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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 8154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8154 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IL GIUDICE DEL LAVORO AR PIA Mazzocca, NELLA CAUSA RG. 1748/25- all' udienza del 30.10.2025 , tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA Tra
, nato a [...] il [...] CF ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Vico Pergola all'Avvocata, n.32, rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Gattuso CF
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare C.F._2 di Stabia alla Via Annunziatella, n. 23, PEC Email_1 ricorrente E C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, rogito 7313, dall'Avv. AR Sofia Lizzi Persona_1 (C.F. – PEC : t) e con il C.F._3 Email_2 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ) ; P.IVA_2
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente premesso che in data 23.10.2024 l'
CP_1 comunicava al ricorrente che era stato accertato un indebito pagamento di somme per € 6.612,45 sulla pensione Cat. INVCIV n. 044-510007266650, e che l' nella nota
CP_1 specificava che le somme erano state indebitamente percepite in seguito a ricalcolo dal 01 marzo 2024, deduceva a fondamento del ricorso che dette somme, di cui l' invocava il
CP_1 diritto alla ripetizione non erano mai stare corrisposte , evidenziando come l' onere della prova della loro indebita attribuzione gravava sull'
CP_1 Concludeva chiedendo : accogliere il presente ricorso per tutti i motivi sopra esposti e annullare il provvedimento di indebito del 23.10.2024 oggi impugnato;
- vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione. Si costituiva l' 'I. rilevando che l' indebito era sorto a seguito di cambio fascia per CP_2 visita di revisione. CP_ Nel caso in esame l' ha proceduto, ad ogni modo, all'annullamento dell'indebito ed alla restituzione delle somme trattenute. Come emerge dalla relazione ammnistrativa, difatti:
“ L'indebito n. 19406872 nasce dalla ricostituzione n. 9107000441112 per variazione da fascia 30 a 34 (verbale definitivo del 13.10) e stato già estinto per storno/abbandono per richiesta riaccredito rata di novembre 2024. Si propone cessata materia del contendere.” Pertanto, chiedeva procedersi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in base al principio secondo il quale la cessazione della materia del contendere si verifica con il sopraggiungere, nel corso del giudizio, di un evento di indole fattuale o
1 processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o;
in subordine rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
All' udienza del tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. parte ricorrente evidenziava che , come ammesso dall' ente, il pagamento delle somme richieste in restituzione non era mai avvenuto cfr doc. pagamento non effettuato invciv 07266650.pdf, allegato alla produzione di parte resistente. Chiedeva, altresì, la condanna al pagamento di spese e compensi professionali con attribuzione preso atto della estinzione dell' indebito , tenuto contro che ciò era avvenuto solo a seguito della proposizione del ricorso chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere vinte le spese . Quindi il giudice all' esito delle note ex 127 ter c.p.c. all' udienza del 30.10.2025 decideva la causa come da sentenza contestuale
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso , nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere ( rilevabile anche d'ufficio Cass. n. 3664/82 ) perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Invero , come è desumibile dalla relazione ammnistrativa, difatti:
“ L'indebito n. 19406872 nasce dalla ricostituzione n. 9107000441112 per variazione da fascia 30 a 34 (verbale definitivo del 13.10) e stato già estinto per storno/abbandono per richiesta riaccredito rata di novembre 2024. Pertanto, ciò determina il venir meno dell'interesse ad agire e la conseguente cessazione della materia del contendere, peraltro congiuntamente richiesta dalle parti . Quanto al regime delle spese di lite, tenuto conto del fatto che solo successivamente al deposito del ricorso l' aveva stornato le somme e che comunque il pagamento delle CP_1 somme di cui al presunto indebito non era mai avvenuto , sussistendo pertanto ipotesi di soccombenza virtuale, pone le stesse a carico dell' liquidandole come da dispositivo CP_1 con attribuzione
P.Q.M.
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro CP_1 1700,00 oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge con attribuzione Si comunichi . Napoli,30.10.2025
Il Giudice del lavoro dr. AR Pia Mazzocca
2 Quindi il giudice all' esito delle note ex 127 ter c.p.c. decideva la causa come da sentenza contestuale
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IL GIUDICE DEL LAVORO AR PIA Mazzocca, NELLA CAUSA RG. 1748/25- all' udienza del 30.10.2025 , tenutasi in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA Tra
, nato a [...] il [...] CF ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Vico Pergola all'Avvocata, n.32, rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Gattuso CF
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare C.F._2 di Stabia alla Via Annunziatella, n. 23, PEC Email_1 ricorrente E C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, rogito 7313, dall'Avv. AR Sofia Lizzi Persona_1 (C.F. – PEC : t) e con il C.F._3 Email_2 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ) ; P.IVA_2
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente premesso che in data 23.10.2024 l'
CP_1 comunicava al ricorrente che era stato accertato un indebito pagamento di somme per € 6.612,45 sulla pensione Cat. INVCIV n. 044-510007266650, e che l' nella nota
CP_1 specificava che le somme erano state indebitamente percepite in seguito a ricalcolo dal 01 marzo 2024, deduceva a fondamento del ricorso che dette somme, di cui l' invocava il
CP_1 diritto alla ripetizione non erano mai stare corrisposte , evidenziando come l' onere della prova della loro indebita attribuzione gravava sull'
CP_1 Concludeva chiedendo : accogliere il presente ricorso per tutti i motivi sopra esposti e annullare il provvedimento di indebito del 23.10.2024 oggi impugnato;
- vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione. Si costituiva l' 'I. rilevando che l' indebito era sorto a seguito di cambio fascia per CP_2 visita di revisione. CP_ Nel caso in esame l' ha proceduto, ad ogni modo, all'annullamento dell'indebito ed alla restituzione delle somme trattenute. Come emerge dalla relazione ammnistrativa, difatti:
“ L'indebito n. 19406872 nasce dalla ricostituzione n. 9107000441112 per variazione da fascia 30 a 34 (verbale definitivo del 13.10) e stato già estinto per storno/abbandono per richiesta riaccredito rata di novembre 2024. Si propone cessata materia del contendere.” Pertanto, chiedeva procedersi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in base al principio secondo il quale la cessazione della materia del contendere si verifica con il sopraggiungere, nel corso del giudizio, di un evento di indole fattuale o
1 processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o;
in subordine rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
All' udienza del tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. parte ricorrente evidenziava che , come ammesso dall' ente, il pagamento delle somme richieste in restituzione non era mai avvenuto cfr doc. pagamento non effettuato invciv 07266650.pdf, allegato alla produzione di parte resistente. Chiedeva, altresì, la condanna al pagamento di spese e compensi professionali con attribuzione preso atto della estinzione dell' indebito , tenuto contro che ciò era avvenuto solo a seguito della proposizione del ricorso chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere vinte le spese . Quindi il giudice all' esito delle note ex 127 ter c.p.c. all' udienza del 30.10.2025 decideva la causa come da sentenza contestuale
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso , nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere ( rilevabile anche d'ufficio Cass. n. 3664/82 ) perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Invero , come è desumibile dalla relazione ammnistrativa, difatti:
“ L'indebito n. 19406872 nasce dalla ricostituzione n. 9107000441112 per variazione da fascia 30 a 34 (verbale definitivo del 13.10) e stato già estinto per storno/abbandono per richiesta riaccredito rata di novembre 2024. Pertanto, ciò determina il venir meno dell'interesse ad agire e la conseguente cessazione della materia del contendere, peraltro congiuntamente richiesta dalle parti . Quanto al regime delle spese di lite, tenuto conto del fatto che solo successivamente al deposito del ricorso l' aveva stornato le somme e che comunque il pagamento delle CP_1 somme di cui al presunto indebito non era mai avvenuto , sussistendo pertanto ipotesi di soccombenza virtuale, pone le stesse a carico dell' liquidandole come da dispositivo CP_1 con attribuzione
P.Q.M.
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro CP_1 1700,00 oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge con attribuzione Si comunichi . Napoli,30.10.2025
Il Giudice del lavoro dr. AR Pia Mazzocca
2 Quindi il giudice all' esito delle note ex 127 ter c.p.c. decideva la causa come da sentenza contestuale
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