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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2865/2023 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio C.F._1
34 is. 195, presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.09.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 21.04.2021 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto all'indennità
d'accompagnamento; che visitata in data 31.08.2021 era stata ritenuta invalida nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento e che pertanto aveva depositato in data 04.02.2022 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 335/2022 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità in misura pari al 100% dalla domanda amministrativa, senza diritto all'indennità di accompagnamento. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la CP_1
decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 22.02.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo di CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte
2 ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI,
Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la
CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'indennità di accompagnamento formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente Parte_1 nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di persona invalida evidenziando un grado di invalidità utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, non
3 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, a decorrere dall'01.02.2024 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona con un Parte_1 grado di invalidità utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, a decorrere dall'01.02.2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, CP_3
attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP
e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso ed alla parziale soccombenza, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui
“In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente
4 vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 17938/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati,
CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 08.09.2023 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida in misura pari al Parte_1
100%, a far data dalla domanda amministrativa;
- Dichiara che è persona con un grado di invalidità Parte_1 utile al conseguimento l'indennità di accompagnamento, a decorrere dall'01.02.2024;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 7 maggio 2025. Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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