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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3351/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003897538000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6080/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 25/6/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso la cartella di pagamento n. 100 2024 00038975 38 emessa dall'Agenzia delle Entrate di NE e notificata al contribuente il
23/5/2025, relativa alla tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per il veicolo di sua proprietà targato Targa_1 per l'anno di imposta 2018, chiedendone l'annullamento e la prescrizione del diritto di credito;
sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto l'avviso di accertamento portante il debito in contestazione o altri atti prodromici.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate NE e ha eccepito in primis l'incompetenza per territorio di questa Corte e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, in primis non è condivisibile l'eccezione di incompetenza territoriale di questa Corte sollevata dalla Agenzia delle Entrate NE resistente, in quanto, ai sensi dell'art.4 D.L.vo n.546/92, le Corti tributarie sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 D.L.vo n.446/97 che hanno sede nella loro circoscrizione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.44 del 3 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 D.L.vo n.546/92 cit. nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 D.L.vo n.446/97 è competente la Corte tributaria nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. La portata dell'intervento della Corte Costituzionale, poiché riferito ai soli soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di province e comuni, di cui all'art.53 D.L.vo n.446/97, non può estendersi all'Equitalia Servizi di NE
S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate NE) che è invece ente pubblico economico che svolge attività di agente della riscossione anche dei tributi della regione. Ne consegue che, nel caso in esame, benchè per la tassa automobilistica l'ente impositore abbia sede in Napoli, sussiste la competenza per territorio della
Corte Tributaria di Salerno, luogo in cui ha sede l'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
Ciò posto, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata prescrizione del diritto di credito a causa dell'omessa o tardiva notifica dell'avviso di accertamento e di altri atti prodromici portanti il debito in contestazione.
Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica del suddetto avviso di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione;
in effetti, l'Agenzia delle
Entrate NE (ritualmente citata e costituita in giudizio), sulla quale comunque grava l'onere della prova della pretesa impositiva, non ha fornito la prova della tempestività di tale notifica;
tale comunicazione
è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito. Ed invero, nel caso sub iudice tra l'anno di imposta e l'asserita (ma non provata) notifica dell'avviso di accertamento (3/9/2021) e la notifica della cartella di pagamento in oggetto (23/5/2025) sono trascorsi oltre
3 anni, anche a voler contare i giorni per la sospensione dei termini per l'emergenza VI (cfr. art.68 D.
L. n.18/2020 e successive modifiche).
Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2018, non essendo stata provata la notifica -come detto- di un atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione, in quanto il termine per la riscossione delle obbligazioni tributarie relative alla tassa automobilistica e, quindi, per l'accertamento concesso alle regioni è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L.n.953/82, convertito con modificazioni dalla L.n.53/83.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e del tenore della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese di causa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3351/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240003897538000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6080/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 25/6/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno ricorso avverso la cartella di pagamento n. 100 2024 00038975 38 emessa dall'Agenzia delle Entrate di NE e notificata al contribuente il
23/5/2025, relativa alla tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per il veicolo di sua proprietà targato Targa_1 per l'anno di imposta 2018, chiedendone l'annullamento e la prescrizione del diritto di credito;
sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto l'avviso di accertamento portante il debito in contestazione o altri atti prodromici.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate NE e ha eccepito in primis l'incompetenza per territorio di questa Corte e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, in primis non è condivisibile l'eccezione di incompetenza territoriale di questa Corte sollevata dalla Agenzia delle Entrate NE resistente, in quanto, ai sensi dell'art.4 D.L.vo n.546/92, le Corti tributarie sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 D.L.vo n.446/97 che hanno sede nella loro circoscrizione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.44 del 3 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 D.L.vo n.546/92 cit. nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 D.L.vo n.446/97 è competente la Corte tributaria nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. La portata dell'intervento della Corte Costituzionale, poiché riferito ai soli soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di province e comuni, di cui all'art.53 D.L.vo n.446/97, non può estendersi all'Equitalia Servizi di NE
S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate NE) che è invece ente pubblico economico che svolge attività di agente della riscossione anche dei tributi della regione. Ne consegue che, nel caso in esame, benchè per la tassa automobilistica l'ente impositore abbia sede in Napoli, sussiste la competenza per territorio della
Corte Tributaria di Salerno, luogo in cui ha sede l'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
Ciò posto, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata prescrizione del diritto di credito a causa dell'omessa o tardiva notifica dell'avviso di accertamento e di altri atti prodromici portanti il debito in contestazione.
Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica del suddetto avviso di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione;
in effetti, l'Agenzia delle
Entrate NE (ritualmente citata e costituita in giudizio), sulla quale comunque grava l'onere della prova della pretesa impositiva, non ha fornito la prova della tempestività di tale notifica;
tale comunicazione
è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito. Ed invero, nel caso sub iudice tra l'anno di imposta e l'asserita (ma non provata) notifica dell'avviso di accertamento (3/9/2021) e la notifica della cartella di pagamento in oggetto (23/5/2025) sono trascorsi oltre
3 anni, anche a voler contare i giorni per la sospensione dei termini per l'emergenza VI (cfr. art.68 D.
L. n.18/2020 e successive modifiche).
Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2018, non essendo stata provata la notifica -come detto- di un atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione, in quanto il termine per la riscossione delle obbligazioni tributarie relative alla tassa automobilistica e, quindi, per l'accertamento concesso alle regioni è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L.n.953/82, convertito con modificazioni dalla L.n.53/83.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e del tenore della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese di causa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese