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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2907/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2907/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. MASCI CARLO (C.F.: ) P.IVA_1 C.F._1
e dell'avv. MASCI FABIO ( ), elettivamente domiciliato in Pescara C.F._2
a via Venezia n. 4 presso il difensore avv. MASCI CARLO.
ATTRICE contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/CONTUMACE
Conclusioni: così come precisate all'udienza in trattazione scritta del 2/07/25.
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Lamenta parte attrice che in data 17 settembre 2020, con contratto stipulato per not. dott.
, registrato a Pescara, in data 5 ottobre 2020, al n. 8432 serie 1T, Persona_1 acquistava da Cosa Costa s.r.l.s. Parte_1 Parte_1
l'imbarcazione a motore denominata “Mythos; che al momento della stipula, Parte_1 corrispondeva a Cosa Costa il prezzo convenuto di € 30.000,00; che a seguito della
[...] compravendita suddetta, e segnatamente in data 19 settembre 2020, dal momento che l'imbarcazione venduta era ancora ormeggiata presso il Porto Turistico di Rimini, il sig.
amministratore unico di Cosa Costa, offriva, per il giorno successivo, a Controparte_1 titolo esclusivamente personale, per ragioni di mera cortesia, la propria disponibilità a guidare l'imbarcazione di dal Porto Turistico di Rimini al Porto Turistico di Parte_1
Pescara, città in cui aveva sede;
che acconsentiva non Parte_1 Parte_1 disponendo di personale che potesse guidare l'imbarcazione e avendo necessità di avere in sede la propria imbarcazione;
che in data 20 settembre 2020, il sig. Controparte_1 munito di regolare patente nautica, si metteva alla guida dell'imbarcazione per raggiungere il Porto Turistico di Pescara;
che in pari data il violando il sistema di CP_1 segnalamento marittimo, le indicazioni delle carte nautiche, il portolano e le ordinanze della
Capitaneria di Porto (docc. 16-17-18), anziché accingersi ad entrare all'interno del Porto
Turistico di Pescara, guidava alla volta del Porto Canale della città medesima e, a causa di manovre errate, conduceva l'imbarcazione sopra la soffolta segnalata dalla boa cardinale nord;
che sia il sistema di segnalamento marittimo sia le indicazioni delle carte nautiche sia il portolano vietavano l'accesso al tratto percorso dall'imbarcazione; che nel percorrere quel tratto, l'imbarcazione rimaneva incagliata alla soffolta e subiva ingenti danni allo scafo;
che non riuscendo a disincagliare autonomamente l'imbarcazione, il sig. CP_1 contattava un'impresa di lavorazioni marittime affinché provvedesse a
[...] disincagliarla attraverso un pontone;
che in data 21 settembre, alle ore 18:30 circa,
l'impresa contattata giungeva nel luogo dell'incidente e disincagliava l'imbarcazione attraverso il proprio pontone;
che all'esito dell'intervento dell'impresa, nonostante i danni allo scafo, il sig. rimetteva autonomamente in moto l'imbarcazione Controparte_1 nell'intento di guidarla sino al Porto Turistico, ma riusciva a percorrere solo un brevissimo tragitto, dal momento che la stessa, riempiendosi di acqua, si inabissava nelle adiacenze pagina 2 di 11 della diga foranea;
che in sede di denuncia alla Capitaneria di Porto il convenuto riconosceva espressamente di aver guidato, per proprio errore, alla volta del Porto Canale di
Pescara, di aver condotto l'imbarcazione sopra una soffolta, di essersi rimesso in moto nonostante i danni causati allo scafo e di essersi inabissato a seguito di detta ripartenza.
Concludeva dunque come di seguito: “nel merito: per le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per l'affondamento e per Controparte_1 il perimento totale dell'imbarcazione di proprietà di e, per gli effetti, Parte_1 condannarlo al risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, quantificati come segue o come ritenuto dal Giudice:
• € 30.000,00, pari al prezzo versato per l'acquisto dell'imbarcazione;
• € 1.960,54, pari al prezzo versato per la verniciatura e per la manutenzione dello scafo;
• € 617,32, pari al prezzo versato per l'alaggio e per il varo;
• € 1.065,10, pari al prezzo versato per l'atto di vendita;
• € 2.333,00, pari al prezzo versato per l'assegnazione del posto presso il Porto Turistico di Pescara;
• € 74,00, pari al prezzo versato per l'assicurazione;
• € 4.880,00, pari al prezzo versato per la rimozione dell'imbarcazione un importo equitativamente determinato dal Giudice per le spese di pubblicizzazione delle attività da diporto che sarebbero state svolte sull'imbarcazione se questa non fosse perita;
nonché condannarlo agli ulteriori danni, equitativamente determinati dal Giudice, derivanti:
• dalla mancata utilizzazione dell'imbarcazione;
• dalla mancata realizzazione dei rapporti contrattuali che sarebbero conseguiti all'utilizzazione dell'imbarcazione;
• dalla perdita e/o dalla diminuzione di lavoro di Parte_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad I.V.A., C.P.A. ed esborsi come per legge.”
All'udienza del 7/06/23, verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del convenuto venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Controparte_1
pagina 3 di 11 Assunta la prova orale, rinunciato l'interrogatorio formale richiesto nei confronti del convenuto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
2/07/25 tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il procedimento veniva trattenuto in decisione con termine di 60 giorni per le comparse conclusionali.
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie ed in definitiva della individuazione della normativa concretamente applicabile è preliminare l'indagine sulla natura del rapporto intercorso tra le parti.
Deduce parte attrice che “il sig. amministratore unico di Cosa Costa, Controparte_1 offriva, per il giorno successivo, a titolo esclusivamente personale, per ragioni di mera cortesia, la propria disponibilità a guidare l'imbarcazione di dal Porto Parte_1
Turistico di rimini al Porto Turistico di Pescara”.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato l'istituto dei rapporti di cortesia nell'ambito del contratto di trasporto, affermando che il trasporto "amichevole o di cortesia", a differenza del trasporto "gratuito", ove è presente un interesse essenzialmente economico del vettore, è privo dell'elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento.
Ad esso non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 cod. civ. - che dall'ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito - poiché manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità di colui che effettua il trasporto è di natura extracontrattuale ed è regolata quindi dall'art. 2043 cod. civ., anche con riferimento all'onere della prova in ordine alla responsabilità del vettore.(cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 21389 del 08/10/2009).
Elemento discretivo tra le due forme di trasporto, dunque, viene individuato nella possibilità, nel contratto di trasporto gratuito, che il vettore soddisfi un proprio interesse mediato, anche di natura non patrimoniale idoneo a determinare il sorgere dell'obbligazione pagina 4 di 11 a norma dell'art. 1174 c.c., mentre il trasporto amichevole si concretizza in un mero rapporto di fatto, come tale non idoneo a produrre l'insorgere del vincolo contrattuale.
Si rammenta inoltre che nell'ambito del codice della Navigazione l'articolo 413 disciplina la responsabilità del vettore nel trasporto gratuito, stabilendo che le disposizioni sulla responsabilità e i limiti del risarcimento si applicano anche ai trasporti gratuiti.
Nel caso di specie, anche alla luce della cornice dei fatti così come descritta dall'attore deve ritenersi la prestazione posta in essere dal caratterizzata dalla gratuità degli effetti CP_1
(assenza di corrispettivo) oltre che dalla gratuità della causa (assenza di qualsiasi interesse del convenuto).
Esclusa la natura negoziale del rapporto, alla fattispecie in esame dovranno essere applicati i principi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., con riferimento all'ambito della circolazione, dell'art. 2054 c.c.. ciò in quanto “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito).”(crf. Cassazione civile sez. III - 13/03/2014, n. 5795 ).
L'applicazione dell'art. 2054 c.c. è giustificata dal dettato del comma 1dell'art. 40 del
D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171: “1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo
2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2 dello stesso codice”.
Dispone l'art. 2054 c.c al comma 1 “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
pagina 5 di 11
La norma prevede un'ipotesi di responsabilità aggravata, ossia caratterizzata da una presunzione di colpa a prova invertita ove la presunzione è superabile solo dalla dimostrazione, da parte del danneggiante, di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Elementi costitutivi della fattispecie sono: la circolazione dell'imbarcazione; l'evento lesivo;
il rapporto di causalità materiale tra la circolazione e l'evento lesivo;
il danno;
il rapporto di causalità tra l'evento e il danno;
l'omessa adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.
L'evento lesivo così come descritto da parte attrice oltreché la circolazione della imbarcazione, trovano riscontro nelle due dichiarazioni in atti ove il effettuava CP_1
“Denuncia di evento straordinario occorso durante la navigazione” ricevute in data
21/09/2020 presso la Capitaneria di Porto di Pescara.
Nel corpo delle stesse si legge “in data 20/09/2020, partendo da Porto di Porto Verde
Rimini per trasferimento imbarcazione per conto dell'armatore come da Persona_2 lui richiestomi sono arrivato all'entrata del Porto di Pescara, indicatomi dal gps, mentre pensavo di esservi entrato con andatura a lasco, mi sono improvvisamente ritrovato su una secca […] non riuscivo a fare retromarcia […] (doc. 6); “in data 21/09/2020 facendo seguito all'evento intercorso ieri chiedo consiglio alla capitaneria […] viene per tirare indietro l'imbarcazione e uscire dalla secca, fatto ciò mi metto in movimento per recarmi al porto turistico, dopo di che inizio a imbarcare acqua in quanto scoppia una bufera di pioggia, grandine e vento forte, provo di governare l'imbarcazione, mentre i motori si spengono e non era più governabile la barca e la prua si immergeva […]”. (doc. 7).
La zona ove l'imbarcazione risulta essersi incagliata, secca in posizione “adiacente la diga foranea denominata “Paolucci”” lat. 42° 28' 29'' – long. 014 °13' 42'', è confermata dall'ordine di rimozione in atti (doc. 13). pagina 6 di 11 L'intero spazio, all'epoca del sinistro, era oggetto di lavori in corso e risultava intercluso alla navigazione con eccezione dei soli mezzi nautici impegnati nei lavori e ciò in forza dell'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 87 del 2017. (doc. 18).
Certa è la sussistenza di un nesso di causalità materiale ex art. 40 comma 1 del c.p. tra l'evento lesivo così descritto e la circolazione della imbarcazione.
Si evidenzia infatti che il in un primo momento si metteva alla guida della CP_1 imbarcazione e noncurante dei suddetti divieti di navigazione la faceva incagliare nella secca. In un secondo momento, ottenuta la liberazione della l'imbarcazione grazie all'intervento di un soggetto terzo, il convenuto ometteva di verificare lo stato del mezzo e nel riprendere la navigazione in direzione del Porto turistico di Pescara iniziava ad imbarcare acqua;
seguivano poi lo spegnimento dei motori e la definitiva perdita del controllo del mezzo che si inabissava.
Deve chiarirsi che la circostanza emersa dalla seconda “denuncia di evento straordinario”
(doc. 7) ossia la improvvisa “bufera di pioggia, grandine e vento forte” non può ritenersi quale causa sopravvenuta interruttiva della causalità e ciò alla luce dell'articolo 41 comma
1 e comma 2 del c.p., dovendosi ritenere accertato secondo il criterio della probabilità cruciale che l'evento lesivo occorso, nella specie l'inabissamento, sia stato causato anche dalla condotta del che facendo incagliare l'imbarcazione ne ha danneggiato lo CP_1 scafo.
È infatti consolidata la massima di esperienza che una imbarcazione, in assenza di altri danni, sia in grado di resistere all'evento naturale sopra descritto.
Ebbene, accertata la responsabilità esclusiva del in merito al fatto illecito CP_1 lamentato, affinché nasca una obbligazione risarcitoria è necessario che sia accertata l'esistenza di un danno risarcibile legato all'evento lesivo da un nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c..
pagina 7 di 11 È in atti il contratto di compravendita del 17/09/2020 della imbarcazione denominata
Mythos, intercorso tra in qualità di amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante della e in qualità di socio Controparte_2 Parte_1 accomandatario e legale rappresentante della soc. Parte_1 Parte_1
corredato da copia conforme dell'attestazione notarile da cui risulta la proprietà
[...] della imbarcazione in capo all'attrice.
Risulta altresì che l'imbarcazione sia stata compravenduta per l'importo di € 30.000,00 corrisposto mediante due bonifici bancari eseguiti per il tramite di UBI Banca rispettivamente in data 11/09/2020 per € 10.000,00 TNR
031195809725511481540015400IT e in data 17/09/20 di €20.000,00
TNR0311137773526107481540015400IT. (vedi docc. 3 e doc 4).
Ciò posto, a titolo di danno emergente sono dovute le seguenti somme.
€ 30.000,00 quale valore dell'imbarcazione affondata e totalmente perita, anche alla luce del minimo lasso di tempo intercorso tra l'acquisto del bene e la perdita dello stesso, tale per cui è ragionevole ritenere che il valore dello stesso sia rimasto immutato ( questo valore si può intendere congruamente idoneo a rappresentare il danno della perdita del mezzo anche all'attualità );
€ 4.880,00 per le spese di rimozione sostenute in data 17/11/2020 a seguito dell'ordine di rimozione (doc.13).
Non sono dovute invece le somme di € 2333,00 quale esborso sostenuto per l'acquisto del posto barca (doc. 11); € 74,00 quali spese per assicurazione (doc. 12); € 1.960,54 per le spese di verniciatura sostenute in data 06/09/2020; € 617,32 quali spese di alaggio e varo oltre ad € 1677, 10 a titolo di spese notarili. (doc. 10 atto di citazione), spese sostenute prima dell'evento lesivo e che dunque non sono conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo.
pagina 8 di 11 A titolo di lucro cessante per la mancata realizzazione dei rapporti contrattuali che sarebbero conseguiti all'utilizzazione dell'imbarcazione deve riconoscersi l'importo di €
1000,00.
In proposito è da osservare che solo due delle prenotazioni evincibili dalla lista prodotta con seconda memoria trovano conferma certa nelle dichiarazioni testimoniali del teste Tes_1
: “Cap. 12) ho già riferito della prenotazione da me effettuata. Nulla so in merito
[...] ad eventuali altre prenotazioni.”; “cap. 12) Nulla so, posso dire solo della Testimone_2 mia prenotazione cap. 15) Nulla posso dire se non che, avendo uno stabilimento balneare, mi è stato riferito da alcuni clienti che avrebbe messo a disposizione Parte_1 un'imbarcazione per iniziative turistiche ed ho prenotato per la giornata del 7 ottobre per me e per mia moglie.” e della teste “cap. 12) Quello che posso dire è Testimone_3 che mio marito aveva prenotato tramite una piccola Testimone_2 Parte_1 vacanza di un paio di giorni per il nostro anniversario da svolgersi su un'imbarcazione da diporto. La cosa l'ho saputa a fine settembre, quando sempre mio marito mi ha riferito che aveva preparato questa piccola vacanza come sorpresa, ma che la cosa non era andata in porto in quanto l'imbarcazione aveva avuto un incidente e che non era più disponibile”.
Per quanto concerne la prenotazione riguardante , si ravvisano delle Persona_3 incongruenze. Infatti la medesima ha confermato di aver prenotato “all'incirca in luglio
2020 per un fine settimana di settembre” quando a quella data l'imbarcazione non era ancora di proprietà della e risultando dal volantino allegato da parte attrice Parte_1 come le prenotazioni e le informazioni fossero possibili solo a partire dal 30/09/2020 (doc.
19 di cui alla seconda memoria).Inoltre dallo stesso elenco delle prenotazioni prodotto da parte attrice, la prenotazione ricadrebbe in data 2 ottobre, con sovrapposizione di quella a nome Tes_1
Ed allora, posto che sempre nella documentazione fornita da parte attrice il prezzo del servizio è indicato in quello di euro 250 a persona, il danno da lucro cessante si quantifica nella somma già precisata di euro 1000.
pagina 9 di 11 Nulla può essere riconosciuto a titolo di mancata utilizzazione dell'imbarcazione o di perdita e/o diminuzione di lavoro della non essendoci alcuna prova in tal Parte_1 senso.
È pacifico che in tema di risarcimento del danno, la determinazione del lucro cessante vada desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base ad una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta;
ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità.
Da ultimo, in alcun modo accoglibile è la richiesta di riconoscimento di un importo equitativo “per le spese di pubblicizzazione delle attività da diporto che sarebbero state svolte sull'imbarcazione se questa non fosse perita” voce che non ha natura di lucro cessante, essendo quest'ultimo definibile come la mancata o diminuita produttività delle persone o delle cose. Le spese di pubblicità hanno invece natura di danno emergente e dunque riconoscibili solo in presenza della prova di un effettivo esborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri del D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. n.147 del 13/08/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000- valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara responsabile per l'affondamento e il perimento totale Controparte_1 dell'imbarcazione di proprietà di Parte_1
Condanna a pagare a parte attrice la somma di € 35.880,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, da maggiorare di interessi dalla domanda.
pagina 10 di 11 Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 545,00 per esborsi, € 3809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge
Pescara, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2907/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. MASCI CARLO (C.F.: ) P.IVA_1 C.F._1
e dell'avv. MASCI FABIO ( ), elettivamente domiciliato in Pescara C.F._2
a via Venezia n. 4 presso il difensore avv. MASCI CARLO.
ATTRICE contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/CONTUMACE
Conclusioni: così come precisate all'udienza in trattazione scritta del 2/07/25.
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Lamenta parte attrice che in data 17 settembre 2020, con contratto stipulato per not. dott.
, registrato a Pescara, in data 5 ottobre 2020, al n. 8432 serie 1T, Persona_1 acquistava da Cosa Costa s.r.l.s. Parte_1 Parte_1
l'imbarcazione a motore denominata “Mythos; che al momento della stipula, Parte_1 corrispondeva a Cosa Costa il prezzo convenuto di € 30.000,00; che a seguito della
[...] compravendita suddetta, e segnatamente in data 19 settembre 2020, dal momento che l'imbarcazione venduta era ancora ormeggiata presso il Porto Turistico di Rimini, il sig.
amministratore unico di Cosa Costa, offriva, per il giorno successivo, a Controparte_1 titolo esclusivamente personale, per ragioni di mera cortesia, la propria disponibilità a guidare l'imbarcazione di dal Porto Turistico di Rimini al Porto Turistico di Parte_1
Pescara, città in cui aveva sede;
che acconsentiva non Parte_1 Parte_1 disponendo di personale che potesse guidare l'imbarcazione e avendo necessità di avere in sede la propria imbarcazione;
che in data 20 settembre 2020, il sig. Controparte_1 munito di regolare patente nautica, si metteva alla guida dell'imbarcazione per raggiungere il Porto Turistico di Pescara;
che in pari data il violando il sistema di CP_1 segnalamento marittimo, le indicazioni delle carte nautiche, il portolano e le ordinanze della
Capitaneria di Porto (docc. 16-17-18), anziché accingersi ad entrare all'interno del Porto
Turistico di Pescara, guidava alla volta del Porto Canale della città medesima e, a causa di manovre errate, conduceva l'imbarcazione sopra la soffolta segnalata dalla boa cardinale nord;
che sia il sistema di segnalamento marittimo sia le indicazioni delle carte nautiche sia il portolano vietavano l'accesso al tratto percorso dall'imbarcazione; che nel percorrere quel tratto, l'imbarcazione rimaneva incagliata alla soffolta e subiva ingenti danni allo scafo;
che non riuscendo a disincagliare autonomamente l'imbarcazione, il sig. CP_1 contattava un'impresa di lavorazioni marittime affinché provvedesse a
[...] disincagliarla attraverso un pontone;
che in data 21 settembre, alle ore 18:30 circa,
l'impresa contattata giungeva nel luogo dell'incidente e disincagliava l'imbarcazione attraverso il proprio pontone;
che all'esito dell'intervento dell'impresa, nonostante i danni allo scafo, il sig. rimetteva autonomamente in moto l'imbarcazione Controparte_1 nell'intento di guidarla sino al Porto Turistico, ma riusciva a percorrere solo un brevissimo tragitto, dal momento che la stessa, riempiendosi di acqua, si inabissava nelle adiacenze pagina 2 di 11 della diga foranea;
che in sede di denuncia alla Capitaneria di Porto il convenuto riconosceva espressamente di aver guidato, per proprio errore, alla volta del Porto Canale di
Pescara, di aver condotto l'imbarcazione sopra una soffolta, di essersi rimesso in moto nonostante i danni causati allo scafo e di essersi inabissato a seguito di detta ripartenza.
Concludeva dunque come di seguito: “nel merito: per le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per l'affondamento e per Controparte_1 il perimento totale dell'imbarcazione di proprietà di e, per gli effetti, Parte_1 condannarlo al risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, quantificati come segue o come ritenuto dal Giudice:
• € 30.000,00, pari al prezzo versato per l'acquisto dell'imbarcazione;
• € 1.960,54, pari al prezzo versato per la verniciatura e per la manutenzione dello scafo;
• € 617,32, pari al prezzo versato per l'alaggio e per il varo;
• € 1.065,10, pari al prezzo versato per l'atto di vendita;
• € 2.333,00, pari al prezzo versato per l'assegnazione del posto presso il Porto Turistico di Pescara;
• € 74,00, pari al prezzo versato per l'assicurazione;
• € 4.880,00, pari al prezzo versato per la rimozione dell'imbarcazione un importo equitativamente determinato dal Giudice per le spese di pubblicizzazione delle attività da diporto che sarebbero state svolte sull'imbarcazione se questa non fosse perita;
nonché condannarlo agli ulteriori danni, equitativamente determinati dal Giudice, derivanti:
• dalla mancata utilizzazione dell'imbarcazione;
• dalla mancata realizzazione dei rapporti contrattuali che sarebbero conseguiti all'utilizzazione dell'imbarcazione;
• dalla perdita e/o dalla diminuzione di lavoro di Parte_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad I.V.A., C.P.A. ed esborsi come per legge.”
All'udienza del 7/06/23, verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del convenuto venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Controparte_1
pagina 3 di 11 Assunta la prova orale, rinunciato l'interrogatorio formale richiesto nei confronti del convenuto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
2/07/25 tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il procedimento veniva trattenuto in decisione con termine di 60 giorni per le comparse conclusionali.
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie ed in definitiva della individuazione della normativa concretamente applicabile è preliminare l'indagine sulla natura del rapporto intercorso tra le parti.
Deduce parte attrice che “il sig. amministratore unico di Cosa Costa, Controparte_1 offriva, per il giorno successivo, a titolo esclusivamente personale, per ragioni di mera cortesia, la propria disponibilità a guidare l'imbarcazione di dal Porto Parte_1
Turistico di rimini al Porto Turistico di Pescara”.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato l'istituto dei rapporti di cortesia nell'ambito del contratto di trasporto, affermando che il trasporto "amichevole o di cortesia", a differenza del trasporto "gratuito", ove è presente un interesse essenzialmente economico del vettore, è privo dell'elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento.
Ad esso non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 cod. civ. - che dall'ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito - poiché manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità di colui che effettua il trasporto è di natura extracontrattuale ed è regolata quindi dall'art. 2043 cod. civ., anche con riferimento all'onere della prova in ordine alla responsabilità del vettore.(cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 21389 del 08/10/2009).
Elemento discretivo tra le due forme di trasporto, dunque, viene individuato nella possibilità, nel contratto di trasporto gratuito, che il vettore soddisfi un proprio interesse mediato, anche di natura non patrimoniale idoneo a determinare il sorgere dell'obbligazione pagina 4 di 11 a norma dell'art. 1174 c.c., mentre il trasporto amichevole si concretizza in un mero rapporto di fatto, come tale non idoneo a produrre l'insorgere del vincolo contrattuale.
Si rammenta inoltre che nell'ambito del codice della Navigazione l'articolo 413 disciplina la responsabilità del vettore nel trasporto gratuito, stabilendo che le disposizioni sulla responsabilità e i limiti del risarcimento si applicano anche ai trasporti gratuiti.
Nel caso di specie, anche alla luce della cornice dei fatti così come descritta dall'attore deve ritenersi la prestazione posta in essere dal caratterizzata dalla gratuità degli effetti CP_1
(assenza di corrispettivo) oltre che dalla gratuità della causa (assenza di qualsiasi interesse del convenuto).
Esclusa la natura negoziale del rapporto, alla fattispecie in esame dovranno essere applicati i principi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., con riferimento all'ambito della circolazione, dell'art. 2054 c.c.. ciò in quanto “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito).”(crf. Cassazione civile sez. III - 13/03/2014, n. 5795 ).
L'applicazione dell'art. 2054 c.c. è giustificata dal dettato del comma 1dell'art. 40 del
D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171: “1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo
2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2 dello stesso codice”.
Dispone l'art. 2054 c.c al comma 1 “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
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La norma prevede un'ipotesi di responsabilità aggravata, ossia caratterizzata da una presunzione di colpa a prova invertita ove la presunzione è superabile solo dalla dimostrazione, da parte del danneggiante, di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Elementi costitutivi della fattispecie sono: la circolazione dell'imbarcazione; l'evento lesivo;
il rapporto di causalità materiale tra la circolazione e l'evento lesivo;
il danno;
il rapporto di causalità tra l'evento e il danno;
l'omessa adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.
L'evento lesivo così come descritto da parte attrice oltreché la circolazione della imbarcazione, trovano riscontro nelle due dichiarazioni in atti ove il effettuava CP_1
“Denuncia di evento straordinario occorso durante la navigazione” ricevute in data
21/09/2020 presso la Capitaneria di Porto di Pescara.
Nel corpo delle stesse si legge “in data 20/09/2020, partendo da Porto di Porto Verde
Rimini per trasferimento imbarcazione per conto dell'armatore come da Persona_2 lui richiestomi sono arrivato all'entrata del Porto di Pescara, indicatomi dal gps, mentre pensavo di esservi entrato con andatura a lasco, mi sono improvvisamente ritrovato su una secca […] non riuscivo a fare retromarcia […] (doc. 6); “in data 21/09/2020 facendo seguito all'evento intercorso ieri chiedo consiglio alla capitaneria […] viene per tirare indietro l'imbarcazione e uscire dalla secca, fatto ciò mi metto in movimento per recarmi al porto turistico, dopo di che inizio a imbarcare acqua in quanto scoppia una bufera di pioggia, grandine e vento forte, provo di governare l'imbarcazione, mentre i motori si spengono e non era più governabile la barca e la prua si immergeva […]”. (doc. 7).
La zona ove l'imbarcazione risulta essersi incagliata, secca in posizione “adiacente la diga foranea denominata “Paolucci”” lat. 42° 28' 29'' – long. 014 °13' 42'', è confermata dall'ordine di rimozione in atti (doc. 13). pagina 6 di 11 L'intero spazio, all'epoca del sinistro, era oggetto di lavori in corso e risultava intercluso alla navigazione con eccezione dei soli mezzi nautici impegnati nei lavori e ciò in forza dell'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 87 del 2017. (doc. 18).
Certa è la sussistenza di un nesso di causalità materiale ex art. 40 comma 1 del c.p. tra l'evento lesivo così descritto e la circolazione della imbarcazione.
Si evidenzia infatti che il in un primo momento si metteva alla guida della CP_1 imbarcazione e noncurante dei suddetti divieti di navigazione la faceva incagliare nella secca. In un secondo momento, ottenuta la liberazione della l'imbarcazione grazie all'intervento di un soggetto terzo, il convenuto ometteva di verificare lo stato del mezzo e nel riprendere la navigazione in direzione del Porto turistico di Pescara iniziava ad imbarcare acqua;
seguivano poi lo spegnimento dei motori e la definitiva perdita del controllo del mezzo che si inabissava.
Deve chiarirsi che la circostanza emersa dalla seconda “denuncia di evento straordinario”
(doc. 7) ossia la improvvisa “bufera di pioggia, grandine e vento forte” non può ritenersi quale causa sopravvenuta interruttiva della causalità e ciò alla luce dell'articolo 41 comma
1 e comma 2 del c.p., dovendosi ritenere accertato secondo il criterio della probabilità cruciale che l'evento lesivo occorso, nella specie l'inabissamento, sia stato causato anche dalla condotta del che facendo incagliare l'imbarcazione ne ha danneggiato lo CP_1 scafo.
È infatti consolidata la massima di esperienza che una imbarcazione, in assenza di altri danni, sia in grado di resistere all'evento naturale sopra descritto.
Ebbene, accertata la responsabilità esclusiva del in merito al fatto illecito CP_1 lamentato, affinché nasca una obbligazione risarcitoria è necessario che sia accertata l'esistenza di un danno risarcibile legato all'evento lesivo da un nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c..
pagina 7 di 11 È in atti il contratto di compravendita del 17/09/2020 della imbarcazione denominata
Mythos, intercorso tra in qualità di amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante della e in qualità di socio Controparte_2 Parte_1 accomandatario e legale rappresentante della soc. Parte_1 Parte_1
corredato da copia conforme dell'attestazione notarile da cui risulta la proprietà
[...] della imbarcazione in capo all'attrice.
Risulta altresì che l'imbarcazione sia stata compravenduta per l'importo di € 30.000,00 corrisposto mediante due bonifici bancari eseguiti per il tramite di UBI Banca rispettivamente in data 11/09/2020 per € 10.000,00 TNR
031195809725511481540015400IT e in data 17/09/20 di €20.000,00
TNR0311137773526107481540015400IT. (vedi docc. 3 e doc 4).
Ciò posto, a titolo di danno emergente sono dovute le seguenti somme.
€ 30.000,00 quale valore dell'imbarcazione affondata e totalmente perita, anche alla luce del minimo lasso di tempo intercorso tra l'acquisto del bene e la perdita dello stesso, tale per cui è ragionevole ritenere che il valore dello stesso sia rimasto immutato ( questo valore si può intendere congruamente idoneo a rappresentare il danno della perdita del mezzo anche all'attualità );
€ 4.880,00 per le spese di rimozione sostenute in data 17/11/2020 a seguito dell'ordine di rimozione (doc.13).
Non sono dovute invece le somme di € 2333,00 quale esborso sostenuto per l'acquisto del posto barca (doc. 11); € 74,00 quali spese per assicurazione (doc. 12); € 1.960,54 per le spese di verniciatura sostenute in data 06/09/2020; € 617,32 quali spese di alaggio e varo oltre ad € 1677, 10 a titolo di spese notarili. (doc. 10 atto di citazione), spese sostenute prima dell'evento lesivo e che dunque non sono conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo.
pagina 8 di 11 A titolo di lucro cessante per la mancata realizzazione dei rapporti contrattuali che sarebbero conseguiti all'utilizzazione dell'imbarcazione deve riconoscersi l'importo di €
1000,00.
In proposito è da osservare che solo due delle prenotazioni evincibili dalla lista prodotta con seconda memoria trovano conferma certa nelle dichiarazioni testimoniali del teste Tes_1
: “Cap. 12) ho già riferito della prenotazione da me effettuata. Nulla so in merito
[...] ad eventuali altre prenotazioni.”; “cap. 12) Nulla so, posso dire solo della Testimone_2 mia prenotazione cap. 15) Nulla posso dire se non che, avendo uno stabilimento balneare, mi è stato riferito da alcuni clienti che avrebbe messo a disposizione Parte_1 un'imbarcazione per iniziative turistiche ed ho prenotato per la giornata del 7 ottobre per me e per mia moglie.” e della teste “cap. 12) Quello che posso dire è Testimone_3 che mio marito aveva prenotato tramite una piccola Testimone_2 Parte_1 vacanza di un paio di giorni per il nostro anniversario da svolgersi su un'imbarcazione da diporto. La cosa l'ho saputa a fine settembre, quando sempre mio marito mi ha riferito che aveva preparato questa piccola vacanza come sorpresa, ma che la cosa non era andata in porto in quanto l'imbarcazione aveva avuto un incidente e che non era più disponibile”.
Per quanto concerne la prenotazione riguardante , si ravvisano delle Persona_3 incongruenze. Infatti la medesima ha confermato di aver prenotato “all'incirca in luglio
2020 per un fine settimana di settembre” quando a quella data l'imbarcazione non era ancora di proprietà della e risultando dal volantino allegato da parte attrice Parte_1 come le prenotazioni e le informazioni fossero possibili solo a partire dal 30/09/2020 (doc.
19 di cui alla seconda memoria).Inoltre dallo stesso elenco delle prenotazioni prodotto da parte attrice, la prenotazione ricadrebbe in data 2 ottobre, con sovrapposizione di quella a nome Tes_1
Ed allora, posto che sempre nella documentazione fornita da parte attrice il prezzo del servizio è indicato in quello di euro 250 a persona, il danno da lucro cessante si quantifica nella somma già precisata di euro 1000.
pagina 9 di 11 Nulla può essere riconosciuto a titolo di mancata utilizzazione dell'imbarcazione o di perdita e/o diminuzione di lavoro della non essendoci alcuna prova in tal Parte_1 senso.
È pacifico che in tema di risarcimento del danno, la determinazione del lucro cessante vada desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base ad una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta;
ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità.
Da ultimo, in alcun modo accoglibile è la richiesta di riconoscimento di un importo equitativo “per le spese di pubblicizzazione delle attività da diporto che sarebbero state svolte sull'imbarcazione se questa non fosse perita” voce che non ha natura di lucro cessante, essendo quest'ultimo definibile come la mancata o diminuita produttività delle persone o delle cose. Le spese di pubblicità hanno invece natura di danno emergente e dunque riconoscibili solo in presenza della prova di un effettivo esborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri del D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. n.147 del 13/08/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000- valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara responsabile per l'affondamento e il perimento totale Controparte_1 dell'imbarcazione di proprietà di Parte_1
Condanna a pagare a parte attrice la somma di € 35.880,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, da maggiorare di interessi dalla domanda.
pagina 10 di 11 Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 545,00 per esborsi, € 3809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge
Pescara, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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