) Quanto alle visite e alle frequentazioni con la minore, il padre, stante l'età della figlia potrà ON
frequentarla a piacimento secondo gli impegni della medesima.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Villanuova sul Clisi (BS) in data 2.6.2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villanuova sul Clisi (BS) al n. 2, parte I, anno 2000.
Per_ Dall'unione è nata la figlia il 19.4.2007.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
2 La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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