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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4434 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente
TRA
( , nato il 201.1989 nella Federazione Russa e Parte_1 C.F._1
( ) nata il [...] nella Federazione Russa, in qualità Parte_2 C.F._2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del figlio minore Persona_1
( ), nato il [...], tutti residenti in [...], C.F._3 elettivamente domiciliati in Caraffa (CZ), contrada Carrà s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Domenico
IM ( ), che li rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in C.F._4 calce all'atto di citazione;
attori
E
(C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale Pio X n. 63, presso lo studio dell'avv. Bruno Doria ( ) che la rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._5 procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta;
convenuta
NONCHÈ
C.F. ), con sede in Firenze, Via Pisana Controparte_2 P.IVA_2
314/B; convenuto contumace
E
pagina 1 di 11 (C.F. , nato l'[...] a [...] ed ivi residente in [...] C.F._6
Crotone n.130; convenuto contumace
Oggetto: domanda di risarcimento danni per lesioni personali.
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate per l'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 26.3.2021, iscritto a ruolo il 19.12.2020 e regolarmente notificato, e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale del figlio minore , convenivano in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale la Persona_2
, la e per sentirli Controparte_1 Controparte_2 CP_3 condannare, in solido tra loro, previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella CP_3 verificazione dell'evento, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal suddetto minore per il sinistro indicato in citazione, quantificati nella misura complessiva di € 22.175,16, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vintele spese di giudizio da distrarsi.
In particolare, gli attori esponevano che, in data 16.12.2019, alle ore 12:55 circa, mentre il figlio minore si trovava nella piazzetta antistante il plesso scolastico “Passo di Salto” facente parte dell'Istituto Comprensivo “Casalinuovo” in Catanzaro, via Forni, improvvisamente la vettura targata
FF620GJ, di proprietà della società e condotta da Controparte_2 CP_3
(assicurata per la RCA con la non si avvedeva della presenza del Controparte_1 bambino e lo urtava facendolo rovinare a terra;
precisavano che in conseguenza dell'urto il minore riportava frattura del femore sinistro e veniva trasportato presso il presidio ospedaliero “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro ove venivano effettuati tutti gli accertamenti clinici e radiografici.
A seguito del sinistro, il minore subiva postumi invalidanti da “frattura femore sinistro, cranico e contusioni”, valutabili in una diminuzione permanente della validità fisica dell'8%, con una invalidità temporanea del 100% per giorni 30, del 75% per giorni 30, del 50% per giorni 30 e del 25% per giorni
90, quantificati in complessivi € 22.175,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria (€ 13.679,74 per danno biologico da invalidità permanente;
€ 1.424,70 per danno biologico da invalidità temporanea al
100% per un periodo di 30 giorni;
€ 1.068,53 per danno biologico da invalidità temporanea al 75% per
30 giorni;
€ 712,35 per danno biologico da invalidità temporanea al 50% per un periodo di 30 giorni;
€
1.068,53 per danno biologico da invalidità temporanea al 25% per 90 giorni;
€ 630,54 per spese vive;
€
pagina 2 di 11 3.590,77 quale personalizzazione del danno conseguenza alla sofferenza psico-fisica patita ed alla rilevante incidenza della menomazione sugli aspetti dinamici-relazionali).
Pertanto, esperito negativamente l'invito di partecipazione alla negoziazione assistita, proponeva il presente giudizio formulando le seguenti conclusioni “dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del sig. e, per l'effetto, condannare i convenuti, CP_3 in solido, al risarcimento in favore della sig.ra della complessiva somma di € Parte_3
22.175,16, oltre interessi e rivalutazione, come nella causali e negli importi sopra meglio specificati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 2.3.2021 resisteva la la quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva per inoperatività della polizza considerato che il sinistro si era verificato in una strada privata (cortile della scuola adibito a parcheggio) con la conseguente inapplicabilità della normativa di cui agli artt. 2054 c.c. e 122 D.lgs. 209/2005; nel merito, contestava la domanda delle controparti sia in punto di an che di quantum debeatur, concludendo, in via principale, per il rigetto della stessa e, in via gradata, per l'accertamento ex art. 1227 c.c. di un concorso di colpa paritario nella causazione dell'incidente della madre del minore, parte attrice, per culpa in vigilando, non avendo la stessa vigilato in modo diligente sul figlio che in modo autonomo era sceso dal veicolo lato destro posteriore dell'abitacolo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite.
Pur ritualmente evocati in giudizio, restavano contumaci e Controparte_2 CP_3
.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., veniva espletato l'interrogatorio formale di oltre che CTU medico-legale sulla persona del minore danneggiato. CP_3
Con provvedimento del 3.10.2023 la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rinviava per la discussione orale all'udienza del 4.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., sostituita con deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
e definita mediante lettura e deposito del presente provvedimento.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia di assicurazione circa il presunto difetto di legittimazione della stessa per inoperatività della polizza.
Segnatamente, con la predetta censura la convenuta sosteneva l'inapplicabilità, al caso di specie, della normativa di cui agli art. 2054 cod. civ. e 122 D.lgs. 209/2005 tenuto conto che il sinistro in esame si sarebbe verificato all'interno di un cortile adibito a parcheggio appartenente all'Istituto pagina 3 di 11 comprensivo “Casalinuovo” e dunque in un'area privata non accessibile ad un numero indeterminato di persone.
Tale censura è priva di pregio.
Innanzitutto, la suddetta circostanza viene smentita dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia locale di Catanzaro contenuta nella redazione di intervento versata in atti in cui gli stessi pubblici ufficiali hanno dichiarato che l'area del parcheggio in cui si è verificato il sinistro è
“aperto al pubblico passaggio” (v. relazione di intervento).
In secondo luogo, come ormai affermato da tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine alla corretta interpretazione di cui all'art. 122 del D.lgs. 209/2005, tale norma limita – attenendosi al dettato letterale della disposizione – l'operatività del contratto d'assicurazione alla circolazione dei veicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Deve darsi atto che negli anni si è sviluppato un articolato dibattito giurisprudenziale, culminato recentemente con la sentenza Cass. SS. UU. del 30 luglio 2021 n. 21983 che, alla luce anche della valorizzazione della direttiva 72/166/CEE e della più recente giurisprudenza comunitaria, ha individuato come criterio selettivo, la conformità (o meno) dell'utilizzazione del veicolo rispetto alla sua funzione naturale e abituale.
Mentre in un primo momento le aree specificamente destinate alla pubblica circolazione venivano restrittivamente interpretate (con esclusione, ad esempio, del fondo agricolo, cfr. Cass. civ., sez. III, n.
10513/2017, o del cortile di una scuola, cfr. Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2000, n. 9496), è stata poi seguita l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 4 settembre 2014, c-162-13;
Corte di Giustizia 28 novembre 2017, c-514-16) che ha consegnato una definizione di circolazione più ampia, attribuendo rilievo non tanto il luogo dove ha avuto luogo il sinistro quanto, piuttosto, la sua utilizzazione conforme (o meno) alla sua funzione abituale;
così, da ultimo, la Suprema Corte ha affermato che “Attesa l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione – anche in fase statica, preliminare o successiva- […] è allora l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del numero indeterminato di persone […]. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un. 21983 del 2021).
Traslati i suesposti principi alla fattispecie esaminanda, appare indubitabile che il luogo in cui è avvenuto il sinistro – nella specie il cortile adibito a parcheggio aperto al pubblico e direttamente accedente alla pubblica via – rientra nel campo di operatività della normativa sulla circolazione stradale. pagina 4 di 11 Volgendo all'esame nel merito della controversia, si evidenzia che la vicenda in esame configura una ipotesi di investimento di pedone, pertanto occorre osservare, in primo luogo, come essa ricada nell'ambito di operatività del primo comma dell'art. 2054 cod. civ. a mente del quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È noto che la disposizione in parola prevede un'ipotesi di presunzione semplice di responsabilità in capo al conducente del veicolo, specie in ipotesi, come quella la vaglio, di investimento di pedone;
regime probatorio che è costantemente ritenuto e affermato anche dalla giurisprudenza della
IO (ex multis Sez. 3, Ordinanza n. 842 del 17/01/2020) la quale, nel presumere la colpa in capo al conducente, consente al medesimo di fornire prova del contrario dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
Risulta, inoltre, pertinente anche il richiamo al dedotto concorso della vittima nella causazione del sinistro (art. 1227, comma 1, cod. civ.) stante l'eccezione sollevata dalla convenuta;
la giurisprudenza, sul tema, ha affermati che se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente” (per tutte, Cass. Civ. n. 17397 del 08/08/2007; conf. da
Cass. Civ. n. 11873/2007; Cass. civ. n. 10352/2000).
In ossequio al principio generale attributivo dell'onere della prova, il danneggiato deve, quindi, dimostrare che il danno subito è derivato dalla circolazione del veicolo (nesso causale), senza dover dimostrare anche l'elemento soggettivo della colpa del danneggiante, la quale è presunta;
diversamente, il conducente del veicolo investitore, potrà vincere la presunzione provando di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida.
In altri termini, il conducente deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022), così rendendosi l'evento del tutto inevitabile.
Tale prova, peraltro, non deve essere necessariamente offerta in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del Codice della Strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti pagina 5 di 11 manovre di emergenza (in questo senso, IO civile , sez. III, 17 aprile 1997, n. 3309,
IO civile, 2 febbraio 1995, n. 1240; IO civile, 29 luglio 1993, n. 8451; IO civile, 27 aprile 1990, n. 3554).
Per converso, si afferma anche che non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. 9856/2022 cit.)
In concreto, quindi, l'esonero da colpa può essere effetto dell'azione di circostanze estranee alla sfera di controllo del conducente, che presentino i connotati del caso fortuito o della forza maggiore che, però, la giurisprudenza tende a non ravvisare nelle condizioni della strada ovvero nelle circostanze ambientali del fatto, presumendosi che il conducente possa e debba prevedere e percepire tali rischi ed adottare le opportune contromisure, salvo che lo stesso mutamento delle condizioni ambientali sia determinato da cause anomale e con portata eziologica esclusiva.
Pertanto, alla stregua dei principi generali richiamati era onere degli attori provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè il danneggiamento alla sfera psicofisica subito dal figlio minore in seguito dell'investimento, senza dover dar prova della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita del conducente , che deve ritenersi presunta. CP_3
Tale fatto storico è stato certamente provato all'esito dell'istruttoria.
Ed invero, a tal proposito rilevano sia la relazione di intervento della Polizia locale di Catanzaro che le risultanze emerse a seguito di interrogatorio formale di . CP_3
Da tale compendio probatorio – è in particolare dalla confessione resa nel corso dell'interrogatorio formale – è emerso che in data 16.12.2019, alle ore 12:55 circa, si trovava alla guida CP_3 della vettura targata FF620GJ percorrendo via Forni del quartiere “Lido” di Catanzaro, adiacente il plesso scolastico “Passo di Salto” dell'istituto Comprensivo “Casalinuovo”; dopo aver percorso circa
70 m della predetta via Forni (proveniente da viale Magna Grecia), senza fermarsi, svoltava a sinistra per accedere all'area di parcheggio pubblica ivi presente.
In tale luogo si verificava l'urto con il minore , il quale cadeva a terra riportando le Persona_2 lesioni di cui ai referti medici in atti;
tale ultima circostanza – non negata dal convenuto – non risulta tuttavia oggetto di confessione, atteso che il capitolo richiedeva al medesimo se avesse o meno investito volontariamente il bambino pur avendolo visto.
Contestazioni, infatti, sono sorte in corso di causa circa la modalità di verificazione del sinistro.
Secondo l'allegazione attorea, l'auto condotta dal convenuto stava svoltando a sinistra per entrare nell'area adibita al parcheggio, laddove non si avvedeva della presenza del bambino che veniva urtato e pagina 6 di 11 fatto rovinare a terra;
al contrario, secondo la prospettazione dell'assicurazione convenuta, “la sig.ra
si trovava con la propria auto davanti la scuola “Passo di Salto” in località Fortuna Parte_2 quando, scesa dal veicolo dal lato guida mentre si accingeva a chiudere gli sportelli, il minore scendeva autonomamente dal lato posteriore destro della predetta autovettura e si Persona_1 posizionava dietro l'autovettura parcheggiata tg. FF 620 GJ di proprietà della Controparte_2
In quel frangente il sig. conducente la predetta autovettura di proprietà della
[...] CP_3 nell'uscire dal parcheggio non si accorgeva del bambino stante la piccola Controparte_2 statura e lo urtava facendolo cadere a terra” (cfr. comparsa di costituzione e di risposta).
Si osserva, tuttavia, che il contrasto non assume rilevo determinante, atteso che il dato oggettivo dell'investimento del minore non risulta contestato da alcuna delle parti costituite, tenuto conto, peraltro, che il principio di non contestazione non può operare in relazione alla posizione processuale del , rimasto contumace. CP_3
Ad ogni modo, sia il conducente del veicolo che la madre del minore (presente al momento e sul luogo del sinistro) hanno reso dichiarazioni alla Polizia Locale, come emerge dalla relazione di intervento ivi redatta, liberamente valutabile dal giudice trattandosi di dichiarazioni rese stragiudizialmente.
In particolare, la madre del minore ha affermato che la stessa stava per entrare in auto allorquando il bambino scendeva dall'abitacolo in modo autonomo nel momento in cui il furgone stava per svoltare nell'area di parcheggio adiacente;
il conducente affermava, invece, che giunto in via CP_3
Forni, difronte al plesso scolastico “Casalinuovo”, si fermava per inserirsi nell'area di parcheggio prospiciente e notava che da un bambino – che era in compagnia della madre – nel correre non si avvedeva del suo arrivo, urtando sulla parte anteriore del mezzo nonostante il veicolo condotto fosse quasi fermo.
Alla narrazione di entrambe le parti antagoniste con dichiarazioni extraprocessuali si giustappone, ai fini della corretta ricostruzione del sinistro, il video ripreso da una telecamera di sorveglianza che si trae dal suddetto verbale della Polizia Locale.
Trattasi di prova certamente valutabile dal giudice, costituita in un video il cui accesso è possibile mediante il collegamento ipertestuale presente nel testo del suddetto verbale;
tale documento – non contestato dalla controparte – non rinvia ad un sito internet ma costituisce un mero rinvio fisso ad una registrazione acquisita dagli operanti e ritraente proprio il momento del sinistro in questione;
video che, dunque, deve considerarsi come documento allegato e sottoposto al contraddittorio tra le parti.
Dalle immagini in questione è possibile intravedere distintamente dapprima il minore in compagnia della madre apprestarsi a raggiungere la propria autovettura;
successivamente (minuto 1:45) pagina 7 di 11 sopraggiunge l'autovettura condotta dal convenuto il quale, svoltando a sinistra e immettendosi proprio nel parcheggio ove vi era il minore, seppur ad evidente bassa velocità, arrestava il veicolo solo dopo aver investito il piccolo che – pochi istanti prima - si intravede distintamente camminare (senza Per_1 correre) nell'area del parcheggio.
Va aggiunto che dal video in esame non è possibile apprezzare proprio il momento dell'impatto a causa di altro veicolo che ne ostacola la prospettiva;
tuttavia, come già evidenziato, si scorge proprio negli istanti precedenti il minore dirigersi sul punto esatto della collisione camminando lentamente e il veicolo condotto dal convenuto arrestarsi al momento dell'urto.
Questa dinamica non consente in alcun modo di poter scalfire la presunzione di colpa, non essendo sufficiente – come già evidenziato – il mero rispetto, da parte del conducente, delle regole specifiche dettate dal codice della strada che, nell'ipotesi al vaglio, non appaiono violate.
Difatti, per vincere la presunzione è necessario dimostrare che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti oppure mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone.
Prova che non è stata in alcun modo fornita.
Peraltro, a prescindere dalla dimostrazione di un fattore inevitabile ed imprevedibile, pur non risultando contestabile in apparenza alcuna violazione al codice della strada ricorrono sempre gli estremi per ritenere dimostrata una condotta imperita e imprudente sub specie di colpa generica;
invero, in mancanza di prova di un movimento repentino e imprevedibile del minore (che nel citato video appare camminare con andatura lenta) non può non attribuirsi rilievo causale assorbente alla condotta del danneggiante che, nell'effettuare la manovra, non si è avveduto in alcun modo della presenza del danneggiato che, in ragione della sua statura, risultava poco visibile prima della svolta.
Fattore, quest'ultimo, che oltre a non poter essere considerato abnorme, rendeva l'impatto del tutto prevedibile, essendo l'investimento avvenuto in un parcheggio antistante una scuola, collidendo il minore con lo stesso lato della vettura in cui era posizionato il conducente;
circostanza che avrebbe dovuto indurre il a tenere una condotta maggiormente cauta nell'attuare la manovra di ingresso CP_3 all'area di sosta volta ad avvedersi della presenza di pedoni di fronte al veicolo o sul lato guidatore.
Quanto poi alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento lesivo il C.T.U., dott.
, ha evidenziato la compatibilità delle lesioni sopportate dal minore con la dinamica del Persona_3 sinistro descritta in citazione (cfr. pag. 9 C.T.U. in atti) a confortare la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda degli attori.
pagina 8 di 11 Ne deriva la responsabilità del conducente del veicolo interessato , alla quale si CP_3 aggiunge quella delle altre convenute ex art. 2055 cod. civ.; l' quale Controparte_2 proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. è responsabile, infatti, in solido con il conducente , non avendo fornito la prova che la circolazione del veicolo era avvenuta CP_3 contro la sua volontà; parimenti responsabile deve ritenersi la società convenuta
[...] che assicurava il veicolo investitore, atteso che, a norma dell'art. 144 del Codice Controparte_1 delle assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005), “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Venendo alla valutazione della dedotta concausa, consistente nel comportamento colposo della madre del minore per culpa in vigilando, come già rilevato la condotta del conducente il veicolo del convenuto si atteggia come preponderante e assorbente rispetto alla circostanza relativa alla posizione del minore, non in stretto contatto con la madre al momento dell'investimento ma in condizioni quasi statiche, come si desume dal video.
Esclusa la corresponsabilità di uno degli attori, va esaminato il profilo del quantum del danno;
con precipuo riferimento al danno non patrimoniale risarcibile, gli attori hanno allegato la lesione della dell'incolumità fisica del figlio minore, sostenendo che lo stesso, in seguito all'urto con il furgoncino, abbia riportato una “frattura femore sinistro, cranico e contusioni”; frattura che ha imposto una serie di successive consulenze specialistiche.
Secondo il Consulente dott. , all'esito delle operazioni peritali e dell'esame della Persona_3 documentazione medica in atti (pag. 9 della consulenza) “Detti postumi risultano compatibili con
l'incidente riportato da parte attrice in data 16.12.2019: infatti, la dinamica lesiva, il periodo di identificazione clinica, l'evoluzione riparativa delle lesioni e la documentazione sanitaria esibita, permettono di soddisfare tutti i criteri medico-legali valutativi del nesso di causalità, sia per quanto riguarda l'evento ed il complesso lesivo sopradescritto e sia per quanto attiene alle menomazioni residuanti al danneggiato”.
Il consulente, quindi, rispondendo ai quesiti, ha accertato e quantificato la durata della malattia sofferta dal minore in 60 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, e 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% concludendo per un danno biologico dell'7 %.
Trattandosi quindi di lesioni micro-permanenti, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione occorre applicare i criteri risarcitori di cui all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.
pagina 9 di 11 In ragione di ciò, tenuto conto dell'età del minore al momento del fatto (3 anni) il danno biologico permanente, pari a 7 punti percentuali, ammonta a € 12.813,22; quanto al danno biologico temporaneo, alla luce di un'indennità giornaliera calcolata in € 56,18 come da decreto attuativo dell'articolo 139 Cod. Ass., così come integrato dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esso va ristorato con la somma di € 6.320,25, (di cui euro 1.264,05 per l'inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni;
euro 842,70 per l'inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
euro 842,70 per l'inabilità temporanea parziale al 25% per 60 giorni) per complessivi € 19.133,47, a cui vanno condannati in solido tutti i convenuti dell'odierno giudizio.
Su tale somma capitale, che integra all'evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 16.12.2019, al saldo;
sulla somma così risultante, infine, vanno calcolati i soli interessi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Nulla può essere risarcito in favore degli attori a titolo di danno esistenziale atteso, peraltro, che il ctu nel suo elaborato peritale ha accertato che i postumi derivanti sul minore non hanno inciso sul suo benessere e sulle sue attività quotidiane e dunque insussistenza di tale voce di danno;
nessun aumento, ancora, può essere liquidato per la personalizzazione, non avendo le parti attrici nemmeno allegato la sofferenza né provato alcunché in termini di sofferenza ulteriore rispetto a quanto a già ristorato.
Quanto al danno patrimoniale diretto riguardante le spese mediche sostenute dagli attori invece, sono state provate spese mediche per euro 630,54 ritenute congrue dal CTU. (v. elaborato peritale pag.10).
In conclusione, la domanda svolta dagli attori va accolta e i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore liquidati nella somma complessiva di euro 19.764,01, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
In ordine al governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi in applicazione del DM n. 55/2014 e succ. mod. secondo il criterio del decisum, distratte in favore del difensore ex art. 93 cod. proc. civ.
Le spese di CTU, separatamente liquidate con decreto del 26.10.2023, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede: pagina 10 di 11 1. accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto, dichiara il convenuto CP_3
responsabile del danno subito dall'attore in relazione al sinistro occorso il 16.12.19;
2. per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della complessiva somma di € 19.764,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva, più interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre CPA e IVA, se dovuti, come per legge, con attribuzione all'avv.
Domenico IM;
4. pone a definitivo carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, le spese di liquidate come da separato decreto.
Catanzaro 4 novembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4434 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente
TRA
( , nato il 201.1989 nella Federazione Russa e Parte_1 C.F._1
( ) nata il [...] nella Federazione Russa, in qualità Parte_2 C.F._2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del figlio minore Persona_1
( ), nato il [...], tutti residenti in [...], C.F._3 elettivamente domiciliati in Caraffa (CZ), contrada Carrà s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Domenico
IM ( ), che li rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in C.F._4 calce all'atto di citazione;
attori
E
(C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, viale Pio X n. 63, presso lo studio dell'avv. Bruno Doria ( ) che la rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._5 procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta;
convenuta
NONCHÈ
C.F. ), con sede in Firenze, Via Pisana Controparte_2 P.IVA_2
314/B; convenuto contumace
E
pagina 1 di 11 (C.F. , nato l'[...] a [...] ed ivi residente in [...] C.F._6
Crotone n.130; convenuto contumace
Oggetto: domanda di risarcimento danni per lesioni personali.
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate per l'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 26.3.2021, iscritto a ruolo il 19.12.2020 e regolarmente notificato, e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale del figlio minore , convenivano in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale la Persona_2
, la e per sentirli Controparte_1 Controparte_2 CP_3 condannare, in solido tra loro, previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella CP_3 verificazione dell'evento, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal suddetto minore per il sinistro indicato in citazione, quantificati nella misura complessiva di € 22.175,16, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vintele spese di giudizio da distrarsi.
In particolare, gli attori esponevano che, in data 16.12.2019, alle ore 12:55 circa, mentre il figlio minore si trovava nella piazzetta antistante il plesso scolastico “Passo di Salto” facente parte dell'Istituto Comprensivo “Casalinuovo” in Catanzaro, via Forni, improvvisamente la vettura targata
FF620GJ, di proprietà della società e condotta da Controparte_2 CP_3
(assicurata per la RCA con la non si avvedeva della presenza del Controparte_1 bambino e lo urtava facendolo rovinare a terra;
precisavano che in conseguenza dell'urto il minore riportava frattura del femore sinistro e veniva trasportato presso il presidio ospedaliero “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro ove venivano effettuati tutti gli accertamenti clinici e radiografici.
A seguito del sinistro, il minore subiva postumi invalidanti da “frattura femore sinistro, cranico e contusioni”, valutabili in una diminuzione permanente della validità fisica dell'8%, con una invalidità temporanea del 100% per giorni 30, del 75% per giorni 30, del 50% per giorni 30 e del 25% per giorni
90, quantificati in complessivi € 22.175,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria (€ 13.679,74 per danno biologico da invalidità permanente;
€ 1.424,70 per danno biologico da invalidità temporanea al
100% per un periodo di 30 giorni;
€ 1.068,53 per danno biologico da invalidità temporanea al 75% per
30 giorni;
€ 712,35 per danno biologico da invalidità temporanea al 50% per un periodo di 30 giorni;
€
1.068,53 per danno biologico da invalidità temporanea al 25% per 90 giorni;
€ 630,54 per spese vive;
€
pagina 2 di 11 3.590,77 quale personalizzazione del danno conseguenza alla sofferenza psico-fisica patita ed alla rilevante incidenza della menomazione sugli aspetti dinamici-relazionali).
Pertanto, esperito negativamente l'invito di partecipazione alla negoziazione assistita, proponeva il presente giudizio formulando le seguenti conclusioni “dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del sig. e, per l'effetto, condannare i convenuti, CP_3 in solido, al risarcimento in favore della sig.ra della complessiva somma di € Parte_3
22.175,16, oltre interessi e rivalutazione, come nella causali e negli importi sopra meglio specificati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 2.3.2021 resisteva la la quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva per inoperatività della polizza considerato che il sinistro si era verificato in una strada privata (cortile della scuola adibito a parcheggio) con la conseguente inapplicabilità della normativa di cui agli artt. 2054 c.c. e 122 D.lgs. 209/2005; nel merito, contestava la domanda delle controparti sia in punto di an che di quantum debeatur, concludendo, in via principale, per il rigetto della stessa e, in via gradata, per l'accertamento ex art. 1227 c.c. di un concorso di colpa paritario nella causazione dell'incidente della madre del minore, parte attrice, per culpa in vigilando, non avendo la stessa vigilato in modo diligente sul figlio che in modo autonomo era sceso dal veicolo lato destro posteriore dell'abitacolo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite.
Pur ritualmente evocati in giudizio, restavano contumaci e Controparte_2 CP_3
.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., veniva espletato l'interrogatorio formale di oltre che CTU medico-legale sulla persona del minore danneggiato. CP_3
Con provvedimento del 3.10.2023 la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rinviava per la discussione orale all'udienza del 4.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., sostituita con deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
e definita mediante lettura e deposito del presente provvedimento.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia di assicurazione circa il presunto difetto di legittimazione della stessa per inoperatività della polizza.
Segnatamente, con la predetta censura la convenuta sosteneva l'inapplicabilità, al caso di specie, della normativa di cui agli art. 2054 cod. civ. e 122 D.lgs. 209/2005 tenuto conto che il sinistro in esame si sarebbe verificato all'interno di un cortile adibito a parcheggio appartenente all'Istituto pagina 3 di 11 comprensivo “Casalinuovo” e dunque in un'area privata non accessibile ad un numero indeterminato di persone.
Tale censura è priva di pregio.
Innanzitutto, la suddetta circostanza viene smentita dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia locale di Catanzaro contenuta nella redazione di intervento versata in atti in cui gli stessi pubblici ufficiali hanno dichiarato che l'area del parcheggio in cui si è verificato il sinistro è
“aperto al pubblico passaggio” (v. relazione di intervento).
In secondo luogo, come ormai affermato da tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine alla corretta interpretazione di cui all'art. 122 del D.lgs. 209/2005, tale norma limita – attenendosi al dettato letterale della disposizione – l'operatività del contratto d'assicurazione alla circolazione dei veicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Deve darsi atto che negli anni si è sviluppato un articolato dibattito giurisprudenziale, culminato recentemente con la sentenza Cass. SS. UU. del 30 luglio 2021 n. 21983 che, alla luce anche della valorizzazione della direttiva 72/166/CEE e della più recente giurisprudenza comunitaria, ha individuato come criterio selettivo, la conformità (o meno) dell'utilizzazione del veicolo rispetto alla sua funzione naturale e abituale.
Mentre in un primo momento le aree specificamente destinate alla pubblica circolazione venivano restrittivamente interpretate (con esclusione, ad esempio, del fondo agricolo, cfr. Cass. civ., sez. III, n.
10513/2017, o del cortile di una scuola, cfr. Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2000, n. 9496), è stata poi seguita l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 4 settembre 2014, c-162-13;
Corte di Giustizia 28 novembre 2017, c-514-16) che ha consegnato una definizione di circolazione più ampia, attribuendo rilievo non tanto il luogo dove ha avuto luogo il sinistro quanto, piuttosto, la sua utilizzazione conforme (o meno) alla sua funzione abituale;
così, da ultimo, la Suprema Corte ha affermato che “Attesa l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione – anche in fase statica, preliminare o successiva- […] è allora l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del numero indeterminato di persone […]. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un. 21983 del 2021).
Traslati i suesposti principi alla fattispecie esaminanda, appare indubitabile che il luogo in cui è avvenuto il sinistro – nella specie il cortile adibito a parcheggio aperto al pubblico e direttamente accedente alla pubblica via – rientra nel campo di operatività della normativa sulla circolazione stradale. pagina 4 di 11 Volgendo all'esame nel merito della controversia, si evidenzia che la vicenda in esame configura una ipotesi di investimento di pedone, pertanto occorre osservare, in primo luogo, come essa ricada nell'ambito di operatività del primo comma dell'art. 2054 cod. civ. a mente del quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È noto che la disposizione in parola prevede un'ipotesi di presunzione semplice di responsabilità in capo al conducente del veicolo, specie in ipotesi, come quella la vaglio, di investimento di pedone;
regime probatorio che è costantemente ritenuto e affermato anche dalla giurisprudenza della
IO (ex multis Sez. 3, Ordinanza n. 842 del 17/01/2020) la quale, nel presumere la colpa in capo al conducente, consente al medesimo di fornire prova del contrario dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
Risulta, inoltre, pertinente anche il richiamo al dedotto concorso della vittima nella causazione del sinistro (art. 1227, comma 1, cod. civ.) stante l'eccezione sollevata dalla convenuta;
la giurisprudenza, sul tema, ha affermati che se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente” (per tutte, Cass. Civ. n. 17397 del 08/08/2007; conf. da
Cass. Civ. n. 11873/2007; Cass. civ. n. 10352/2000).
In ossequio al principio generale attributivo dell'onere della prova, il danneggiato deve, quindi, dimostrare che il danno subito è derivato dalla circolazione del veicolo (nesso causale), senza dover dimostrare anche l'elemento soggettivo della colpa del danneggiante, la quale è presunta;
diversamente, il conducente del veicolo investitore, potrà vincere la presunzione provando di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida.
In altri termini, il conducente deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022), così rendendosi l'evento del tutto inevitabile.
Tale prova, peraltro, non deve essere necessariamente offerta in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del Codice della Strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti pagina 5 di 11 manovre di emergenza (in questo senso, IO civile , sez. III, 17 aprile 1997, n. 3309,
IO civile, 2 febbraio 1995, n. 1240; IO civile, 29 luglio 1993, n. 8451; IO civile, 27 aprile 1990, n. 3554).
Per converso, si afferma anche che non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. 9856/2022 cit.)
In concreto, quindi, l'esonero da colpa può essere effetto dell'azione di circostanze estranee alla sfera di controllo del conducente, che presentino i connotati del caso fortuito o della forza maggiore che, però, la giurisprudenza tende a non ravvisare nelle condizioni della strada ovvero nelle circostanze ambientali del fatto, presumendosi che il conducente possa e debba prevedere e percepire tali rischi ed adottare le opportune contromisure, salvo che lo stesso mutamento delle condizioni ambientali sia determinato da cause anomale e con portata eziologica esclusiva.
Pertanto, alla stregua dei principi generali richiamati era onere degli attori provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè il danneggiamento alla sfera psicofisica subito dal figlio minore in seguito dell'investimento, senza dover dar prova della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita del conducente , che deve ritenersi presunta. CP_3
Tale fatto storico è stato certamente provato all'esito dell'istruttoria.
Ed invero, a tal proposito rilevano sia la relazione di intervento della Polizia locale di Catanzaro che le risultanze emerse a seguito di interrogatorio formale di . CP_3
Da tale compendio probatorio – è in particolare dalla confessione resa nel corso dell'interrogatorio formale – è emerso che in data 16.12.2019, alle ore 12:55 circa, si trovava alla guida CP_3 della vettura targata FF620GJ percorrendo via Forni del quartiere “Lido” di Catanzaro, adiacente il plesso scolastico “Passo di Salto” dell'istituto Comprensivo “Casalinuovo”; dopo aver percorso circa
70 m della predetta via Forni (proveniente da viale Magna Grecia), senza fermarsi, svoltava a sinistra per accedere all'area di parcheggio pubblica ivi presente.
In tale luogo si verificava l'urto con il minore , il quale cadeva a terra riportando le Persona_2 lesioni di cui ai referti medici in atti;
tale ultima circostanza – non negata dal convenuto – non risulta tuttavia oggetto di confessione, atteso che il capitolo richiedeva al medesimo se avesse o meno investito volontariamente il bambino pur avendolo visto.
Contestazioni, infatti, sono sorte in corso di causa circa la modalità di verificazione del sinistro.
Secondo l'allegazione attorea, l'auto condotta dal convenuto stava svoltando a sinistra per entrare nell'area adibita al parcheggio, laddove non si avvedeva della presenza del bambino che veniva urtato e pagina 6 di 11 fatto rovinare a terra;
al contrario, secondo la prospettazione dell'assicurazione convenuta, “la sig.ra
si trovava con la propria auto davanti la scuola “Passo di Salto” in località Fortuna Parte_2 quando, scesa dal veicolo dal lato guida mentre si accingeva a chiudere gli sportelli, il minore scendeva autonomamente dal lato posteriore destro della predetta autovettura e si Persona_1 posizionava dietro l'autovettura parcheggiata tg. FF 620 GJ di proprietà della Controparte_2
In quel frangente il sig. conducente la predetta autovettura di proprietà della
[...] CP_3 nell'uscire dal parcheggio non si accorgeva del bambino stante la piccola Controparte_2 statura e lo urtava facendolo cadere a terra” (cfr. comparsa di costituzione e di risposta).
Si osserva, tuttavia, che il contrasto non assume rilevo determinante, atteso che il dato oggettivo dell'investimento del minore non risulta contestato da alcuna delle parti costituite, tenuto conto, peraltro, che il principio di non contestazione non può operare in relazione alla posizione processuale del , rimasto contumace. CP_3
Ad ogni modo, sia il conducente del veicolo che la madre del minore (presente al momento e sul luogo del sinistro) hanno reso dichiarazioni alla Polizia Locale, come emerge dalla relazione di intervento ivi redatta, liberamente valutabile dal giudice trattandosi di dichiarazioni rese stragiudizialmente.
In particolare, la madre del minore ha affermato che la stessa stava per entrare in auto allorquando il bambino scendeva dall'abitacolo in modo autonomo nel momento in cui il furgone stava per svoltare nell'area di parcheggio adiacente;
il conducente affermava, invece, che giunto in via CP_3
Forni, difronte al plesso scolastico “Casalinuovo”, si fermava per inserirsi nell'area di parcheggio prospiciente e notava che da un bambino – che era in compagnia della madre – nel correre non si avvedeva del suo arrivo, urtando sulla parte anteriore del mezzo nonostante il veicolo condotto fosse quasi fermo.
Alla narrazione di entrambe le parti antagoniste con dichiarazioni extraprocessuali si giustappone, ai fini della corretta ricostruzione del sinistro, il video ripreso da una telecamera di sorveglianza che si trae dal suddetto verbale della Polizia Locale.
Trattasi di prova certamente valutabile dal giudice, costituita in un video il cui accesso è possibile mediante il collegamento ipertestuale presente nel testo del suddetto verbale;
tale documento – non contestato dalla controparte – non rinvia ad un sito internet ma costituisce un mero rinvio fisso ad una registrazione acquisita dagli operanti e ritraente proprio il momento del sinistro in questione;
video che, dunque, deve considerarsi come documento allegato e sottoposto al contraddittorio tra le parti.
Dalle immagini in questione è possibile intravedere distintamente dapprima il minore in compagnia della madre apprestarsi a raggiungere la propria autovettura;
successivamente (minuto 1:45) pagina 7 di 11 sopraggiunge l'autovettura condotta dal convenuto il quale, svoltando a sinistra e immettendosi proprio nel parcheggio ove vi era il minore, seppur ad evidente bassa velocità, arrestava il veicolo solo dopo aver investito il piccolo che – pochi istanti prima - si intravede distintamente camminare (senza Per_1 correre) nell'area del parcheggio.
Va aggiunto che dal video in esame non è possibile apprezzare proprio il momento dell'impatto a causa di altro veicolo che ne ostacola la prospettiva;
tuttavia, come già evidenziato, si scorge proprio negli istanti precedenti il minore dirigersi sul punto esatto della collisione camminando lentamente e il veicolo condotto dal convenuto arrestarsi al momento dell'urto.
Questa dinamica non consente in alcun modo di poter scalfire la presunzione di colpa, non essendo sufficiente – come già evidenziato – il mero rispetto, da parte del conducente, delle regole specifiche dettate dal codice della strada che, nell'ipotesi al vaglio, non appaiono violate.
Difatti, per vincere la presunzione è necessario dimostrare che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti oppure mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone.
Prova che non è stata in alcun modo fornita.
Peraltro, a prescindere dalla dimostrazione di un fattore inevitabile ed imprevedibile, pur non risultando contestabile in apparenza alcuna violazione al codice della strada ricorrono sempre gli estremi per ritenere dimostrata una condotta imperita e imprudente sub specie di colpa generica;
invero, in mancanza di prova di un movimento repentino e imprevedibile del minore (che nel citato video appare camminare con andatura lenta) non può non attribuirsi rilievo causale assorbente alla condotta del danneggiante che, nell'effettuare la manovra, non si è avveduto in alcun modo della presenza del danneggiato che, in ragione della sua statura, risultava poco visibile prima della svolta.
Fattore, quest'ultimo, che oltre a non poter essere considerato abnorme, rendeva l'impatto del tutto prevedibile, essendo l'investimento avvenuto in un parcheggio antistante una scuola, collidendo il minore con lo stesso lato della vettura in cui era posizionato il conducente;
circostanza che avrebbe dovuto indurre il a tenere una condotta maggiormente cauta nell'attuare la manovra di ingresso CP_3 all'area di sosta volta ad avvedersi della presenza di pedoni di fronte al veicolo o sul lato guidatore.
Quanto poi alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento lesivo il C.T.U., dott.
, ha evidenziato la compatibilità delle lesioni sopportate dal minore con la dinamica del Persona_3 sinistro descritta in citazione (cfr. pag. 9 C.T.U. in atti) a confortare la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda degli attori.
pagina 8 di 11 Ne deriva la responsabilità del conducente del veicolo interessato , alla quale si CP_3 aggiunge quella delle altre convenute ex art. 2055 cod. civ.; l' quale Controparte_2 proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. è responsabile, infatti, in solido con il conducente , non avendo fornito la prova che la circolazione del veicolo era avvenuta CP_3 contro la sua volontà; parimenti responsabile deve ritenersi la società convenuta
[...] che assicurava il veicolo investitore, atteso che, a norma dell'art. 144 del Codice Controparte_1 delle assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005), “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Venendo alla valutazione della dedotta concausa, consistente nel comportamento colposo della madre del minore per culpa in vigilando, come già rilevato la condotta del conducente il veicolo del convenuto si atteggia come preponderante e assorbente rispetto alla circostanza relativa alla posizione del minore, non in stretto contatto con la madre al momento dell'investimento ma in condizioni quasi statiche, come si desume dal video.
Esclusa la corresponsabilità di uno degli attori, va esaminato il profilo del quantum del danno;
con precipuo riferimento al danno non patrimoniale risarcibile, gli attori hanno allegato la lesione della dell'incolumità fisica del figlio minore, sostenendo che lo stesso, in seguito all'urto con il furgoncino, abbia riportato una “frattura femore sinistro, cranico e contusioni”; frattura che ha imposto una serie di successive consulenze specialistiche.
Secondo il Consulente dott. , all'esito delle operazioni peritali e dell'esame della Persona_3 documentazione medica in atti (pag. 9 della consulenza) “Detti postumi risultano compatibili con
l'incidente riportato da parte attrice in data 16.12.2019: infatti, la dinamica lesiva, il periodo di identificazione clinica, l'evoluzione riparativa delle lesioni e la documentazione sanitaria esibita, permettono di soddisfare tutti i criteri medico-legali valutativi del nesso di causalità, sia per quanto riguarda l'evento ed il complesso lesivo sopradescritto e sia per quanto attiene alle menomazioni residuanti al danneggiato”.
Il consulente, quindi, rispondendo ai quesiti, ha accertato e quantificato la durata della malattia sofferta dal minore in 60 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, e 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% concludendo per un danno biologico dell'7 %.
Trattandosi quindi di lesioni micro-permanenti, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione occorre applicare i criteri risarcitori di cui all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.
pagina 9 di 11 In ragione di ciò, tenuto conto dell'età del minore al momento del fatto (3 anni) il danno biologico permanente, pari a 7 punti percentuali, ammonta a € 12.813,22; quanto al danno biologico temporaneo, alla luce di un'indennità giornaliera calcolata in € 56,18 come da decreto attuativo dell'articolo 139 Cod. Ass., così come integrato dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esso va ristorato con la somma di € 6.320,25, (di cui euro 1.264,05 per l'inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni;
euro 842,70 per l'inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
euro 842,70 per l'inabilità temporanea parziale al 25% per 60 giorni) per complessivi € 19.133,47, a cui vanno condannati in solido tutti i convenuti dell'odierno giudizio.
Su tale somma capitale, che integra all'evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 16.12.2019, al saldo;
sulla somma così risultante, infine, vanno calcolati i soli interessi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Nulla può essere risarcito in favore degli attori a titolo di danno esistenziale atteso, peraltro, che il ctu nel suo elaborato peritale ha accertato che i postumi derivanti sul minore non hanno inciso sul suo benessere e sulle sue attività quotidiane e dunque insussistenza di tale voce di danno;
nessun aumento, ancora, può essere liquidato per la personalizzazione, non avendo le parti attrici nemmeno allegato la sofferenza né provato alcunché in termini di sofferenza ulteriore rispetto a quanto a già ristorato.
Quanto al danno patrimoniale diretto riguardante le spese mediche sostenute dagli attori invece, sono state provate spese mediche per euro 630,54 ritenute congrue dal CTU. (v. elaborato peritale pag.10).
In conclusione, la domanda svolta dagli attori va accolta e i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore liquidati nella somma complessiva di euro 19.764,01, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
In ordine al governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi in applicazione del DM n. 55/2014 e succ. mod. secondo il criterio del decisum, distratte in favore del difensore ex art. 93 cod. proc. civ.
Le spese di CTU, separatamente liquidate con decreto del 26.10.2023, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede: pagina 10 di 11 1. accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto, dichiara il convenuto CP_3
responsabile del danno subito dall'attore in relazione al sinistro occorso il 16.12.19;
2. per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, della complessiva somma di € 19.764,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva, più interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre CPA e IVA, se dovuti, come per legge, con attribuzione all'avv.
Domenico IM;
4. pone a definitivo carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, le spese di liquidate come da separato decreto.
Catanzaro 4 novembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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