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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 179/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso dell'11.3.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa per delega depositata telematicamente unitamente al ricorso in appello dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata in Venezia, San Polo, 2580 Ca' Zen (studio avv. Valeria Fabbrani)
Appellante
NTro
, , , CP_1 NTroparte_2 NTroparte_3
e rappresentati e difesi dall'avv. NTroparte_4 CP_5 Francesco Maria Tedeschi giuste procure alle liti depositate nei fascicoli dei giudizi di primo grado poi riuniti al quello recante RG 704/2019, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Mestre Via Torre Belfredo n. 121
Appellati nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore NTroparte_6
Appellato e contro in persona del legale rappresentante pro NTroparte_7 tempore Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 562/2021 pubblicata in data 29.9.2021
IN PUNTO: inquadramento superiore e differenza retributive – responsabilità solidale
Conclusioni: Per parte appellante: “”- in via pregiudiziale, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento suindicato assegnato alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Venezia, dott. Carlo Azzolini, con n. 7864/2021 di R.G..
- in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza n. 562/2021 del Tribunale di Venezia, Giudice dott.ssa Coppetta Calzavara, resa nel procedimento recante R.G. 704/2019, pubblicata il giorno 29 settembre 2021 e notificata via pec in data 9 febbraio 2022;
- in via subordinata, riformare integralmente la sentenza n. 562/2021 del Tribunale di Venezia, Giudice dott.ssa Coppetta Calzavara, resa nel procedimento recante R.G. 704/2019, pubblicata il giorno 29 settembre 2021 e notificata via pec in data 9 febbraio 2022, accertando e dichiarando l'infondatezza delle domande avanzate con i ricorsi introduttivi del precedente grado del presente dal dottor in quanto inammissibile Pt_2 e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narra
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.””
Per gli appellati , , CP_1 NTroparte_2 CP_3
, e “”In via preliminare,
[...] NTroparte_4 CP_5 Respingersi la richiesta di sospensione per pregiudizialità attesa l'insussistenza della domanda. Nel merito, in via principale, respingersi l'appello promosso da in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la Sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 562/21. In ogni caso con vittoria di compensi e spese professionali, anche della fase sommaria.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta dai ricorrenti diretta ad ottenere il superiore livello di inquadramento ed il relativo trattamento economico, la indennità di trasferta nonché il lavoro straordinario svolto con le conseguenziali incidenze sulle mensilità supplementari e sul TFR e, per l'effetto, ha condannato e in solido, a corrispondere a CP_6 Parte_1 CP_1 Pt_ la somma di € 21.903,01= e quale coobbligata in solido di TLS la somma € 23.508,50=, e in solido a corrispondere a € CP_6 Parte_1 NTroparte_3 22.611,39 e quale coobbligata in solido di TLS € 29.716,54, e Parte_1 CP_6 Pt_1 in solido a corrispondere a € 30.412,71= e quale NTroparte_4 Parte_1 NT coobbligata in solido con € 29.107,63, e in solido a corrispondere a CP_6 Pt_1 NT
€ 21.565,03= e IRIS quale coobbligata in solido di NTroparte_2
€ 23.942,32 e in solido con a corrispondere a 24.270,48 e CP_6 Pt_1 CP_5 NT IRIS quale coobbligata in solido con € 14.075,05, oltre per tutti rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att c.p.c.. Ha altresì condannato e al pagamento delle spese di lite CP_6 Parte_1 disponendo, quanto alla domanda di manleva, con separato provvedimento, la rimessione della causa dinanzi al giudice civile.
2. In ragione della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta era emerso che i ricorrenti avevano sempre svolto, dall'1.6.2015 al 31.3.2017 e dall'1.4.2017 alle rispettive cessazioni dei rapporti lavorativi, mansioni di autista/montatore con conduzione di autocarri superiori ai 30 q.li salvo quanto riferito da e di aver CP_1 Testimone_1 svolto le sole mansioni di montatore rispettivamente dall'1.6.2015 al 31.3.2016 e dall'1.6.2015 al 31.6.2016.
2 Richiamate le deposizioni rese dai testi dei testi , Testimone_2 Testimone_3
, in ragione delle declaratorie contrattuali riguardo alle diverse qualifiche del Tes_4 CCNL Logistica Trasporti e poiché dal 1/6/2015 al 31/3/2017 era stato applicato il CCNL trasporti per le mansioni di autista/montatore andava correttamente riconosciuto il 3° livello CCNL Trasporti e per quelle di solo montatore il 4° livello.
2.1 Doveva, inoltre, ritenersi provato, sulla base delle deposizioni testimoniali, lo svolgimento di lavoro straordinario essendo emersa una durata giornaliera dell'orario lavorativo quantomeno di 11 ore, ovvero dalle 6,00 alle 17,30, detratti 30 minuti di pausa.
2.2 Quanto al CCNL applicabile al rapporto o da prendere come riferimento doveva NT escludersi che tra e si fosse realizzato un trasferimento d'azienda posto che
CP_6 l'attività da espletare era stata sempre la stessa (trasporto e montaggio mobili) svolta con le medesime modalità (carico presso il magazzino della committente e montaggio presso i clienti) ed in considerazione del fatto che la era dotata di una propria struttura
CP_6 NT organizzativa ed operativa ed erano rinvenibili elementi di discontinuità tra e
CP_6 che consentivano di rinvenire una “specifica attività d'impresa”. Risultava provato che si era dotata di propri camion, appositamente noleggiati, di
CP_6 propria attrezzatura per il montaggio dei mobili, di propri strumenti per organizzazione del NT lavoro (tablet), di un piazzale cui afferivano un ufficio in Mirano, mentre con la i lavoratori dovevano portare il camion a casa.
2.3 Avuto riguardo al trattamento retributivo, tenuto conto dei principi in materia di retribuzione equa e proporzionata ex art. 36 Costituzione, con riferimento alle società cooperative, quali ha richiamato l'art. 3, comma 1, L. 142/2001. CP_6 L'art. 7, co. 4, d.l. 248/2007 successivamente intervenuto sulla questione aveva poi specificato tale disposizione prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria debbano applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. NT Considerati gli oggetti sociali di e che comprendevano, entrambi, due settori CP_6 e categorie TRASPORTI/MOVIMENTAZIONE MERCI e SANIFICAZIONE/PULIZIE e considerati gli ambiti di applicazione dei CCNL TRASPORTI e CCNL MULTISERVIZI, per il periodo alle dipendenze di andava riconosciuto “un trattamento economico CP_6 complessivo” non inferiore a quello previsto dal CCNL TRASPORTI LOGISTICA avuto riguardo al 3° livello, trattandosi di contrattazione maggiormente rappresentativa nella categoria alla quale era riconducibile l'attività prestata dai ricorrenti, di trasporto e montaggio dei mobili. La categoria di riferimento del CCNL Multiservizi - pur sempre legato alla pulizia/sanificazione e al facility management- nulla aveva a che vedere con l'attività svolta dai ricorrenti alle dipendenze di consistente nel trasporto, in primo luogo, e poi CP_6 nel montaggio di mobili dovendosi precisare, sul punto, che i testi avevano riferito che poteva anche esservi solo trasporto di alcune tipologie di mobili. Peraltro seppure il CCNL Multiservizi risultava sottoscritto da , CP_8
e e il dalla CP_9 NTroparte_10 NTroparte_11 ( ), la NTroparte_12 CP_13 NTroparte_12 ( ) e da ciò che rilevava era la maggiore aderenza della categoria
[...] CP_14 CP_15 del CCNL trasporti e logistica all'attività svolta da nell'appalto in questione e CP_6 quindi dai ricorrenti.
3 2.4 Il primo giudice ha riconosciuto l'anzianità nell'appalto a norma dell'art. 7 d.lgs 23/2015; seppure tale norma era dettata in riferimento al calcolo delle indennità in caso di licenziamento illegittimo, appariva espressione di un principio generale posto a tutela del lavoratore che sia impiegato in quei settori nei quali ormai l'appalto è ampiamente utilizzato per la gestione dei servizi, così come la previsione del comma 3 dell'art. 29 d.lgs.; del resto non si comprendeva come potesse tenersi conto dell'anzianità nell'appalto solo ai fini del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo e non ad altri fini.
2.5 Quanto alla indennità di trasferta la stessa andava riconosciuta per il periodo 1/6/2015
– 31/3/2017 per tutti i giorni lavorati (TLS) e dal 1/4/2017 ai sensi dell'art. 62, comma 3, CCNL trasporto e logistica. Non potendosi applicarsi direttamente il CCNL Trasporto Logistica, in virtù dei principi in tema di efficacia dei contratti collettivi di diritto comune, occorreva avere riguardo al
“trattamento economico complessivo” di detto CCNL. Per il periodo 1/6/2015-31/3/2017 dovevano, poi, essere riconosciute le incidenze per livello e straordinario su 13^ e 14^ (artt. 18, 19, 61 e 73 CCNL), mentre lo straordinario non andava calcolato ai fini del TFR (art. 2120 c.c. e art. 37 CCNL); per il periodo successivo all'1/4/217 doveva essere riconosciuto “un trattamento economico complessivo” non inferiore a quello previsto dal CCNL TRASPORTI avuto riguardo al 3° livello.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con sette motivi. Parte_1 I lavoratori appellati hanno contestato le ragioni di impugnazione ed hanno insistito per la conferma della decisione impugnata. La non risulta costituita in giudizio nonostante la ritualità NTroparte_6 della notifica del ricorso in appello da parte della società appellante dovendosi così procedere in contumacia della stessa. CP_6
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La ha impugnato la sentenza chiedendo, in via preliminare, ai sensi Parte_1 dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di appello in attesa della definizione del procedimento assegnato alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Venezia, R.G. 7864/2021 (riguardante la domanda di manleva avanzata in primo grado dalla nei Pt_1 confronti di . CP_6 Nel merito, ricostruite le vicende societarie ed i rapporti commerciali e la organizzazione dei servizi svolti (tra cui il trasporto ed il montaggio) tra le società del gruppo
[...]
con il primo motivo ha censurato la decisione di primo grado per violazione CP_16 dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 03 in relazione all'art. 11 delle Preleggi e 113 c.p.c. rilevando la natura necessaria del litisconsorzio processuale con riferimento alla disposta interruzione del giudizio (con ordinanza del 18.1.2018) nei confronti della sola Part
cessata e cancellata dal registro delle imprese. Part Il rapporto di lavoro tra gli appellati e la , essendo intercorso tra il 2015 e l'1/03/2017, risultava senza dubbio disciplinato dall'art. 29 d.lgs. 276/03, ratione temporis vigente, che prevedeva espressamente la necessità del litisconsorzio tra committente e appaltatore e l'escussione preventiva a carico dell'obbligato principale;
solo a seguito della riforma contenuta nel Decreto-Legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 ed entrata in vigore il 17/03/2017, il litisconsorzio necessario era stato abrogato. La dunque, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento degli eventuali Parte_1 crediti maturati, in quel periodo, dagli appellati in forza di una obbligazione nei confronti
4 della quale non era debitrice principale, così risultando la sentenza nulla essendo stata resa in assenza di tutte le parti necessarie per la corretta instaurazione del giudizio. Con altro motivo ha censurato la decisione per violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata CP_1 integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , anch'esso litisconsorte necessario, essendo stata formulata ex adverso la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva. Con il terzo motivo ha contestato la sentenza per ultrapetizione atteso che il giudice di primo grado, pur ritenendo che “non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2112 c.c.”, ha – erroneamente – concluso nel senso che “debba essere riconosciuta l'anzianità nell'appalto […] a norma dell'art. 7 d.lgs 23/2015” e che “per il periodo dal 1/4/2017 ciò per il periodo alle dipendenze di deve essere riconosciuto “un trattamento CP_6 economico complessivo” non inferiore a quello previsto dal CCNL TRASPORTI LOGISTICA avuto riguardo al 3° livello, atteso che trattasi di quello maggiormente rappresentativo nella categoria alla quale è riconducibile l'attività prestata dai ricorrenti, di trasporto e montaggio dei mobili”. Sulla base di tale errato presupposto, richiamati gli artt. 36 Cost., 3, primo comma, della legge n. 142 del 2001 e 7, quarto comma, d.l. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il Tribunale aveva errato nel ritenere che “tuttavia ciò che rileva è la maggiore aderenza della categoria del CCNL trasporti e logistica all'attività svolta da nell'appalto in questione e quindi dai ricorrenti, ove è al CCNL della CP_6 categoria a cui deve farsi riferimento”. Gli odierni appellati avevano chiesto l'applicazione del ccnl Trasporti ai sensi dell'art. 2112 c.c. – solo ed esclusivamente – come conseguenza della dedotta ed indimostrata cessione d'azienda ed il contraddittorio si era instaurato – solo ed esclusivamente – sull'art. 2112 c.c. e non su altri aspetti della vicenda. Con il quarto motivo ha contestato il capo della decisione che aveva condannato al pagamento di differenze retributive per il lavoro straordinario non essendo stata fornita sul punto prova rigorosa da parte dei lavoratori avendo l'istruttoria testimoniale dato esiti tutt'affatto differenti, facendo emergere un quadro – seppur non sempre coerente – di linearità circa l'inesistenza di un orario di lavoro eccendente quello contrattuale. Con altro motivo (quinto) ha censurato il capo di sentenza che aveva ritenuto applicabile il CCNL Trasporti anche nel periodo in cui gli appellati avevano reso la prestazione in favore di non ritenendo applicabile al rapporto di lavoro con il CCNL adottato CP_6 CP_6 dalla . Parte_4 Quanto all'art. 3 della legge n. 142 del 2001 ha evidenziato come tale norma impone, non già, un obbligo di applicazione di un determinato CCNL, ma, invero, l'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello di settore. Peraltro, il d.l. n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008 aveva sancito il superamento del disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 142 del 2001, avendo previsto che il CCNL da adottare quale parametro di “congruità” del trattamento economico complessivo riservato ai soci lavoratori subordinati, laddove nella categoria ve ne siano più di uno, sia solo quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ed il cui onere probatorio spettava agli originari ricorrenti in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., da ritenersi neppure assolto nel caso di specie. Peraltro, il CCNL applicato dalla cooperativa ai rapporti di lavoro per cui è causa aveva piena dignità, trattandosi di servizi non attinenti al mero trasporto della merce, ma estendendosi l'attività al montaggio e smontaggio di mobili. Trattandosi di attività non riconducibili ad una categoria omogenea di servizi, non vi era ragione di disapplicare il CCNL Multiservizi, utilizzato, peraltro, nell'ambito di un settore merceologico corrispondente a quello di operatività del datore di lavoro. Dall'esame dei profili professionali e delle declaratorie contrattuali, emergeva che il CCNL Trasporti disciplinava le sole attività di conduzione mezzi, carico, scarico, e consegna merci, ma, a differenza del Multiservizi, nulla diceva in ordine alle attività di montaggio.
5 In ogni caso la comparazione tra il CCNL Multiservizi ed il CCNL Trasporti in relazione agli assetti retributivi ed alle professionalità ivi previsti avrebbe dovuto essere del tutto preclusa, atteso che l'eventuale sussistenza di una differenziazione nel trattamento retributivo a parità di livello non significava certamente l'automatica violazione dell'art. 36 Cost., non essendo previsto nel nostro ordinamento il diritto alla identica retribuzione in relazione alle medesime mansioni. Con il sesto motivo ha contestato il capo della sentenza che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di trasferta atteso che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa risultava disciplinato dal Regolamento Interno della cooperativa che, contrariamente a quanto stabilito dal CCNL Multiservizi (privo di qualsiasi attribuzione in tema) e dal CCNL Trasporti (applicato del tutto erroneamente) prevedeva che ai soci-lavoratori fosse corrisposta un'indennità di disagio/trasferta a decorrere dal 15° giorno di presenza (erogata poi per ogni giorno lavorato nel mese) ed a determinate condizioni;
in alcun modo, pertanto, il giudice avrebbe potuto e dovuto riconoscere l'attribuzione dell'emolumento in parola per i mesi in cui il predetto limite non risultava superato e/o non si erano verificate le altre condizioni previste dal regolamento interno. Inoltre il giudice non avrebbe potuto condannare ex art. 29 d.lgs. 276/2003 la committente al versamento in solido dell'indennità di trasferta non rientrando detta prestazione nelle previsioni di cui alla norma citata nei trattamenti retributivi dei quali ne risponde solidalmente il committente. Con il settimo motivo ha contestato l'inquadramento disposto dalla sentenza;
in ragione delle risultanze istruttorie, quantomeno per il periodo di competenza risultava CP_6 del tutto corretto l'inquadramento degli appellati nel 3° livello del Regolamento Interno. NT Posto che tra e non era intervenuto alcun trasferimento d'azienda, in forza CP_6 del quale gli appellati avevano rivendicato l'inquadramento al 3° livello del CCNL Trasporti, doveva evidenziarsi come i rapporti di lavoro oggetto di causa non potevano NT essere disciplinati dal CCNL Trasporti adottato dalla al momento della cessazione del rapporto, bensì, esclusivamente, dalla disciplina di cui al regolamento interno con riferimento a mansioni e qualifiche. Dalle declaratorie contrattuali del CCNL Trasporti emergeva palesemente come le mansioni di autista montatore non erano in alcun modo riconducibili al III Livello, risultando inquadrati nel IV livello gli autisti di “autotreni o autoarticolati” mentre gli appellati erano alla guida di semplici furgoni della portata massima di 35 quintali (per la cui conduzione era sufficiente la patente B, unico titolo di guida posseduto dagli appellati) non avendo i lavoratori nemmeno allegato di possedere alcun diploma e/o specializzazione e/o effettuato mai interventi di riparazione di notevole entità agli impianti posto che, ove la merce risultava difettosa, al più veniva ritirata o sospeso il montaggio e sostituita.
7. Gli appellati hanno contestato la preliminare richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento civile attinente l'obbligo di manleva da parte di non costituendo tale domanda un'ipotesi di connessione di cause ex art. 40 c.p.c., CP_6 in quanto dalla pendenza della lite sulla domanda di manleva fra le resistenti in primo grado non dipendeva minimamente la decisione del giudizio di impugnazione, risultando infatti le parti condannate in via solidale. Quanto alla violazione art. 102 c.p.c. e 29 D.Lgs. 276/03 per omessa pronuncia nei confronti NT di cessata dopo la costituzione in giudizio, gli appellati hanno precisato che Parte_1 nella propria memoria di costituzione in giudizio, non aveva avanzato alcuna richiesta di preventiva escussione degli appaltatori e, pertanto, era decaduta dalla Parte_5 sussidiarietà concessale dalla normativa. NT Successivamente alla prima udienza veniva cancellata dal Registro delle imprese con bilancio finale in perdita ed il Giudice interrompeva la causa solo nei confronti di quest'ultima, senza che intervenisse riassunzione da alcuna parte in causa.
6 La disciplina dell'art. 29 citato inizialmente prevedeva che il lavoratore potesse chiamare in causa, indifferentemente, il datore di lavoro e/o il committente, purché (quest'ultimo) entro il termine decadenziale (di 1 anno), ciò alla luce del principio generale secondo cui in presenza di un'obbligazione in solido (ex art. 1292 c.c.) non c'è litisconsorzio necessario tra tutti i debitori (ex art. 102 c.p.c.) ed il creditore può agire contro uno qualsiasi dei debitori senza dover citare anche gli altri debitori. Successivamente, dal 2012 al 2014 il regime della responsabilità solidale era stato modificato con diversi interventi legislativi ed infine con il D.L. n. 25/2017 del 17 marzo 2017, l'art. 29 aveva eliminato il litisconsorzio processuale e la possibilità di esercitare il beneficio della preventiva escussione, consentendo al lavoratore d'agire anche solo nei confronti del committente. Il presente giudizio era stato incardinato nel 2019 nei confronti di CP_18 [...] e in qualità di obbliato solidale per i periodi 2015-2017 (in solido CP_19 Parte_1 NT con e 2017-2019 (in solido con;
sino al 2017, e quindi per il periodo in cui CP_6 NT i lavoratori gravitavano alle dipendenze di la versione dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 prevedeva che il lavoratore dovesse convenire in giudizio il committente insieme all'appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori. Tuttavia l'espressione “è convenuto unitamente” non lasciava dubbi sul fatto che la norma comportasse un'ipotesi di litisconsorzio soltanto di tipo processuale. Il vincolo di solidarietà tra obbligazioni, sul piano processuale, non determinava mai l'esistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché fra i debitori non sorgeva un rapporto unico ed inscindibile (nemmeno in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause). La natura processuale della disposizione comportava l'assoluta rilevanza della omessa eccezione del beneficio di preventiva escussione da parte di
[...]
così decadendo da tale facoltà che la norma ante 2017 le consentiva. Pt_1 Intervenuta la decadenza dal beneficio di preventiva escussione, da esercitarsi nel primo atto difensivo, il vincolo di sussidiarietà era venuto meno e l'obbligazione era rimasta solidale tout court;
solo il tempestivo esercizio del beneficium excussionis avrebbe determinato un vincolo di sussidiarietà nell'obbligazione solidale in senso stretto (in virtù della quale il creditore poteva rivolgersi indifferentemente a questo o quel debitore), nella quale il debitore sussidiario era tenuto al pagamento solo in quanto, in seguito all'esperimento dell'azione esecutiva, il patrimonio dell'escusso fosse risultato insufficiente a soddisfare la pretesa creditoria: ma carente l'eccezione, l'obbligazione ritornava solidale in senso stretto. . Riguardo alla violazione art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei CP_1 confronti dell' per le conseguente regolarizzazione contributiva derivante dalla domanda di differenze retributive avanzata, nel caso di specie la domanda di condanna delle convenute alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale del rapporto di lavoro risultava automatico effetto della richiesta della domanda di accertamento e di condanna al pagamento delle differenze retributive, non implicando alcuna richiesta di opponibilità nei CP_1 confronti dell' . Non sussisteva, inoltre, alcuna ultrapetizione nella sentenza di primo grado poiché le rivendicate differenze retributive e l'applicazione del CCNL Logistica invece di quello Multiservizi era stata richiesta non esclusivamente come effetto dell'art. 2112 c.c., ma anche con espresso richiamo all'art. 36 della Costituzione e dall'art. 3 L. 142/01. Il richiamo del primo giudice alla disciplina dell'art. 7 D.l. 248/07 non costituiva alcuna ultrapetizione, ma solo ulteriore qualificazione data alla domanda finalizzata a veder applicato il CCNL preteso come diritto dei ricorrenti alla giusta retribuzione secondo i parametri di cui all'art. 36 della Costituzione, parimenti evocato in giudizio dai ricorrenti già in sede di atto introduttivo Il CCNL Multiservizi nulla aveva a che vedere con la prestazione svolta dai ricorrenti consistente nel solo trasporto e/o nella prestazione di trasporto e montaggio mobili, oltre ad esazione di denaro.
7 Il criterio comparativo adottato dal Giudice di prime cure atteneva alla qualità del lavoro svolto dai ricorrenti e la sentenza appellata rispondeva appieno all'orientamento di legittimità (Cass 5189/2019) secondo il quale "la non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del c.c.n.l. è stata motivata in ragione della coincidenza solo parziale del settore" ed "in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto". Oltre a ciò, pur essendo i due CCNL (Logistica-Trasporti e Multiservizi) siglati entrambi dal CIGL, CISL e UIL per parte lavoratori, il CCNL Trasporti risultava siglato, per parte datoriale, da oltre 20 rappresentanze datoriali, a fronte delle sole 5 per il CCNL Multiservizi e quindi anche maggiormente rappresentativo, senza considerare che dei due solo il il CCNL Trasporti risultava aderente alla prestazione di fatto accettata in quanto descriveva e regolava esattamente le mansioni che i lavoratori andavano ad esercitare, sia prima che successivamente al 2017. Quanto agli straordinari gli appellati hanno richiamato i c.d. "fogli consegne" depositati in giudizio (redatti direttamente da , da cui emergeva che le prestazioni lavorative Parte_1 si erano protratte quantomeno sino all'ultima consegna indicata negli stessi documenti, consegna che superava sempre le 10 ore lavorative, invece delle 6,30 ore giornaliere previste contrattualmente e pagate ai ricorrenti. Come riferito dai testi, l'orario di lavoro si articolava mediamente quantomeno dalle 6,00 del mattino, ora di carico presso i magazzini, sino alle 17.30, dedotta una pausa pranzo di 30 minuti, per 11 ore giornaliere dal lunedì al sabato;
in particolare avevano confermato che si lavorava dal lunedì al sabato e che alle 6 si caricava a Cazzago di Pianiga, dopo aver preso il furgone dal piazzale di Mirano, e che qualche volta accadeva di rientrare alle 16:30 ma molto poco, più spesso e mediamente si rientrava tra le 17:30 e le 18:30 circa, per tutti i gironi di lavoro. La sentenza impugnata aveva correttamente basato l'applicazione dello straordinario sulle evidenze documentali nonché sulle risultanze dell'istruttoria testimoniale. Avuto riguardo all'applicazione del CCNL Logistica-Trasporti nel periodo di prestazione lavorato alle dipendenze di risultava evidente che detto CCNL, attesa la completa CP_6 NT identità di prestazioni svolta prima e dopo il cambio di appalto (ovvero ante 2017 con e post 2017con Movimob) era stato correttamente assunto come parametro per determinare la giusta retribuzione atteso che meglio rappresentava la prestazione lavorativa effettivamente svolta (i ricorrenti non si occupavano solo di guidare i mezzi di trasporto, ma anche di effettuare carico e scarico delle merci, montaggio della mobilia e incasso dei corrispettivi). Non sussisteva alcun ultrapetizione o erronea conclusione del giudice di primo grado, atteso che il CCNL Multiservizi, applicato dalla cooperativa risultava del tutto CP_6 scollegato alla natura della prestazione che i lavoratori svolgevano, oltre ad non essere aderente con l'oggetto sociale della cooperativa stessa. Riguardo, poi, alla presunzione di adeguatezza del rapporto di lavoro al CCNL applicato a seguito del rinvio effettuato dal Regolamento della cooperativa, la stessa controparte aveva ammesso che il Regolamento di Movimob prevedeva il pagamento della trasferta solo se questa veniva svolta oltre 15 giorni al mese, circostanza che nel caso concreto incideva notevolmente sulla prestazione lavorativa e la conseguente retribuzione. In riferimento alla indennità di trasferta gli appellati hanno evidenziato come sia le deduzioni iniziali sia l'istruttoria avevano dimostrato che la trasferta veniva svolta in ogni giorno in cui vi era stata prestazione lavorativa, mentre le spettanze economiche erano state riconosciute solo in quantità decisamente inferiore rispetto all'effettivo svolgimento. Quanto, poi, alla censura in base alla quale la responsabilità solidale troverebbe applicazione per gli emolumenti "strettamente retributivi", hanno richiamato l'orientamento secondo cui laddove si ravvisi "una sistematicità (nel caso di specie, quotidiana) nello svolgimento della prestazione in trasferta per la specifica modalità di esecuzione del lavoro (svolto sempre al NT di fuori del Comune in cui aveva la sede l'Impresa, per era Roma, per era CP_6
8 Pianiga)", alla trasferta andava riconosciuta natura retributiva in quanto le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (sempre fuori dal comune in cui aveva sede la società) rendono tale emolumento sistematico e non discontinuo. Riguardo al riconoscimento del terzo livello di cui al CCNL Logistica e Trasporti, dalle risultanze istruttorie era emerso l'utilizzo per il trasporto, in entrambi i periodi lavorati, di "furgoni cassonati da 35 tonnellate Iveco o Mercedes", nonché l'esazione di denaro. In tale livello andavano inquadrati lavoratori che preparatori di ordini risultano addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati e che hanno autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative (che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro), circostanze tutte realizzatesi nello svolgimento delle prestazioni lavorative degli appellati.
8. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
9. Va precisato che la preliminare eccezione di sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. (in attesa delle definizione del procedimento pendente in primo grado sulla richiesta di manleva formulata dalla nei confronti della ) è stata oggetto di Parte_1 NTroparte_6 espressa rinunzia da parte della società appellante alla udienza di discussione.
10. Avuto riguardo alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata CP_1 integrazione del contradditorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario in merito alla regolarizzazione contributiva, va osservato che rispetto alla richiesta avanzata dagli originari ricorrenti nel ricorso introduttivo non è seguita alcuna ulteriore istanza o sollecitazione in tal senso da parte degli interessati e non è intervenuta alcuna pronuncia da parte del primo giudice in punto regolarizzazione contributiva così restando la relativa doglianza da parte dell'appellante priva di rilievo nella presente fase giudiziale.
11. Quanto alla eccezione di violazione dell'art. 102 cpc per mancata estensione del contraddittorio nei confronti della va precisato che detta società, NTroparte_7 ritualmente evocata nel giudizio di primo grado, si era correttamente costituita nel processo. A seguito della cancellazione della stessa dal registro delle imprese (con chiusura dei bilanci in perdita) e conseguente estinzione, il Tribunale aveva dichiarato l'interruzione del giudizio nei suoi confronti (vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo) disponendo la prosecuzione del processo tra le restanti parti e non risulta che sia intervenuta una riassunzione da parte dei soggetti aventi causa della . NTroparte_7 Va in ogni caso evidenziato che Cass 5415/22 ha precisato che la responsabilità solidale negli appalti non comporta un litisconsorzio necessario, ma solo un litisconsorzio esclusivamente processuale al fine di consentire in un simultaneo processo l'accertamento dei crediti retributivi in capo al lavoratore e la possibilità degli obbligati solidali di agire in manleva nei confronti del debitore principale rispondendo ad esigenze volte ad evitare possibili contrasti di giudicato.
Va inoltre richiamato quanto statuito di recente da Cass. 10672/2024 venendo in rilievo, ai fini del litisconsorzio necessario (di carattere processuale), il momento di instaurazione del processo nel quale disporre l'integrazione del contraddittorio e nel caso di specie il giudizio di primo grado risulta instaurato in data 29.3.2019, in vigenza della disciplina di cui al D.L. 25 del 17.3.2017 che aveva abrogato il litisconsorzio necessario tra committente imprenditore/datore di lavoro ed appaltatore ed eventuali subappaltatori.
12. Avuto riguardo al presunto vizio di ultrapetizione avendo gli originari ricorrenti invocato l'applicazione del CCNL Trasporti ai sensi dell'art. 2112 c.c. solo ed esclusivamente come conseguenza della presunta cessione d'azienda, va osservato che gli
9 odierni appellati avevano rivendicato le differenze retributive rinvenienti dalla applicazione del CCNL Logistica invece di quello Multiservizi non solo come effetto dell'art. 2112 c.c. (questione poi respinta dal giudice di prime cure), ma facendo espresso richiamo e riferimento all'art. 36 della Costituzione ed all'art. 3 l. 142/2001, norme espressamente richiamate anche nelle conclusioni dei ricorsi individuali proposti singolarmente dai lavoratori (e poi riuniti al giudizio recante RG 704/2019).
13. Sulla questione relativa alla contrattazione collettiva applicabile nella fattispecie di società cooperative applicanti diversi contrati collettivi nazionali Cass. 4622/2020 ha precisato che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. La Suprema Corte, inoltre, con la sentenza 36221/2020, ha precisato: “ Le questioni oggetto di causa sono state già esaminate da questa Corte con diverse pronunce (tra queste: Cass. n. 5189 del 2019; Cass. n. 9862 del 2019; Cass. n. 10851 del 2019) ai cui principi va assicurata, in questa sede, ulteriore continuità;…….al riguardo, come già osservato in taluni dei precedenti richiamati, sono necessarie alcune premesse in relazione alla normativa di riferimento;
la L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti
o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo"; sulla stessa linea si pone la medesima legge, art. 6, comma 2, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo;
in questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art. 7, comma 4, ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"; detti trattamenti fungono da parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative;
il fatto che, nel tempo, sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, suggerito dall come politica per garantire una "giusta Con
10 retribuzione" (ed oggetto della Legge Delega n. 183 del 2014, art. 1, comma 7, lett. g), in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva;
l'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015); la L. n. 31 del 2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria;
come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art. 7 ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013); dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione;
nella fattispecie oggetto di causa, i regolamenti della società cooperativa Parte_6 succedutisi negli anni 2007 e 2009 facevano riferimento, al fine di individuare il trattamento economico dei soci lavoratori, rispettivamente al c.c.n.l. e al CP_21 CP_22 e Custodi;
[...] la Corte d'appello, data la pluralità di contratti collettivi astrattamente riferibili al settore oggetto dell'appalto (concernente la "guardiania di immobili di proprietà Parte_7 dell'appaltante"), ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa , quello Parte_6 previsto dal c.c.n.l. Multiservizi;
più esattamente, la Corte di merito ha ritenuto che quest'ultimo contratto collettivo rispondesse ai requisiti individuati sulla base di una interpretazione integrata delle disposizioni sopra richiamate, in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e attinente alla categoria oggetto dell'appalto in questione;
la non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del CP_23 è stata motivata in ragione della coincidenza solo parziale del settore e della sottoscrizione CP_2 dello stesso da parte di una sola sigla sindacale, la con conseguente difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più
11 rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con l'art. 36 Cost.; parimenti, la Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità del c.c.n.l. e Custodi CP_22 (esattamente "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati"), quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto L'art. 1 del Parte_7 c.c.n.l. suddetto definisce il proprio ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapporto dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali. Tale contratto, se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), il che non soddisfa il corrispondente requisito previsto dalla L. n. 31 del 2008, art. 7”””.
13.1 Nel caso di specie, tenuto conto del settore in cui le società datrici di lavoro hanno operato nonché delle prestazioni effettivamente rese dai lavoratori, il riferimento operato dal primo giudice al CCNL Turismo Logistica quale parametro per determinare le pretese economiche vantate dagli originari ricorrenti risulta corretto. La non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del CCNL Multiservizi è stata puntualmente motivata dal Tribunale in ragione della non coincidenza del settore oltre che non aderente con le prestazioni svolte dai ricorrenti (consistenti nel solo trasporto e/o nella prestazione di trasporto e montaggio mobili, oltre ad esazione di denaro) oltre che della sottoscrizione dello stesso da parte di un numero minore di sigle sindacali, con conseguente difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con l'art. 36 Costituzione. Sullo specifico punto il Supremo Collegio (sent. 35796/2022) ha precisato che la correttezza del parametro di riferimento utilizzato dal datore di lavoro nella determinazione retributiva è un onere ricadente sullo stesso il quale deve offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il CCNL invocato. Secondo la decisione richiamata il datore di lavoro ha l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore;
conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare, in sede di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa. Il richiamo operato dal Tribunale alla disciplina dell'art. 7 D.l. 248/07 non costituisce, inoltre, alcuna ultrapetizione, ma solo ulteriore qualificazione data alla domanda finalizzata a veder applicato il CCNL preteso come diritto dei ricorrenti alla giusta retribuzione secondo i parametri di cui all'art. 36 della Costituzione, norma invocata dai ricorrenti sin dal ricorso introduttivo.
Tes_ 14. Sulle mansioni svolte, l'istruttoria espletata in primo grado (testi , Tes_2 Tes_2 e ha pienamente confermato che gli appellati erano addetti al trasporto delle merci Tes_4 (mobili) con furgoni cassonati superiori ai 30 quintali (Iveco e Mercedes) ed al successivo montaggio presso i clienti, fatta eccezione per i lavoratori e CP_1 Testimone_1
che, per loro stessa ammissione, in brevi periodi (da maggio 2015 a febbraio 2016
[...] e da giugno 2015 a giugno 2016 ), hanno svolto solo mansioni di montatore;
CP_1 Tes_1 in alcuni casi provvedevano anche ad incassare i pagamenti effettuati dai clienti.
12 15. Rispetto ai compiti descritti il terzo livello del CCNL Trasporti Logistica risulta l'inquadramento maggiormente aderente per coloro che provvedevano al trasporto ed al montaggio dei mobili, rientrando in tale categoria i conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali con capacità di effettuare riparazione di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse, mentre per coloro che provvedevano alle mansioni di montatore l'inquadramento corretto (nei periodi in cui hanno svolto soltanto tali compiti) risulta nel quarto livello.
16. Avuto riguardo al lavoro straordinario, oltre ai “fogli consegna” prodotti dai ricorrenti nel fascicolo del precedente grado di giudizio da cui è agevole desumere i soggetti destinatari, i colli da consegnare, le fasce orarie di programmata consegna e gli importi da Tes_ riscuotere) l'istruttoria svolta con i testi indicati dai ricorrenti ( , e Tes_2 Tes_2
le cui deposizioni sono state puntualmente riportate nella motivazione della Tes_4 sentenza impugnata, ha confermato lo svolgimento di un orario lavorativo variabile a secondo dei percorsi da effettuare per le consegne ed ai tempi necessari per la successiva attività di montaggio, ma che ordinariamente aveva inizio intorno alle 6,00-6,30 con rientro tra le 17,00-17,30 e le 18,00 dal lunedi al sabato.
17. Quanto alla indennità di trasferta, il cui inserimento nelle voci retributive è stato contestato dalla società appellante non potendo conseguentemente essere richiesta al debitore solidale, occorre valutare le particolari caratteristiche del rapporto lavorativo e del suo concreto svolgersi. Pur potendo detta indennità risultare per sua natura discontinua, nel caso di specie le trasferte operate dai dipendenti erano giornaliere e la indennità risultava dunque caratterizzata dalla sistematicità per la specifica modalità di esecuzione del lavoro (svolto sempre fuori dalla sede dell'impresa) costituendo così una voce retributiva a tutti gli effetti collegata alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non avente, di contro, natura risarcitoria (in termini Corte Appello Bologna 500/2022).
17.1 Rispetto, invece, al richiamo al Regolamento Interno della Cooperativa che, in punto indennità di trasferta, prevedeva il riconoscimento in favore dei soci-lavoratori di un'indennità di disagio/trasferta a decorrere dal 15° giorno di presenza ed a determinate condizioni, è emerso che in realtà le trasferte operate dai dipendenti erano giornaliere nel senso che la attività lavorativa degli appellanti si caratterizzava per le continue e sistematiche consegne di merce, con contestuale incasso delle somme dovute dai clienti, e per ritiri di merce sempre fuori dalla sede dell'impresa. Non risultano, invece, dedotte e tantomeno indicate le “determinate condizioni” previste dal Regolamento interno per ottenere la indennità di trasferta e che nel caso di specie non si sarebbero verificate.
18. Le altre questioni restano assorbite.
19. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che la società appellante va condannata alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (fascia da € 52.000,00 ad € 260.000,00) e secondo le aliquote medie.
20. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 9.990,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso dell'11.3.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa per delega depositata telematicamente unitamente al ricorso in appello dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata in Venezia, San Polo, 2580 Ca' Zen (studio avv. Valeria Fabbrani)
Appellante
NTro
, , , CP_1 NTroparte_2 NTroparte_3
e rappresentati e difesi dall'avv. NTroparte_4 CP_5 Francesco Maria Tedeschi giuste procure alle liti depositate nei fascicoli dei giudizi di primo grado poi riuniti al quello recante RG 704/2019, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Mestre Via Torre Belfredo n. 121
Appellati nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore NTroparte_6
Appellato e contro in persona del legale rappresentante pro NTroparte_7 tempore Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 562/2021 pubblicata in data 29.9.2021
IN PUNTO: inquadramento superiore e differenza retributive – responsabilità solidale
Conclusioni: Per parte appellante: “”- in via pregiudiziale, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento suindicato assegnato alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Venezia, dott. Carlo Azzolini, con n. 7864/2021 di R.G..
- in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza n. 562/2021 del Tribunale di Venezia, Giudice dott.ssa Coppetta Calzavara, resa nel procedimento recante R.G. 704/2019, pubblicata il giorno 29 settembre 2021 e notificata via pec in data 9 febbraio 2022;
- in via subordinata, riformare integralmente la sentenza n. 562/2021 del Tribunale di Venezia, Giudice dott.ssa Coppetta Calzavara, resa nel procedimento recante R.G. 704/2019, pubblicata il giorno 29 settembre 2021 e notificata via pec in data 9 febbraio 2022, accertando e dichiarando l'infondatezza delle domande avanzate con i ricorsi introduttivi del precedente grado del presente dal dottor in quanto inammissibile Pt_2 e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narra
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.””
Per gli appellati , , CP_1 NTroparte_2 CP_3
, e “”In via preliminare,
[...] NTroparte_4 CP_5 Respingersi la richiesta di sospensione per pregiudizialità attesa l'insussistenza della domanda. Nel merito, in via principale, respingersi l'appello promosso da in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la Sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 562/21. In ogni caso con vittoria di compensi e spese professionali, anche della fase sommaria.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta dai ricorrenti diretta ad ottenere il superiore livello di inquadramento ed il relativo trattamento economico, la indennità di trasferta nonché il lavoro straordinario svolto con le conseguenziali incidenze sulle mensilità supplementari e sul TFR e, per l'effetto, ha condannato e in solido, a corrispondere a CP_6 Parte_1 CP_1 Pt_ la somma di € 21.903,01= e quale coobbligata in solido di TLS la somma € 23.508,50=, e in solido a corrispondere a € CP_6 Parte_1 NTroparte_3 22.611,39 e quale coobbligata in solido di TLS € 29.716,54, e Parte_1 CP_6 Pt_1 in solido a corrispondere a € 30.412,71= e quale NTroparte_4 Parte_1 NT coobbligata in solido con € 29.107,63, e in solido a corrispondere a CP_6 Pt_1 NT
€ 21.565,03= e IRIS quale coobbligata in solido di NTroparte_2
€ 23.942,32 e in solido con a corrispondere a 24.270,48 e CP_6 Pt_1 CP_5 NT IRIS quale coobbligata in solido con € 14.075,05, oltre per tutti rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att c.p.c.. Ha altresì condannato e al pagamento delle spese di lite CP_6 Parte_1 disponendo, quanto alla domanda di manleva, con separato provvedimento, la rimessione della causa dinanzi al giudice civile.
2. In ragione della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta era emerso che i ricorrenti avevano sempre svolto, dall'1.6.2015 al 31.3.2017 e dall'1.4.2017 alle rispettive cessazioni dei rapporti lavorativi, mansioni di autista/montatore con conduzione di autocarri superiori ai 30 q.li salvo quanto riferito da e di aver CP_1 Testimone_1 svolto le sole mansioni di montatore rispettivamente dall'1.6.2015 al 31.3.2016 e dall'1.6.2015 al 31.6.2016.
2 Richiamate le deposizioni rese dai testi dei testi , Testimone_2 Testimone_3
, in ragione delle declaratorie contrattuali riguardo alle diverse qualifiche del Tes_4 CCNL Logistica Trasporti e poiché dal 1/6/2015 al 31/3/2017 era stato applicato il CCNL trasporti per le mansioni di autista/montatore andava correttamente riconosciuto il 3° livello CCNL Trasporti e per quelle di solo montatore il 4° livello.
2.1 Doveva, inoltre, ritenersi provato, sulla base delle deposizioni testimoniali, lo svolgimento di lavoro straordinario essendo emersa una durata giornaliera dell'orario lavorativo quantomeno di 11 ore, ovvero dalle 6,00 alle 17,30, detratti 30 minuti di pausa.
2.2 Quanto al CCNL applicabile al rapporto o da prendere come riferimento doveva NT escludersi che tra e si fosse realizzato un trasferimento d'azienda posto che
CP_6 l'attività da espletare era stata sempre la stessa (trasporto e montaggio mobili) svolta con le medesime modalità (carico presso il magazzino della committente e montaggio presso i clienti) ed in considerazione del fatto che la era dotata di una propria struttura
CP_6 NT organizzativa ed operativa ed erano rinvenibili elementi di discontinuità tra e
CP_6 che consentivano di rinvenire una “specifica attività d'impresa”. Risultava provato che si era dotata di propri camion, appositamente noleggiati, di
CP_6 propria attrezzatura per il montaggio dei mobili, di propri strumenti per organizzazione del NT lavoro (tablet), di un piazzale cui afferivano un ufficio in Mirano, mentre con la i lavoratori dovevano portare il camion a casa.
2.3 Avuto riguardo al trattamento retributivo, tenuto conto dei principi in materia di retribuzione equa e proporzionata ex art. 36 Costituzione, con riferimento alle società cooperative, quali ha richiamato l'art. 3, comma 1, L. 142/2001. CP_6 L'art. 7, co. 4, d.l. 248/2007 successivamente intervenuto sulla questione aveva poi specificato tale disposizione prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria debbano applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. NT Considerati gli oggetti sociali di e che comprendevano, entrambi, due settori CP_6 e categorie TRASPORTI/MOVIMENTAZIONE MERCI e SANIFICAZIONE/PULIZIE e considerati gli ambiti di applicazione dei CCNL TRASPORTI e CCNL MULTISERVIZI, per il periodo alle dipendenze di andava riconosciuto “un trattamento economico CP_6 complessivo” non inferiore a quello previsto dal CCNL TRASPORTI LOGISTICA avuto riguardo al 3° livello, trattandosi di contrattazione maggiormente rappresentativa nella categoria alla quale era riconducibile l'attività prestata dai ricorrenti, di trasporto e montaggio dei mobili. La categoria di riferimento del CCNL Multiservizi - pur sempre legato alla pulizia/sanificazione e al facility management- nulla aveva a che vedere con l'attività svolta dai ricorrenti alle dipendenze di consistente nel trasporto, in primo luogo, e poi CP_6 nel montaggio di mobili dovendosi precisare, sul punto, che i testi avevano riferito che poteva anche esservi solo trasporto di alcune tipologie di mobili. Peraltro seppure il CCNL Multiservizi risultava sottoscritto da , CP_8
e e il dalla CP_9 NTroparte_10 NTroparte_11 ( ), la NTroparte_12 CP_13 NTroparte_12 ( ) e da ciò che rilevava era la maggiore aderenza della categoria
[...] CP_14 CP_15 del CCNL trasporti e logistica all'attività svolta da nell'appalto in questione e CP_6 quindi dai ricorrenti.
3 2.4 Il primo giudice ha riconosciuto l'anzianità nell'appalto a norma dell'art. 7 d.lgs 23/2015; seppure tale norma era dettata in riferimento al calcolo delle indennità in caso di licenziamento illegittimo, appariva espressione di un principio generale posto a tutela del lavoratore che sia impiegato in quei settori nei quali ormai l'appalto è ampiamente utilizzato per la gestione dei servizi, così come la previsione del comma 3 dell'art. 29 d.lgs.; del resto non si comprendeva come potesse tenersi conto dell'anzianità nell'appalto solo ai fini del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo e non ad altri fini.
2.5 Quanto alla indennità di trasferta la stessa andava riconosciuta per il periodo 1/6/2015
– 31/3/2017 per tutti i giorni lavorati (TLS) e dal 1/4/2017 ai sensi dell'art. 62, comma 3, CCNL trasporto e logistica. Non potendosi applicarsi direttamente il CCNL Trasporto Logistica, in virtù dei principi in tema di efficacia dei contratti collettivi di diritto comune, occorreva avere riguardo al
“trattamento economico complessivo” di detto CCNL. Per il periodo 1/6/2015-31/3/2017 dovevano, poi, essere riconosciute le incidenze per livello e straordinario su 13^ e 14^ (artt. 18, 19, 61 e 73 CCNL), mentre lo straordinario non andava calcolato ai fini del TFR (art. 2120 c.c. e art. 37 CCNL); per il periodo successivo all'1/4/217 doveva essere riconosciuto “un trattamento economico complessivo” non inferiore a quello previsto dal CCNL TRASPORTI avuto riguardo al 3° livello.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con sette motivi. Parte_1 I lavoratori appellati hanno contestato le ragioni di impugnazione ed hanno insistito per la conferma della decisione impugnata. La non risulta costituita in giudizio nonostante la ritualità NTroparte_6 della notifica del ricorso in appello da parte della società appellante dovendosi così procedere in contumacia della stessa. CP_6
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La ha impugnato la sentenza chiedendo, in via preliminare, ai sensi Parte_1 dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di appello in attesa della definizione del procedimento assegnato alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Venezia, R.G. 7864/2021 (riguardante la domanda di manleva avanzata in primo grado dalla nei Pt_1 confronti di . CP_6 Nel merito, ricostruite le vicende societarie ed i rapporti commerciali e la organizzazione dei servizi svolti (tra cui il trasporto ed il montaggio) tra le società del gruppo
[...]
con il primo motivo ha censurato la decisione di primo grado per violazione CP_16 dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 03 in relazione all'art. 11 delle Preleggi e 113 c.p.c. rilevando la natura necessaria del litisconsorzio processuale con riferimento alla disposta interruzione del giudizio (con ordinanza del 18.1.2018) nei confronti della sola Part
cessata e cancellata dal registro delle imprese. Part Il rapporto di lavoro tra gli appellati e la , essendo intercorso tra il 2015 e l'1/03/2017, risultava senza dubbio disciplinato dall'art. 29 d.lgs. 276/03, ratione temporis vigente, che prevedeva espressamente la necessità del litisconsorzio tra committente e appaltatore e l'escussione preventiva a carico dell'obbligato principale;
solo a seguito della riforma contenuta nel Decreto-Legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 ed entrata in vigore il 17/03/2017, il litisconsorzio necessario era stato abrogato. La dunque, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento degli eventuali Parte_1 crediti maturati, in quel periodo, dagli appellati in forza di una obbligazione nei confronti
4 della quale non era debitrice principale, così risultando la sentenza nulla essendo stata resa in assenza di tutte le parti necessarie per la corretta instaurazione del giudizio. Con altro motivo ha censurato la decisione per violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata CP_1 integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , anch'esso litisconsorte necessario, essendo stata formulata ex adverso la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva. Con il terzo motivo ha contestato la sentenza per ultrapetizione atteso che il giudice di primo grado, pur ritenendo che “non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2112 c.c.”, ha – erroneamente – concluso nel senso che “debba essere riconosciuta l'anzianità nell'appalto […] a norma dell'art. 7 d.lgs 23/2015” e che “per il periodo dal 1/4/2017 ciò per il periodo alle dipendenze di deve essere riconosciuto “un trattamento CP_6 economico complessivo” non inferiore a quello previsto dal CCNL TRASPORTI LOGISTICA avuto riguardo al 3° livello, atteso che trattasi di quello maggiormente rappresentativo nella categoria alla quale è riconducibile l'attività prestata dai ricorrenti, di trasporto e montaggio dei mobili”. Sulla base di tale errato presupposto, richiamati gli artt. 36 Cost., 3, primo comma, della legge n. 142 del 2001 e 7, quarto comma, d.l. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il Tribunale aveva errato nel ritenere che “tuttavia ciò che rileva è la maggiore aderenza della categoria del CCNL trasporti e logistica all'attività svolta da nell'appalto in questione e quindi dai ricorrenti, ove è al CCNL della CP_6 categoria a cui deve farsi riferimento”. Gli odierni appellati avevano chiesto l'applicazione del ccnl Trasporti ai sensi dell'art. 2112 c.c. – solo ed esclusivamente – come conseguenza della dedotta ed indimostrata cessione d'azienda ed il contraddittorio si era instaurato – solo ed esclusivamente – sull'art. 2112 c.c. e non su altri aspetti della vicenda. Con il quarto motivo ha contestato il capo della decisione che aveva condannato al pagamento di differenze retributive per il lavoro straordinario non essendo stata fornita sul punto prova rigorosa da parte dei lavoratori avendo l'istruttoria testimoniale dato esiti tutt'affatto differenti, facendo emergere un quadro – seppur non sempre coerente – di linearità circa l'inesistenza di un orario di lavoro eccendente quello contrattuale. Con altro motivo (quinto) ha censurato il capo di sentenza che aveva ritenuto applicabile il CCNL Trasporti anche nel periodo in cui gli appellati avevano reso la prestazione in favore di non ritenendo applicabile al rapporto di lavoro con il CCNL adottato CP_6 CP_6 dalla . Parte_4 Quanto all'art. 3 della legge n. 142 del 2001 ha evidenziato come tale norma impone, non già, un obbligo di applicazione di un determinato CCNL, ma, invero, l'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello di settore. Peraltro, il d.l. n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008 aveva sancito il superamento del disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 142 del 2001, avendo previsto che il CCNL da adottare quale parametro di “congruità” del trattamento economico complessivo riservato ai soci lavoratori subordinati, laddove nella categoria ve ne siano più di uno, sia solo quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ed il cui onere probatorio spettava agli originari ricorrenti in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., da ritenersi neppure assolto nel caso di specie. Peraltro, il CCNL applicato dalla cooperativa ai rapporti di lavoro per cui è causa aveva piena dignità, trattandosi di servizi non attinenti al mero trasporto della merce, ma estendendosi l'attività al montaggio e smontaggio di mobili. Trattandosi di attività non riconducibili ad una categoria omogenea di servizi, non vi era ragione di disapplicare il CCNL Multiservizi, utilizzato, peraltro, nell'ambito di un settore merceologico corrispondente a quello di operatività del datore di lavoro. Dall'esame dei profili professionali e delle declaratorie contrattuali, emergeva che il CCNL Trasporti disciplinava le sole attività di conduzione mezzi, carico, scarico, e consegna merci, ma, a differenza del Multiservizi, nulla diceva in ordine alle attività di montaggio.
5 In ogni caso la comparazione tra il CCNL Multiservizi ed il CCNL Trasporti in relazione agli assetti retributivi ed alle professionalità ivi previsti avrebbe dovuto essere del tutto preclusa, atteso che l'eventuale sussistenza di una differenziazione nel trattamento retributivo a parità di livello non significava certamente l'automatica violazione dell'art. 36 Cost., non essendo previsto nel nostro ordinamento il diritto alla identica retribuzione in relazione alle medesime mansioni. Con il sesto motivo ha contestato il capo della sentenza che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di trasferta atteso che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa risultava disciplinato dal Regolamento Interno della cooperativa che, contrariamente a quanto stabilito dal CCNL Multiservizi (privo di qualsiasi attribuzione in tema) e dal CCNL Trasporti (applicato del tutto erroneamente) prevedeva che ai soci-lavoratori fosse corrisposta un'indennità di disagio/trasferta a decorrere dal 15° giorno di presenza (erogata poi per ogni giorno lavorato nel mese) ed a determinate condizioni;
in alcun modo, pertanto, il giudice avrebbe potuto e dovuto riconoscere l'attribuzione dell'emolumento in parola per i mesi in cui il predetto limite non risultava superato e/o non si erano verificate le altre condizioni previste dal regolamento interno. Inoltre il giudice non avrebbe potuto condannare ex art. 29 d.lgs. 276/2003 la committente al versamento in solido dell'indennità di trasferta non rientrando detta prestazione nelle previsioni di cui alla norma citata nei trattamenti retributivi dei quali ne risponde solidalmente il committente. Con il settimo motivo ha contestato l'inquadramento disposto dalla sentenza;
in ragione delle risultanze istruttorie, quantomeno per il periodo di competenza risultava CP_6 del tutto corretto l'inquadramento degli appellati nel 3° livello del Regolamento Interno. NT Posto che tra e non era intervenuto alcun trasferimento d'azienda, in forza CP_6 del quale gli appellati avevano rivendicato l'inquadramento al 3° livello del CCNL Trasporti, doveva evidenziarsi come i rapporti di lavoro oggetto di causa non potevano NT essere disciplinati dal CCNL Trasporti adottato dalla al momento della cessazione del rapporto, bensì, esclusivamente, dalla disciplina di cui al regolamento interno con riferimento a mansioni e qualifiche. Dalle declaratorie contrattuali del CCNL Trasporti emergeva palesemente come le mansioni di autista montatore non erano in alcun modo riconducibili al III Livello, risultando inquadrati nel IV livello gli autisti di “autotreni o autoarticolati” mentre gli appellati erano alla guida di semplici furgoni della portata massima di 35 quintali (per la cui conduzione era sufficiente la patente B, unico titolo di guida posseduto dagli appellati) non avendo i lavoratori nemmeno allegato di possedere alcun diploma e/o specializzazione e/o effettuato mai interventi di riparazione di notevole entità agli impianti posto che, ove la merce risultava difettosa, al più veniva ritirata o sospeso il montaggio e sostituita.
7. Gli appellati hanno contestato la preliminare richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento civile attinente l'obbligo di manleva da parte di non costituendo tale domanda un'ipotesi di connessione di cause ex art. 40 c.p.c., CP_6 in quanto dalla pendenza della lite sulla domanda di manleva fra le resistenti in primo grado non dipendeva minimamente la decisione del giudizio di impugnazione, risultando infatti le parti condannate in via solidale. Quanto alla violazione art. 102 c.p.c. e 29 D.Lgs. 276/03 per omessa pronuncia nei confronti NT di cessata dopo la costituzione in giudizio, gli appellati hanno precisato che Parte_1 nella propria memoria di costituzione in giudizio, non aveva avanzato alcuna richiesta di preventiva escussione degli appaltatori e, pertanto, era decaduta dalla Parte_5 sussidiarietà concessale dalla normativa. NT Successivamente alla prima udienza veniva cancellata dal Registro delle imprese con bilancio finale in perdita ed il Giudice interrompeva la causa solo nei confronti di quest'ultima, senza che intervenisse riassunzione da alcuna parte in causa.
6 La disciplina dell'art. 29 citato inizialmente prevedeva che il lavoratore potesse chiamare in causa, indifferentemente, il datore di lavoro e/o il committente, purché (quest'ultimo) entro il termine decadenziale (di 1 anno), ciò alla luce del principio generale secondo cui in presenza di un'obbligazione in solido (ex art. 1292 c.c.) non c'è litisconsorzio necessario tra tutti i debitori (ex art. 102 c.p.c.) ed il creditore può agire contro uno qualsiasi dei debitori senza dover citare anche gli altri debitori. Successivamente, dal 2012 al 2014 il regime della responsabilità solidale era stato modificato con diversi interventi legislativi ed infine con il D.L. n. 25/2017 del 17 marzo 2017, l'art. 29 aveva eliminato il litisconsorzio processuale e la possibilità di esercitare il beneficio della preventiva escussione, consentendo al lavoratore d'agire anche solo nei confronti del committente. Il presente giudizio era stato incardinato nel 2019 nei confronti di CP_18 [...] e in qualità di obbliato solidale per i periodi 2015-2017 (in solido CP_19 Parte_1 NT con e 2017-2019 (in solido con;
sino al 2017, e quindi per il periodo in cui CP_6 NT i lavoratori gravitavano alle dipendenze di la versione dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 prevedeva che il lavoratore dovesse convenire in giudizio il committente insieme all'appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori. Tuttavia l'espressione “è convenuto unitamente” non lasciava dubbi sul fatto che la norma comportasse un'ipotesi di litisconsorzio soltanto di tipo processuale. Il vincolo di solidarietà tra obbligazioni, sul piano processuale, non determinava mai l'esistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché fra i debitori non sorgeva un rapporto unico ed inscindibile (nemmeno in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause). La natura processuale della disposizione comportava l'assoluta rilevanza della omessa eccezione del beneficio di preventiva escussione da parte di
[...]
così decadendo da tale facoltà che la norma ante 2017 le consentiva. Pt_1 Intervenuta la decadenza dal beneficio di preventiva escussione, da esercitarsi nel primo atto difensivo, il vincolo di sussidiarietà era venuto meno e l'obbligazione era rimasta solidale tout court;
solo il tempestivo esercizio del beneficium excussionis avrebbe determinato un vincolo di sussidiarietà nell'obbligazione solidale in senso stretto (in virtù della quale il creditore poteva rivolgersi indifferentemente a questo o quel debitore), nella quale il debitore sussidiario era tenuto al pagamento solo in quanto, in seguito all'esperimento dell'azione esecutiva, il patrimonio dell'escusso fosse risultato insufficiente a soddisfare la pretesa creditoria: ma carente l'eccezione, l'obbligazione ritornava solidale in senso stretto. . Riguardo alla violazione art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei CP_1 confronti dell' per le conseguente regolarizzazione contributiva derivante dalla domanda di differenze retributive avanzata, nel caso di specie la domanda di condanna delle convenute alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale del rapporto di lavoro risultava automatico effetto della richiesta della domanda di accertamento e di condanna al pagamento delle differenze retributive, non implicando alcuna richiesta di opponibilità nei CP_1 confronti dell' . Non sussisteva, inoltre, alcuna ultrapetizione nella sentenza di primo grado poiché le rivendicate differenze retributive e l'applicazione del CCNL Logistica invece di quello Multiservizi era stata richiesta non esclusivamente come effetto dell'art. 2112 c.c., ma anche con espresso richiamo all'art. 36 della Costituzione e dall'art. 3 L. 142/01. Il richiamo del primo giudice alla disciplina dell'art. 7 D.l. 248/07 non costituiva alcuna ultrapetizione, ma solo ulteriore qualificazione data alla domanda finalizzata a veder applicato il CCNL preteso come diritto dei ricorrenti alla giusta retribuzione secondo i parametri di cui all'art. 36 della Costituzione, parimenti evocato in giudizio dai ricorrenti già in sede di atto introduttivo Il CCNL Multiservizi nulla aveva a che vedere con la prestazione svolta dai ricorrenti consistente nel solo trasporto e/o nella prestazione di trasporto e montaggio mobili, oltre ad esazione di denaro.
7 Il criterio comparativo adottato dal Giudice di prime cure atteneva alla qualità del lavoro svolto dai ricorrenti e la sentenza appellata rispondeva appieno all'orientamento di legittimità (Cass 5189/2019) secondo il quale "la non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del c.c.n.l. è stata motivata in ragione della coincidenza solo parziale del settore" ed "in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto". Oltre a ciò, pur essendo i due CCNL (Logistica-Trasporti e Multiservizi) siglati entrambi dal CIGL, CISL e UIL per parte lavoratori, il CCNL Trasporti risultava siglato, per parte datoriale, da oltre 20 rappresentanze datoriali, a fronte delle sole 5 per il CCNL Multiservizi e quindi anche maggiormente rappresentativo, senza considerare che dei due solo il il CCNL Trasporti risultava aderente alla prestazione di fatto accettata in quanto descriveva e regolava esattamente le mansioni che i lavoratori andavano ad esercitare, sia prima che successivamente al 2017. Quanto agli straordinari gli appellati hanno richiamato i c.d. "fogli consegne" depositati in giudizio (redatti direttamente da , da cui emergeva che le prestazioni lavorative Parte_1 si erano protratte quantomeno sino all'ultima consegna indicata negli stessi documenti, consegna che superava sempre le 10 ore lavorative, invece delle 6,30 ore giornaliere previste contrattualmente e pagate ai ricorrenti. Come riferito dai testi, l'orario di lavoro si articolava mediamente quantomeno dalle 6,00 del mattino, ora di carico presso i magazzini, sino alle 17.30, dedotta una pausa pranzo di 30 minuti, per 11 ore giornaliere dal lunedì al sabato;
in particolare avevano confermato che si lavorava dal lunedì al sabato e che alle 6 si caricava a Cazzago di Pianiga, dopo aver preso il furgone dal piazzale di Mirano, e che qualche volta accadeva di rientrare alle 16:30 ma molto poco, più spesso e mediamente si rientrava tra le 17:30 e le 18:30 circa, per tutti i gironi di lavoro. La sentenza impugnata aveva correttamente basato l'applicazione dello straordinario sulle evidenze documentali nonché sulle risultanze dell'istruttoria testimoniale. Avuto riguardo all'applicazione del CCNL Logistica-Trasporti nel periodo di prestazione lavorato alle dipendenze di risultava evidente che detto CCNL, attesa la completa CP_6 NT identità di prestazioni svolta prima e dopo il cambio di appalto (ovvero ante 2017 con e post 2017con Movimob) era stato correttamente assunto come parametro per determinare la giusta retribuzione atteso che meglio rappresentava la prestazione lavorativa effettivamente svolta (i ricorrenti non si occupavano solo di guidare i mezzi di trasporto, ma anche di effettuare carico e scarico delle merci, montaggio della mobilia e incasso dei corrispettivi). Non sussisteva alcun ultrapetizione o erronea conclusione del giudice di primo grado, atteso che il CCNL Multiservizi, applicato dalla cooperativa risultava del tutto CP_6 scollegato alla natura della prestazione che i lavoratori svolgevano, oltre ad non essere aderente con l'oggetto sociale della cooperativa stessa. Riguardo, poi, alla presunzione di adeguatezza del rapporto di lavoro al CCNL applicato a seguito del rinvio effettuato dal Regolamento della cooperativa, la stessa controparte aveva ammesso che il Regolamento di Movimob prevedeva il pagamento della trasferta solo se questa veniva svolta oltre 15 giorni al mese, circostanza che nel caso concreto incideva notevolmente sulla prestazione lavorativa e la conseguente retribuzione. In riferimento alla indennità di trasferta gli appellati hanno evidenziato come sia le deduzioni iniziali sia l'istruttoria avevano dimostrato che la trasferta veniva svolta in ogni giorno in cui vi era stata prestazione lavorativa, mentre le spettanze economiche erano state riconosciute solo in quantità decisamente inferiore rispetto all'effettivo svolgimento. Quanto, poi, alla censura in base alla quale la responsabilità solidale troverebbe applicazione per gli emolumenti "strettamente retributivi", hanno richiamato l'orientamento secondo cui laddove si ravvisi "una sistematicità (nel caso di specie, quotidiana) nello svolgimento della prestazione in trasferta per la specifica modalità di esecuzione del lavoro (svolto sempre al NT di fuori del Comune in cui aveva la sede l'Impresa, per era Roma, per era CP_6
8 Pianiga)", alla trasferta andava riconosciuta natura retributiva in quanto le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (sempre fuori dal comune in cui aveva sede la società) rendono tale emolumento sistematico e non discontinuo. Riguardo al riconoscimento del terzo livello di cui al CCNL Logistica e Trasporti, dalle risultanze istruttorie era emerso l'utilizzo per il trasporto, in entrambi i periodi lavorati, di "furgoni cassonati da 35 tonnellate Iveco o Mercedes", nonché l'esazione di denaro. In tale livello andavano inquadrati lavoratori che preparatori di ordini risultano addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati e che hanno autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative (che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro), circostanze tutte realizzatesi nello svolgimento delle prestazioni lavorative degli appellati.
8. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
9. Va precisato che la preliminare eccezione di sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. (in attesa delle definizione del procedimento pendente in primo grado sulla richiesta di manleva formulata dalla nei confronti della ) è stata oggetto di Parte_1 NTroparte_6 espressa rinunzia da parte della società appellante alla udienza di discussione.
10. Avuto riguardo alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata CP_1 integrazione del contradditorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario in merito alla regolarizzazione contributiva, va osservato che rispetto alla richiesta avanzata dagli originari ricorrenti nel ricorso introduttivo non è seguita alcuna ulteriore istanza o sollecitazione in tal senso da parte degli interessati e non è intervenuta alcuna pronuncia da parte del primo giudice in punto regolarizzazione contributiva così restando la relativa doglianza da parte dell'appellante priva di rilievo nella presente fase giudiziale.
11. Quanto alla eccezione di violazione dell'art. 102 cpc per mancata estensione del contraddittorio nei confronti della va precisato che detta società, NTroparte_7 ritualmente evocata nel giudizio di primo grado, si era correttamente costituita nel processo. A seguito della cancellazione della stessa dal registro delle imprese (con chiusura dei bilanci in perdita) e conseguente estinzione, il Tribunale aveva dichiarato l'interruzione del giudizio nei suoi confronti (vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo) disponendo la prosecuzione del processo tra le restanti parti e non risulta che sia intervenuta una riassunzione da parte dei soggetti aventi causa della . NTroparte_7 Va in ogni caso evidenziato che Cass 5415/22 ha precisato che la responsabilità solidale negli appalti non comporta un litisconsorzio necessario, ma solo un litisconsorzio esclusivamente processuale al fine di consentire in un simultaneo processo l'accertamento dei crediti retributivi in capo al lavoratore e la possibilità degli obbligati solidali di agire in manleva nei confronti del debitore principale rispondendo ad esigenze volte ad evitare possibili contrasti di giudicato.
Va inoltre richiamato quanto statuito di recente da Cass. 10672/2024 venendo in rilievo, ai fini del litisconsorzio necessario (di carattere processuale), il momento di instaurazione del processo nel quale disporre l'integrazione del contraddittorio e nel caso di specie il giudizio di primo grado risulta instaurato in data 29.3.2019, in vigenza della disciplina di cui al D.L. 25 del 17.3.2017 che aveva abrogato il litisconsorzio necessario tra committente imprenditore/datore di lavoro ed appaltatore ed eventuali subappaltatori.
12. Avuto riguardo al presunto vizio di ultrapetizione avendo gli originari ricorrenti invocato l'applicazione del CCNL Trasporti ai sensi dell'art. 2112 c.c. solo ed esclusivamente come conseguenza della presunta cessione d'azienda, va osservato che gli
9 odierni appellati avevano rivendicato le differenze retributive rinvenienti dalla applicazione del CCNL Logistica invece di quello Multiservizi non solo come effetto dell'art. 2112 c.c. (questione poi respinta dal giudice di prime cure), ma facendo espresso richiamo e riferimento all'art. 36 della Costituzione ed all'art. 3 l. 142/2001, norme espressamente richiamate anche nelle conclusioni dei ricorsi individuali proposti singolarmente dai lavoratori (e poi riuniti al giudizio recante RG 704/2019).
13. Sulla questione relativa alla contrattazione collettiva applicabile nella fattispecie di società cooperative applicanti diversi contrati collettivi nazionali Cass. 4622/2020 ha precisato che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. La Suprema Corte, inoltre, con la sentenza 36221/2020, ha precisato: “ Le questioni oggetto di causa sono state già esaminate da questa Corte con diverse pronunce (tra queste: Cass. n. 5189 del 2019; Cass. n. 9862 del 2019; Cass. n. 10851 del 2019) ai cui principi va assicurata, in questa sede, ulteriore continuità;…….al riguardo, come già osservato in taluni dei precedenti richiamati, sono necessarie alcune premesse in relazione alla normativa di riferimento;
la L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti
o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo"; sulla stessa linea si pone la medesima legge, art. 6, comma 2, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo;
in questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art. 7, comma 4, ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"; detti trattamenti fungono da parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative;
il fatto che, nel tempo, sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, suggerito dall come politica per garantire una "giusta Con
10 retribuzione" (ed oggetto della Legge Delega n. 183 del 2014, art. 1, comma 7, lett. g), in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva;
l'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015); la L. n. 31 del 2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria;
come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art. 7 ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013); dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione;
nella fattispecie oggetto di causa, i regolamenti della società cooperativa Parte_6 succedutisi negli anni 2007 e 2009 facevano riferimento, al fine di individuare il trattamento economico dei soci lavoratori, rispettivamente al c.c.n.l. e al CP_21 CP_22 e Custodi;
[...] la Corte d'appello, data la pluralità di contratti collettivi astrattamente riferibili al settore oggetto dell'appalto (concernente la "guardiania di immobili di proprietà Parte_7 dell'appaltante"), ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa , quello Parte_6 previsto dal c.c.n.l. Multiservizi;
più esattamente, la Corte di merito ha ritenuto che quest'ultimo contratto collettivo rispondesse ai requisiti individuati sulla base di una interpretazione integrata delle disposizioni sopra richiamate, in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e attinente alla categoria oggetto dell'appalto in questione;
la non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del CP_23 è stata motivata in ragione della coincidenza solo parziale del settore e della sottoscrizione CP_2 dello stesso da parte di una sola sigla sindacale, la con conseguente difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più
11 rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con l'art. 36 Cost.; parimenti, la Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità del c.c.n.l. e Custodi CP_22 (esattamente "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati"), quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto L'art. 1 del Parte_7 c.c.n.l. suddetto definisce il proprio ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapporto dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali. Tale contratto, se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), il che non soddisfa il corrispondente requisito previsto dalla L. n. 31 del 2008, art. 7”””.
13.1 Nel caso di specie, tenuto conto del settore in cui le società datrici di lavoro hanno operato nonché delle prestazioni effettivamente rese dai lavoratori, il riferimento operato dal primo giudice al CCNL Turismo Logistica quale parametro per determinare le pretese economiche vantate dagli originari ricorrenti risulta corretto. La non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del CCNL Multiservizi è stata puntualmente motivata dal Tribunale in ragione della non coincidenza del settore oltre che non aderente con le prestazioni svolte dai ricorrenti (consistenti nel solo trasporto e/o nella prestazione di trasporto e montaggio mobili, oltre ad esazione di denaro) oltre che della sottoscrizione dello stesso da parte di un numero minore di sigle sindacali, con conseguente difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con l'art. 36 Costituzione. Sullo specifico punto il Supremo Collegio (sent. 35796/2022) ha precisato che la correttezza del parametro di riferimento utilizzato dal datore di lavoro nella determinazione retributiva è un onere ricadente sullo stesso il quale deve offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il CCNL invocato. Secondo la decisione richiamata il datore di lavoro ha l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore;
conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare, in sede di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa. Il richiamo operato dal Tribunale alla disciplina dell'art. 7 D.l. 248/07 non costituisce, inoltre, alcuna ultrapetizione, ma solo ulteriore qualificazione data alla domanda finalizzata a veder applicato il CCNL preteso come diritto dei ricorrenti alla giusta retribuzione secondo i parametri di cui all'art. 36 della Costituzione, norma invocata dai ricorrenti sin dal ricorso introduttivo.
Tes_ 14. Sulle mansioni svolte, l'istruttoria espletata in primo grado (testi , Tes_2 Tes_2 e ha pienamente confermato che gli appellati erano addetti al trasporto delle merci Tes_4 (mobili) con furgoni cassonati superiori ai 30 quintali (Iveco e Mercedes) ed al successivo montaggio presso i clienti, fatta eccezione per i lavoratori e CP_1 Testimone_1
che, per loro stessa ammissione, in brevi periodi (da maggio 2015 a febbraio 2016
[...] e da giugno 2015 a giugno 2016 ), hanno svolto solo mansioni di montatore;
CP_1 Tes_1 in alcuni casi provvedevano anche ad incassare i pagamenti effettuati dai clienti.
12 15. Rispetto ai compiti descritti il terzo livello del CCNL Trasporti Logistica risulta l'inquadramento maggiormente aderente per coloro che provvedevano al trasporto ed al montaggio dei mobili, rientrando in tale categoria i conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali con capacità di effettuare riparazione di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse, mentre per coloro che provvedevano alle mansioni di montatore l'inquadramento corretto (nei periodi in cui hanno svolto soltanto tali compiti) risulta nel quarto livello.
16. Avuto riguardo al lavoro straordinario, oltre ai “fogli consegna” prodotti dai ricorrenti nel fascicolo del precedente grado di giudizio da cui è agevole desumere i soggetti destinatari, i colli da consegnare, le fasce orarie di programmata consegna e gli importi da Tes_ riscuotere) l'istruttoria svolta con i testi indicati dai ricorrenti ( , e Tes_2 Tes_2
le cui deposizioni sono state puntualmente riportate nella motivazione della Tes_4 sentenza impugnata, ha confermato lo svolgimento di un orario lavorativo variabile a secondo dei percorsi da effettuare per le consegne ed ai tempi necessari per la successiva attività di montaggio, ma che ordinariamente aveva inizio intorno alle 6,00-6,30 con rientro tra le 17,00-17,30 e le 18,00 dal lunedi al sabato.
17. Quanto alla indennità di trasferta, il cui inserimento nelle voci retributive è stato contestato dalla società appellante non potendo conseguentemente essere richiesta al debitore solidale, occorre valutare le particolari caratteristiche del rapporto lavorativo e del suo concreto svolgersi. Pur potendo detta indennità risultare per sua natura discontinua, nel caso di specie le trasferte operate dai dipendenti erano giornaliere e la indennità risultava dunque caratterizzata dalla sistematicità per la specifica modalità di esecuzione del lavoro (svolto sempre fuori dalla sede dell'impresa) costituendo così una voce retributiva a tutti gli effetti collegata alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non avente, di contro, natura risarcitoria (in termini Corte Appello Bologna 500/2022).
17.1 Rispetto, invece, al richiamo al Regolamento Interno della Cooperativa che, in punto indennità di trasferta, prevedeva il riconoscimento in favore dei soci-lavoratori di un'indennità di disagio/trasferta a decorrere dal 15° giorno di presenza ed a determinate condizioni, è emerso che in realtà le trasferte operate dai dipendenti erano giornaliere nel senso che la attività lavorativa degli appellanti si caratterizzava per le continue e sistematiche consegne di merce, con contestuale incasso delle somme dovute dai clienti, e per ritiri di merce sempre fuori dalla sede dell'impresa. Non risultano, invece, dedotte e tantomeno indicate le “determinate condizioni” previste dal Regolamento interno per ottenere la indennità di trasferta e che nel caso di specie non si sarebbero verificate.
18. Le altre questioni restano assorbite.
19. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che la società appellante va condannata alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (fascia da € 52.000,00 ad € 260.000,00) e secondo le aliquote medie.
20. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in € 9.990,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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