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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2032/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2032/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PANETTIERE Parte_1 C.F._1
MAURO
AD NA (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RINALDI SILVIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- si rileva che fra le parti sussiste una situazione di particolare conflittualità, tanto che in data
26.03.2025 il Questore di Modena ha ammonito il ricorrente e che tuttavia i Parte_1
pagina 1 di 6 ricorrenti hanno inteso concordemente porre fine al loro matrimonio e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza.
2) La casa familiare sita in Modena alla Via R. Wagner n. 150, int. 11, rimarrà in uso ed assegnata alla sig.ra AN SN, in virtù del collocamento esclusivo della prole minorenne presso la stessa. Con la sottoscrizione del presente ricorso il sig. si impegna a rilasciare, Parte_1 entro 3 giorni detta abitazione e non appena avrà reperito altra sistemazione comunicherà alla moglie i relativi riferimenti. Ai sensi dell'art. 6 della L. 392/1978 la sig.ra AN SN subentrerà al marito nell'intestazione del contratto locatizio ed avrà cura di effettuare i relativi incombenti, compresa la voltura in suo favore di tutte le utenze a servizio della casa familiare. Gli effetti tra le parti decorreranno dalla data di rilascio dell'abitazione da parte del sig. in favore Parte_1 della moglie e dei figli minori.
3) I figli minori nata in [...] il [...], Persona_1 Per_2 nato a [...] l'[...], e nato a [...] il [...], saranno
[...] Persona_3 affidati in maniera condivisa e congiunta ad entrambi genitori, i quali avendo a riguardo l'esclusivo interesse dei minori, si adopereranno affinché mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla di loro cura, educazione ed istruzione.
In particolare i coniugi concordano di assumere congiuntamente ogni decisione di natura straordinaria concernente cura, educazione ed istruzione dei figli e di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale ordinaria quando questi si troveranno presso ciascun genitore.
4) Entrambi i genitori si impegnano a sostenere un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale: di recupero del rapporto padre/figli per il sig. e di Pt_1 autonomizzazione per la sig.ra AN e a conferire al Servizio stesso potere di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare con relazione da depositarsi al Giudice Tutelare entro un anno dalla sentenza di separazione ai sensi dell'art. 337 c.c., ciò fino a quando il Servizio Sociale riterrà opportuno e/o necessario. Nel clima di collaborazione dei genitori col Servizio Sociale e nell'interesse dei minori nell'attuazione dei rispettivi percorsi genitoriali, i sigg. AN e autorizzano e Pt_1 conferiscono al Servizio Sociale la facoltà, se ritenuto opportuno, di effettuare per i minori e Per_1 na valutazione anche psicologica di quest'ultimi al fine di introdurre, se di necessità, ulteriori Per_2 strumenti di sostegno a beneficio dei minori stessi;
pagina 2 di 6 5) I figli avranno la residenza anagrafica, nonché la collocazione presso la madre, i minori riprenderanno il rapporto col genitore paterno, inizialmente mediante incontri protetti presso il
Servizio Sociale, e una volta liberalizzati il padre, sino a quando non avrà reperito una congrua abitazione che permetta il pernottamento dei figli, frequenterà i minori esclusivamente nelle ore diurne per almeno un pomeriggio a settimana (quindi con possibilità di ampliamento in accordo con la madre) e a fine settimana alterni, a partire dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, senza pernottamento. I pernottamenti presso l'abitazione del padre, con la medesima calendarizzazione, verranno introdotti gradatamente non appena il sig. avrà reperito una idonea soluzione Pt_1 abitativa, previo parere favorevole del Servizio Sociale presso il quale starà svolgendo il predetto percorso di sostegno alla genitorialità.
Nei periodi di vacanza e festività, una volta liberalizzata la frequentazione padre/figli in ragione del percorso di sostengo alla genitorialità e previo parere del Servizio Sociale che segue il nucleo, il padre potrà vedere i figli secondo il seguente calendario:
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dalla mattina del 25/12 alla sera del
26/12 e dalla mattina del 31/12 alla sera del 01/01. Il genitore che non trascorrerà il giorno del Santo
Natale con le figlie potrà trascorrere con gli stessi la Vigilia del Santo Natale ed il genitore che ha trascorso con i figli il giorno del Santo Natale trascorrerà con gli stessi il giorno dell'Epifania;
- durante le festività scolastiche Pasquali il padre potrà trascorrere con i figli 3 giorni consecutivi, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- a decorrere dalle ferie scolastiche estive dell'anno 2027 ed iniziati nella frequentazione ordinaria i pernottamenti presso il padre questo potrà trascorrere con i figli due settimane (anche consecutive) di ferie;
parimenti anche la madre.
La decorrenza verrà concordata tra le parti in base alle esigenze di lavoro di entrambi e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con obbligo in capo ai genitori di comunicarsi reciprocamente la destinazione di villeggiatura prescelta e l'indirizzo preciso.
Tutto ciò, salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto sempre del supremo interesse dei figli minori e degli impegni assunti dai genitori e degli impegni, anche quelli futuri, dei figli stessi.
6) Il sig. verserà alla sig.ra AN SN: Parte_1
- a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori la somma di Euro 150,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio) somma che sarà portata ad € 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) non appena il padre avrà reperito una congrua occupazione (salario superiore ai 1.200,00 Euro mensili) che sarà versata alle coordinate bancarie fornite dalla madre anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
pagina 3 di 6 - l'Assegno Unico Universale sarà integralmente percepito dalla madre sig.ra AN SN, con l'impegno del marito a compiere ogni incombente affinché questi venga percepito interamente dalla moglie;
Per
- parimenti anche la pensione d'invalidità e di accompagnamento per il figlio sarà integralmente percepita dalla madre sig.ra AN SN, con l'impegno del marito a compiere ogni incombente affinché questa venga percepita interamente dalla moglie;
Per
- i coniugi danno atto che l'indennità di invalidità del piccolo e suo accompagnamento è stata sospesa da parte di a decorrere dal mese di maggio 2024 per via della sopravvenuta scadenza CP_1 del permesso di soggiorno del minore. Il padre ha già provveduto a chiedere mediante patronato il ripristino del sussidio e versamento degli arretrati (11 mesi alla data del presente ricorso). Non appena verranno erogati da gli arretrati non percepiti da giugno 2024 compreso, i coniugi CP_1 concordano di dividerli equamente. Pertanto l'originale del libretto postale intestato al minore n. 1257934313, sul quale l eroga la predetta indennità, verrà consegnato dal sig. Persona_3 CP_1
alla moglie non appena verranno erogati gli arretrati dovuti da - a decorrere Parte_1 CP_1 dal mese di giugno 2024 compreso - sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, provvedendo a prelevare la propria metà degli stessi prima della consegna alla sig.ra AN SN. Nelle more il sig. si impegna a inviare alla moglie estratto del libretto postale al 28 di ogni Parte_1 mese.
- i coniugi concordano che, finché l' non avrà recepito i termini del presente accordo disponendo CP_1 il pagamento dell'Assegno Unico Universale per i figli a favore della sig.ra AN SN nella misura del 100%, il Sig. , attualmente unico percettore di detto assegno in ragione Parte_1 del 100%, verserà alla moglie oltre al contributo al mantenimento sopra concordato anche l'importo relativo all'Assegno Unico Universale percepito.
7) Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% dai genitori. Il genitore che le anticiperà avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa. Le spese, come da Protocollo del Tribunale di Modena, saranno le seguenti:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del
Servizio Sanitario Nazionale.
pagina 4 di 6 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
8) Stante la precarietà delle condizioni economiche dei coniugi non è prevista alcuna forma di contribuzione tra gli stessi a titolo di mantenimento personale.
9) L'autovettura Fiat Bravo immatricolata nell'anno 2007, Tg. EC 428 XE, intestata al sig.
, di esiguo valore economico, rimane assegnata in esclusiva proprietà a Parte_1 quest'ultimo per espresso accordo tra i coniugi, non avendo la sig.ra AN SN ancora conseguito la patente di guida.
10) I coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e salvo il rispetto degli accordi raggiunti mediante la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione”.
pagina 5 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che possa essere dato incarico al Servizio sociale territorialmente competente come richiesto dalle parti, nell'interesse dei figli minori;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e AD NA nata a [...]_1 il 15/12/1995 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 8 settembre 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II – INCARICA il Servizio sociale di MODENA, o comunque quello territorialmente competente, di provvedere ad organizzare e poi vigilare, per il periodo di un anno dalla presente decisione, sulla frequentazione concordata dalle parti e riportata in motivazione, con facoltà di modificarla ed in particolare di ampliarla in caso di andamento positivo o di interromperla se emergono situazioni di pregiudizio, in tal caso con immediata segnalazione da inviare al Giudice Tutelare di Modena ed al
Pubblico Ministero minorile;
con relazione da inviare decorso un anno al Giudice Tutelare.
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Si comunichi al Servizio sociale competente.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2032/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PANETTIERE Parte_1 C.F._1
MAURO
AD NA (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RINALDI SILVIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- si rileva che fra le parti sussiste una situazione di particolare conflittualità, tanto che in data
26.03.2025 il Questore di Modena ha ammonito il ricorrente e che tuttavia i Parte_1
pagina 1 di 6 ricorrenti hanno inteso concordemente porre fine al loro matrimonio e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza.
2) La casa familiare sita in Modena alla Via R. Wagner n. 150, int. 11, rimarrà in uso ed assegnata alla sig.ra AN SN, in virtù del collocamento esclusivo della prole minorenne presso la stessa. Con la sottoscrizione del presente ricorso il sig. si impegna a rilasciare, Parte_1 entro 3 giorni detta abitazione e non appena avrà reperito altra sistemazione comunicherà alla moglie i relativi riferimenti. Ai sensi dell'art. 6 della L. 392/1978 la sig.ra AN SN subentrerà al marito nell'intestazione del contratto locatizio ed avrà cura di effettuare i relativi incombenti, compresa la voltura in suo favore di tutte le utenze a servizio della casa familiare. Gli effetti tra le parti decorreranno dalla data di rilascio dell'abitazione da parte del sig. in favore Parte_1 della moglie e dei figli minori.
3) I figli minori nata in [...] il [...], Persona_1 Per_2 nato a [...] l'[...], e nato a [...] il [...], saranno
[...] Persona_3 affidati in maniera condivisa e congiunta ad entrambi genitori, i quali avendo a riguardo l'esclusivo interesse dei minori, si adopereranno affinché mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla di loro cura, educazione ed istruzione.
In particolare i coniugi concordano di assumere congiuntamente ogni decisione di natura straordinaria concernente cura, educazione ed istruzione dei figli e di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale ordinaria quando questi si troveranno presso ciascun genitore.
4) Entrambi i genitori si impegnano a sostenere un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale: di recupero del rapporto padre/figli per il sig. e di Pt_1 autonomizzazione per la sig.ra AN e a conferire al Servizio stesso potere di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare con relazione da depositarsi al Giudice Tutelare entro un anno dalla sentenza di separazione ai sensi dell'art. 337 c.c., ciò fino a quando il Servizio Sociale riterrà opportuno e/o necessario. Nel clima di collaborazione dei genitori col Servizio Sociale e nell'interesse dei minori nell'attuazione dei rispettivi percorsi genitoriali, i sigg. AN e autorizzano e Pt_1 conferiscono al Servizio Sociale la facoltà, se ritenuto opportuno, di effettuare per i minori e Per_1 na valutazione anche psicologica di quest'ultimi al fine di introdurre, se di necessità, ulteriori Per_2 strumenti di sostegno a beneficio dei minori stessi;
pagina 2 di 6 5) I figli avranno la residenza anagrafica, nonché la collocazione presso la madre, i minori riprenderanno il rapporto col genitore paterno, inizialmente mediante incontri protetti presso il
Servizio Sociale, e una volta liberalizzati il padre, sino a quando non avrà reperito una congrua abitazione che permetta il pernottamento dei figli, frequenterà i minori esclusivamente nelle ore diurne per almeno un pomeriggio a settimana (quindi con possibilità di ampliamento in accordo con la madre) e a fine settimana alterni, a partire dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, senza pernottamento. I pernottamenti presso l'abitazione del padre, con la medesima calendarizzazione, verranno introdotti gradatamente non appena il sig. avrà reperito una idonea soluzione Pt_1 abitativa, previo parere favorevole del Servizio Sociale presso il quale starà svolgendo il predetto percorso di sostegno alla genitorialità.
Nei periodi di vacanza e festività, una volta liberalizzata la frequentazione padre/figli in ragione del percorso di sostengo alla genitorialità e previo parere del Servizio Sociale che segue il nucleo, il padre potrà vedere i figli secondo il seguente calendario:
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dalla mattina del 25/12 alla sera del
26/12 e dalla mattina del 31/12 alla sera del 01/01. Il genitore che non trascorrerà il giorno del Santo
Natale con le figlie potrà trascorrere con gli stessi la Vigilia del Santo Natale ed il genitore che ha trascorso con i figli il giorno del Santo Natale trascorrerà con gli stessi il giorno dell'Epifania;
- durante le festività scolastiche Pasquali il padre potrà trascorrere con i figli 3 giorni consecutivi, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- a decorrere dalle ferie scolastiche estive dell'anno 2027 ed iniziati nella frequentazione ordinaria i pernottamenti presso il padre questo potrà trascorrere con i figli due settimane (anche consecutive) di ferie;
parimenti anche la madre.
La decorrenza verrà concordata tra le parti in base alle esigenze di lavoro di entrambi e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con obbligo in capo ai genitori di comunicarsi reciprocamente la destinazione di villeggiatura prescelta e l'indirizzo preciso.
Tutto ciò, salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto sempre del supremo interesse dei figli minori e degli impegni assunti dai genitori e degli impegni, anche quelli futuri, dei figli stessi.
6) Il sig. verserà alla sig.ra AN SN: Parte_1
- a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori la somma di Euro 150,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio) somma che sarà portata ad € 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) non appena il padre avrà reperito una congrua occupazione (salario superiore ai 1.200,00 Euro mensili) che sarà versata alle coordinate bancarie fornite dalla madre anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
pagina 3 di 6 - l'Assegno Unico Universale sarà integralmente percepito dalla madre sig.ra AN SN, con l'impegno del marito a compiere ogni incombente affinché questi venga percepito interamente dalla moglie;
Per
- parimenti anche la pensione d'invalidità e di accompagnamento per il figlio sarà integralmente percepita dalla madre sig.ra AN SN, con l'impegno del marito a compiere ogni incombente affinché questa venga percepita interamente dalla moglie;
Per
- i coniugi danno atto che l'indennità di invalidità del piccolo e suo accompagnamento è stata sospesa da parte di a decorrere dal mese di maggio 2024 per via della sopravvenuta scadenza CP_1 del permesso di soggiorno del minore. Il padre ha già provveduto a chiedere mediante patronato il ripristino del sussidio e versamento degli arretrati (11 mesi alla data del presente ricorso). Non appena verranno erogati da gli arretrati non percepiti da giugno 2024 compreso, i coniugi CP_1 concordano di dividerli equamente. Pertanto l'originale del libretto postale intestato al minore n. 1257934313, sul quale l eroga la predetta indennità, verrà consegnato dal sig. Persona_3 CP_1
alla moglie non appena verranno erogati gli arretrati dovuti da - a decorrere Parte_1 CP_1 dal mese di giugno 2024 compreso - sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, provvedendo a prelevare la propria metà degli stessi prima della consegna alla sig.ra AN SN. Nelle more il sig. si impegna a inviare alla moglie estratto del libretto postale al 28 di ogni Parte_1 mese.
- i coniugi concordano che, finché l' non avrà recepito i termini del presente accordo disponendo CP_1 il pagamento dell'Assegno Unico Universale per i figli a favore della sig.ra AN SN nella misura del 100%, il Sig. , attualmente unico percettore di detto assegno in ragione Parte_1 del 100%, verserà alla moglie oltre al contributo al mantenimento sopra concordato anche l'importo relativo all'Assegno Unico Universale percepito.
7) Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% dai genitori. Il genitore che le anticiperà avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa. Le spese, come da Protocollo del Tribunale di Modena, saranno le seguenti:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del
Servizio Sanitario Nazionale.
pagina 4 di 6 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
8) Stante la precarietà delle condizioni economiche dei coniugi non è prevista alcuna forma di contribuzione tra gli stessi a titolo di mantenimento personale.
9) L'autovettura Fiat Bravo immatricolata nell'anno 2007, Tg. EC 428 XE, intestata al sig.
, di esiguo valore economico, rimane assegnata in esclusiva proprietà a Parte_1 quest'ultimo per espresso accordo tra i coniugi, non avendo la sig.ra AN SN ancora conseguito la patente di guida.
10) I coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e salvo il rispetto degli accordi raggiunti mediante la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione”.
pagina 5 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che possa essere dato incarico al Servizio sociale territorialmente competente come richiesto dalle parti, nell'interesse dei figli minori;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e AD NA nata a [...]_1 il 15/12/1995 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 8 settembre 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II – INCARICA il Servizio sociale di MODENA, o comunque quello territorialmente competente, di provvedere ad organizzare e poi vigilare, per il periodo di un anno dalla presente decisione, sulla frequentazione concordata dalle parti e riportata in motivazione, con facoltà di modificarla ed in particolare di ampliarla in caso di andamento positivo o di interromperla se emergono situazioni di pregiudizio, in tal caso con immediata segnalazione da inviare al Giudice Tutelare di Modena ed al
Pubblico Ministero minorile;
con relazione da inviare decorso un anno al Giudice Tutelare.
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Si comunichi al Servizio sociale competente.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6