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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/10/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23.10.2025
Causa n. 1504 / 2022
CORSATO /MATERIA PRIMA S.R.L.
Sono comparsi per la parte ricorrente gli Avv.ti Giacon e Marcato e per la parte convenuta Avv. Bastianello
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. ON GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. ON GE, all'udienza del giorno 23.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1504 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il
11/10/2022 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARAGNA NICOLA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ST CO
Motivi della decisione
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
(già chiedendo l'accertamento di un CP_1 Controparte_2
rapporto di lavoro subordinato con la convenuta per il periodo dal 06.03.2009 al 06.05.2021.
Il ricorrente espone in fatto che:
- L'attività lavorativa è stata prestata in modo continuo per oltre un decennio. Inizialmente non regolarizzata (06.03.2009–03.02.2011), è stata poi formalizzata tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) (03.02.2011–31.12.2012 e 08.04.2013–
31.12.2014) e infine con contratto di lavoro subordinato a tempo
1 indeterminato (01.02.2015–06.05.2021), inquadrato come operaio di terzo livello full-time. Il lavoro non ha subito interruzioni anche nei periodi senza contratto formalizzato.
• Il ricorrente ha svolto mansioni di responsabile commerciale addetto all'organizzazione e pianificazione di ricevimenti, buffet e banchetti. Le sue mansioni erano di carattere direttivo, gestione e coordinamento di un team di collaboratori, logistica, marketing aziendale, predisposizione e verifica dei preventivi. In particolare, ha sempre rivestito il ruolo di "caposervizio" in occasione degli eventi, con responsabilità gestionale e organizzativa per la buona riuscita del banchetto, inclusi relazioni con il cliente, controllo del personale
(magazzinieri, cuochi, camerieri) e coordinamento di collaboratori esterni (fioristi, musicisti).
• L'attività era svolta presso le sedi aziendali e in trasferta per gli eventi.
Il ricorrente si atteneva agli ordini, direttive e disposizioni, anche disciplinari, impartite dal sig. , Amministratore Controparte_3
Unico e legale rappresentante. Il vincolo di subordinazione è comprovato dalla lettera di contestazione disciplinare del 29.06.2020, che riconosce il ruolo di responsabile commerciale/supervisore del personale e qualifica l'infrazione contestata come "grave insubordinazione".
• L'orario di lavoro era full-time, dal lunedì alla domenica. Durante la stagione di maggior lavoro (marzo-settembre e dicembre) svolgeva otto ore ordinarie più quattro ore di straordinario non retribuito quotidianamente (dal lunedì al giovedì per 12 ore). Durante gli eventi
(principalmente venerdì, sabato e domenica), prestava attività lavorativa per quindici ore consecutive. La retribuzione percepita
2 (inizialmente € 1.000,00, poi € 1.280,00/1.300,00 mensili) era inferiore a quella dovuta.
• Il ricorrente si è dimesso volontariamente (06.05.2021) a causa del deteriorarsi dei rapporti con che rifiutava di riconoscere la CP_3
qualifica superiore e le differenze retributive maturate.
Successivamente, è sorto un conflitto commerciale riguardante l'utilizzo del marchio " e della denominazione sociale Parte_2
" ". Pt_1
Ciò premesso, secondo il ricorrente il rapporto di lavoro possedeva le caratteristiche del lavoro subordinato, basato sulla sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di sull'osservanza di orari (con CP_3
straordinari), sulla corresponsione di retribuzione mensile e sull'inserimento nella struttura aziendale. Il nomen iuris attribuito dalle parti è superato dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto.
Le mansioni svolte (gestione del settore commerciale e della logistica, mansioni direttive e di coordinamento) rientravano nella qualifica di Quadro (o in subordine Impiegato di I livello con funzioni direttive). Il CCNL applicabile era Commercio-Terziario e Servizi-Confcommercio (fino al 31.12.2018) e successivamente (dal Controparte_4
01.01.2019).
Anche per la categoria dei Quadri, pur ricevendo l'indennità di funzione, la giurisprudenza riconosce il diritto al compenso per lavoro straordinario se l'orario supera il limite di ragionevolezza in relazione alla tutela della salute
(Art. 36 Cost.), limite che è stato superato nel caso in esame (12-15 ore giornaliere).
In via principale di merito, il ricorrente chiede al Tribunale di:
3
1. Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato continuativo
(06.03.2009 – 06.05.2021) con la qualifica di Quadro, livello A (CCNL
Turismo – Pubblici esercizi – Turismo e ristorazione), mansione di responsabile commerciale, sotto la direzione di . Controparte_3
2. Accertare e dichiarare l'orario di lavoro svolto (12 ore dal lunedì al giovedì, 15 ore venerdì, sabato e domenica in alta stagione).
3. Condannare al pagamento di € 614.761,16 per Controparte_1
differenze retributive, diverso inquadramento e straordinari non conteggiati, oltre interessi e rivalutazione.
4. In via subordinata, riconoscere l'inquadramento come Impiegato, livello
1.
La convenuta, si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
integralmente il ricorso e chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta dei contratti di lavoro e della qualifica di amministratore di fatto del . Pt_1
La controversia si inserisce in un rapporto societario e di amicizia pregresso
( e sono stati fondatori dell'azienda nel 2006). Sono Pt_1 CP_3
avvenute plurime cessioni di quote societarie. ha ricoperto ruoli Pt_1
formali (Presidente del CdA dal 2007 al 2009, socio in vari periodi, segretario di assemblea). La richiesta, ad avviso della convenuta, si inserisce in un aspro contesto di conflittualità commerciale e societaria, inclusa la tentata acquisizione della società da parte di tra il 2020 e il 2021. Pt_1
La convenuta contesta la rivendicazione di un rapporto di lavoro subordinato
Nonostante non avesse un ruolo ufficiale formale, il ricorrente si proponeva al pubblico e ai terzi come titolare o amministratore. C'era una paritaria divisione di ruoli tra (area culinaria) e (area CP_3 Pt_1
commerciale/organizzativa), rendendo la diretta espressione della Pt_1
volontà sociale nel suo ambito di competenza. Ha esercitato influenza nella
4 vita sociale (rapporti con clienti/fornitori, ciclo produttivo, gestione del personale dipendente).
I rapporti di lavoro (co.co.co. e subordinato) sono stati attivati per ragioni fittizie. La formalizzazione era una necessità di tutela dovuta alle condizioni economiche del Ricorrente, il quale era colpito da procedure esecutive immobiliari e non poteva ricoprire ruoli societari formali per non pregiudicare l'accesso al credito della società. Le parti non avevano la congiunta volontà di stipulare un rapporto subordinato.
operava con modalità "improntate alla libertà di forme", trattenendo Pt_1
direttamente somme dalla clientela o prelevando direttamente dalle casse aziendali le somme di propria spettanza.
La convenuta eccepisce il totale difetto di prova della sottoposizione al vincolo gerarchico e dell'imposizione di ordini da parte di Ha CP_3
disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla lettera di contestazione disciplinare (doc. 7 Ric.). Si contesta il dato contabile delle differenze retributive richieste (pari sostanzialmente all'importo della proposta di acquisto della società), ritenendo che l'ammontare sia adeguato all'attività svolta come amministratore di fatto o, in subordine, come lavoratore.
Ciò premesso la convenuta in via pregiudiziale eccepisce l'incompetenza funzionale del Giudice adito. La controversia riguarda l'accertamento della simulazione assoluta di contratti e la qualifica di amministratore di fatto di una società di capitali. La Resistente sostiene che la dedotta qualità di amministratore di fatto comporta la devoluzione della causa al Giudice delle
Imprese (Sezione specializzata in materia di imprese istituito presso la Corte
d'Appello di Venezia), in quanto si tratta di rapporti societari ex D.Lgs. n.
168/2003.
5 I contratti di lavoro (co.co.co. e subordinato) sono da considerarsi simulati in modo assoluto e finalizzati a una causa illecita (rendere il ricorrente un dipendente per aggirare le sue preclusioni economiche/esecutive). Tale illiceità, dovuta alla mancanza ab origine del vincolo di subordinazione, renderebbe inapplicabile la tutela del lavoratore (art. 2126 c.c.) e supererebbe le preclusioni probatorie del Codice Civile (art. 1417 c.c.).
Non può sussistere il vincolo di eterodirezione (subordinazione) quando il soggetto eterodiretto ) coincide con colui che ha il potere di dirigere Pt_1
( Amministratore Unico), configurando una confusione di ruoli CP_3
(amministratore-lavoratore dipendente) che impedisce di ritenere prevalente la seconda qualifica.
In via preliminare di rito, la Resistente chiede:
1. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, e assegnare il termine per la riassunzione della causa avanti il Tribunale
Sezione Specializzata in materia di Imprese di Venezia.
Nel merito, chiede di:
1. Respingere il ricorso perché infondato.
2. Accertare e dichiarare che l'attività svolta da è Parte_1
ricompresa nella figura dell'Amministratore di Fatto.
3. Accertare che ogni somma percepita da costituisce il giusto Pt_1
compenso quale amministratore di fatto, o in subordine, quale lavoratore subordinato (simulato).
4. In via riconvenzionale, dichiarare la simulazione assoluta dei contratti di lavoro per i periodi indicati e la loro conseguente inefficacia.
5. In via di estremo subordine, accertare e determinare le somme correttamente dovute a titolo di rapporto di lavoro subordinato (dedotte le somme percepite).
6 6. Disconoscere la sottoscrizione apposta sul doc. 7 del Ricorrente
(lettera disciplinare).
7. Riservarsi di agire in altro giudizio per il risarcimento per sviamento della clientela e/o concorrenza sleale.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla riconvenzionale nella quale viene contestata integralmente la ricostruzione dei fatti contenuta nella comparsa di costituzione e viene chiesto il rigetto delle domande di accertamento della simulazione
La società convenuta ha depositato memoria autorizzata per replicare alle argomentazioni di parte ricorrenti in quanto riguardanti anche aspetti non interessati dalla domanda riconvenzionale. La parte ricorrente ha formulato tempestiva istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta da parte convenuta
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo per la mancanza di disponibilità conciliative da parte della società convenuta
Il Giudice ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti e autorizzato il deposito del documento con sottoscrizione disconosciuta in originale, da custodirsi in Cancelleria. All'udienza del 12.3.2024 e 10.7.2024 e 25.9.2024 sono stati sentiti i testimoni citati dalle parti . Il difensore di parte convenuta ha chiesto acquisirsi informazioni presso l'Ispettorato del Lavoro in ordine all'esito di una richiesta di intervento presentata dal ricorrente. L'istanza è stata disattesa dal Giudice in quanto ritenuta esplorativa. Il Giudice inoltre, ritenuta l'opportunità di discutere le questioni relative all'accertamento della natura subordinata del rapporto tra le parti, ha fissato l'udienza di discussione riservandosi la decisione sull'ammissione della CTU.
***
7 1. Le domande di parte ricorrente non sono fondate e devono essere integralmente rigettate La parte ricorrente non ha dimostrato in maniera univoca l'esistenza degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato
2. Deve essere adeguatamente valorizzata, ai fini della valutazione degli elementi di prova emersi in istruttoria, la natura dei rapporti originariamente instaurati dal ricorrente e dal legale rappresentante della convenuta
3. Il ricorrente e il sig. rano originariamente soci e fondatori CP_3
dell'azienda convenuta La cessazione dal ruolo di socio e dalle cariche sociali già rivestite dal sig. non è stata determinata da una Pt_1
volontà di effettuare una “novazione” del rapporto tra i soci, ma da più modeste ragioni pratiche. Il sig. aveva delle situazioni debitorie Pt_1
pregresse e pertanto si voleva evitare che ciò potesse interferire con i rapporti di finanziamento con le banche. Il teste (consulente Tes_1
fiscale attuale del sig. e già consulente della convenuta sino al Pt_1
2019) ha riferito a tale proposito "Il sig. nella Pt_1 [...]
è stato socio e amministratore e poi ha ceduto le quote e CP_2
non era più amministratore a causa di problemi derivanti dalla pendenza di una esecuzione immobiliare"."Lui è rimasto nella società come dipendente. Aveva le mansioni di responsabile commerciale e quindi seguiva i clienti, faceva i preventivi assieme ad un gruppo di persone che aveva in ufficio, sovraintendeva ai vari eventi". "Il sig. ra l'amministratore della società ed era lo chef e seguiva CP_3
tutta la parte della cucina".
4. La mancanza di una volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro subordinato emerge anche dalla vicenda concernente la scelta
8 della tipologia del contratto con il quale sarebbe stato formalmente inquadrato il ricorrente nella società.
5. Infatti, dapprima si scelse il modulo negoziale del Co.Co.Co., presumibilmente meno impegnativo sotto il profilo dei costi per la società. Ovviamente tale tipo di contratto non presupponeva un rapporto di natura subordinata. La modifica di tale modulo contrattuale non fu dovuta, anche in questo caso, ad una modifica dei rapporti tra le parti ma ad una scelta quasi obbligata, a seguito delle modifiche, in senso restrittivo sui Co.co.co., nel frattempo introdotte dal legislatore
Il teste consulente del lavoro (attualmente sia per la Tes_2
convenuta sia per la società facente capo al ricorrente) Parte_3
ha riferito: "Io ho dato la mia consulenza per l'inquadramento come
CO a progetto del sig. ...". "Nel 2015 era finito il progetto Pt_1
ed era cambiata la normativa e quindi io dissi che non si poteva andare avanti con quel tipo di contratto e quindi mi è stato richiesto di procedere con l'assunzione come dipendente, con il livello terzo e mansioni di responsabile commerciale a tempo pieno"
6. Le particolari vicende genetiche del formale assetto negoziale forniscono quindi elementi per valutare adeguatamente le risultanze contraddittorie della prova testimoniale,
7. Infatti diversi testimoni quali hanno espressamente riferito che il sig.
aveva un'ampia autonomia e si comportava come se fosse il Pt_1
titolare dell'azienda o comunque un socio e non un dipendente.
Secondo queste testimonianze e si occupavano CP_3 Pt_1
rispettivamente della parte della cucina e della parte commerciale e organizzativa e si confrontavano tra loro a volte anche in maniera vivace quando non erano d'accordo
9 8. Il teste sopra citato ha riferito di avere sempre trattato con Tes_2
e in maniera paritaria e senza che nei suoi Pt_1 CP_3
confronti quest'ultimo apparisse in posizione di supremazia gerarchica nei confronti del primo: "Io parlavo sia con ia con . CP_3 Pt_1
Io ricevevo richieste o pratiche da seguire da entrambi, per quanto mi riguarda, non mi diceva che doveva prima chiedere Pt_1
l'autorizzazione a non so come si regolassero tra di loro". CP_3
Il teste Per la valutazione dell'organizzazione ho avuto a che Tes_3
fare sia con che con;
per quello che io ho visto, CP_3 Pt_1
loro non erano in posizione rispettivamente di datore di lavoro e dipendente ma di soci titolari dell'azienda". Il sig. on dava CP_3
ordini a , qualche volta discutevano tra loro e ciò avveniva in Pt_1
particolare durante le riunioni a cui partecipavano anche i consulenti e in particolare il commercialista ". Il sig. non si Tes_1 Pt_1
ingeriva nella parte della cucina poteva succedere che vi fossero discussioni sui rinnovi del menu". Nell'ultimo semestre di questa attività
i due soci separatamente hanno incaricato diversi professionisti per trovare una 'quadra' dei loro rapporti complessivi, c'era qualche tensione derivante dal fatto che figurava come dipendente e Pt_1
come amministrato della società". All'epoca l'obiettivo di questi incontri era l'atto di reintestazione delle quote in capo al sig. ". Il Sig. Pt_1
figurava già come dipendente quando io sono entrato in Pt_1
azienda". Ho discusso con il commercialista , su incarico di Tes_1
entrambi i soci, su come riequilibrare il peso di entrambi dal punto vista economico perché l'incidenza dei costi delle due posizioni formali era diversa. Lo scopo era quello di trovare una soluzione per attribuire ad entrambi una posizione paritaria sotto il profilo economico". Il sig.
10 dava ordini a tutti i dipendenti compresi quelli degli uffici, per Pt_1
loro lui rappresentava l'azienda". La teste ha dichiarato: Il Tes_4
mio responsabile superiore era ". Noi ci rivolgevamo Parte_1
a per le questioni relative al menu, per es. per CP_3
personalizzare i menu al di sopra dello standard". A volte c'erano delle discussioni accese tra i due che erano delle discussioni apparentemente alla pari nel senso che ciascuno portava avanti la sua idea e a volte prevaleva uno e a volte l'altro". • "Il sig. gestiva Pt_1
alcuni eventi direttamente come caposervizio sia per la supervisione del personale sia per il rapporto con il cliente". La teste Tes_5
(dipendente della convenuta e attuale convivente del sig. CP_3
oordinava tutti gli acquisti e diceva le quantità da produrre CP_3
per il servizio da fare". si occupava della parte commerciale, Pt_1
del magazzino degli eventi (nel senso che supervisionava i capi servizio presenti sull'evento)". veniva in cucina all'insaputa di Pt_1
e interveniva sulla produzione da fare e chiedeva di CP_3
aggiungere o modificare degli ingredienti o delle 'numeriche' (cioè il numero dei pezzi da produrre)". "Io vedevo che si comportava Pt_1
come un titolare". Alcune volte si faceva come aveva richiesto , Pt_1
altre volte si faceva come voleva .Per quanto io vedevo, CP_3
si trattava di confronti e discussioni tra persone che erano in posizione alla pari, come se fossero soci". Più di una volta, nel corso di un evento, ho visto che presentava al cliente il sig. come il Pt_1 CP_3
suo socio". "Non ho mai sentito dare ordini a " CP_3 Pt_1
Teste (dipendente della convenuta) "Il mio riferimento Testimone_6
come magazziniere era il sig. , che per quanto io Parte_1
vedevo si comportava come un titolare dell'azienda. Lui impartiva degli
11 ordini di carico e scarico, orari di partenze". "Con avevo CP_3
rapporti di rado, perché lui seguiva la parte della cucina". "Sul posto era che dava le disposizioni al personale presente". "Talvolta Pt_1
ho visto discutere e anche litigare e era un litigio Pt_1 CP_3
tra persone alla pari e non come tra dipendente e datore di lavoro, infatti volavano anche parole pesanti. Si trattava di litigi sulla operatività dei servizi". "Durante il OV c'era l'obbligo in azienda di usare la mascherina, però veniva da noi in magazzino e ci diceva che Pt_1
potevamo toglierla e lui stesso non la usava" Il teste (cliente Tes_7
della convenuta) ha riferito di avere sempre trattato in prima persona con il ricorrente per i prezzi e i preventivi. Il ricorrente si occupava direttamente di seguire l'andamento del servizio e il sig. CP_3
appariva solo a fine servizio. Il teste ha riferito che il sig. Pt_1
doveva aspettare la conferma definitiva da ma da tale CP_3
testimonianza non risulta che si trattasse di una approvazione da parte di un superiore quanto di una valutazione come diretto conoscitore delle materie prime e relativi costi • "Io prevalentemente parlavo con
per i preventivi e l'organizzazione e il menu e la Parte_1
location". • "Durante gli eventi io vedevo sempre presente , io Pt_1
volevo che fosse sempre lui presente per garantire l'attenzione nello svolgimento del servizio e per risolvere eventuali problemi". "Di solito alla fine dell'evento o all'inizio salutavo he io non Controparte_3
vedevo durante il servizio, presumo perché era impegnato in cucina. Io per il 90 % vedevo ". • "Il sig. per i preventivi Parte_1 Pt_1
non mi dava l'ok subito ma diceva che doveva consultarsi con
[...]
talvolta diceva che non faceva passare il prezzo CP_3 CP_3
che aveva proposto inizialmente e quindi faceva la controfferta"
12 9. Dalle dichiarazioni degli altri testimoni, che hanno riferito di una posizione di preminenza del sig. emerge comunque una CP_3
notevole autonomia del ricorrente nello svolgimento della sua attività commerciale, anche nei rapporti con i dipendenti e con i terzi e i professionisti.- Inoltre non viene riferito di ordini diretti dati da a a . I testi riferiscono di vivaci confronti tra i due, CP_3 Pt_1
sicuramente incompatibili con un rapporto tra superiore e sottoposto gerarchico. Da tali dichiarazioni emerge che il sig. oteva CP_3
al limite intervenire solo quando non era d'accordo con le decisioni di
, situazione compatibile anche con una relazione tra soci non Pt_1
sempre in accordo su tutto Il teste : "Io avevo come referente Tes_1
per la redazione dei bilanci l'ufficio amministrativo nella persona dell'impiegata, mi sembra si chiamasse , e una volta Parte_4
redatto il bilancio, mi confrontavo con il sig. CP_3
amministratore,".• "Ho partecipato a delle riunioni con e CP_3
e ho sentito più di una volta che il sig. nel corso Pt_1 CP_3
della discussione, si arrabbiava e diceva in dialetto al sig. di Tes_8
tacere perché era un suo dipendente". • "Nelle riunioni si parlava dell'andamento dell'attività. faceva delle proposte come Pt_1
responsabile commerciale per es. di acquistare determinati prodotti".
3. Teste (ex dipendente) Io mi occupavo come impiegata Testimone_9
addetta all'ufficio commerciale della organizzazione di eventi, contatti con i clienti dall'ufficio, preventivi. trattativa sul servizio e predisposizione documenti interni pe lo svolgimento del servizio, richieste degli acconti e saldi in collaborazione con ufficio amministrativo". Il mio diretto responsabile superiore era Parte_1
". Il sig. era il titolare dell'azienda, si occupava
[...] CP_3
13 soprattutto della cucina... capitava di ricevere ordini anche da lui o richieste di chiarimenti o di spiegazioni su determinate trattative". Che io sapessi, era un dipendente, non so come era inquadrato, Pt_1
dal punto di vista operativo era responsabile del settore commerciale e del magazzino e anche della scelta del personale da mandare nei servizi di catering". andava anche sul posto come capo Pt_1
servizio e cioè come coordinatore dell'evento e referente per il cliente".
Il sig. alcune volte era in ufficio tutta la giornata, talvolta Pt_1
rimaneva diverse ore nel mio ufficio perché lui vagliava praticamente tutto quello che facevo. Gradualmente sono diventata un po' più autonoma". Il sig. aveva una certa autonomia decisionale e il Pt_1
sig. interveniva quando non era d'accordo" La Sig.ra CP_3
ha dichiarato: "Io lavoravo in ufficio e Parte_5
principalmente mi occupavo di amministrazione, fatturazione, pagamenti dei clienti, pagamenti ai fornitori, contabilità e registrazioni di prima nota e rapporti con il commercialista".• "Io avevo come referenti in alcuni periodi solo in altri sia ia CP_3 CP_3
". "In certi periodi, soprattutto nell'ultimo periodo era il sig. Pt_1
che prendeva le decisioni". "È successo che CP_3 Pt_1
abbia prelevato del denaro dalla cassa ma non so dire quanto e quante volte sia successo e in che periodo". "Io sapevo che in un certo periodo era inquadrato come dipendente". "Io ho sentito Pt_1
e litigare e discutere, ricordo di avere sentito CP_3 Pt_1
dire a dire di fare certe cose ma non ricordo CP_3 Pt_1
l'occasione specifica né quante volte può essere accaduto". La teste ha quindi riferito che il ricorrente, pur inquadrato come dipendente, teneva comportamenti poco consoni con tale suo ruolo (prelievo di
14 soldi dalla cassa). Teste (artigiano collaboratore) • "Il Testimone_10
mio riferimento era per tutti gli eventi per la parte organizzativa Pt_1
e mi chiedeva di mandare il preventivo". • "Su 100 lavori che avremo fatto in 85/90 ho visto venire sul posto per i spralluo0ghi il sig.
". "Il sig. un paio volte, quando ero nei Pt_1 Controparte_3
loro uffici, mi disse che era lui il titolare dell'azienda e che dovevo riferire a lui, forse ma è una presunzione, perché aveva avuto un contrasto con ". "Di fatto io ho sempre parlato con Pt_1 Pt_1
che talvolta mi diceva che il capo, inteso come non CP_3
avrebbe accettato un preventivo per spese che riteneva eccessive. Alla fine anche queste cose si facevano per la buona riuscita dell'evento"
10. La parte ricorrente ha valorizzato il fatto che la società convenuta gli ha inviato una contestazione disciplinare (doc. 7) con la quale si addebita al , nella sua qualità di responsabile commerciale e Pt_1
supervisore del personale di servizio, di "non aver provveduto a far eseguire le disposizioni aziendali di far indossare le mascherine certificate ai dipendenti presenti sul servizio utilizzando invece quelle non a norma e quindi non applicando le norme covid 19". L'infrazione veniva qualificata come una forma di grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro. Non risulta che siano state adottate sanzioni disciplinari in esito a tale addebito.
11. La sottoscrizione, attribuita al sig. è stata disconosciuta CP_3
dalla parte convenuta e la parte ricorrente ha presentato istanza di verificazione. Anche qualora la sottoscrizione della lettera venisse giudizialmente riconosciuta, tale documento non sarebbe decisivo, alla luce delle risultanze istruttorie sopra commentate, per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Come si è visto,
15 potevano sorgere contrasti tra le parti e i rapporti si erano deteriorati nell'ultimo periodo in cui il sig. ha operato nella società Pt_1
convenuta. Pertanto appare verosimile che il sig. possa CP_3
avere utilizzato lo strumento formale della contestazione disciplinare per esprimere il proprio disappunto per la gestione del personale da parte del , senza che ciò costituisca, in assenza di altri elementi Pt_1
sintomatici, prova della subordinazione.
12. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte le domande di parte ricorrente devono essere disattese per la non raggiunta prova degli elementi tipici della subordinazione.
13. Deve essere accolta di conseguenza accolta la domanda di parte convenuta diretta ad accertare la simulazione del rapporto di lavoro
Come è stato evidenziato anche dalla Corte d'Appello di Venezia
(sentenza n. 714 del 2015) in tema di simulazione assoluta del contratto di lavoro subordinato, l'accertamento della natura fittizia del rapporto richiede una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la subordinazione. La prova contraria alla simulazione deve vertere specificamente sullo svolgimento delle attività previste dal contratto con sottoposizione gerarchica alle direttive datoriali e inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione aziendale. Nel caso in esame come si è detto, è mancata la prova della sottoposizione gerarchica agli ordini del datore di lavoro. Nel rito del lavoro non sussistono i limiti di prova previsti dall'articolo 1417 del codice civile per l'accertamento della simulazione assoluta, potendo il giudice valutare liberamente tutti gli elementi probatori acquisiti.
14. Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto del fatto che la stessa società convenuta ha deliberatamente scelto di formalizzare
16 il rapporto tra i soci dell'azienda mediante una fittizia assunzione del ricorrente, per finalità esulanti del tutto dall'esigenza di tutelare la parte più debole del rapporto
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta dichiara la simulazione del rapporto di lavoro subordinato instaurato formalmente dalle parti
3) Dichiara compensate integralmente le spese di lite
Verona, 23.10.2025
IL GIUDICE
ON GE
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 23.10.2025
Causa n. 1504 / 2022
CORSATO /MATERIA PRIMA S.R.L.
Sono comparsi per la parte ricorrente gli Avv.ti Giacon e Marcato e per la parte convenuta Avv. Bastianello
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. ON GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. ON GE, all'udienza del giorno 23.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1504 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il
11/10/2022 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARAGNA NICOLA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ST CO
Motivi della decisione
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
(già chiedendo l'accertamento di un CP_1 Controparte_2
rapporto di lavoro subordinato con la convenuta per il periodo dal 06.03.2009 al 06.05.2021.
Il ricorrente espone in fatto che:
- L'attività lavorativa è stata prestata in modo continuo per oltre un decennio. Inizialmente non regolarizzata (06.03.2009–03.02.2011), è stata poi formalizzata tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) (03.02.2011–31.12.2012 e 08.04.2013–
31.12.2014) e infine con contratto di lavoro subordinato a tempo
1 indeterminato (01.02.2015–06.05.2021), inquadrato come operaio di terzo livello full-time. Il lavoro non ha subito interruzioni anche nei periodi senza contratto formalizzato.
• Il ricorrente ha svolto mansioni di responsabile commerciale addetto all'organizzazione e pianificazione di ricevimenti, buffet e banchetti. Le sue mansioni erano di carattere direttivo, gestione e coordinamento di un team di collaboratori, logistica, marketing aziendale, predisposizione e verifica dei preventivi. In particolare, ha sempre rivestito il ruolo di "caposervizio" in occasione degli eventi, con responsabilità gestionale e organizzativa per la buona riuscita del banchetto, inclusi relazioni con il cliente, controllo del personale
(magazzinieri, cuochi, camerieri) e coordinamento di collaboratori esterni (fioristi, musicisti).
• L'attività era svolta presso le sedi aziendali e in trasferta per gli eventi.
Il ricorrente si atteneva agli ordini, direttive e disposizioni, anche disciplinari, impartite dal sig. , Amministratore Controparte_3
Unico e legale rappresentante. Il vincolo di subordinazione è comprovato dalla lettera di contestazione disciplinare del 29.06.2020, che riconosce il ruolo di responsabile commerciale/supervisore del personale e qualifica l'infrazione contestata come "grave insubordinazione".
• L'orario di lavoro era full-time, dal lunedì alla domenica. Durante la stagione di maggior lavoro (marzo-settembre e dicembre) svolgeva otto ore ordinarie più quattro ore di straordinario non retribuito quotidianamente (dal lunedì al giovedì per 12 ore). Durante gli eventi
(principalmente venerdì, sabato e domenica), prestava attività lavorativa per quindici ore consecutive. La retribuzione percepita
2 (inizialmente € 1.000,00, poi € 1.280,00/1.300,00 mensili) era inferiore a quella dovuta.
• Il ricorrente si è dimesso volontariamente (06.05.2021) a causa del deteriorarsi dei rapporti con che rifiutava di riconoscere la CP_3
qualifica superiore e le differenze retributive maturate.
Successivamente, è sorto un conflitto commerciale riguardante l'utilizzo del marchio " e della denominazione sociale Parte_2
" ". Pt_1
Ciò premesso, secondo il ricorrente il rapporto di lavoro possedeva le caratteristiche del lavoro subordinato, basato sulla sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di sull'osservanza di orari (con CP_3
straordinari), sulla corresponsione di retribuzione mensile e sull'inserimento nella struttura aziendale. Il nomen iuris attribuito dalle parti è superato dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto.
Le mansioni svolte (gestione del settore commerciale e della logistica, mansioni direttive e di coordinamento) rientravano nella qualifica di Quadro (o in subordine Impiegato di I livello con funzioni direttive). Il CCNL applicabile era Commercio-Terziario e Servizi-Confcommercio (fino al 31.12.2018) e successivamente (dal Controparte_4
01.01.2019).
Anche per la categoria dei Quadri, pur ricevendo l'indennità di funzione, la giurisprudenza riconosce il diritto al compenso per lavoro straordinario se l'orario supera il limite di ragionevolezza in relazione alla tutela della salute
(Art. 36 Cost.), limite che è stato superato nel caso in esame (12-15 ore giornaliere).
In via principale di merito, il ricorrente chiede al Tribunale di:
3
1. Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato continuativo
(06.03.2009 – 06.05.2021) con la qualifica di Quadro, livello A (CCNL
Turismo – Pubblici esercizi – Turismo e ristorazione), mansione di responsabile commerciale, sotto la direzione di . Controparte_3
2. Accertare e dichiarare l'orario di lavoro svolto (12 ore dal lunedì al giovedì, 15 ore venerdì, sabato e domenica in alta stagione).
3. Condannare al pagamento di € 614.761,16 per Controparte_1
differenze retributive, diverso inquadramento e straordinari non conteggiati, oltre interessi e rivalutazione.
4. In via subordinata, riconoscere l'inquadramento come Impiegato, livello
1.
La convenuta, si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
integralmente il ricorso e chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta dei contratti di lavoro e della qualifica di amministratore di fatto del . Pt_1
La controversia si inserisce in un rapporto societario e di amicizia pregresso
( e sono stati fondatori dell'azienda nel 2006). Sono Pt_1 CP_3
avvenute plurime cessioni di quote societarie. ha ricoperto ruoli Pt_1
formali (Presidente del CdA dal 2007 al 2009, socio in vari periodi, segretario di assemblea). La richiesta, ad avviso della convenuta, si inserisce in un aspro contesto di conflittualità commerciale e societaria, inclusa la tentata acquisizione della società da parte di tra il 2020 e il 2021. Pt_1
La convenuta contesta la rivendicazione di un rapporto di lavoro subordinato
Nonostante non avesse un ruolo ufficiale formale, il ricorrente si proponeva al pubblico e ai terzi come titolare o amministratore. C'era una paritaria divisione di ruoli tra (area culinaria) e (area CP_3 Pt_1
commerciale/organizzativa), rendendo la diretta espressione della Pt_1
volontà sociale nel suo ambito di competenza. Ha esercitato influenza nella
4 vita sociale (rapporti con clienti/fornitori, ciclo produttivo, gestione del personale dipendente).
I rapporti di lavoro (co.co.co. e subordinato) sono stati attivati per ragioni fittizie. La formalizzazione era una necessità di tutela dovuta alle condizioni economiche del Ricorrente, il quale era colpito da procedure esecutive immobiliari e non poteva ricoprire ruoli societari formali per non pregiudicare l'accesso al credito della società. Le parti non avevano la congiunta volontà di stipulare un rapporto subordinato.
operava con modalità "improntate alla libertà di forme", trattenendo Pt_1
direttamente somme dalla clientela o prelevando direttamente dalle casse aziendali le somme di propria spettanza.
La convenuta eccepisce il totale difetto di prova della sottoposizione al vincolo gerarchico e dell'imposizione di ordini da parte di Ha CP_3
disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla lettera di contestazione disciplinare (doc. 7 Ric.). Si contesta il dato contabile delle differenze retributive richieste (pari sostanzialmente all'importo della proposta di acquisto della società), ritenendo che l'ammontare sia adeguato all'attività svolta come amministratore di fatto o, in subordine, come lavoratore.
Ciò premesso la convenuta in via pregiudiziale eccepisce l'incompetenza funzionale del Giudice adito. La controversia riguarda l'accertamento della simulazione assoluta di contratti e la qualifica di amministratore di fatto di una società di capitali. La Resistente sostiene che la dedotta qualità di amministratore di fatto comporta la devoluzione della causa al Giudice delle
Imprese (Sezione specializzata in materia di imprese istituito presso la Corte
d'Appello di Venezia), in quanto si tratta di rapporti societari ex D.Lgs. n.
168/2003.
5 I contratti di lavoro (co.co.co. e subordinato) sono da considerarsi simulati in modo assoluto e finalizzati a una causa illecita (rendere il ricorrente un dipendente per aggirare le sue preclusioni economiche/esecutive). Tale illiceità, dovuta alla mancanza ab origine del vincolo di subordinazione, renderebbe inapplicabile la tutela del lavoratore (art. 2126 c.c.) e supererebbe le preclusioni probatorie del Codice Civile (art. 1417 c.c.).
Non può sussistere il vincolo di eterodirezione (subordinazione) quando il soggetto eterodiretto ) coincide con colui che ha il potere di dirigere Pt_1
( Amministratore Unico), configurando una confusione di ruoli CP_3
(amministratore-lavoratore dipendente) che impedisce di ritenere prevalente la seconda qualifica.
In via preliminare di rito, la Resistente chiede:
1. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, e assegnare il termine per la riassunzione della causa avanti il Tribunale
Sezione Specializzata in materia di Imprese di Venezia.
Nel merito, chiede di:
1. Respingere il ricorso perché infondato.
2. Accertare e dichiarare che l'attività svolta da è Parte_1
ricompresa nella figura dell'Amministratore di Fatto.
3. Accertare che ogni somma percepita da costituisce il giusto Pt_1
compenso quale amministratore di fatto, o in subordine, quale lavoratore subordinato (simulato).
4. In via riconvenzionale, dichiarare la simulazione assoluta dei contratti di lavoro per i periodi indicati e la loro conseguente inefficacia.
5. In via di estremo subordine, accertare e determinare le somme correttamente dovute a titolo di rapporto di lavoro subordinato (dedotte le somme percepite).
6 6. Disconoscere la sottoscrizione apposta sul doc. 7 del Ricorrente
(lettera disciplinare).
7. Riservarsi di agire in altro giudizio per il risarcimento per sviamento della clientela e/o concorrenza sleale.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla riconvenzionale nella quale viene contestata integralmente la ricostruzione dei fatti contenuta nella comparsa di costituzione e viene chiesto il rigetto delle domande di accertamento della simulazione
La società convenuta ha depositato memoria autorizzata per replicare alle argomentazioni di parte ricorrenti in quanto riguardanti anche aspetti non interessati dalla domanda riconvenzionale. La parte ricorrente ha formulato tempestiva istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta da parte convenuta
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo per la mancanza di disponibilità conciliative da parte della società convenuta
Il Giudice ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti e autorizzato il deposito del documento con sottoscrizione disconosciuta in originale, da custodirsi in Cancelleria. All'udienza del 12.3.2024 e 10.7.2024 e 25.9.2024 sono stati sentiti i testimoni citati dalle parti . Il difensore di parte convenuta ha chiesto acquisirsi informazioni presso l'Ispettorato del Lavoro in ordine all'esito di una richiesta di intervento presentata dal ricorrente. L'istanza è stata disattesa dal Giudice in quanto ritenuta esplorativa. Il Giudice inoltre, ritenuta l'opportunità di discutere le questioni relative all'accertamento della natura subordinata del rapporto tra le parti, ha fissato l'udienza di discussione riservandosi la decisione sull'ammissione della CTU.
***
7 1. Le domande di parte ricorrente non sono fondate e devono essere integralmente rigettate La parte ricorrente non ha dimostrato in maniera univoca l'esistenza degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato
2. Deve essere adeguatamente valorizzata, ai fini della valutazione degli elementi di prova emersi in istruttoria, la natura dei rapporti originariamente instaurati dal ricorrente e dal legale rappresentante della convenuta
3. Il ricorrente e il sig. rano originariamente soci e fondatori CP_3
dell'azienda convenuta La cessazione dal ruolo di socio e dalle cariche sociali già rivestite dal sig. non è stata determinata da una Pt_1
volontà di effettuare una “novazione” del rapporto tra i soci, ma da più modeste ragioni pratiche. Il sig. aveva delle situazioni debitorie Pt_1
pregresse e pertanto si voleva evitare che ciò potesse interferire con i rapporti di finanziamento con le banche. Il teste (consulente Tes_1
fiscale attuale del sig. e già consulente della convenuta sino al Pt_1
2019) ha riferito a tale proposito "Il sig. nella Pt_1 [...]
è stato socio e amministratore e poi ha ceduto le quote e CP_2
non era più amministratore a causa di problemi derivanti dalla pendenza di una esecuzione immobiliare"."Lui è rimasto nella società come dipendente. Aveva le mansioni di responsabile commerciale e quindi seguiva i clienti, faceva i preventivi assieme ad un gruppo di persone che aveva in ufficio, sovraintendeva ai vari eventi". "Il sig. ra l'amministratore della società ed era lo chef e seguiva CP_3
tutta la parte della cucina".
4. La mancanza di una volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro subordinato emerge anche dalla vicenda concernente la scelta
8 della tipologia del contratto con il quale sarebbe stato formalmente inquadrato il ricorrente nella società.
5. Infatti, dapprima si scelse il modulo negoziale del Co.Co.Co., presumibilmente meno impegnativo sotto il profilo dei costi per la società. Ovviamente tale tipo di contratto non presupponeva un rapporto di natura subordinata. La modifica di tale modulo contrattuale non fu dovuta, anche in questo caso, ad una modifica dei rapporti tra le parti ma ad una scelta quasi obbligata, a seguito delle modifiche, in senso restrittivo sui Co.co.co., nel frattempo introdotte dal legislatore
Il teste consulente del lavoro (attualmente sia per la Tes_2
convenuta sia per la società facente capo al ricorrente) Parte_3
ha riferito: "Io ho dato la mia consulenza per l'inquadramento come
CO a progetto del sig. ...". "Nel 2015 era finito il progetto Pt_1
ed era cambiata la normativa e quindi io dissi che non si poteva andare avanti con quel tipo di contratto e quindi mi è stato richiesto di procedere con l'assunzione come dipendente, con il livello terzo e mansioni di responsabile commerciale a tempo pieno"
6. Le particolari vicende genetiche del formale assetto negoziale forniscono quindi elementi per valutare adeguatamente le risultanze contraddittorie della prova testimoniale,
7. Infatti diversi testimoni quali hanno espressamente riferito che il sig.
aveva un'ampia autonomia e si comportava come se fosse il Pt_1
titolare dell'azienda o comunque un socio e non un dipendente.
Secondo queste testimonianze e si occupavano CP_3 Pt_1
rispettivamente della parte della cucina e della parte commerciale e organizzativa e si confrontavano tra loro a volte anche in maniera vivace quando non erano d'accordo
9 8. Il teste sopra citato ha riferito di avere sempre trattato con Tes_2
e in maniera paritaria e senza che nei suoi Pt_1 CP_3
confronti quest'ultimo apparisse in posizione di supremazia gerarchica nei confronti del primo: "Io parlavo sia con ia con . CP_3 Pt_1
Io ricevevo richieste o pratiche da seguire da entrambi, per quanto mi riguarda, non mi diceva che doveva prima chiedere Pt_1
l'autorizzazione a non so come si regolassero tra di loro". CP_3
Il teste Per la valutazione dell'organizzazione ho avuto a che Tes_3
fare sia con che con;
per quello che io ho visto, CP_3 Pt_1
loro non erano in posizione rispettivamente di datore di lavoro e dipendente ma di soci titolari dell'azienda". Il sig. on dava CP_3
ordini a , qualche volta discutevano tra loro e ciò avveniva in Pt_1
particolare durante le riunioni a cui partecipavano anche i consulenti e in particolare il commercialista ". Il sig. non si Tes_1 Pt_1
ingeriva nella parte della cucina poteva succedere che vi fossero discussioni sui rinnovi del menu". Nell'ultimo semestre di questa attività
i due soci separatamente hanno incaricato diversi professionisti per trovare una 'quadra' dei loro rapporti complessivi, c'era qualche tensione derivante dal fatto che figurava come dipendente e Pt_1
come amministrato della società". All'epoca l'obiettivo di questi incontri era l'atto di reintestazione delle quote in capo al sig. ". Il Sig. Pt_1
figurava già come dipendente quando io sono entrato in Pt_1
azienda". Ho discusso con il commercialista , su incarico di Tes_1
entrambi i soci, su come riequilibrare il peso di entrambi dal punto vista economico perché l'incidenza dei costi delle due posizioni formali era diversa. Lo scopo era quello di trovare una soluzione per attribuire ad entrambi una posizione paritaria sotto il profilo economico". Il sig.
10 dava ordini a tutti i dipendenti compresi quelli degli uffici, per Pt_1
loro lui rappresentava l'azienda". La teste ha dichiarato: Il Tes_4
mio responsabile superiore era ". Noi ci rivolgevamo Parte_1
a per le questioni relative al menu, per es. per CP_3
personalizzare i menu al di sopra dello standard". A volte c'erano delle discussioni accese tra i due che erano delle discussioni apparentemente alla pari nel senso che ciascuno portava avanti la sua idea e a volte prevaleva uno e a volte l'altro". • "Il sig. gestiva Pt_1
alcuni eventi direttamente come caposervizio sia per la supervisione del personale sia per il rapporto con il cliente". La teste Tes_5
(dipendente della convenuta e attuale convivente del sig. CP_3
oordinava tutti gli acquisti e diceva le quantità da produrre CP_3
per il servizio da fare". si occupava della parte commerciale, Pt_1
del magazzino degli eventi (nel senso che supervisionava i capi servizio presenti sull'evento)". veniva in cucina all'insaputa di Pt_1
e interveniva sulla produzione da fare e chiedeva di CP_3
aggiungere o modificare degli ingredienti o delle 'numeriche' (cioè il numero dei pezzi da produrre)". "Io vedevo che si comportava Pt_1
come un titolare". Alcune volte si faceva come aveva richiesto , Pt_1
altre volte si faceva come voleva .Per quanto io vedevo, CP_3
si trattava di confronti e discussioni tra persone che erano in posizione alla pari, come se fossero soci". Più di una volta, nel corso di un evento, ho visto che presentava al cliente il sig. come il Pt_1 CP_3
suo socio". "Non ho mai sentito dare ordini a " CP_3 Pt_1
Teste (dipendente della convenuta) "Il mio riferimento Testimone_6
come magazziniere era il sig. , che per quanto io Parte_1
vedevo si comportava come un titolare dell'azienda. Lui impartiva degli
11 ordini di carico e scarico, orari di partenze". "Con avevo CP_3
rapporti di rado, perché lui seguiva la parte della cucina". "Sul posto era che dava le disposizioni al personale presente". "Talvolta Pt_1
ho visto discutere e anche litigare e era un litigio Pt_1 CP_3
tra persone alla pari e non come tra dipendente e datore di lavoro, infatti volavano anche parole pesanti. Si trattava di litigi sulla operatività dei servizi". "Durante il OV c'era l'obbligo in azienda di usare la mascherina, però veniva da noi in magazzino e ci diceva che Pt_1
potevamo toglierla e lui stesso non la usava" Il teste (cliente Tes_7
della convenuta) ha riferito di avere sempre trattato in prima persona con il ricorrente per i prezzi e i preventivi. Il ricorrente si occupava direttamente di seguire l'andamento del servizio e il sig. CP_3
appariva solo a fine servizio. Il teste ha riferito che il sig. Pt_1
doveva aspettare la conferma definitiva da ma da tale CP_3
testimonianza non risulta che si trattasse di una approvazione da parte di un superiore quanto di una valutazione come diretto conoscitore delle materie prime e relativi costi • "Io prevalentemente parlavo con
per i preventivi e l'organizzazione e il menu e la Parte_1
location". • "Durante gli eventi io vedevo sempre presente , io Pt_1
volevo che fosse sempre lui presente per garantire l'attenzione nello svolgimento del servizio e per risolvere eventuali problemi". "Di solito alla fine dell'evento o all'inizio salutavo he io non Controparte_3
vedevo durante il servizio, presumo perché era impegnato in cucina. Io per il 90 % vedevo ". • "Il sig. per i preventivi Parte_1 Pt_1
non mi dava l'ok subito ma diceva che doveva consultarsi con
[...]
talvolta diceva che non faceva passare il prezzo CP_3 CP_3
che aveva proposto inizialmente e quindi faceva la controfferta"
12 9. Dalle dichiarazioni degli altri testimoni, che hanno riferito di una posizione di preminenza del sig. emerge comunque una CP_3
notevole autonomia del ricorrente nello svolgimento della sua attività commerciale, anche nei rapporti con i dipendenti e con i terzi e i professionisti.- Inoltre non viene riferito di ordini diretti dati da a a . I testi riferiscono di vivaci confronti tra i due, CP_3 Pt_1
sicuramente incompatibili con un rapporto tra superiore e sottoposto gerarchico. Da tali dichiarazioni emerge che il sig. oteva CP_3
al limite intervenire solo quando non era d'accordo con le decisioni di
, situazione compatibile anche con una relazione tra soci non Pt_1
sempre in accordo su tutto Il teste : "Io avevo come referente Tes_1
per la redazione dei bilanci l'ufficio amministrativo nella persona dell'impiegata, mi sembra si chiamasse , e una volta Parte_4
redatto il bilancio, mi confrontavo con il sig. CP_3
amministratore,".• "Ho partecipato a delle riunioni con e CP_3
e ho sentito più di una volta che il sig. nel corso Pt_1 CP_3
della discussione, si arrabbiava e diceva in dialetto al sig. di Tes_8
tacere perché era un suo dipendente". • "Nelle riunioni si parlava dell'andamento dell'attività. faceva delle proposte come Pt_1
responsabile commerciale per es. di acquistare determinati prodotti".
3. Teste (ex dipendente) Io mi occupavo come impiegata Testimone_9
addetta all'ufficio commerciale della organizzazione di eventi, contatti con i clienti dall'ufficio, preventivi. trattativa sul servizio e predisposizione documenti interni pe lo svolgimento del servizio, richieste degli acconti e saldi in collaborazione con ufficio amministrativo". Il mio diretto responsabile superiore era Parte_1
". Il sig. era il titolare dell'azienda, si occupava
[...] CP_3
13 soprattutto della cucina... capitava di ricevere ordini anche da lui o richieste di chiarimenti o di spiegazioni su determinate trattative". Che io sapessi, era un dipendente, non so come era inquadrato, Pt_1
dal punto di vista operativo era responsabile del settore commerciale e del magazzino e anche della scelta del personale da mandare nei servizi di catering". andava anche sul posto come capo Pt_1
servizio e cioè come coordinatore dell'evento e referente per il cliente".
Il sig. alcune volte era in ufficio tutta la giornata, talvolta Pt_1
rimaneva diverse ore nel mio ufficio perché lui vagliava praticamente tutto quello che facevo. Gradualmente sono diventata un po' più autonoma". Il sig. aveva una certa autonomia decisionale e il Pt_1
sig. interveniva quando non era d'accordo" La Sig.ra CP_3
ha dichiarato: "Io lavoravo in ufficio e Parte_5
principalmente mi occupavo di amministrazione, fatturazione, pagamenti dei clienti, pagamenti ai fornitori, contabilità e registrazioni di prima nota e rapporti con il commercialista".• "Io avevo come referenti in alcuni periodi solo in altri sia ia CP_3 CP_3
". "In certi periodi, soprattutto nell'ultimo periodo era il sig. Pt_1
che prendeva le decisioni". "È successo che CP_3 Pt_1
abbia prelevato del denaro dalla cassa ma non so dire quanto e quante volte sia successo e in che periodo". "Io sapevo che in un certo periodo era inquadrato come dipendente". "Io ho sentito Pt_1
e litigare e discutere, ricordo di avere sentito CP_3 Pt_1
dire a dire di fare certe cose ma non ricordo CP_3 Pt_1
l'occasione specifica né quante volte può essere accaduto". La teste ha quindi riferito che il ricorrente, pur inquadrato come dipendente, teneva comportamenti poco consoni con tale suo ruolo (prelievo di
14 soldi dalla cassa). Teste (artigiano collaboratore) • "Il Testimone_10
mio riferimento era per tutti gli eventi per la parte organizzativa Pt_1
e mi chiedeva di mandare il preventivo". • "Su 100 lavori che avremo fatto in 85/90 ho visto venire sul posto per i spralluo0ghi il sig.
". "Il sig. un paio volte, quando ero nei Pt_1 Controparte_3
loro uffici, mi disse che era lui il titolare dell'azienda e che dovevo riferire a lui, forse ma è una presunzione, perché aveva avuto un contrasto con ". "Di fatto io ho sempre parlato con Pt_1 Pt_1
che talvolta mi diceva che il capo, inteso come non CP_3
avrebbe accettato un preventivo per spese che riteneva eccessive. Alla fine anche queste cose si facevano per la buona riuscita dell'evento"
10. La parte ricorrente ha valorizzato il fatto che la società convenuta gli ha inviato una contestazione disciplinare (doc. 7) con la quale si addebita al , nella sua qualità di responsabile commerciale e Pt_1
supervisore del personale di servizio, di "non aver provveduto a far eseguire le disposizioni aziendali di far indossare le mascherine certificate ai dipendenti presenti sul servizio utilizzando invece quelle non a norma e quindi non applicando le norme covid 19". L'infrazione veniva qualificata come una forma di grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro. Non risulta che siano state adottate sanzioni disciplinari in esito a tale addebito.
11. La sottoscrizione, attribuita al sig. è stata disconosciuta CP_3
dalla parte convenuta e la parte ricorrente ha presentato istanza di verificazione. Anche qualora la sottoscrizione della lettera venisse giudizialmente riconosciuta, tale documento non sarebbe decisivo, alla luce delle risultanze istruttorie sopra commentate, per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Come si è visto,
15 potevano sorgere contrasti tra le parti e i rapporti si erano deteriorati nell'ultimo periodo in cui il sig. ha operato nella società Pt_1
convenuta. Pertanto appare verosimile che il sig. possa CP_3
avere utilizzato lo strumento formale della contestazione disciplinare per esprimere il proprio disappunto per la gestione del personale da parte del , senza che ciò costituisca, in assenza di altri elementi Pt_1
sintomatici, prova della subordinazione.
12. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte le domande di parte ricorrente devono essere disattese per la non raggiunta prova degli elementi tipici della subordinazione.
13. Deve essere accolta di conseguenza accolta la domanda di parte convenuta diretta ad accertare la simulazione del rapporto di lavoro
Come è stato evidenziato anche dalla Corte d'Appello di Venezia
(sentenza n. 714 del 2015) in tema di simulazione assoluta del contratto di lavoro subordinato, l'accertamento della natura fittizia del rapporto richiede una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la subordinazione. La prova contraria alla simulazione deve vertere specificamente sullo svolgimento delle attività previste dal contratto con sottoposizione gerarchica alle direttive datoriali e inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione aziendale. Nel caso in esame come si è detto, è mancata la prova della sottoposizione gerarchica agli ordini del datore di lavoro. Nel rito del lavoro non sussistono i limiti di prova previsti dall'articolo 1417 del codice civile per l'accertamento della simulazione assoluta, potendo il giudice valutare liberamente tutti gli elementi probatori acquisiti.
14. Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto del fatto che la stessa società convenuta ha deliberatamente scelto di formalizzare
16 il rapporto tra i soci dell'azienda mediante una fittizia assunzione del ricorrente, per finalità esulanti del tutto dall'esigenza di tutelare la parte più debole del rapporto
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta dichiara la simulazione del rapporto di lavoro subordinato instaurato formalmente dalle parti
3) Dichiara compensate integralmente le spese di lite
Verona, 23.10.2025
IL GIUDICE
ON GE
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