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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1592 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIVALE Parte_1
ANTONELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Castrovillari, via Dolcedorme.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in piazza Loreto COSENZA, presso la sede dell' , rappresentato CP_2
e difeso dall' avv. FERRATO UMBERTO, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento pensione inabilità civile.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 5.5.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- in data 2/11/2020, l'istante presentava domanda amministrativa volta al riconoscimento dello stato di invalidità civile;
- in data 14/6/2021 veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura
pari al 67%;
- avverso il già menzionato provvedimento il medesimo presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 3089/21 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale non riconoscendogli il requisito sanitario (
invalido in misura del 85%) utile per ottenere il beneficio della pensione di invalidità civile .
Non concordando con il parere del CTU adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore della pensione di invalidità CP_1
con decorrenza dal mese successivo alla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Preliminarmente va rilevato, ai fini della decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003, che l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per
A.T.P. depositato in data 30.9.2021 nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale risalente al
14.6.2021 come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.
Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito sanitario, si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-
sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stata sottoposto il ricorrente,
ha illustrato il quadro clinico del medesimo descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% a far data dal 24.1.2025, data di aggravamento delle patologie.
I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obbiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
A ciò si aggiunga la ricorrenza degli ulteriori presupposti legali previsti ai fini dell'erogazione della prestazione e consistenti nel requisito anagrafico e reddituale come da documentazione in atti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione di cui all'art. 12 della legge 118/1971 a decorrere dal
24.1.2025. Il riconoscimento del diritto alla richiesta prestazione soltanto da una data successiva agli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa ed alla proposizione del ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di giustizia, ad eccezione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, che sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione di cui all'art. 12 della legge 118 del 1971 a decorrere dal 24.1.2025;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1
liquidate con separati decreti.
Castrovillari, li 15.10.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo