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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1621/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Marco
Baldacci;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dagli avv. Alberto
BO e IA AG;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi anno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario il 24.06.2017 a Galbiate (LC), in regime di separazione dei beni, e dalla loro unione è nato un figlio oggi minorenne. Persona_1
I coniugi si sono separati con decreto n. 7396/2020 di questo Tribunale emesso in data
03.11.2020 con cui venivano omologate le condizioni di separazione concordate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la causa al Collegio.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1
collocamento presso la madre con la quale vive nella casa a Foligno (PG) in Via Vasco De
Gama n. 2.
2) Il padre potrà sentire il figliolo ogni qualvolta lo desidera nonché incontrarlo e stare con lui, previo accordo con la madre ogni qualvolta lo desidera. Inoltre il padre potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario:
in corso d'anno un week end ogni 15 gg comprendenti il sabato e la domenica fino alle ore 19,00 quando il padre riaccompagnerà a casa il figliolo.
Nel periodo estivo
Il minore trascorrerà con il padre 15 gg, anche non consecutivi, con l'impegno del sig.
a comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno il periodo scelto e l'indirizzo Controparte_1
della località di villeggiatura. Analoga comunicazione farà la madre al sig. CP_1
Vacanze pasquali
Il minore starà con ciascuno dei genitori per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni Pasqua e Pasquetta.
Vacanze natalizie
rascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie, comprendenti, ad anni alterni, Per_1
Natale e S. AN con un genitore e l'altra metà, comprendente NO ed NI con
l'altro genitore. Il calendario su indicato potrà essere sempre modificato con accordo dei genitori ed è in ogni caso subordinato alle esigenze scolastiche e di salute del minore nonché alle comprovate esigenze lavorative dei genitori.
3) La casa familiare sita a Galbiate (LC) Via Marco D'Oggiono n. 19 con l'arredo, resta definitivamente assegnata al sig. che ne è proprietario esclusivo e ivi risiede. Controparte_1
4) Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio a somma mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), Per_1
somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat come per legge.
5) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio come da Protocollo 29.03.2018 del Tribunale di Lecco noto alle parti.
6) I coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso per sé e per il figlio minore per il rilascio del passaporto e dei documenti eventualmente necessari all'espatrio.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 8) I legali delle parti rinunciano al vincolo di solidarietà.”.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario in Galbiate
(LC) il 24.06.2017 tra rascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie A, numero
4;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1621/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Marco
Baldacci;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dagli avv. Alberto
BO e IA AG;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi anno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario il 24.06.2017 a Galbiate (LC), in regime di separazione dei beni, e dalla loro unione è nato un figlio oggi minorenne. Persona_1
I coniugi si sono separati con decreto n. 7396/2020 di questo Tribunale emesso in data
03.11.2020 con cui venivano omologate le condizioni di separazione concordate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la causa al Collegio.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1
collocamento presso la madre con la quale vive nella casa a Foligno (PG) in Via Vasco De
Gama n. 2.
2) Il padre potrà sentire il figliolo ogni qualvolta lo desidera nonché incontrarlo e stare con lui, previo accordo con la madre ogni qualvolta lo desidera. Inoltre il padre potrà vedere il figlio secondo il seguente calendario:
in corso d'anno un week end ogni 15 gg comprendenti il sabato e la domenica fino alle ore 19,00 quando il padre riaccompagnerà a casa il figliolo.
Nel periodo estivo
Il minore trascorrerà con il padre 15 gg, anche non consecutivi, con l'impegno del sig.
a comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno il periodo scelto e l'indirizzo Controparte_1
della località di villeggiatura. Analoga comunicazione farà la madre al sig. CP_1
Vacanze pasquali
Il minore starà con ciascuno dei genitori per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni Pasqua e Pasquetta.
Vacanze natalizie
rascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie, comprendenti, ad anni alterni, Per_1
Natale e S. AN con un genitore e l'altra metà, comprendente NO ed NI con
l'altro genitore. Il calendario su indicato potrà essere sempre modificato con accordo dei genitori ed è in ogni caso subordinato alle esigenze scolastiche e di salute del minore nonché alle comprovate esigenze lavorative dei genitori.
3) La casa familiare sita a Galbiate (LC) Via Marco D'Oggiono n. 19 con l'arredo, resta definitivamente assegnata al sig. che ne è proprietario esclusivo e ivi risiede. Controparte_1
4) Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio a somma mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), Per_1
somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat come per legge.
5) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio come da Protocollo 29.03.2018 del Tribunale di Lecco noto alle parti.
6) I coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso per sé e per il figlio minore per il rilascio del passaporto e dei documenti eventualmente necessari all'espatrio.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 8) I legali delle parti rinunciano al vincolo di solidarietà.”.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario in Galbiate
(LC) il 24.06.2017 tra rascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie A, numero
4;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada