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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 416.
(Trascrizione di atti relativi a navi perite)
La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta o di altri diritti reali su navi puo' essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti.
Tale trascrizione puo' eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalita', nel caso di perdita presunta della nave, o quando e' accertata la perdita o la distruzione dell'atto.
(Trascrizione di atti relativi a navi perite)
La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta o di altri diritti reali su navi puo' essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti.
Tale trascrizione puo' eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalita', nel caso di perdita presunta della nave, o quando e' accertata la perdita o la distruzione dell'atto.
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