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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1915/2023
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 18/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BOLOGNESI Parte_1
RI
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dagli Controparte_1 avv. GIUSTINIANI MARCELLO, SO NN ZI, DI RE e GR AN
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n.
799 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'opposizione proposta la – ha revocato il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 7720/2020 con cui veniva intimato alla il pagamento, in CP_1 favore di , della somma di € 21.569,38, a titolo di Parte_1 retribuzioni per il periodo dal 1 novembre 2019 al 31 marzo 2020, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto.
Si premette, quale sintetico richiamo alla vicenda sulla quale si innesta il contenzioso in esame, che questa Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1567 del 17/24 marzo 2017, accogliendo il gravame proposto dai lavoratori, tra i quali
[...]
, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti dei predetti del contratto di Parte_1 cessione di ramo di azienda stipulato il 30.12.2013 tra (cedente) e CP_2 CP_3
[... (cessionaria) e “la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro …. con la Banca Monte dei Paschi di Spena spa ad ogni effetto di legge e di contratto, anche dopo il giorno 30 dicembre 2013”.
La pronuncia è coperta da giudicato, essendo stato respinto il ricorso per cassazione Contro proposto da e da (Cass. Sent. n. 18948 del 2021) CP_3
ha, quindi, agito in via monitoria per ottenere da il Parte_1 CP_2 pagamento delle retribuzioni maturate dal 1 novembre 2019 al 31 marzo 2020 (già precedentemente aveva agito sempre in via monitoria per il pagamento delle retribuzioni medio tempore non percepite dal marzo 2017 all'ottobre 2019), avendo offerto formalmente le proprie prestazioni lavorative a con lettera CP_2 raccomandata a/r del 10 aprile 2017, ricevuta in data 12 aprile 2017 e non essendo Contro stato invitato da a riprendere servizio, né dopo l'ordine giudiziale né dopo l'offerta formale delle prestazioni appena richiamata.
Ciò premesso il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta dalla odierna parte appellata;
il primo giudice (pacifica la circostanza che dopo la cessione la lavoratrice aveva continuato a rendere la propria prestazione per la cessionaria e da quest'ultima era stata pagata), dopo aver richiamato le pronunce del giudice di legittimità invocate dalla ricorrente in via monitoria (tra le tante Cass. 17784 del 2019 ai sensi della quale In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione
2 retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”, nonché Cass. n. 17785/2019, 17786/2019, 21158/2019, 21160/2019, 26759/2019, 28500/2019, 29092/2019) ha ritenuto di dissentire da tale orientamento, valutando che “Non convince la ritenuta equiparazione della “messa a disposizione delle energie lavorative” alla
“utilizzazione effettiva” delle stesse, da cui deriva l'insorgenza a carico del datore di lavoro moroso dell'obbligazione di corrispondere la retribuzione, in un procedimento logico in cui ad una mora de iure del datore, corrisponde una prestazione viene dal lavoratore solo “giuridicamente resa”” e che, in conclusione, Deve quindi ritenersi che la prestazione di lavoro sia unica e ad essa possa corrispondere una sola controprestazione: la retribuzione, che non può essere duplicata quale corrispettivo della stessa prestazione lavorativa..
Avverso la suddetta sentenza parte soccombente ha proposto appello affidato a due motivi, con i quali ha lamentato la violazione degli artt. 1206, 1207 e 1217 del c.c. - stante l'errore nella qualificazione della mora credendi e sugli effetti del rifiuto dell'offerta formale e della costituzione in mora - e l'inapplicabilità dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n 276/2003 (e dell'art. 1180 del c.c.) al caso di specie;
ha, in particolare, richiamato i numerosissimi arresti della giurisprudenza di legittimità (oltre che questa corte territoriale) sulla materia de qua, disattesi dal primo giudice.
Si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame.
All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
L'appello proposto da deve essere accolto, riportandosi il Parte_1
Collegio alle argomentazioni già rese da questa Corte di Appello in numerose analoghe fattispecie (sent. nn. 1058 del 2023, 1065 del 2023, 1289 del 2023, 3803 del 2023, 3015 del 2023, 4421 del 2022).
Si premette che la motivazione della sentenza appellata è essenzialmente incentrata nel contestare la ricostruzione giuridica che della fattispecie in esame, come per analoghe vicende nelle quali si controverte degli effetti scaturenti dalle dichiarazioni inefficacia delle cessioni di rami di azienda e segnatamente dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione offerta dal lavoratore, ha fatto la giurisprudenza di legittimità con plurime pronunce rese in funzione nomofilattica.
Eppure, le questioni sottoposte al vaglio del Collegio, con i motivi sopra enucleati, hanno trovato da tempo univoca soluzione, in forza dei principi espressi da Cass. S.U.
3 2990/2018, che costituiscono il sostrato giuridico per l'attribuzione della natura retributiva dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro ex cedente (pronuncia che ha sancito il seguente testuale principio di diritto: "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ... , a decorrere dalla messa in mora").
«A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda. Infatti la Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, con ordinanza di rimessione del 2 ottobre 2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, censurando le citate disposizioni sulla mora del creditore, sul presupposto che limitassero la tutela del lavoratore ceduto - secondo l'interpretazione giurisprudenziale all'epoca accreditata
- al 2 R.G. n. 11262/2015 risarcimento del danno, anche dopo la sentenza che avesse accertato l'illegittimità o l'inefficacia del trasferimento d'azienda. La Corte costituzionale ha preso atto (al p.to 6.3. del Considerato in diritto) "che l'indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all'ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati". Dalla "qualificazione retributiva dell'obbligazione del datore di lavoro moroso" il Giudice delle leggi ha tratto la conseguenza di "privare di fondamento, ..., le questioni di legittimità costituzionale insorte sulla base di un'interpretazione di segno antitetico", spettando "alla Corte rimettente rivalutare la questione interpretativa dibattuta nel giudizio principale, che investe il diritto del lavoratore ceduto, già retribuito dal cessionario, di rivendicare la retribuzione anche nei confronti del cedente» (Cass. Sent. n. 21159 del 2019).
Da tali esiti interpretativi la Suprema Corte ha risolto l'ulteriore questione alla stessa sottoposta, ovvero se dalle retribuzioni spettanti al lavoratore dal datore di lavoro, che abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo e che abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, sia detraibile, e a che titolo, quanto il lavoratore medesimo nello stesso periodo abbia percepito, pure a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto.
4 E', infatti, incompatibile con una siffatta interpretazione – che esclude che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio - l'ipotesi di una compensazione del credito retributivo con quanto percepito dal cessionario, non trovando applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum.
Il Giudice di legittimità ha invece osservato che l'operazione ermeneutica, sollecitata dalla Corte costituzionale, «richiede un'attenta disamina degli effetti realizzati dalla suddetta qualificazione di retribuzione di quanto spettante al lavoratore dal proprio originario datore di lavoro sul corrispettivo ricevuto per l'attività prestata dal soggetto alle dipendenze del quale, pure avendo offerto la propria prestazione al primo, abbia tuttavia continuato a lavorare. E ciò anche per dare conto di un'istintiva perplessità, in realtà frutto di un'equivoca suggestione, in ordine ad una presunta duplicazione indebita di retribuzione a fronte di un'unica attività prestata dal lavoratore, che così conseguirebbe una locupletazione non dovuta.
4.2. Giova allora chiarire subito come soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto. Ed è evidente che l'unicità del rapporto venga meno, qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare. D'altro canto, è insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'unicità del rapporto presupponga la legittimità della vicenda traslativa regolata dall'art. 2112 c.c. Sicché, accertatane l'invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale). In sintesi, il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale;
diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. da ultimo: Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998; in senso conforme, 4 R.G. n. 11262/2015 tra le altre: Cass. 18 febbraio 2014, n. 13485; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l'interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario).
5 4.3. Si potrebbe però obiettare come, a fronte di una duplicità di rapporti (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell'originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore;
l'altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa), questa resti (apparentemente) unica. In proposito occorre invece osservare come, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d'azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve ne sia un'altra giuridicamente resa in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul piano del diritto.
Ed infatti, al dipendente la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (v. Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316). Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva. Non si dubita, ad esempio, che in base agli artt. 1218 e 1256 c.c. la "sospensione unilaterale" del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva solo quando non sia imputabile a fatto dello stesso (Cass. 9 agosto 2004, n. 15372; Cass. 16 aprile 2004, n. 7300; Cass. 10 aprile 2002, n. 5101; Cass. 22 ottobre 1999, n. 11916).
A tale proposito vale la pena rammentare pure il tradizionale orientamento (formatosi antecedentemente alla modifica dell'art. 18 I. 300/1970 con la I. 108/1990) secondo il quale la pronuncia che dichiarava l'illegittimità del licenziamento e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro faceva insorgere l'obbligo del datore, che non ottemperasse a tale ordine, di corrispondere la retribuzione dovuta, in ragione della riaffermata vigenza della lex contractus e della ininterrotta continuità del rapporto di lavoro, con la correlativa equiparazione, alla effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore a riprendere servizio (cfr. Cass. S.U. 13 aprile 1988, n. 2925).
4.4. La conseguenza che si è tratta è pure coerente con il diritto generale delle obbligazioni, che, non a caso, ha collocato, nel capo (II del Titolo I del libro IV) "Dell'adempimento delle obbligazioni", la disciplina della mora del creditore (sezione III). Per comprensibili ragioni di diversa coercibilità, essa differenzia le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni fungibili da quelle relative a prestazioni infungibili (cui evidentemente appartengono quelle inerenti la prestazione di lavoro).
6
Sicché, per le prime la costituzione in mora credendi (e la conseguente offerta di restituzione) vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 c.c., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che la legge subordina (art. 1210 c.c.) all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato (Cass. 29 aprile 2014, n. 8711). Per le seconde, dovendo l'adempimento della prestazione di fare essere preceduto da atti preparatori, la cui esecuzione richiede la collaborazione del creditore, basta invece che il debitore, che intenda conseguire la liberazione dal vincolo, costituisca il primo in mora mediante l'intimazione prevista dall'art. 1217 c.c.: integrando insindacabile valutazione di merito l'accertamento della necessità della collaborazione del creditore, affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazione di fare (Cass. 12 luglio 1968, n. 2474)».
Ne consegue che, con la costituzione in mora del datore di lavoro, il lavoratore, che è a sua volta debitore di un facere infungibile, non altrimenti eseguibile senza la cooperazione del datore di lavoro, pone quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l'abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari.
«Sicché da quel momento l'attività lavorativa subordinata resa in favore del non più cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo: così come la retribuzione corrisposta da ogni altro datore di lavoro presso il quale il lavoratore impiegasse le sue energie lavorative si andrebbe a cumulare con quella dovuta dall'azienda cedente, parimenti anche quella corrisposta da chi non è più da considerare cessionario, e che compensa un'attività resa nell'interesse e nell'organizzazione di questi, non va detratta dall'importo della retribuzione cui il cedente è obbligato.
Né tale prestazione lavorativa in fatto resa per un terzo esclude una valida offerta di prestazione all'originario datore (v. Cass. 8 aprile 2019, n. 9747), considerato che, una volta che l'impresa cedente, costituita in mora, manifestasse la volontà di accettare la prestazione, il lavoratore potrebbe scegliere di rendere la prestazione non più soltanto giuridicamente, ma anche effettivamente, in favore di essa e, ove ciò non facesse, verrebbero automaticamente meno gli effetti della mora credendi».
Dunque, secondo tale, condivisibile, orientamento non vi è margine, sul piano giuridico, per considerare l'obbligazione gravante sul datore di lavoro, estinta, in tutto o in parte, in conseguenza del pagamento della retribuzione da parte dell'impresa originaria destinataria della cessione.
7 A tale conclusione, secondo il Giudice di legittimità, si giunge abbandonando definitivamente la tesi (che ancora qui si propugna da parte appellante) della detraibilità, dal credito retributivo spettante al lavoratore validamente offerente all'originario datore la propria prestazione ingiustificatamente rifiutata, della retribuzione percepita dal cessionario nel medesimo periodo, sul presupposto dell'unicità di prestazione lavorativa e di obbligazione, con la qualificazione del relativo pagamento alla stregua di un adempimento del terzo, a norma dell'art. 1180 c.c.
Invero, l'aspetto distintivo rispetto alla fattispecie di interposizione nelle prestazioni di lavoro (come nell'appalto illecito e nella somministrazione irregolare), dove si assiste ad una unica prestazione lavorativa imputabile all'utilizzatore effettivo, è dato dal fatto che il cessionario è l'utilizzatore effettivo dell'attività del lavoratore al quale è tenuto a corrispondere una retribuzione, così adempiendo ad un'obbligazione propria e non certamente estinguendo un debito altrui.
«Sicché l'esistenza di un debito proprio, generato dall'obbligo di retribuire le prestazioni del lavoratore ceduto di cui ha concretamente fruito, esclude in radice la possibilità di configurare un adempimento in qualità di terzo da parte del destinatario dell'originaria cessione;
in relazione all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., infatti, si è ritenuto che deve mancare nello schema causale tipico la controprestazione in favore di chi adempie, pagando il terzo per definizione un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio alcuna attribuzione patrimoniale a suo favore (cfr. Cass. s.u. 18 marzo 2010, n. 6538; Cass. 7 marzo 2016, n. 4454; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23439), mentre nella specie il non più cessionario compensa un'attività lavorativa direttamente resa a vantaggio dell'impresa di cui è titolare.
5.2. Parimenti non sono applicabili le disposizioni contenute nel d. Lgs. n. 276 del 2003 laddove all'art. 27, comma 2 (previsto in materia di somministrazione irregolare ma richiamato anche dall'art. 29, comma 3-bis, in tema di appalto illecito) stabilisce che "tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata".
Il meccanismo che consente l'incidenza liberatoria degli adempimenti comunque posti in essere dal somministratore o dall'appaltatore è stato richiamato dalla sentenza n. 2990 del 2018 delle Sezioni unite limitatamente ai "pagamenti effettuati a vantaggio del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione" (conf. Cass. 31 ottobre 2018, n. 27976).
8 Il testo delle disposizioni, che espressamente si riferisce alle fattispecie della somministrazione e dell'appalto, non ne consente l'applicazione diretta alla diversa ipotesi del trasferimento d'azienda.
Il dato testuale che connette l'effetto liberatorio del pagamento esclusivamente in favore del soggetto che "ha effettivamente utilizzato la prestazione" esclude altresì ogni interpretazione estensiva (men che meno analogica) che consenta l'applicazione al caso della cessione di ramo d'azienda, ove l'impresa cedente, che dovrebbe beneficiare del pagamento altrui, non utilizza affatto la prestazione del lavoratore ceduto. E' che i fenomeni interpositori rappresentati dalla somministrazione irregolare o dall'appalto illecito risultano strutturalmente incomparabili con le cessioni di ramo d'azienda dichiarate illegittime nei confronti del lavoratore ceduto. Nel primo caso il soggetto che ha utilizzato le prestazioni è il datore di lavoro reale al quale è imputabile la titolarità dell'unico rapporto, mentre nel secondo caso l'impresa cedente non è il soggetto che utilizza la prestazione, invece effettuata a vantaggio di una diversa organizzazione d'impresa che diventa titolare di un altro rapporto e che paga un debito proprio.
6. La conclusione raggiunta è coerente con l'interpretazione costituzionalmente orientata propugnata dalla sentenza della Corte cost. 11 novembre 2011, n. 303, posta a fondamento del révirement giurisprudenziale operato da Cass. S.U. n. 2990/18 cit.. La Consulta, scrutinando la legittimità costituzionale dell'art. 32, quinto, sesto e settimo comma L. 183/2010, ha tra l'altro affermato: "il danno forfettizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto"; sicché, "a partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che 9 R.G. n. 11262/2015 prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata. Se, infatti, il datore di lavoro, anche dopo l'accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, potesse limitarsi al versamento di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione, non subirebbe alcun deterrente idoneo ad indurlo a riprendere il prestatore a lavorare con sé. E lo stesso riconoscimento della durata indeterminata del rapporto da parte del giudice sarebbe posto nel nulla." (sub 3.3 del Considerato in diritto).
E questa interpretazione, che fa perno sull'esigenza di effettività della giurisdizione come valore costituzionalmente tutelato, è con altrettanto vigore ribadita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 2990/2018 più volte citata, che ha trovato autorevole conferma nella Corte costituzionale che, con la sentenza n. 29 del 2019, 9 in proposito ha affermato: "Secondo le Sezioni unite, una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettività nell'ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe, difatti, l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l'accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua dunque a gravare l'obbligo di corrispondere la retribuzione.
Nella ricostruzione delle Sezioni unite la disciplina del licenziamento illegittimo, che ascrive all'area del risarcimento del danno le indennità dovute dal datore di lavoro, si configura in termini derogatori e peculiari. Acquistano per contro valenza generale le affermazioni contenute nella sentenza n. 303 del 2011 di questa Corte, relative alle conseguenze dell'illegittima apposizione del termine (art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 ... ). Infatti, come precisato nella suddetta pronuncia, per effetto della sentenza che rileva il vizio della pattuizione del termine e instaura un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, «in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in caso di mancata riammissione effettiva» (sentenza n. 303 del 2011, punto 3.3.1. del Considerato in diritto).
Da tali princìpi le Sezioni unite evincono, con portata tendenzialmente generale, l'obbligo del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro. In questa prospettiva, riveste un ruolo primario l'accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell'inosservanza" (sub 5 del Considerato in diritto).
Al termine del percorso argomentativo svolto, si comprende allora come la soluzione della questione devoluta sia l'inevitabile approdo di un coerente percorso logico- giuridico di effettività del dictum giurisdizionale, nella sua soggezione esclusivamente alla legge (art. 101, secondo comma Cost.), che non ammette svuotamenti di tutela per la mancanza di ogni deterrente idoneo ad indurre il datore di lavoro a riprendere il prestatore a lavorare ovvero affievolimenti della forza cogente della pronuncia giudiziale che risulterebbe in concreto priva di efficacia per il protrarsi dell'inosservanza senza reali conseguenze. Ciò senza avallare alcuna indebita duplicazione di retribuzione, né tanto meno veicolare strumenti di coercizione indiretta (neppure applicandosi, per espressa previsione, alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, regolati dall'art. 409 c.p.c., l'art. 614bis c.p.c., come novellato dall'art. 13 d.l. 83/2015, conv. con modif. dalla I. 132/2005,
10 che ne ha mutato la rubrica originaria con quella di "Misure di coercizione indiretta", ampliandone l'ambito applicativo, ricomprendendovi oltre agli obblighi di fare infungibile, anche gli obblighi di fare, non fare e di dare, diversi dal pagamento di somme di denaro) finalizzati ad una tutela satisfattoria a fronte di un esercizio improprio delle prerogative datoriali» (vedi, per tutto quanto sopra riportato, l'ampia motivazione in Cass. 21158/ 2019; vedi pure, tra tante, Cass. 29092/2020; Cass. 22517/2021; Cass. 35982/2021; Cass. 25853/2022; Cass. 22436/2022 e Cass. 5788/2023 e prec. ivi richiamati)
Alla stregua dei suesposti principi, che il Collegio condivide e fa propri, non vi è spazio per un sovvertimento dell'indirizzo tracciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Giova a tal riguardo osservare che «una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022), nella specie non ravvisabili, tenuto altresì conto della primaria necessità di garantire - ai cittadini che si rivolgano al giudice per tutelare analoghe situazioni soggettive – delle condizioni di effettiva eguaglianza innanzi alla legge» (Cass. 6668/2023, in parte motiva, in fattispecie analoga).
Tanto basta per ritenere fondato l'appello e prive di rilievo le argomentazioni svolte dall'appellata, assorbita ogni altra questione.
In ordine, infine, alle contestazioni agli avversi conteggi mosse dalla nel CP_4 ricorso in opposizione - e reiterate ex art. 346 cpc nel presente grado di giudizio – se ne evidenzia l'infondatezza.
Innanzitutto, insiste l'appellata sulla erronea inclusione nella retribuzione dell'EDR (soppresso dal 2015), laddove tale voce non è stata compresa tra le richieste
11 economiche in sede monitoria, che si compongono della retribuzione tabellare, degli scatti d'anzianità, degli automatismi CCNL/CIA, dell'assegno ad personam e della ex ristrutturazione tabellare (v. conteggi allegati al ricorso monitorio - doc. 16)
Evidenzia, poi, l'appellante che sulla base degli accordi sindacali per il contenimento dei costi, doveva essere decurtato l'equivalente di sei giornate all'anno per le quali vi è “sospensione dell'attività lavorativa con corrispondente riduzione del trattamento economico” fino al 31.12.19 e in numero di giornate da 3 a 6 a seconda del livello retributivo a partire dal 2020.
Dirimente è l'osservazione, sul punto, che la non ha tradotto la suddetta CP_1 eccezione in una specifica contestazione delle somme pretese, né ha indicato con precisione, avuto riguardo al livello retributivo di appartenenza della odierna appellante, in quale misura andavano decurtate le retribuzioni indicate negli analitici prospetti presentati dalla lavoratrice;
la assoluta genericità delle suddette deduzioni ne impedisce, quindi, di valutarne seriamente la fondatezza.
In definitiva, pere tutto quanto sopra esposto, non avendo il primo giudice fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, per come sopra delineati, l'appello deve essere accolto;
in riforma della sentenza impugnata deve, quindi, essere respinta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
7720 del 2021.
Le spese di lite del doppio grado - liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta dalla Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 7720 del 2021;
-Condanna la alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite del doppio grado, liquidate in € 2.200,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 2.300,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma, 18/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca 12
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