Articolo 416 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 406Articolo 417
Versione
6 maggio 1952
Art. 416.
(Trascrizione di atti relativi a navi perite)


La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta o di altri diritti reali su navi puo' essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti.
Tale trascrizione puo' eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalita', nel caso di perdita presunta della nave, o quando e' accertata la perdita o la distruzione dell'atto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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