Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 20/01/2026, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13299 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Atellana 3;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento del silenzio avverso l'istanza di accesso agli atti
presentata dal ricorrente in data 10.09.2025 per mezzo dello scrivente difensore e notificata in pari data a mezzo p.e.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NI OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che
-la parte ricorrente ha impugnato ex art. 116 c.p.a. il silenzio diniego relativo all’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di rilascio del visto;
- in particolare, deduce la ricorrente che:
1) in data 02.07.2024 l’Ambasciata d’Italia a Islamabad acquisiva l’istanza di rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato in favore del sig. -OMISSIS- (n. ricevuta ITLLAH0207240009);
2) in data 10.09.2025 la difesa dell’interessato avanzava per suo conto una istanza di accesso agli atti a mezzo p.e.c. alla Ambasciata odierna resistente, chiedendo di essere informata in relazione allo stato del procedimento di rilascio del visto;
3) alla data di incardinamento del ricorso, nonostante siano trascorsi 30 giorni dalla data della suddetta richiesta, la Ambasciata non ha provveduto a convocare l’istante per consentire l’accesso agli atti presenti nel fascicolo; non ha, altresì, notiziato la difesa o il suo assistito circa lo stato attuale del procedimento, violando con tale comportamento quanto previsto dalla L. 241/90 all’art.2.
4) la condotta censurata comporta una grave lesione degli interessi economici dell’odierno ricorrente, il quale necessita con urgenza di sottoscrivere il contratto di soggiorno con il datore di lavoro, così da essere integrato nell’organico dell’impresa avente sede in Italia;
- con due motivi in diritto la ricorrente deduce la violazione di legge relativamente agli artt. 2 e 24 e ss. della legge 241/90, il difetto di motivazione , la violazione dello art. 3 della l. 241/90, chiedendo l’accertamento del diritto d’accesso e la condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione, con nomina di commissario ad acta;
Rilevato che si è costituita l’amministrazione resistente deducendo preliminarmente l’irregolarità della procura alle liti e l’intempestività dell’azione, e nel merito l’avvenuta fissazione dell’appuntamento per il rilascio del visto, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere;
Rilevato che in vista dell’udienza camerale del 13 gennaio la ricorrente ha depositato memoria ribadendo che il petitum del ricorso è l’accesso agli atti del fascicolo ex art. 116 c.p.a. e che l’appuntamento fissato è risultato vano in quanto in concreto non è stato concesso l’accesso agli uffici della Società di outsorcing BLS;
rilevato che all’udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto preliminarmente che è priva di fondamento l’eccezione di irregolarità della procura alle liti la quale è correttamente apostillata e tradotta in italiano; neppure può essere condivisa la doglianza relativa alla intempestività del ricorso, non essendo lo stesso volto ad ottenere la condanna alla conclusione del procedimento di rilascio del visto ma ad ottenere l’accesso alla documentazione del fascicolo;
Ritenuto, nel merito, che il ricorso è fondato in quanto:
a) sussiste il silenzio- rifiuto dell’amministrazione sull’istanza di accesso notificata a mezzo pec il 10/9/2025, essendo decorsi i trenta giorni previsti dall’art. 24 c. 5 l. 241/1990;
b) è giurisprudenza costante quella per cui ai fini dell’integrazione del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso, è richiesta l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, purché giuridicamente tutelato, nonché un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante. Non si richiede, invece, la prova della lesione attuale di una situazione giuridica soggettiva di diritto o interesse legittimo, né l’attualità del giudizio, stante l’autonoma consistenza del diritto di accesso rispetto alla situazione giuridica retrostante alla cui tutela è preordinato (Cfr. TAR Lazio, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756);
Ritenuto in particolare che nel caso in esame, è indubbio l’interesse attuale e concreto del ricorrente a prendere visione della richiesta documentazione, interesse correlato ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, posto che l’accesso è volto a verificare la documentazione inerente all’istanza di rilascio del visto dallo stesso presentata;
Ritenuto che non può essere considerata satisfattoria dell’interesse all’accesso la fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica atteso che l’oggetto del giudizio non è il silenzio-inerzia per la fissazione dell’appuntamento ma il silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso agli atti del procedimento, e che comunque non è stato, in concreto, concesso al ricorrente l’accesso agli uffici;
ritenuto conclusivamente che il ricorso va pertanto accolto con dell’Amministrazione all’ostensione degli atti richiesti da parte ricorrente nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; non può allo stato trovare accoglimento la domanda di nomina di commissario ad acta;
Ritenuto infine che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, ordinando all’Amministrazione di disporre l’ostensione di quanto chiesto dai ricorrenti, con oneri a carico degli istanti, assegnando all’Amministrazione un termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il MAECI resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato se versato da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI OZ | SC IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.