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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 757/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a SE (AN), in data 31/05/2008, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di SE dell'anno 2008, al N.
25, Parte 2, Serie A, optando per il regime di separazione dei beni.
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande.
1 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SE (AN), in data 31/05/2008, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], maggiorenne, e Per_1
nato a [...] il [...]. Per_2
Con sentenza parziale n. 109/2024 del 11/07/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata all'udienza del 25/02/2025.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Le parti depositavano note scritte in data 24/02/2025, dove le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accodo raggiunto precisando le conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71
c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 109/2024 del 11/07/2024, irrevocabile dal 12/02/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutate le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare. Tenuto conto del contenuto dell'accordo e
2 delle clausole relative al figlio minore che non appaiono in contrasto con i suoi interessi, non si ritiene necessario l'ascolto del minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 18/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a SE (AN), in data 31/05/2008, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di SE dell'anno 2008, al N.
25, Parte 2, Serie A, optando per il regime di separazione dei beni.
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande.
1 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SE (AN), in data 31/05/2008, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], maggiorenne, e Per_1
nato a [...] il [...]. Per_2
Con sentenza parziale n. 109/2024 del 11/07/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata all'udienza del 25/02/2025.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Le parti depositavano note scritte in data 24/02/2025, dove le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accodo raggiunto precisando le conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71
c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 109/2024 del 11/07/2024, irrevocabile dal 12/02/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutate le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare. Tenuto conto del contenuto dell'accordo e
2 delle clausole relative al figlio minore che non appaiono in contrasto con i suoi interessi, non si ritiene necessario l'ascolto del minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 18/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
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