Articolo 75 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 64Articolo 76
Versione
22 marzo 1913
Art. 75.

Se l'atto contiene piu' convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprenda piu' disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sara' considerato come se comprendesse la sola disposizione che da' luogo all'onorario piu' favorevole al notavo, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente