CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OL EL, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7445/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1863/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 26/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 567 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7948/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Salerno aveva notificato l'Avviso di Accertamento n. 567 del 10/03/2023 alla contribuente
Ricorrente_1, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2018, per omesso/parziale versamento. L'atto aveva contestato un importo complessivo di € 2.099,00, inclusivi di imposta (€ 1.449,00), interessi (€ 209,87) e sanzioni (€ 434,70). L'accertamento si era riferito all'immobile di cui la Sig.ra Ricorrente_1 era possessore al 100%, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Salerno, Dati catastali, con rendita di € 813,42.
La Sig.ra Ricorrente_1 aveva presentato ricorso (R.G. 3876/2023) alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno. La ricorrente aveva contestato l'Avviso, invocando l'illegittimità costituzionale delle normative che impedivano di riconoscere l'esenzione IMU per l'abitazione principale nel caso di coniugi con residenze diverse, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022. In via subordinata, aveva chiesto la riformulazione dell'imposta calcolata unicamente sull'altro immobile di cui era comproprietaria al
50% (Sub 37).
Il Comune di Salerno si era costituito in giudizio, eccependo la legittimità del proprio operato. L'Ente impositore aveva fatto rilevare che la contribuente risultava anagraficamente residente nell'immobile censito al Sub 37, insieme al marito IV , e che, pertanto, l'agevolazione non le poteva essere concessa sull'immobile Sub 36, salvo trasferimento della residenza anagrafica. Il Comune aveva altresì evidenziato che l'immobile Sub 36, per il quale la ricorrente invocava l'agevolazione, risultava avere una destinazione
"non residenziale" ai fini TARI, avvalorando l'operato dell'ufficio.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado aveva rigettato il ricorso con la Sentenza n. 1863/2024 del
17/04/2024, depositata il 26/04/2024. Il Giudice aveva riscontrato che non sussistevano le condizioni per fruire dell'agevolazione sull'immobile Sub 36, poiché la ricorrente non aveva trasferito la propria residenza anagrafica e la posizione fiscale ai fini TARI confermava la destinazione “non residenziale”. Inoltre, aveva rilevato che le fatture relative ai consumi (elettrici e idrici) si riferivano ad un periodo d'imposta diverso rispetto a quello in esame (2018).
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorreva in appello avverso la predetta Sentenza n. 1863/2024 (R.G.A. 7445/2024), chiedendone la riforma e l'annullamento dell'atto impugnato.
L'appellante insisteva sull'illegittimità dell'Avviso di Accertamento n. 567 per l'anno 2018, reiterando le doglianze sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che aveva dichiarato incostituzionali le norme che limitavano l'esenzione IMU all'abitazione principale al solo caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare vi dimoravano abitualmente e risiedevano anagraficamente. Ella sosteneva di possedere i requisiti per ottenere l'esenzione sul cespite Sub 36, richiedendo la condanna alle spese di parte resistente.
Il Comune di Salerno si costituiva in giudizio, con Memoria Illustrativa depositata nel R.G.A. 7445/2024.
L'Ente appellato, richiamando il decisum del giudice di primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, ritenuta immune da vizi logico-giuridici. Il Comune ribadiva che, anche alla luce della pronuncia costituzionale, l'agevolazione IMU non poteva trovare applicazione per l'immobile Sub 36, in quanto la Sig.ra Ricorrente_1 continuava a risiedere anagraficamente e abitualmente nell'immobile Sub 37, insieme al marito, per il quale usufruiva già dell'esenzione. Inoltre, l'Ente rilevava che la posizione fiscale TARI per il cespite Sub 36 era di tipo "domestica non residente", confermando l'assenza del requisito della dimora abituale. L'appellato evidenziava che per altre annualità (2017, 2019, 2020, 2021) le doglianze della contribuente erano già state rigettate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
A. Sulla Legittimità dell'Accertamento e l'Esenzione IMU
L'appello si fondava sulla presunta erronea interpretazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.
209/2022 da parte del Giudice di primo grado. La Corte Costituzionale aveva effettivamente dichiarato l'illegittimità delle norme IMU nella parte in cui richiedevano la residenza anagrafica e la dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, consentendo, di fatto, che coniugi con residenze separate potessero beneficiare entrambi dell'esenzione (purché i requisiti fossero soddisfatti per ciascun immobile).
Tuttavia, l'abolizione del riferimento al "nucleo familiare" non ha eliminato i due requisiti fondamentali per l'esenzione IMU sull'abitazione principale: la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore devono coesistere per quel singolo immobile.
Nel caso di specie, come correttamente aveva rilevato il Giudice di primo grado, e ribadito dal Comune in questo grado:
Mancanza della Residenza Anagrafica: La Sig.ra Ricorrente_1 continuava ad avere la residenza anagrafica con il marito nell'immobile censito al Sub 37 (pur essendo nello stesso stabile). La Suprema Corte ha ribadito che il contribuente non può usufruire dell'agevolazione se non ha fissato la residenza anagrafica nell'immobile interessato.
Mancanza della Dimora Abituale: Il Comune ha dimostrato che l'immobile Sub 36 (oggetto dell'accertamento) risultava essere classificato ai fini TARI con la tariffa "domestica non residente". Tale classificazione, in assenza di prove contrarie e tempestive di consumi congrui per l'anno 2018, conferma l'assenza del requisito della dimora abituale. La documentazione relativa alle utenze è prova insufficiente, in quanto in gran parte riferita ad anni successivi (2021-2022) a quelli a cui si riferisce la pretesa tributaria.
Dato che l'appellante non ha fornito in questo grado prova sufficiente per smentire tali risultanze e per dimostrare la sussistenza della duplice condizione (residenza anagrafica e dimora abituale) sull'immobile
Sub 36 nell'anno 2018, la pronuncia di rigetto della CGT di I Grado deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e l'Avviso di Accertamento n. 567/2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) oltre oneri accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OL EL, RE
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7445/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1863/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 26/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 567 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7948/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Salerno aveva notificato l'Avviso di Accertamento n. 567 del 10/03/2023 alla contribuente
Ricorrente_1, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2018, per omesso/parziale versamento. L'atto aveva contestato un importo complessivo di € 2.099,00, inclusivi di imposta (€ 1.449,00), interessi (€ 209,87) e sanzioni (€ 434,70). L'accertamento si era riferito all'immobile di cui la Sig.ra Ricorrente_1 era possessore al 100%, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Salerno, Dati catastali, con rendita di € 813,42.
La Sig.ra Ricorrente_1 aveva presentato ricorso (R.G. 3876/2023) alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno. La ricorrente aveva contestato l'Avviso, invocando l'illegittimità costituzionale delle normative che impedivano di riconoscere l'esenzione IMU per l'abitazione principale nel caso di coniugi con residenze diverse, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022. In via subordinata, aveva chiesto la riformulazione dell'imposta calcolata unicamente sull'altro immobile di cui era comproprietaria al
50% (Sub 37).
Il Comune di Salerno si era costituito in giudizio, eccependo la legittimità del proprio operato. L'Ente impositore aveva fatto rilevare che la contribuente risultava anagraficamente residente nell'immobile censito al Sub 37, insieme al marito IV , e che, pertanto, l'agevolazione non le poteva essere concessa sull'immobile Sub 36, salvo trasferimento della residenza anagrafica. Il Comune aveva altresì evidenziato che l'immobile Sub 36, per il quale la ricorrente invocava l'agevolazione, risultava avere una destinazione
"non residenziale" ai fini TARI, avvalorando l'operato dell'ufficio.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado aveva rigettato il ricorso con la Sentenza n. 1863/2024 del
17/04/2024, depositata il 26/04/2024. Il Giudice aveva riscontrato che non sussistevano le condizioni per fruire dell'agevolazione sull'immobile Sub 36, poiché la ricorrente non aveva trasferito la propria residenza anagrafica e la posizione fiscale ai fini TARI confermava la destinazione “non residenziale”. Inoltre, aveva rilevato che le fatture relative ai consumi (elettrici e idrici) si riferivano ad un periodo d'imposta diverso rispetto a quello in esame (2018).
La Sig.ra Ricorrente_1 ricorreva in appello avverso la predetta Sentenza n. 1863/2024 (R.G.A. 7445/2024), chiedendone la riforma e l'annullamento dell'atto impugnato.
L'appellante insisteva sull'illegittimità dell'Avviso di Accertamento n. 567 per l'anno 2018, reiterando le doglianze sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che aveva dichiarato incostituzionali le norme che limitavano l'esenzione IMU all'abitazione principale al solo caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare vi dimoravano abitualmente e risiedevano anagraficamente. Ella sosteneva di possedere i requisiti per ottenere l'esenzione sul cespite Sub 36, richiedendo la condanna alle spese di parte resistente.
Il Comune di Salerno si costituiva in giudizio, con Memoria Illustrativa depositata nel R.G.A. 7445/2024.
L'Ente appellato, richiamando il decisum del giudice di primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, ritenuta immune da vizi logico-giuridici. Il Comune ribadiva che, anche alla luce della pronuncia costituzionale, l'agevolazione IMU non poteva trovare applicazione per l'immobile Sub 36, in quanto la Sig.ra Ricorrente_1 continuava a risiedere anagraficamente e abitualmente nell'immobile Sub 37, insieme al marito, per il quale usufruiva già dell'esenzione. Inoltre, l'Ente rilevava che la posizione fiscale TARI per il cespite Sub 36 era di tipo "domestica non residente", confermando l'assenza del requisito della dimora abituale. L'appellato evidenziava che per altre annualità (2017, 2019, 2020, 2021) le doglianze della contribuente erano già state rigettate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
A. Sulla Legittimità dell'Accertamento e l'Esenzione IMU
L'appello si fondava sulla presunta erronea interpretazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.
209/2022 da parte del Giudice di primo grado. La Corte Costituzionale aveva effettivamente dichiarato l'illegittimità delle norme IMU nella parte in cui richiedevano la residenza anagrafica e la dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, consentendo, di fatto, che coniugi con residenze separate potessero beneficiare entrambi dell'esenzione (purché i requisiti fossero soddisfatti per ciascun immobile).
Tuttavia, l'abolizione del riferimento al "nucleo familiare" non ha eliminato i due requisiti fondamentali per l'esenzione IMU sull'abitazione principale: la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore devono coesistere per quel singolo immobile.
Nel caso di specie, come correttamente aveva rilevato il Giudice di primo grado, e ribadito dal Comune in questo grado:
Mancanza della Residenza Anagrafica: La Sig.ra Ricorrente_1 continuava ad avere la residenza anagrafica con il marito nell'immobile censito al Sub 37 (pur essendo nello stesso stabile). La Suprema Corte ha ribadito che il contribuente non può usufruire dell'agevolazione se non ha fissato la residenza anagrafica nell'immobile interessato.
Mancanza della Dimora Abituale: Il Comune ha dimostrato che l'immobile Sub 36 (oggetto dell'accertamento) risultava essere classificato ai fini TARI con la tariffa "domestica non residente". Tale classificazione, in assenza di prove contrarie e tempestive di consumi congrui per l'anno 2018, conferma l'assenza del requisito della dimora abituale. La documentazione relativa alle utenze è prova insufficiente, in quanto in gran parte riferita ad anni successivi (2021-2022) a quelli a cui si riferisce la pretesa tributaria.
Dato che l'appellante non ha fornito in questo grado prova sufficiente per smentire tali risultanze e per dimostrare la sussistenza della duplice condizione (residenza anagrafica e dimora abituale) sull'immobile
Sub 36 nell'anno 2018, la pronuncia di rigetto della CGT di I Grado deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e l'Avviso di Accertamento n. 567/2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) oltre oneri accessori di legge, se dovuti.