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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1171/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1171/2021 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 30.10.2024 vertente
TRA
, CF , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GUZZO ARCANGELO e
MALTARELLO LORENZO
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ROBALDO ENZO,
FURLAN BELLA e FERRARIS PIETRO
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: all'udienza del 30.10.2024 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto la domanda, avanzata dal
[...]
, volta ad accertare che una serie di Parte_1 palificazioni infisse dalla convenuta “hanno le Controparte_1 caratteristiche delle costruzioni o comunque delle opere che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.133 lett. e) del citato R.D., possono “alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione”, impedendo o comunque rendendo assai difficoltosa l'attività pubblica di manutenzione da parte del Parte_1
”, con conseguente condanna alla rimozione.
[...]
La norma richiamata, in particolare, prescrive che “sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altro pere d'una bonificazione”, ossia non sono suscettibili di autorizzazione o sanatoria alcuna: “e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione”
3. Omessa ogni considerazione in ordine alle numerose pagine spese dal convenuto in ordine alle ritenute ragioni che avrebbero mosso l'attore nell'intraprendere l'odierna azione giudiziali, irrilevanti ai fini del decidere, formula innanzitutto eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. L'eccezione è infondata.
2 3.1. Sostiene il resistente che la controversia andrebbe devoluta alla giurisdizione del GA, e ciò ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. f)
c.p.a., concernente “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (enfasi del resistente).
3.2. L'eccezione si appalesa ictu oculi infondata, e ciò in quanto la domanda spiegata dall'attore non attiene in alcun modo all'esercizio di un potere amministrativo e al suo estrinsecarsi in un provvedimento nella materia urbanistica o edilizia, poiché le concessioni che vengono in rilievo nel presente giudizio non sono oggetto di esame sotto il profilo della loro formazione, ma solo sotto quello storico-documentale, quali titoli e fatti impeditivi all'accoglimento della domanda di parte attrice. Del pari, la tipologia di controversia odierna, che attiene a un'azione di tutela di tipo reale, non prevede neppure la necessità di procedere a un bilanciamento di interessi (pubblici primari, pubblici secondari e privati) confliggenti, come potrebbe avvenire in sede procedimentale ad opera della PA, allorquando si debba decidere sul rilascio di una concessione in deroga, con conseguente contrapposizione degli interessi pubblici sottesi alla tutela delle acque e alla miglior gestione delle telecomunicazioni;
al contrario, nell'odierno giudizio si tratta esclusivamente di verificare se una determinata situazione fattuale sia o meno sorretta da (precedenti) titoli autorizzativi, ai fini dell'assunzione delle conseguenti determinazioni: un tipo di accertamento, pertanto, tipicamente devoluto al Giudice Ordinario.
L'eccezione va pertanto respinta.
4. Sempre in via pregiudiziale di rito, parte convenuta solleva eccezione di incompetenza funzionale in favore del Giudice specializzato in
3 materia di acque pubbliche. L'eccezione, non particolarmente argomentata, è infondata.
4.1. Vanno innanzitutto richiamate le norme di riferimento, ovverosia gli artt. 140 e 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, i quali regolano le specifiche controversie devolute al nonché quelle attribuite in Pt_2 unico grado al TSAP:
Art. 140.
Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:
a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde;
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione
e utilizzazione di acque.
Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;
f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
4 Art. 143.
Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;
(33)
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge;
nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con
R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art.
378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
(33)
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
4.2. Come chiarito dalla corte di legittimità in sede di riparto di giurisdizione, “la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, come delimitata dall'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce, tra l'altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
dall'altro, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali
5 acque” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013); la Corte ha inoltre puntualizzato che “ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9279 del 11/04/2017).
4.3. Ebbene, dall'esame della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, se ne ricava che la controversia in oggetto, come sopra perimetrata, non ricade in alcuna delle fattispecie appena richiamate.
Si osserva, in particolare, che ai fini della risoluzione della presente controversia non si pone mai il problema di discernere se una determinata porzione di terreno vada o meno inclusa nel demanio idrico, unica ipotesi che avrebbe potuto avere un qualche astratto rilievo. L'eccezione va pertanto rigettata.
5. Sempre in via pregiudiziale di rito, il resistente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi.
L'eccezione è infondata.
5.1. Nello scrutinare la conformità dell'atto di citazione al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti
"assolutamente" incerto (Cfr. Cassazione civile sez. II, 08/07/2016,
n.14071).
Al contempo, occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a
6 pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cfr., in tal senso: Cass. n. 17023 del 2003; Cass., n. 27670 del 2008).
Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali,
l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza
(Cfr. Cass., S.U., 22/05/2012 n. 8077).
5.2. Ebbene, nel caso in analisi, si reputano sussistenti gli elementi minimi per identificare petitum e causa petendi, come si ricava peraltro dal fatto che parte convenuta è stata ampiamente in grado di spiegare le proprie difese nella medesima comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione va pertanto rigettata.
6. Procedendo oltre in ordine logico, parte convenuta formula eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione dei diritti azionati da controparte, eccependo l'intervenuta acquisizione di una servitù di uso pubblico per usucapione e/o per dicatio ad patriam; in buona sostanza, sostiene il convenuto che le palificazioni di cui si discute sarebbero state infisse decine di anni fa, sicché ormai l'attore non
7 avrebbe più titolo giuridico per domandarne la rimozione.
L'eccezione è infondata.
6.1. Con riferimento alla evocata nozione di dicatio ad patriam, è opportuno richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che questa “quale modo di costituzione di una servitù, postula un comportamento ad uso pubblico del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dare vita a tale diritto, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15618 del
14/06/2018).
6.2. Posto tale principio di diritto, che si fa proprio ai fini del decidere, appare immediatamente evidente come l'istituto non paia qui applicabile, in quanto la destinazione deve avvenire ad opera del proprietario, mentre nel caso di specie si controverte in punto di palificazioni asseritamente infisse in difetto di un idoneo titolo, e quindi contro la volontà presunta del titolare del diritto di proprietà.
6.3. Con riguardo, invece, al profilo dell'eccepita usucapione, anche tale ragione di eccezione appare infondata. Posto che si controverte in punto di legittimità di erezione di opere all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, osserva questo giudicante che detta fascia di rispetto costituisce non un diritto di proprietà liberamente disponibile, ma una proprietà giuridicamente conformata e legislativamente asservita a una specifica finalità pubblicistica in relazione a un bene demaniale, motivo per cui deve ritenersene, in limine, la non assoggettabilità all'istituto della prescrizione estintiva, il quale può notoriamente operare, nei confronti dei beni della pubblica amministrazione, con esclusivo riferimento ai beni appartenenti al patrimonio disponibile (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19951 del 12/07/2023). Le eccezioni preliminari vanno pertanto rigettate.
7. Passando al merito della controversia, parte convenuta ha innanzitutto contestato che, in relazione a diverse delle palificazioni
8 contestate, sarebbero sussistenti adeguati titoli autorizzatori, spesso molto risalenti, prodotti in giudizio in sede di costituzione e con le successive memorie istruttorie;
la puntuale verifica, anche mediante accesso sui luoghi, è stata devoluta a un consulente tecnico d'ufficio, come si dirà oltre.
Sempre in via generale, soggiunge il convenuto che il R.D. n. 368/1904 ex adverso invocato non menziona le palificazioni funzionali ad assicurare il servizio di TLC, né altre opere funzionali ad assicurare altri servizi o interessi pubblici, facendone conseguire che le stesse sarebbero dunque assoggettate al più leggero regime autorizzatorio delineato dall'articolo 135, comma 2, del R.D. n. 368/1904 che, per gli interventi non specificatamente indicati negli articoli precedenti, non prevede come obbligatorio il rilascio di una “formale concessione” e stabilisce che questi ultimi “sono invece permessi con semplice scritta”, potendo l'autorità preposta alla tutela del demanio idrico, a fronte della comunicazione scritta dell'occupante, comunque prescrivere “delle condizioni caso per caso” in relazione alla peculiarità delle opere. Su tali basi, il convenuto fa derivare che a fronte di domande quale quella del 1986 prodotta da sub CP_1 doc. 16, bisogna ritenere che l'attraversamento debba ritenersi autorizzato anche in assenza di un formale provvedimento autorizzatorio da parte del e che, comunque, anche per le Parte_1 altre sia verosimile ritenere che vi fosse stata comunicazione e assenza di specifiche prescrizioni da parte del . In ogni caso, la Parte_1 convenuta ha contestato anche nel merito la domanda avversaria, ritenendo insussistenti l'asserita pericolosità delle palificazioni e l'asserita necessità di rimuovere le stesse ai sensi dell'art. 133, lett. e) del R.D. n. 368/1904, non essendo vero che le stesse arrischino la sicurezza idraulica della zona e pregiudichino la convenienza d'uso degli argini. Sarebbe inoltre falso che le palificazioni violino la fascia di rispetto, ribadendo la inapplicabilità del R.D. citato al caso di specie, che sarebbe invece sottoposto alla normativa speciale di cui al
D. Lgs. n. 259/2003, prevalente rispetto a una normativa precedente che non disciplinava le comunicazioni, con conseguente impossibilità di ordinare la rimozione delle infissioni per cui è causa, da
9 equipararsi alle urbanizzazioni primarie. Da ultimo, osserva il convenuto che, anche a ritenere giuridicamente predicabile una interpretazione analogica del R.D. n. 368/1904, gli elementi che tra quelli indicati dalla norma che più si avvicina ai pali di cui si discute è quello delle “piantagioni di alberi”, in relazione al quale la fascia di rispetto è pari a 2 metri, con conseguente assenza di violazioni, salvo che per due delle interferenze contestate.
7.1. Va preliminarmente dato atto che, con la memoria istruttoria n.2, parte attrice dà atto della cessazione della materia del contendere con guardo alle interferenze indicate ai n.ri 8 e 11.
7.2. Tanto doverosamente premesso, va innanzitutto valutato quale sia la normativa applicabile al caso di specie. È tesi dell'attore che la causa debba essere decisa facendo applicazione della disciplina dettata dall'art. 133 lett. a), o in subordine lett. e), del R.D. n. 368/1904, norma che così dispone:
“Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso
d'acqua; […]
Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e) b sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio;
ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
[…]
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente
10 degradare o danneggiare i corsi di acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza d'una bonificazione.”
In ordine alla valutazione di tale questione, di non banale complessità ermeneutica, questo giudicante osserva quanto segue.
In un recente precedente della Corte d'Appello distrettuale, relativa a controversia tra il medesimo e il gestore della Parte_1 rete elettrica, il Giudice di secondo grado si è espresso nel senso della non applicabilità dell'art. 133 del R.D. n. 368/1904; in tale caso, le ragioni del decidere sono state dettate dalla ritenuta applicazione, secondo il principio di specialità, degli articoli 111 e 120 del R.D. n.
1775/33, che regola i procedimenti autorizzatori preordinati alla realizzazione degli impianti elettrici;
in tale richiamato precedente, la ritenuta operatività del principio di specialità si è fondata sulla constatazione per cui l'autorizzazione rilasciata dal Prefetto presuppone, a monte, un nulla osta reso dall'autorità di bonifica: in ragione, dunque, dell'intervento di tale ente, la disciplina generale del
1904 cederebbe in favore di quella speciale del 1933 (cfr., sul punto,
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 499/2024 - N. R.G.
00000206/2023 DEL 11/03/2024 PUBBLICATA IL 12/03/2024, in banca dati merito). Se ne ricava, pertanto, che i vincoli posti dalla norma generale possono cedere, purché risultino superati da un titolo autorizzatorio reso in forza di una normativa di settore.
Dal medesimo precedente giurisprudenziale, peraltro, si può certamente ricavare l'inapplicabilità al caso di specie, per medesimezza di ragioni motivazionali, del più leggero regime autorizzatorio delineato dall'articolo 135, comma 2 R.D. cit., norma che fa rinvio, per la tipizzazione delle opere, al precedente art. 134.
Ebbene, come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Appello di
Venezia nella sentenza richiamata, nessuna delle attività citate in detta norma si attaglia alla realizzazione di un elettrodotto, struttura funzionalmente analoga a una palificazione di sostegno per cablaggi telefonici.
11 Ora, poste tali premesse, deve rilevarsi che, in difetto di una autorizzazione che assorba il momento valutativo degli interessi tutelati dall'ente di bonifica, dovrà riespandersi la portata generale della normativa del 1904, né potrà farsi riferimento, secondo il principio di specialità, alla sopravvenuta disciplina di settore dettata dal codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 259/2003: tale disciplina, infatti, lungi dal conferire diritti soggettivi assoluti agli esercenti i servizi a rete, stabilisce la regolazione del necessario accesso al suolo mediante un apposito procedimento amministrativo, in cui sono eventualmente coinvolte tutte le PA interessate (cfr. Art.
49 d.lgs. cit.). Ne deriva, pertanto, che detta normativa potrebbe risultare astrattamente idonea (pro-futuro, e salva ogni valutazione che non compete ovviamente a questo Giudice, neppure munito al riguardo di giurisdizione) a consentire l'emissione di eventuali nuovi titoli autorizzatori, realizzando nel contradditorio del procedimento amministrativo il miglior bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, mentre non appare fornire precetti di immediata e diretta applicazione ai fini del decidere la controversia sottoposta a questo
Tribunale. Si ritiene, in definitiva, che debba applicarsi, ai fini del decidere, l'art. 133 del R.D. n. 368/1904.
7.3. Più nello specifico, ritenuta l'applicabilità dell'art. 133 R.D cit., deve ora valutarsi quale sia la distanza minima entro la quale sia di regola vietata l'infissione dei pali, essendo controverso se questi debbano essere assimilati ad alberi o a altre “fabbriche”.
Appare innanzitutto opportuno verificare quale sia la ratio della norma in discorso. Al riguardo, chiarisce la giurisprudenza del
Giudice amministrativo che l'oggetto di tutela è l'interesse pubblico relativo alla più funzionale ed efficace manutenzione di argini, sponde, corsi d'acqua e canali, in relazione al rischio di esondazione e al naturale deflusso delle acque (cfr. Consiglio di Stato sez. IV,
16/02/2012, n.816, in Banca dati DeJure. Sulla scorta di tali considerazioni, osserva questo Giudice che per “fabbriche”, termine arcaico da intendersi come comprensivo delle opere dell'uomo, debbano senz'altro intendersi anche le palificazioni per cui si discute, le quali non sono costituite da una semplice struttura cilindrica
12 infissa nel terreno, ma sono sovente ancorate al terreno mediante uno o più tiranti d'acciaio che a loro volta ampliano considerevolmente l'ingombro complessivo. Deve dunque ritenersi applicabile la distanza di rispetto “di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua”, importanza che non potrà che ricavarsi dal locale regolamento di pulizia idraulica.
8. Tutto ciò premesso in punto di diritto, può ora passarsi all'esame del merito della controversia, sulla scorta delle verifiche puntualmente effettuate dal consulente tecnico d'ufficio sulle singole interferenze contestate dall'attore. Al riguardo, si evidenzia che il consulente d'ufficio ha redatto l'elaborato previo accesso sui luoghi e dando adeguatamente conto delle operazioni svolte, riscontrando in maniera puntuale i rilievi formulati dai consulenti di parte;
con riguardo alla contestazione per cui il consulente si sarebbe diffuso anche in argomentazioni di tipo giuridico e pertanto riservate al Tribunale, i principi di diritto ritenuti applicabili al caso di specie saranno quelli esposti in precedenza in motivazione, mentre per gli aspetti di fatto potrà farsi riferimento all'elaborato peritale. Si prosegue all'esame delle singole interferenze.
8.1. Interferenza n.1- L'interferenza insiste sul mappale n.227 del Foglio 3 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di circa 4.00 m dal ciglio del canale e di un attraversamento del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 4.65 m sulla via alzaia. Il palo, dunque, non rispetta la distanza indicata dal R.D. n.368/1904, integrato dall'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
, che fissa la minima distanza in 6.00 m.
[...]
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Rileva il consulente che, dall'esame dettagliato del luogo, si può tuttavia ritenere come le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria non possano essere qui totalmente impedite dalla presenza della citata interferenza, ma possano essere garantite con il
13 ricorso a qualche magistero o accorgimento che si ritiene non possa essere giudicato eccessivamente oneroso.
8.1.1. Conseguentemente, in applicazione dell'133, terzo capoverso del
R.D. n. 368/1904, si ritiene che non debba ordinarsene la rimozione, non risultando dimostrato che la palificazione in oggetto arrechi un concreto pregiudizio.
8.2. Interferenza n.2 - L'interferenza insiste sul mappale n.242 del Foglio
3 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di circa 1.00 m dal ciglio del canale, con relativo tirante in acciaio, anch'esso ancorato a circa 1.00 m dal ciglio e di un attraversamento del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 6.00 m circa sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
L'interferenza si trova a ridosso di una tombinatura posta al di sotto di una strada comunale in corrispondenza di via dei Pescatori.
Dunque, il palo e il relativo tirante non rispettano quanto riportato nel R.D. n.368/1904, nonché la distanza minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del
[...]
. Parte_1
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti apprezzabilmente le sole operazioni di manutenzione ordinaria, mentre renda estremamente difficoltose quelle di manutenzione straordinaria soprattutto in relazione alla presenza del palo e del tirante in acciaio in prossimità del tombinamento. Un eventuale intervento sulla tombinatura renderebbe impossibile garantire la stabilità del palo telefonico.
8.2.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.3. Interferenza n.3 - L'interferenza insiste sul mappale n.578 del Foglio
3 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un
14 palo in legno a distanza di circa 2.40 m dal ciglio del canale, con relativa presenza di due tiranti in acciaio ancorati al terreno, a circa
2.50 m dal palo, di cui uno sul ciglio del canale. È altresì presente un attraversamento del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 6.00 m circa sulla via alzaia. L'interferenza si trova in prossimità di una tombinatura posta al di sotto di un accesso a proprietà privata.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo e i relativi tiranti non rispettano le distanze indicate nel R.D.
n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del
Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
[...]
Rileva il consulente che, da un esame dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo significativo le operazioni di manutenzione ordinaria, mentre renda pressoché impossibili quelle di manutenzione straordinaria soprattutto in relazione alla presenza del palo e dei due tiranti in acciaio.
8.3.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.4. Interferenza n.4 - L'interferenza insiste sul mappale n.285 del Foglio
4 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di circa 1.00 m dal ciglio del canale, con relativa presenza di un tirante in acciaio posto a distanza di circa 3.00
m dal palo, sul lato campagna. È altresì presente un attraversamento del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 6.00 m circa sulla via alzaia. L'interferenza si trova in prossimità di una tombinatura al di sotto di un accesso a strada bianca comunale di via dei Pescatori / via Bigolon.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
15 Il palo non rispetta le distanze indicata dal R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia
Idraulica del . Parte_1
Rileva il consulente che, da un esame dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo significativo le sole operazioni di sfalcio, mentre renda estremamente difficoltose quelle di manutenzione straordinaria soprattutto in relazione alla presenza del palo. Eventuali interventi sulla esistente tombinatura, non potrebbero essere realizzati salvaguardando la stabilità del palo.
8.4.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.5. Interferenza n.5 - L'interferenza insiste sul mappale n.599 del Foglio
3 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di circa 3.90 m dal ciglio del canale, con relativa presenza di un tirante in acciaio ancorato al terreno, a ridosso del ciglio del canale. È altresì presente un attraversamento del canale
Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 6.00 m circa sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo non rispetta le distanze indicate nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia
Idraulica del . Parte_1
Rileva il consulente che, dall'esame dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo significativo le operazioni di manutenzione ordinaria, pur rendendole più onerose per la presenza del tirante di acciaio. La realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria non potrebbe avvenire salvaguardando la presenza del tirante di acciaio, circostanza che renderebbe eccessivamente difficoltosi gli interventi di manutenzione straordinaria sul canale.
16 8.5.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.6. Interferenza n.7 - L'interferenza insiste sul mappale n.326 del Foglio
5 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di n.2 pali in legno, di cui il primo in corrispondenza della linea di posa di una tombinatura di un preesistente fosso di scolo con recapito nel canale Santa Maria, l'altro a distanza di circa 6.50 m dal ciglio del canale, con relativa presenza di un tirante in acciaio posto a ridosso del ciglio stradale. È altresì presente un attraversamento aereo del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di
5.00 m circa sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo posto a ridosso dell'esistente tombinatura non rispetta le distanze indicate nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica.
Il palo successivo rispetta invece le distanze imposte dal R.D.
n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del
Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
[...]
Rileva il consulente che, da un esame dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo significativo le operazioni di manutenzione ordinaria, mentre renda impossibili quelle di manutenzione straordinaria, in particolare per la presenza del palo in corrispondenza della esistente tombinatura, nonché per la presenza del cavo aereo posto alla quota di 4.70 sul piano di campagna.
8.6.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione, con riferimento al solo palo posto in violazione della fascia di rispetto.
8.7. Interferenza n.9 - L'interferenza insiste sui mappali nn.37 e 38 del
Foglio 5 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di
17 n.2 pali di cui uno in legno, dotato di due tiranti in acciaio, posto in sinistra idraulica ed uno in c.a.v. in destra idraulica del canale Santa
Maria. Sia il palo in cav che quello in legno, sono posti a ridosso, rispettivamente dei cigli destro e sinistro del canale Santa Maria. È altresì presente un attraversamento aereo del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 5.00 m circa sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
I due pali posti a ridosso dei cigli del canale non rispettano la distanza indicata nel R.D.n. 368/1904, nonché quella minima di 6.00
m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del
. Parte_1
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza limiti in modo significativo le operazioni di manutenzione ordinaria, mentre renda pressoché impossibili quelle di manutenzione straordinaria, a causa della presenza dei due pali indicati, nonché dei due tiranti di acciaio. Da rilevare come il cavo aereo posto pressoché trasversalmente al canale consorziale costituisca un evidente ostacolo alla movimentazione dei mezzi d'opera impegnati nelle operazioni di manutenzione.
8.7.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.8. Interferenza n.10 - L'interferenza insiste sul mappale n.475 del Foglio
5 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di una palificata posta longitudinalmente al ciglio destro del canale Santa
Maria. Tale interferenza è in qualche modo legata alla n.9 ed è stata, almeno in parte risolta da . Si tratta di n.2 pali, di cui uno in CP_1
c.a.v. ed uno in legno, entrambi posti in destra idraulica del canale
Santa Maria, rispettivamente a 4.50 m e a 5.00 m, con cavo telefonico posto ad altezza di circa 5.00 m sulla via alzaia.
18 Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
I due pali non rispettano la distanza indicata nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di
Polizia Idraulica del . Parte_1
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo apprezzabile, sia le operazioni di manutenzione ordinaria che quelle di manutenzione straordinaria, le quali possono essere eseguite non dovendosi richiedere particolari accorgimenti tecnici o particolari magisteri.
8.8.1. Conseguentemente, in applicazione dell'133, terzo capoverso del
R.D. n. 368/1904, si ritiene che non debba ordinarsene la rimozione, non risultando dimostrato che la palificazione in oggetto arrechi un concreto pregiudizio.
8.9. Interferenza n.12 – L'interferenza è stata rimossa da in CP_1 occasione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria della rete idraulica del canale Santa Maria e pertanto non rappresenta più motivo di contendere.
8.10. Interferenza n.13 - L'interferenza insiste sul mappale n.169 del
Foglio 10 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di un palo in legno con tirante in acciaio ancorato alla via alzaia in prossimità del ciglio sinistro del canale. È altresì presente una linea aerea posta longitudinalmente al canale, posta ad un'altezza di circa 5.00 m.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo, il tirante e la linea aerea non rispettano la distanza indicata nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
.
[...]
19 Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si osserva come siano possibili le sole operazioni di sfalcio delle sponde del canale, mentre le altre operazioni di manutenzione ordinaria e soprattutto quelle di manutenzione straordinaria siano rese impossibili per la presenza del palo e del tirante in acciaio.
8.10.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.11. Interferenza n.16 - L'interferenza insiste sul mappale n.407 del
Foglio 10 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di 6.40 m dal ciglio del canale, con tirante ancorato al terreno al centro della via alzaia. È altresì presente una linea aerea posta longitudinalmente al canale, posta ad un'altezza di circa 5.00 m.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo, il tirante e la linea aerea non rispettano la distanza indicata nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
.
[...]
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si osserva come sia stato eseguito un intervento finalizzato alla rimozione del tirante di acciaio ancorato sulla via alzaia, circostanza che comporterebbe l'eliminazione di parte dei problemi legati alle attività di manutenzione del canale. Si deve pertanto ritenere come, ad avvenuta eliminazione del tirante di acciaio, l'interferenza non limiti in modo apprezzabile, sia le operazioni di manutenzione ordinaria che quelle di manutenzione straordinaria, le quali possono pertanto essere eseguite non dovendosi richiedere onerosi accorgimenti tecnici o particolari magisteri. Osserva inoltre il consulente che, secondo quanto rilevato da parte del C.T.P. di parte attrice, a seguito della necessità di consentire un incremento della portata di deflusso nel canale Santa Maria e l'impossibilità di intervenire sull'esistente manufatto di attraversamento in muratura, vincolato dalla
20 competente Soprintendenza, il , si Parte_1 debba realizzare un nuovo manufatto “bypass” con scatolare in c.a., ma che tale circostanza non sembrerebbe comportare particolari problemi nella fase di esecuzione dell'intervento.
8.11.1. Conseguentemente, in applicazione dell'133, terzo capoverso del R.D. n. 368/1904, si ritiene che non debba ordinarsene la rimozione, non risultando dimostrato che la palificazione in oggetto arrechi un concreto pregiudizio.
8.12. Interferenza n.18 - L'interferenza insiste sul mappale n.27 del
Foglio 10 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di un palo di sostegno in legno della linea telefonica sul ciglio in destra idraulica del canale Santa Maria, dotato di due tiranti di acciaio ancorati anch'essi sul ciglio. Tale interferenza è in qualche modo legata alla n.19. Longitudinalmente al ciglio e trasversalmente al canale, insiste peraltro una linea aerea posta ad un'altezza di circa
5.00 m sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo e la linea aerea non rispettano la distanza indicata nel R.D.
n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del
Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
[...]
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo apprezzabile, le sole operazioni di sfalcio di sponda, mentre rende di fatto impossibili le restanti operazioni di manutenzione ordinaria, nonché di quella straordinaria del canale Santa Maria. A ciò si deve altresì aggiungere come l'interferenza pregiudichi l'esecuzione dell'intervento finalizzato alla realizzazione del nuovo manufatto “bypass” sopra segnalato.
8.12.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
21 8.13. Interferenza n.19 - L'interferenza insiste sul mappale n.26 del
Foglio 10 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di un palo di sostegno in legno della linea telefonica sul ciglio in destra idraulica del canale Santa Maria. Tale interferenza è in qualche modo legata alla n.18. Longitudinalmente al ciglio del canale, insiste peraltro una linea aerea posta ad un'altezza di circa 5.00 m sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo e la linea aerea non rispettano la distanza indicata nel R.D.
n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del
Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
[...]
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo apprezzabile, le sole operazioni di sfalcio di sponda, mentre renda di fatto impossibili le restanti operazioni di manutenzione ordinaria, nonché straordinaria del canale Santa Maria.
8.13.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
9. In definitiva, la domanda:
dovrà essere accolta con riguardo alle palificazioni indicate quali interferenze n. 2, 3, 4, 5, 6 (parzialmente), 9, 13, 18 e 19;
dovrà essere respinta con riguardo alle palificazioni indicate quali interferenze n. 1, 10 e 16.
Dovrà inoltre essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle palificazioni indicate quali interferenze n. 8, 11 e 12.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore
22 indeterminabile di media complessità a valori medi per le fasi di studio, introduzione, e decisione, valori massimi per la fase di trattazione, in ragione della complessità degli accertamenti tecnici svolti e della pluralità di udienze tenute. Si ritiene di ritenere il convenuto totalmente soccombente, posto che anche per i capi della domanda dove non vi è stato accoglimento, è stata rilevata la violazione delle distanze di rispetto.
11. Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna la convenuta alla rimozione delle palificazioni indicate in motivazione quali interferenze n. 2, 3, 4, 5, 6 (nei limiti indicati), 9, 13,
18 e 19;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle palificazioni indicate in motivazione quali interferenze n. 8, 11 e 12;
3. rigetta la domanda con riguardo alle palificazioni indicate in motivazione quali interferenze n. 1, 10 e 16.
4. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €12.729,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
5. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso il 28.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1171/2021 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 30.10.2024 vertente
TRA
, CF , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GUZZO ARCANGELO e
MALTARELLO LORENZO
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ROBALDO ENZO,
FURLAN BELLA e FERRARIS PIETRO
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: all'udienza del 30.10.2024 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto la domanda, avanzata dal
[...]
, volta ad accertare che una serie di Parte_1 palificazioni infisse dalla convenuta “hanno le Controparte_1 caratteristiche delle costruzioni o comunque delle opere che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.133 lett. e) del citato R.D., possono “alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione”, impedendo o comunque rendendo assai difficoltosa l'attività pubblica di manutenzione da parte del Parte_1
”, con conseguente condanna alla rimozione.
[...]
La norma richiamata, in particolare, prescrive che “sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altro pere d'una bonificazione”, ossia non sono suscettibili di autorizzazione o sanatoria alcuna: “e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione”
3. Omessa ogni considerazione in ordine alle numerose pagine spese dal convenuto in ordine alle ritenute ragioni che avrebbero mosso l'attore nell'intraprendere l'odierna azione giudiziali, irrilevanti ai fini del decidere, formula innanzitutto eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. L'eccezione è infondata.
2 3.1. Sostiene il resistente che la controversia andrebbe devoluta alla giurisdizione del GA, e ciò ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. f)
c.p.a., concernente “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (enfasi del resistente).
3.2. L'eccezione si appalesa ictu oculi infondata, e ciò in quanto la domanda spiegata dall'attore non attiene in alcun modo all'esercizio di un potere amministrativo e al suo estrinsecarsi in un provvedimento nella materia urbanistica o edilizia, poiché le concessioni che vengono in rilievo nel presente giudizio non sono oggetto di esame sotto il profilo della loro formazione, ma solo sotto quello storico-documentale, quali titoli e fatti impeditivi all'accoglimento della domanda di parte attrice. Del pari, la tipologia di controversia odierna, che attiene a un'azione di tutela di tipo reale, non prevede neppure la necessità di procedere a un bilanciamento di interessi (pubblici primari, pubblici secondari e privati) confliggenti, come potrebbe avvenire in sede procedimentale ad opera della PA, allorquando si debba decidere sul rilascio di una concessione in deroga, con conseguente contrapposizione degli interessi pubblici sottesi alla tutela delle acque e alla miglior gestione delle telecomunicazioni;
al contrario, nell'odierno giudizio si tratta esclusivamente di verificare se una determinata situazione fattuale sia o meno sorretta da (precedenti) titoli autorizzativi, ai fini dell'assunzione delle conseguenti determinazioni: un tipo di accertamento, pertanto, tipicamente devoluto al Giudice Ordinario.
L'eccezione va pertanto respinta.
4. Sempre in via pregiudiziale di rito, parte convenuta solleva eccezione di incompetenza funzionale in favore del Giudice specializzato in
3 materia di acque pubbliche. L'eccezione, non particolarmente argomentata, è infondata.
4.1. Vanno innanzitutto richiamate le norme di riferimento, ovverosia gli artt. 140 e 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, i quali regolano le specifiche controversie devolute al nonché quelle attribuite in Pt_2 unico grado al TSAP:
Art. 140.
Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:
a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde;
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione
e utilizzazione di acque.
Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;
f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
4 Art. 143.
Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;
(33)
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge;
nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con
R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art.
378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
(33)
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
4.2. Come chiarito dalla corte di legittimità in sede di riparto di giurisdizione, “la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, come delimitata dall'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce, tra l'altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
dall'altro, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali
5 acque” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013); la Corte ha inoltre puntualizzato che “ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9279 del 11/04/2017).
4.3. Ebbene, dall'esame della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, se ne ricava che la controversia in oggetto, come sopra perimetrata, non ricade in alcuna delle fattispecie appena richiamate.
Si osserva, in particolare, che ai fini della risoluzione della presente controversia non si pone mai il problema di discernere se una determinata porzione di terreno vada o meno inclusa nel demanio idrico, unica ipotesi che avrebbe potuto avere un qualche astratto rilievo. L'eccezione va pertanto rigettata.
5. Sempre in via pregiudiziale di rito, il resistente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi.
L'eccezione è infondata.
5.1. Nello scrutinare la conformità dell'atto di citazione al modello legale,
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti
"assolutamente" incerto (Cfr. Cassazione civile sez. II, 08/07/2016,
n.14071).
Al contempo, occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a
6 pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cfr., in tal senso: Cass. n. 17023 del 2003; Cass., n. 27670 del 2008).
Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali,
l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza
(Cfr. Cass., S.U., 22/05/2012 n. 8077).
5.2. Ebbene, nel caso in analisi, si reputano sussistenti gli elementi minimi per identificare petitum e causa petendi, come si ricava peraltro dal fatto che parte convenuta è stata ampiamente in grado di spiegare le proprie difese nella medesima comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione va pertanto rigettata.
6. Procedendo oltre in ordine logico, parte convenuta formula eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione dei diritti azionati da controparte, eccependo l'intervenuta acquisizione di una servitù di uso pubblico per usucapione e/o per dicatio ad patriam; in buona sostanza, sostiene il convenuto che le palificazioni di cui si discute sarebbero state infisse decine di anni fa, sicché ormai l'attore non
7 avrebbe più titolo giuridico per domandarne la rimozione.
L'eccezione è infondata.
6.1. Con riferimento alla evocata nozione di dicatio ad patriam, è opportuno richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che questa “quale modo di costituzione di una servitù, postula un comportamento ad uso pubblico del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dare vita a tale diritto, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15618 del
14/06/2018).
6.2. Posto tale principio di diritto, che si fa proprio ai fini del decidere, appare immediatamente evidente come l'istituto non paia qui applicabile, in quanto la destinazione deve avvenire ad opera del proprietario, mentre nel caso di specie si controverte in punto di palificazioni asseritamente infisse in difetto di un idoneo titolo, e quindi contro la volontà presunta del titolare del diritto di proprietà.
6.3. Con riguardo, invece, al profilo dell'eccepita usucapione, anche tale ragione di eccezione appare infondata. Posto che si controverte in punto di legittimità di erezione di opere all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, osserva questo giudicante che detta fascia di rispetto costituisce non un diritto di proprietà liberamente disponibile, ma una proprietà giuridicamente conformata e legislativamente asservita a una specifica finalità pubblicistica in relazione a un bene demaniale, motivo per cui deve ritenersene, in limine, la non assoggettabilità all'istituto della prescrizione estintiva, il quale può notoriamente operare, nei confronti dei beni della pubblica amministrazione, con esclusivo riferimento ai beni appartenenti al patrimonio disponibile (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19951 del 12/07/2023). Le eccezioni preliminari vanno pertanto rigettate.
7. Passando al merito della controversia, parte convenuta ha innanzitutto contestato che, in relazione a diverse delle palificazioni
8 contestate, sarebbero sussistenti adeguati titoli autorizzatori, spesso molto risalenti, prodotti in giudizio in sede di costituzione e con le successive memorie istruttorie;
la puntuale verifica, anche mediante accesso sui luoghi, è stata devoluta a un consulente tecnico d'ufficio, come si dirà oltre.
Sempre in via generale, soggiunge il convenuto che il R.D. n. 368/1904 ex adverso invocato non menziona le palificazioni funzionali ad assicurare il servizio di TLC, né altre opere funzionali ad assicurare altri servizi o interessi pubblici, facendone conseguire che le stesse sarebbero dunque assoggettate al più leggero regime autorizzatorio delineato dall'articolo 135, comma 2, del R.D. n. 368/1904 che, per gli interventi non specificatamente indicati negli articoli precedenti, non prevede come obbligatorio il rilascio di una “formale concessione” e stabilisce che questi ultimi “sono invece permessi con semplice scritta”, potendo l'autorità preposta alla tutela del demanio idrico, a fronte della comunicazione scritta dell'occupante, comunque prescrivere “delle condizioni caso per caso” in relazione alla peculiarità delle opere. Su tali basi, il convenuto fa derivare che a fronte di domande quale quella del 1986 prodotta da sub CP_1 doc. 16, bisogna ritenere che l'attraversamento debba ritenersi autorizzato anche in assenza di un formale provvedimento autorizzatorio da parte del e che, comunque, anche per le Parte_1 altre sia verosimile ritenere che vi fosse stata comunicazione e assenza di specifiche prescrizioni da parte del . In ogni caso, la Parte_1 convenuta ha contestato anche nel merito la domanda avversaria, ritenendo insussistenti l'asserita pericolosità delle palificazioni e l'asserita necessità di rimuovere le stesse ai sensi dell'art. 133, lett. e) del R.D. n. 368/1904, non essendo vero che le stesse arrischino la sicurezza idraulica della zona e pregiudichino la convenienza d'uso degli argini. Sarebbe inoltre falso che le palificazioni violino la fascia di rispetto, ribadendo la inapplicabilità del R.D. citato al caso di specie, che sarebbe invece sottoposto alla normativa speciale di cui al
D. Lgs. n. 259/2003, prevalente rispetto a una normativa precedente che non disciplinava le comunicazioni, con conseguente impossibilità di ordinare la rimozione delle infissioni per cui è causa, da
9 equipararsi alle urbanizzazioni primarie. Da ultimo, osserva il convenuto che, anche a ritenere giuridicamente predicabile una interpretazione analogica del R.D. n. 368/1904, gli elementi che tra quelli indicati dalla norma che più si avvicina ai pali di cui si discute è quello delle “piantagioni di alberi”, in relazione al quale la fascia di rispetto è pari a 2 metri, con conseguente assenza di violazioni, salvo che per due delle interferenze contestate.
7.1. Va preliminarmente dato atto che, con la memoria istruttoria n.2, parte attrice dà atto della cessazione della materia del contendere con guardo alle interferenze indicate ai n.ri 8 e 11.
7.2. Tanto doverosamente premesso, va innanzitutto valutato quale sia la normativa applicabile al caso di specie. È tesi dell'attore che la causa debba essere decisa facendo applicazione della disciplina dettata dall'art. 133 lett. a), o in subordine lett. e), del R.D. n. 368/1904, norma che così dispone:
“Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso
d'acqua; […]
Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e) b sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio;
ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;
[…]
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente
10 degradare o danneggiare i corsi di acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza d'una bonificazione.”
In ordine alla valutazione di tale questione, di non banale complessità ermeneutica, questo giudicante osserva quanto segue.
In un recente precedente della Corte d'Appello distrettuale, relativa a controversia tra il medesimo e il gestore della Parte_1 rete elettrica, il Giudice di secondo grado si è espresso nel senso della non applicabilità dell'art. 133 del R.D. n. 368/1904; in tale caso, le ragioni del decidere sono state dettate dalla ritenuta applicazione, secondo il principio di specialità, degli articoli 111 e 120 del R.D. n.
1775/33, che regola i procedimenti autorizzatori preordinati alla realizzazione degli impianti elettrici;
in tale richiamato precedente, la ritenuta operatività del principio di specialità si è fondata sulla constatazione per cui l'autorizzazione rilasciata dal Prefetto presuppone, a monte, un nulla osta reso dall'autorità di bonifica: in ragione, dunque, dell'intervento di tale ente, la disciplina generale del
1904 cederebbe in favore di quella speciale del 1933 (cfr., sul punto,
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 499/2024 - N. R.G.
00000206/2023 DEL 11/03/2024 PUBBLICATA IL 12/03/2024, in banca dati merito). Se ne ricava, pertanto, che i vincoli posti dalla norma generale possono cedere, purché risultino superati da un titolo autorizzatorio reso in forza di una normativa di settore.
Dal medesimo precedente giurisprudenziale, peraltro, si può certamente ricavare l'inapplicabilità al caso di specie, per medesimezza di ragioni motivazionali, del più leggero regime autorizzatorio delineato dall'articolo 135, comma 2 R.D. cit., norma che fa rinvio, per la tipizzazione delle opere, al precedente art. 134.
Ebbene, come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Appello di
Venezia nella sentenza richiamata, nessuna delle attività citate in detta norma si attaglia alla realizzazione di un elettrodotto, struttura funzionalmente analoga a una palificazione di sostegno per cablaggi telefonici.
11 Ora, poste tali premesse, deve rilevarsi che, in difetto di una autorizzazione che assorba il momento valutativo degli interessi tutelati dall'ente di bonifica, dovrà riespandersi la portata generale della normativa del 1904, né potrà farsi riferimento, secondo il principio di specialità, alla sopravvenuta disciplina di settore dettata dal codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 259/2003: tale disciplina, infatti, lungi dal conferire diritti soggettivi assoluti agli esercenti i servizi a rete, stabilisce la regolazione del necessario accesso al suolo mediante un apposito procedimento amministrativo, in cui sono eventualmente coinvolte tutte le PA interessate (cfr. Art.
49 d.lgs. cit.). Ne deriva, pertanto, che detta normativa potrebbe risultare astrattamente idonea (pro-futuro, e salva ogni valutazione che non compete ovviamente a questo Giudice, neppure munito al riguardo di giurisdizione) a consentire l'emissione di eventuali nuovi titoli autorizzatori, realizzando nel contradditorio del procedimento amministrativo il miglior bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, mentre non appare fornire precetti di immediata e diretta applicazione ai fini del decidere la controversia sottoposta a questo
Tribunale. Si ritiene, in definitiva, che debba applicarsi, ai fini del decidere, l'art. 133 del R.D. n. 368/1904.
7.3. Più nello specifico, ritenuta l'applicabilità dell'art. 133 R.D cit., deve ora valutarsi quale sia la distanza minima entro la quale sia di regola vietata l'infissione dei pali, essendo controverso se questi debbano essere assimilati ad alberi o a altre “fabbriche”.
Appare innanzitutto opportuno verificare quale sia la ratio della norma in discorso. Al riguardo, chiarisce la giurisprudenza del
Giudice amministrativo che l'oggetto di tutela è l'interesse pubblico relativo alla più funzionale ed efficace manutenzione di argini, sponde, corsi d'acqua e canali, in relazione al rischio di esondazione e al naturale deflusso delle acque (cfr. Consiglio di Stato sez. IV,
16/02/2012, n.816, in Banca dati DeJure. Sulla scorta di tali considerazioni, osserva questo Giudice che per “fabbriche”, termine arcaico da intendersi come comprensivo delle opere dell'uomo, debbano senz'altro intendersi anche le palificazioni per cui si discute, le quali non sono costituite da una semplice struttura cilindrica
12 infissa nel terreno, ma sono sovente ancorate al terreno mediante uno o più tiranti d'acciaio che a loro volta ampliano considerevolmente l'ingombro complessivo. Deve dunque ritenersi applicabile la distanza di rispetto “di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua”, importanza che non potrà che ricavarsi dal locale regolamento di pulizia idraulica.
8. Tutto ciò premesso in punto di diritto, può ora passarsi all'esame del merito della controversia, sulla scorta delle verifiche puntualmente effettuate dal consulente tecnico d'ufficio sulle singole interferenze contestate dall'attore. Al riguardo, si evidenzia che il consulente d'ufficio ha redatto l'elaborato previo accesso sui luoghi e dando adeguatamente conto delle operazioni svolte, riscontrando in maniera puntuale i rilievi formulati dai consulenti di parte;
con riguardo alla contestazione per cui il consulente si sarebbe diffuso anche in argomentazioni di tipo giuridico e pertanto riservate al Tribunale, i principi di diritto ritenuti applicabili al caso di specie saranno quelli esposti in precedenza in motivazione, mentre per gli aspetti di fatto potrà farsi riferimento all'elaborato peritale. Si prosegue all'esame delle singole interferenze.
8.1. Interferenza n.1- L'interferenza insiste sul mappale n.227 del Foglio 3 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di circa 4.00 m dal ciglio del canale e di un attraversamento del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 4.65 m sulla via alzaia. Il palo, dunque, non rispetta la distanza indicata dal R.D. n.368/1904, integrato dall'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
, che fissa la minima distanza in 6.00 m.
[...]
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Rileva il consulente che, dall'esame dettagliato del luogo, si può tuttavia ritenere come le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria non possano essere qui totalmente impedite dalla presenza della citata interferenza, ma possano essere garantite con il
13 ricorso a qualche magistero o accorgimento che si ritiene non possa essere giudicato eccessivamente oneroso.
8.1.1. Conseguentemente, in applicazione dell'133, terzo capoverso del
R.D. n. 368/1904, si ritiene che non debba ordinarsene la rimozione, non risultando dimostrato che la palificazione in oggetto arrechi un concreto pregiudizio.
8.2. Interferenza n.2 - L'interferenza insiste sul mappale n.242 del Foglio
3 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di circa 1.00 m dal ciglio del canale, con relativo tirante in acciaio, anch'esso ancorato a circa 1.00 m dal ciglio e di un attraversamento del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 6.00 m circa sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
L'interferenza si trova a ridosso di una tombinatura posta al di sotto di una strada comunale in corrispondenza di via dei Pescatori.
Dunque, il palo e il relativo tirante non rispettano quanto riportato nel R.D. n.368/1904, nonché la distanza minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del
[...]
. Parte_1
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti apprezzabilmente le sole operazioni di manutenzione ordinaria, mentre renda estremamente difficoltose quelle di manutenzione straordinaria soprattutto in relazione alla presenza del palo e del tirante in acciaio in prossimità del tombinamento. Un eventuale intervento sulla tombinatura renderebbe impossibile garantire la stabilità del palo telefonico.
8.2.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.3. Interferenza n.3 - L'interferenza insiste sul mappale n.578 del Foglio
3 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un
14 palo in legno a distanza di circa 2.40 m dal ciglio del canale, con relativa presenza di due tiranti in acciaio ancorati al terreno, a circa
2.50 m dal palo, di cui uno sul ciglio del canale. È altresì presente un attraversamento del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 6.00 m circa sulla via alzaia. L'interferenza si trova in prossimità di una tombinatura posta al di sotto di un accesso a proprietà privata.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo e i relativi tiranti non rispettano le distanze indicate nel R.D.
n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del
Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
[...]
Rileva il consulente che, da un esame dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo significativo le operazioni di manutenzione ordinaria, mentre renda pressoché impossibili quelle di manutenzione straordinaria soprattutto in relazione alla presenza del palo e dei due tiranti in acciaio.
8.3.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.4. Interferenza n.4 - L'interferenza insiste sul mappale n.285 del Foglio
4 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di circa 1.00 m dal ciglio del canale, con relativa presenza di un tirante in acciaio posto a distanza di circa 3.00
m dal palo, sul lato campagna. È altresì presente un attraversamento del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 6.00 m circa sulla via alzaia. L'interferenza si trova in prossimità di una tombinatura al di sotto di un accesso a strada bianca comunale di via dei Pescatori / via Bigolon.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
15 Il palo non rispetta le distanze indicata dal R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia
Idraulica del . Parte_1
Rileva il consulente che, da un esame dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo significativo le sole operazioni di sfalcio, mentre renda estremamente difficoltose quelle di manutenzione straordinaria soprattutto in relazione alla presenza del palo. Eventuali interventi sulla esistente tombinatura, non potrebbero essere realizzati salvaguardando la stabilità del palo.
8.4.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.5. Interferenza n.5 - L'interferenza insiste sul mappale n.599 del Foglio
3 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di circa 3.90 m dal ciglio del canale, con relativa presenza di un tirante in acciaio ancorato al terreno, a ridosso del ciglio del canale. È altresì presente un attraversamento del canale
Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 6.00 m circa sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo non rispetta le distanze indicate nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia
Idraulica del . Parte_1
Rileva il consulente che, dall'esame dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo significativo le operazioni di manutenzione ordinaria, pur rendendole più onerose per la presenza del tirante di acciaio. La realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria non potrebbe avvenire salvaguardando la presenza del tirante di acciaio, circostanza che renderebbe eccessivamente difficoltosi gli interventi di manutenzione straordinaria sul canale.
16 8.5.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.6. Interferenza n.7 - L'interferenza insiste sul mappale n.326 del Foglio
5 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di n.2 pali in legno, di cui il primo in corrispondenza della linea di posa di una tombinatura di un preesistente fosso di scolo con recapito nel canale Santa Maria, l'altro a distanza di circa 6.50 m dal ciglio del canale, con relativa presenza di un tirante in acciaio posto a ridosso del ciglio stradale. È altresì presente un attraversamento aereo del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di
5.00 m circa sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo posto a ridosso dell'esistente tombinatura non rispetta le distanze indicate nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica.
Il palo successivo rispetta invece le distanze imposte dal R.D.
n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del
Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
[...]
Rileva il consulente che, da un esame dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo significativo le operazioni di manutenzione ordinaria, mentre renda impossibili quelle di manutenzione straordinaria, in particolare per la presenza del palo in corrispondenza della esistente tombinatura, nonché per la presenza del cavo aereo posto alla quota di 4.70 sul piano di campagna.
8.6.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione, con riferimento al solo palo posto in violazione della fascia di rispetto.
8.7. Interferenza n.9 - L'interferenza insiste sui mappali nn.37 e 38 del
Foglio 5 del comune di Ariano Polesine, è costituita dalla presenza di
17 n.2 pali di cui uno in legno, dotato di due tiranti in acciaio, posto in sinistra idraulica ed uno in c.a.v. in destra idraulica del canale Santa
Maria. Sia il palo in cav che quello in legno, sono posti a ridosso, rispettivamente dei cigli destro e sinistro del canale Santa Maria. È altresì presente un attraversamento aereo del canale Santa Maria realizzato con cavo aereo posto ad una quota di 5.00 m circa sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
I due pali posti a ridosso dei cigli del canale non rispettano la distanza indicata nel R.D.n. 368/1904, nonché quella minima di 6.00
m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del
. Parte_1
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza limiti in modo significativo le operazioni di manutenzione ordinaria, mentre renda pressoché impossibili quelle di manutenzione straordinaria, a causa della presenza dei due pali indicati, nonché dei due tiranti di acciaio. Da rilevare come il cavo aereo posto pressoché trasversalmente al canale consorziale costituisca un evidente ostacolo alla movimentazione dei mezzi d'opera impegnati nelle operazioni di manutenzione.
8.7.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.8. Interferenza n.10 - L'interferenza insiste sul mappale n.475 del Foglio
5 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di una palificata posta longitudinalmente al ciglio destro del canale Santa
Maria. Tale interferenza è in qualche modo legata alla n.9 ed è stata, almeno in parte risolta da . Si tratta di n.2 pali, di cui uno in CP_1
c.a.v. ed uno in legno, entrambi posti in destra idraulica del canale
Santa Maria, rispettivamente a 4.50 m e a 5.00 m, con cavo telefonico posto ad altezza di circa 5.00 m sulla via alzaia.
18 Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
I due pali non rispettano la distanza indicata nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di
Polizia Idraulica del . Parte_1
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo apprezzabile, sia le operazioni di manutenzione ordinaria che quelle di manutenzione straordinaria, le quali possono essere eseguite non dovendosi richiedere particolari accorgimenti tecnici o particolari magisteri.
8.8.1. Conseguentemente, in applicazione dell'133, terzo capoverso del
R.D. n. 368/1904, si ritiene che non debba ordinarsene la rimozione, non risultando dimostrato che la palificazione in oggetto arrechi un concreto pregiudizio.
8.9. Interferenza n.12 – L'interferenza è stata rimossa da in CP_1 occasione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria della rete idraulica del canale Santa Maria e pertanto non rappresenta più motivo di contendere.
8.10. Interferenza n.13 - L'interferenza insiste sul mappale n.169 del
Foglio 10 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di un palo in legno con tirante in acciaio ancorato alla via alzaia in prossimità del ciglio sinistro del canale. È altresì presente una linea aerea posta longitudinalmente al canale, posta ad un'altezza di circa 5.00 m.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo, il tirante e la linea aerea non rispettano la distanza indicata nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
.
[...]
19 Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si osserva come siano possibili le sole operazioni di sfalcio delle sponde del canale, mentre le altre operazioni di manutenzione ordinaria e soprattutto quelle di manutenzione straordinaria siano rese impossibili per la presenza del palo e del tirante in acciaio.
8.10.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
8.11. Interferenza n.16 - L'interferenza insiste sul mappale n.407 del
Foglio 10 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di un palo in legno a distanza di 6.40 m dal ciglio del canale, con tirante ancorato al terreno al centro della via alzaia. È altresì presente una linea aerea posta longitudinalmente al canale, posta ad un'altezza di circa 5.00 m.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo, il tirante e la linea aerea non rispettano la distanza indicata nel R.D. n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
.
[...]
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si osserva come sia stato eseguito un intervento finalizzato alla rimozione del tirante di acciaio ancorato sulla via alzaia, circostanza che comporterebbe l'eliminazione di parte dei problemi legati alle attività di manutenzione del canale. Si deve pertanto ritenere come, ad avvenuta eliminazione del tirante di acciaio, l'interferenza non limiti in modo apprezzabile, sia le operazioni di manutenzione ordinaria che quelle di manutenzione straordinaria, le quali possono pertanto essere eseguite non dovendosi richiedere onerosi accorgimenti tecnici o particolari magisteri. Osserva inoltre il consulente che, secondo quanto rilevato da parte del C.T.P. di parte attrice, a seguito della necessità di consentire un incremento della portata di deflusso nel canale Santa Maria e l'impossibilità di intervenire sull'esistente manufatto di attraversamento in muratura, vincolato dalla
20 competente Soprintendenza, il , si Parte_1 debba realizzare un nuovo manufatto “bypass” con scatolare in c.a., ma che tale circostanza non sembrerebbe comportare particolari problemi nella fase di esecuzione dell'intervento.
8.11.1. Conseguentemente, in applicazione dell'133, terzo capoverso del R.D. n. 368/1904, si ritiene che non debba ordinarsene la rimozione, non risultando dimostrato che la palificazione in oggetto arrechi un concreto pregiudizio.
8.12. Interferenza n.18 - L'interferenza insiste sul mappale n.27 del
Foglio 10 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di un palo di sostegno in legno della linea telefonica sul ciglio in destra idraulica del canale Santa Maria, dotato di due tiranti di acciaio ancorati anch'essi sul ciglio. Tale interferenza è in qualche modo legata alla n.19. Longitudinalmente al ciglio e trasversalmente al canale, insiste peraltro una linea aerea posta ad un'altezza di circa
5.00 m sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo e la linea aerea non rispettano la distanza indicata nel R.D.
n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del
Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
[...]
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo apprezzabile, le sole operazioni di sfalcio di sponda, mentre rende di fatto impossibili le restanti operazioni di manutenzione ordinaria, nonché di quella straordinaria del canale Santa Maria. A ciò si deve altresì aggiungere come l'interferenza pregiudichi l'esecuzione dell'intervento finalizzato alla realizzazione del nuovo manufatto “bypass” sopra segnalato.
8.12.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
21 8.13. Interferenza n.19 - L'interferenza insiste sul mappale n.26 del
Foglio 10 del comune di Ariano Polesine ed è costituita dalla presenza di un palo di sostegno in legno della linea telefonica sul ciglio in destra idraulica del canale Santa Maria. Tale interferenza è in qualche modo legata alla n.18. Longitudinalmente al ciglio del canale, insiste peraltro una linea aerea posta ad un'altezza di circa 5.00 m sulla via alzaia.
Dagli atti di causa non vi è prova dell'esistenza di una regolare concessione idraulica.
Il palo e la linea aerea non rispettano la distanza indicata nel R.D.
n.368/1904, nonché quella minima di 6.00 m riportata all'art.6 del
Regolamento di Polizia Idraulica del Parte_1
[...]
Rileva il consulente che, dall'analisi dei luoghi, si deve ritenere come l'interferenza non limiti in modo apprezzabile, le sole operazioni di sfalcio di sponda, mentre renda di fatto impossibili le restanti operazioni di manutenzione ordinaria, nonché straordinaria del canale Santa Maria.
8.13.1. Conseguentemente, deve essere ordinata la rimozione della palificazione.
9. In definitiva, la domanda:
dovrà essere accolta con riguardo alle palificazioni indicate quali interferenze n. 2, 3, 4, 5, 6 (parzialmente), 9, 13, 18 e 19;
dovrà essere respinta con riguardo alle palificazioni indicate quali interferenze n. 1, 10 e 16.
Dovrà inoltre essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle palificazioni indicate quali interferenze n. 8, 11 e 12.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore
22 indeterminabile di media complessità a valori medi per le fasi di studio, introduzione, e decisione, valori massimi per la fase di trattazione, in ragione della complessità degli accertamenti tecnici svolti e della pluralità di udienze tenute. Si ritiene di ritenere il convenuto totalmente soccombente, posto che anche per i capi della domanda dove non vi è stato accoglimento, è stata rilevata la violazione delle distanze di rispetto.
11. Spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna la convenuta alla rimozione delle palificazioni indicate in motivazione quali interferenze n. 2, 3, 4, 5, 6 (nei limiti indicati), 9, 13,
18 e 19;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle palificazioni indicate in motivazione quali interferenze n. 8, 11 e 12;
3. rigetta la domanda con riguardo alle palificazioni indicate in motivazione quali interferenze n. 1, 10 e 16.
4. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €12.729,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
5. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso il 28.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
23