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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 684/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 684/2021 R.G. promossa da
(C.F. nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente a[...], in qualità di erede testamentaria di deceduto a Città di Castello in data 18.08.2023, Persona_1
elettivamente domiciliata in Perugia, Via Bartolo 10, presso lo Studio dell'Avv. Vittorio
Betti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione ex art. 302 c.p.c.;
= Appellante =
nei confronti di pagina 1 di 10 (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
08.11.1979 ed ivi residente in [...]is, elettivamente domiciliato a
Città di Castello, Viale Vittorio Veneto 12, presso lo studio dell'Avv. Marco Bianchini
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
=Appellato=
OGGETTO: Donazione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione ex art. 302 c.p.c. e atto di appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Persona_1
innanzi al Tribunale di Perugia al fine di ottenere la revoca per Controparte_1
ingratitudine del donatario (con conseguente retrocessione dei beni donati) dell'atto di donazione a rogito Notaio Dr. in Umbertide, datato 25 luglio 2011, Rep. Persona_2
6034/1077, avente ad oggetto diritti di nuda proprietà su: - porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Umbertide (PG) Via Alberti 20, composti da unità abitativa e locale uso legnaia, distinti al catasto Fabbricati del comune di Umbertide, Fg. 73, part. 178 sub 5, piano T-1-2-3 Cat. A4, vani 5, Rendita € 271,14; con part. Graffata n. 179
sub 5; Fg. 73 Part. 178 sub 1, piano T, Cat. C/2, Classe 6, mq 13, Rendita € 51,03; -
Porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Umbertide (PG), Via fosse
Ardeatine 2, composti da locali ad uso negozio e magazzino ed accessori, distinti al pagina 2 di 10 Catasto Fabbricati del comune di Umbertide, Fg. 59 Part. 1434 sub 25, piano S1-T,
Categ. c/1, Classe 7, mq. 309, Rendita € 4.197,09.
A fondamento della domanda il (compagno della defunta madre del Per_1 CP_1
deduceva di essere stato gravemente ingiuriato dal convenuto che, ingerendosi nelle proprie abitudini di vita, si era lamentato delle sue frequentazioni, appellando con il termine “prostitute” le donne che entravano nell'appartamento dal medesimo abitato - di proprietà del convenuto e prima della di lui madre defunta - diffidandolo formalmente, a mezzo legale, al rilascio della casa già di proprietà di (madre di Persona_3
). Controparte_1
Con comparsa del 10.01.2017 si costituiva contestando la domanda Controparte_1
attorea ed eccependone, preliminarmente, la decadenza ex art. 802 c.c.
In punto di fatto il convenuto negava di aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti del donante ed affermava di aver richiesto il rilascio dell'appartamento - in cui i tre avevano vissuto insieme per alcuni anni - per tutelare il ricordo della madre defunta.
La causa veniva trattata con lo scambio delle memorie 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c.
ed istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione dei testimoni ammessi.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 407/2021, pubblicata il 16.03.2021, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 407/2021 ha interposto appello Per_1
per il seguente motivo:
[...]
“Violazione dell'art. 801 c.c.. Violazione degli art. 155 e 116 c.p.c.”.
pagina 3 di 10 A detta dell'appellante la sentenza del tribunale è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha fatto malgoverno dei principi posti a base dell'art. 801 c.c. e delle prove acquisite in giudizio.
In particolare, il primo giudice ha (avrebbe) omesso di apprezzare gli elementi posti al suo vaglio, primo fra tutti la richiesta di rilascio dell'appartamento ove il donante viveva, che -anziché valutare in sé come espressione dell'ingratitudine verso il donante-
ha voluto giustificare nel senso di attaccamento del al ricordo della madre. CP_1
Aggiunge l'appellante che l'atteggiamento posto in essere dal donatario, consistito nell'ingerenza nei rapporti del donante con altre persone -definite come prostitute-
sottintende comportamenti fuori dalle regole morali, ciò che integra una condotta qualificabile come ingiuria grave, nel senso inteso di cui all'art. 801 c.c. come consapevole e volontario attentato al patrimonio morale del donante.
In conformità delle deduzioni svolte e del motivo d'appello proposto, il ha Per_1
chiesto che, in riforma dell'appellata sentenza, fossero accertati i presupposti di cui all'art. 801 cod. civile e pronunciata la revoca della donazione oggetto di lite, con conseguente retrocessione dei beni donati e condanna del al pagamento delle CP_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria del 10.10.2023 si è costituita per la prosecuzione del giudizio ex art. 302
c.p.c. in qualità di erede testamentaria di Parte_1 Persona_1
riportandosi all'atto di appello ed alle conclusioni ivi svolte.
Radicatosi il contraddittorio ha resistito all'impugnazione ed ha Controparte_1
concluso chiedendo la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
pagina 4 di 10 In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
12.10.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale di Perugia assumendo che il primo giudice non ha correttamente valutato la richiesta di rilascio dell'appartamento avanzata nei suoi confronti dall'appellato.
Sostiene che il comportamento posto in essere dal donatario (che ha ricevuto l'intero patrimonio immobiliare del donante oltre a plurime elargizioni di denaro) consistito nella pretesa di volerlo allontanare dall'appartamento dal medesimo abitato, per quanto di proprietà dello stesso donatario, costituisce di per sé espressione dell'ingratitudine verso il donante.
Assume, inoltre, che analogo errore valutativo sarebbe stato compiuto dal primo giudice rispetto all'atteggiamento posto in essere dal donatario e consistito nella dedotta ingerenza di questi nei rapporti del donante con altre persone -definite come prostitute-
sottintendendo una frequentazione fuori dalle regole morali.
Tale condotta, assume l'appellante, è qualificabile come ingiuria grave, intesa come consapevole e volontario attentato al patrimonio morale del donante, sì da rilevare un sentimento di avversione, di ingratitudine e disistima delle qualità morali dello stesso.
Orbene, osserva questa Corte che la portata della norma de qua in punto di revocazione della donazione per ingratitudine del donatario verso il donante sia stata efficacemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento al requisito della grave ingiuria, ha recentemente confermato l'orientamento per cui «..l'ingiuria grave richiesta
dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per pagina 5 di 10 ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al
decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa
palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di
disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti
con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece
improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del
comportamento del donatario..» (Cass. n. 13544/2022).
L'ingiuria grave di cui all'art. 801c.c. consiste, dunque, in un comportamento con il quale si rechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto, in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti nonché nel momento in cui è stata posta in essere.
Si tratta, pertanto di una definizione legata “ai mutamenti dei costumi sociali”,
caratterizzata dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.
Ne deriva che il medesimo fatto può presentare gli estremi dell'ingiuria grave nei riguardi di determinati soggetti, mentre può non essere considerato tale in un diverso contesto temporale o sociale.
L'ingiuria, di cui alla norma in esame, infatti, per rilevare quale causa di revocazione della donazione, deve colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, che disveli un sentimento di avversione tale da esprimere l'ingratitudine verso il donante, non mostrando, invece, quella riconoscenza che avrebbe dovuto avere, tale dunque da ripugnare alla coscienza comune (Cass. 8018/2012; Cass. 1188/2008), concretizzando una sorte di ingratitudine esteriorizzata che renda palese l'opinione irriguardosa nei confronti del donante (conforme Cass. 20722/2018).
pagina 6 di 10 In ragione dei suddetti principi, ampiamente consolidati e condivisi, ritiene questa Corte
che nel caso in esame non si rinvengano gli estremi per affermare la sussistenza della grave ingiuria.
Effettivamente gli stessi fatti dedotti dall'appellante non integrano gli elementi costitutivi della revocatoria della donazione per ingratitudine.
Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal primo giudice, ciò che ha determinato il a richiedere al il rilascio dell'appartamento già di proprietà della CP_1 Per_1
madre defunta -e da quest'ultimo abitato anche dopo la sua morte- non è stato un sentimento di avversione tale da disvelare un senso di ingratitudine nei confronti del donante, quanto piuttosto, un atteggiamento di intolleranza verso la frequentazione della casa materna (divenuta nel frattempo di proprietà esclusiva del da parte di CP_1
altre donne con le quali il potesse avere una qualche relazione sentimentale, Per_1
nell'intento, così facendo, di proteggere il ricordo della madre, nonché il luogo in cui madre e figlio erano vissuti e dove erano ancora custoditi i loro effetti personali.
Il comportamento del per quanto severo ed intransigente, non disvela alcun CP_1
sentimento di avversione o di ingratitudine verso il donante, sentimento tale da ripugnare alla coscienza comune, ma piuttosto esprime un forte e ancora vivo attaccamento per la madre defunta.
Ciò che ha determinato il nella richiesta di rilascio dell'immobile non è tanto il CP_1
fatto che il pur se a distanza di alcuni anni dalla morte della compagna, abbia Per_1
intrapreso una stabile relazione sentimentale con una nuova donna (circostanza questa spontaneamente affermata dallo stesso attore già in citazione – cfr. pag. 4 citazione fascicolo di primo grado appellante), quanto, piuttosto, che tale nuova frequentazione si svolgesse anche all'interno della casa che fu della di lui madre.
pagina 7 di 10 La richiesta di rilascio dell'appartamento non può, dunque, essere valutata di per sé ed identificata come indice di ingratitudine verso il donante, ma va contestualizzata e collocata in un quadro di rigida moralità, del resto comune ad entrambe le parti in causa.
Lo stesso attore, infatti, dopo aver pacificamente ammesso in citazione di invitare all'interno dell'appartamento con la quale ha dichiarato di avere una stabile Parte_2
relazione sentimentale (cfr. pag. 4 atto di citazione – fascicolo di primo grado) ha poi negato la relazione affettiva (cfr. verbale udienza del 15.05.208), come se la stessa fosse in qualche modo da biasimare.
Non di meno nessuna offesa, al decoro e al patrimonio morale del donante, traspare dal tenore della missiva del 14.05.2015 che l'attore adduce a fondamento della domanda di revocazione, missiva in cui i toni appaiono del tutto civili e non offensivi, nella quale ciò
che emerge a chiare lettere è la richiesta del rivolta al “per il rispetto CP_1 Per_1
della madre defunta”, di utilizzare l'immobile in via strettamente personale: “vengo altresì a richiederTi – anche per il rispetto dovuto alla memoria di mia madre – di utilizzare l'immobile... in via strettamente personale ...” (cfr. Doc. 6 atto di citazione-
fascicolo di primo di parte appellante).
Giova precisare, in ultimo, che non è stato provato che il abbia mai appellato CP_1
come “prostitute” le persone che andavano a trovare il né che abbia proferito Per_1
offese nei suoi confronti o al proprio patrimonio morale.
Nessuno dei testi escussi, infatti, ha dichiarato di aver mai percepito offese rivolta dal al né direttamente, né indirettamente, con riferimento alle persone che CP_1 Per_1
frequentavano l'appartamento.
Deve, in conclusione, rilevarsi che le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno del motivo di gravame non paiono idonee a smentire la correttezza delle considerazioni pagina 8 di 10 svolte dal primo giudice, né sono emersi elementi di prova in senso contrario a quelli apprezzati e valutati in primo grado.
L'unico motivo di impugnazione è dunque infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
*****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di erede testamentaria di (deceduto il Parte_1 Persona_1
18.08.2023) nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_1
◼ Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 407/2021
emessa dal Tribunale di Perugia il 16.03.2021);
◼ Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellato costituito che liquida in €.9.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
◼ Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 26 febbraio 2024
pagina 9 di 10 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 684/2021 R.G. promossa da
(C.F. nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente a[...], in qualità di erede testamentaria di deceduto a Città di Castello in data 18.08.2023, Persona_1
elettivamente domiciliata in Perugia, Via Bartolo 10, presso lo Studio dell'Avv. Vittorio
Betti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione ex art. 302 c.p.c.;
= Appellante =
nei confronti di pagina 1 di 10 (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
08.11.1979 ed ivi residente in [...]is, elettivamente domiciliato a
Città di Castello, Viale Vittorio Veneto 12, presso lo studio dell'Avv. Marco Bianchini
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
=Appellato=
OGGETTO: Donazione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione ex art. 302 c.p.c. e atto di appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Persona_1
innanzi al Tribunale di Perugia al fine di ottenere la revoca per Controparte_1
ingratitudine del donatario (con conseguente retrocessione dei beni donati) dell'atto di donazione a rogito Notaio Dr. in Umbertide, datato 25 luglio 2011, Rep. Persona_2
6034/1077, avente ad oggetto diritti di nuda proprietà su: - porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Umbertide (PG) Via Alberti 20, composti da unità abitativa e locale uso legnaia, distinti al catasto Fabbricati del comune di Umbertide, Fg. 73, part. 178 sub 5, piano T-1-2-3 Cat. A4, vani 5, Rendita € 271,14; con part. Graffata n. 179
sub 5; Fg. 73 Part. 178 sub 1, piano T, Cat. C/2, Classe 6, mq 13, Rendita € 51,03; -
Porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Umbertide (PG), Via fosse
Ardeatine 2, composti da locali ad uso negozio e magazzino ed accessori, distinti al pagina 2 di 10 Catasto Fabbricati del comune di Umbertide, Fg. 59 Part. 1434 sub 25, piano S1-T,
Categ. c/1, Classe 7, mq. 309, Rendita € 4.197,09.
A fondamento della domanda il (compagno della defunta madre del Per_1 CP_1
deduceva di essere stato gravemente ingiuriato dal convenuto che, ingerendosi nelle proprie abitudini di vita, si era lamentato delle sue frequentazioni, appellando con il termine “prostitute” le donne che entravano nell'appartamento dal medesimo abitato - di proprietà del convenuto e prima della di lui madre defunta - diffidandolo formalmente, a mezzo legale, al rilascio della casa già di proprietà di (madre di Persona_3
). Controparte_1
Con comparsa del 10.01.2017 si costituiva contestando la domanda Controparte_1
attorea ed eccependone, preliminarmente, la decadenza ex art. 802 c.c.
In punto di fatto il convenuto negava di aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti del donante ed affermava di aver richiesto il rilascio dell'appartamento - in cui i tre avevano vissuto insieme per alcuni anni - per tutelare il ricordo della madre defunta.
La causa veniva trattata con lo scambio delle memorie 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c.
ed istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione dei testimoni ammessi.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 407/2021, pubblicata il 16.03.2021, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 407/2021 ha interposto appello Per_1
per il seguente motivo:
[...]
“Violazione dell'art. 801 c.c.. Violazione degli art. 155 e 116 c.p.c.”.
pagina 3 di 10 A detta dell'appellante la sentenza del tribunale è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha fatto malgoverno dei principi posti a base dell'art. 801 c.c. e delle prove acquisite in giudizio.
In particolare, il primo giudice ha (avrebbe) omesso di apprezzare gli elementi posti al suo vaglio, primo fra tutti la richiesta di rilascio dell'appartamento ove il donante viveva, che -anziché valutare in sé come espressione dell'ingratitudine verso il donante-
ha voluto giustificare nel senso di attaccamento del al ricordo della madre. CP_1
Aggiunge l'appellante che l'atteggiamento posto in essere dal donatario, consistito nell'ingerenza nei rapporti del donante con altre persone -definite come prostitute-
sottintende comportamenti fuori dalle regole morali, ciò che integra una condotta qualificabile come ingiuria grave, nel senso inteso di cui all'art. 801 c.c. come consapevole e volontario attentato al patrimonio morale del donante.
In conformità delle deduzioni svolte e del motivo d'appello proposto, il ha Per_1
chiesto che, in riforma dell'appellata sentenza, fossero accertati i presupposti di cui all'art. 801 cod. civile e pronunciata la revoca della donazione oggetto di lite, con conseguente retrocessione dei beni donati e condanna del al pagamento delle CP_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria del 10.10.2023 si è costituita per la prosecuzione del giudizio ex art. 302
c.p.c. in qualità di erede testamentaria di Parte_1 Persona_1
riportandosi all'atto di appello ed alle conclusioni ivi svolte.
Radicatosi il contraddittorio ha resistito all'impugnazione ed ha Controparte_1
concluso chiedendo la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
pagina 4 di 10 In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
12.10.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza del
Tribunale di Perugia assumendo che il primo giudice non ha correttamente valutato la richiesta di rilascio dell'appartamento avanzata nei suoi confronti dall'appellato.
Sostiene che il comportamento posto in essere dal donatario (che ha ricevuto l'intero patrimonio immobiliare del donante oltre a plurime elargizioni di denaro) consistito nella pretesa di volerlo allontanare dall'appartamento dal medesimo abitato, per quanto di proprietà dello stesso donatario, costituisce di per sé espressione dell'ingratitudine verso il donante.
Assume, inoltre, che analogo errore valutativo sarebbe stato compiuto dal primo giudice rispetto all'atteggiamento posto in essere dal donatario e consistito nella dedotta ingerenza di questi nei rapporti del donante con altre persone -definite come prostitute-
sottintendendo una frequentazione fuori dalle regole morali.
Tale condotta, assume l'appellante, è qualificabile come ingiuria grave, intesa come consapevole e volontario attentato al patrimonio morale del donante, sì da rilevare un sentimento di avversione, di ingratitudine e disistima delle qualità morali dello stesso.
Orbene, osserva questa Corte che la portata della norma de qua in punto di revocazione della donazione per ingratitudine del donatario verso il donante sia stata efficacemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento al requisito della grave ingiuria, ha recentemente confermato l'orientamento per cui «..l'ingiuria grave richiesta
dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per pagina 5 di 10 ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al
decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa
palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di
disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti
con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece
improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del
comportamento del donatario..» (Cass. n. 13544/2022).
L'ingiuria grave di cui all'art. 801c.c. consiste, dunque, in un comportamento con il quale si rechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto, in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti nonché nel momento in cui è stata posta in essere.
Si tratta, pertanto di una definizione legata “ai mutamenti dei costumi sociali”,
caratterizzata dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.
Ne deriva che il medesimo fatto può presentare gli estremi dell'ingiuria grave nei riguardi di determinati soggetti, mentre può non essere considerato tale in un diverso contesto temporale o sociale.
L'ingiuria, di cui alla norma in esame, infatti, per rilevare quale causa di revocazione della donazione, deve colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, che disveli un sentimento di avversione tale da esprimere l'ingratitudine verso il donante, non mostrando, invece, quella riconoscenza che avrebbe dovuto avere, tale dunque da ripugnare alla coscienza comune (Cass. 8018/2012; Cass. 1188/2008), concretizzando una sorte di ingratitudine esteriorizzata che renda palese l'opinione irriguardosa nei confronti del donante (conforme Cass. 20722/2018).
pagina 6 di 10 In ragione dei suddetti principi, ampiamente consolidati e condivisi, ritiene questa Corte
che nel caso in esame non si rinvengano gli estremi per affermare la sussistenza della grave ingiuria.
Effettivamente gli stessi fatti dedotti dall'appellante non integrano gli elementi costitutivi della revocatoria della donazione per ingratitudine.
Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal primo giudice, ciò che ha determinato il a richiedere al il rilascio dell'appartamento già di proprietà della CP_1 Per_1
madre defunta -e da quest'ultimo abitato anche dopo la sua morte- non è stato un sentimento di avversione tale da disvelare un senso di ingratitudine nei confronti del donante, quanto piuttosto, un atteggiamento di intolleranza verso la frequentazione della casa materna (divenuta nel frattempo di proprietà esclusiva del da parte di CP_1
altre donne con le quali il potesse avere una qualche relazione sentimentale, Per_1
nell'intento, così facendo, di proteggere il ricordo della madre, nonché il luogo in cui madre e figlio erano vissuti e dove erano ancora custoditi i loro effetti personali.
Il comportamento del per quanto severo ed intransigente, non disvela alcun CP_1
sentimento di avversione o di ingratitudine verso il donante, sentimento tale da ripugnare alla coscienza comune, ma piuttosto esprime un forte e ancora vivo attaccamento per la madre defunta.
Ciò che ha determinato il nella richiesta di rilascio dell'immobile non è tanto il CP_1
fatto che il pur se a distanza di alcuni anni dalla morte della compagna, abbia Per_1
intrapreso una stabile relazione sentimentale con una nuova donna (circostanza questa spontaneamente affermata dallo stesso attore già in citazione – cfr. pag. 4 citazione fascicolo di primo grado appellante), quanto, piuttosto, che tale nuova frequentazione si svolgesse anche all'interno della casa che fu della di lui madre.
pagina 7 di 10 La richiesta di rilascio dell'appartamento non può, dunque, essere valutata di per sé ed identificata come indice di ingratitudine verso il donante, ma va contestualizzata e collocata in un quadro di rigida moralità, del resto comune ad entrambe le parti in causa.
Lo stesso attore, infatti, dopo aver pacificamente ammesso in citazione di invitare all'interno dell'appartamento con la quale ha dichiarato di avere una stabile Parte_2
relazione sentimentale (cfr. pag. 4 atto di citazione – fascicolo di primo grado) ha poi negato la relazione affettiva (cfr. verbale udienza del 15.05.208), come se la stessa fosse in qualche modo da biasimare.
Non di meno nessuna offesa, al decoro e al patrimonio morale del donante, traspare dal tenore della missiva del 14.05.2015 che l'attore adduce a fondamento della domanda di revocazione, missiva in cui i toni appaiono del tutto civili e non offensivi, nella quale ciò
che emerge a chiare lettere è la richiesta del rivolta al “per il rispetto CP_1 Per_1
della madre defunta”, di utilizzare l'immobile in via strettamente personale: “vengo altresì a richiederTi – anche per il rispetto dovuto alla memoria di mia madre – di utilizzare l'immobile... in via strettamente personale ...” (cfr. Doc. 6 atto di citazione-
fascicolo di primo di parte appellante).
Giova precisare, in ultimo, che non è stato provato che il abbia mai appellato CP_1
come “prostitute” le persone che andavano a trovare il né che abbia proferito Per_1
offese nei suoi confronti o al proprio patrimonio morale.
Nessuno dei testi escussi, infatti, ha dichiarato di aver mai percepito offese rivolta dal al né direttamente, né indirettamente, con riferimento alle persone che CP_1 Per_1
frequentavano l'appartamento.
Deve, in conclusione, rilevarsi che le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno del motivo di gravame non paiono idonee a smentire la correttezza delle considerazioni pagina 8 di 10 svolte dal primo giudice, né sono emersi elementi di prova in senso contrario a quelli apprezzati e valutati in primo grado.
L'unico motivo di impugnazione è dunque infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
*****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di erede testamentaria di (deceduto il Parte_1 Persona_1
18.08.2023) nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_1
◼ Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 407/2021
emessa dal Tribunale di Perugia il 16.03.2021);
◼ Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellato costituito che liquida in €.9.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
◼ Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 26 febbraio 2024
pagina 9 di 10 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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