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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12293 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15171/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
– PARTITA IVA Controparte_1
– CON SEDE IN C. CHIAIANO 28 80100 NAPOLI, RAPPRESENTATO E DIFESO P.IVA_1
DALL'AVV. ROBERTO SCOTTI (C.F. ) DEL C.F._1 Controparte_2
, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO NEL SUO STUDIO IN VIA GRANATELLE 14 –
[...]
AGROPOLI (SA)IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE
CONTRO
LA SOCIETÀ GIÀ , CON SEDE LEGALE IN MILANO, ALLA VIA CP_3 Controparte_4
GAETANO NEGRI N.1, P.I. N. , IN PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE, P.IVA_2
DOTT.SSA PROCURA SPECIALE PER NOTAR Controparte_5 CP_6 CP_7
DEL 12.11.2018, REP. N. 10492, RACCOLTA N. 4986, RAPPRESENTATA E DIFESA, IN
[...]
VIRTÙ DI MANDATO IN CALCE ALL'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO, DAGLI AVV.TI
[...]
( , (C.F. Controparte_8 CodiceFiscale_2 Controparte_9
), ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN NAPOLI, AL VIALE GRAMSCI C.F._3
p. 1 17/D, PRESSO LO STUDIO DEI COSTITUITI PROCURATORI), CHE LA RAPPRESENTANO E
DIFENDONO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
L'attrice deduce di essere titolare dell'utenza telefonica n. 0817400464, di tipologia
“business”, utilizzata presso la sede della farmacia in Napoli e assume che, dal 24 ottobre 2017 alle ore 8:38 fino al 1° novembre 2017, la convenuta non abbia erogato i servizi di telefonia ed accesso ADSL, nonostante ripetute segnalazioni, determinando l'impossibilità di svolgere regolarmente l'attività di impresa e un complessivo pregiudizio patrimoniale e di immagine. Espone di avere infruttuosamente esperito tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com. Campania e di avere costituito in mora la convenuta. Con Con l'atto di citazione chiede l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di , la condanna agli indennizzi di cui all'all. A) della delibera AGCOM n. 73/11/CONS., quantificati in euro 390,00, e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente quantificati in euro 10.027,50.
A sostegno della domanda la parte attrice richiama il principio giurisprudenziale per cui “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o l'inadempimento, deve provare solo la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U., n. 13533/01)”.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del CP_3
Tribunale di Napoli e sostenendo che il foro applicabile non è quello del consumatore, stante la natura professionale dell'utenza “affari”, e che la competenza spetta al
Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., quale foro generale della persona giuridica, “forum contractus” e “forum destinatae solutionis”.
p. 2 Nel merito, la convenuta nega l'inadempimento e richiama l'art. 7 delle condizioni Con generali di contratto, secondo cui “ si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del Servizio entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione”, con le specificazioni “Ai soli fini della rilevazione circa il rispetto degli obiettivi di qualità del Servizio Universale, entro il primo giorno successivo alla segnalazione significa entro 42 ore dalla segnalazione, entro il secondo giorno significa entro 60 ore dalla segnalazione, entro il terzo giorno significa entro 78 ore dalla segnalazione.”
La convenuta precisa, inoltre, che “non è sufficiente la prova dell'inadempimento” del debitore, dovendo essere provato il “pregiudizio effettivo e reale” e, per il lucro cessante, “la prova dell'utilità patrimoniale […] secondo un rigoroso giudizio di probabilità”.
Ebbene, preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione d'incompetenza territoriale
è infondata e deve essere rigettata.
La causa ha ad oggetto diritti di obbligazione derivanti da contratto di somministrazione di servizi di telecomunicazioni su utenza fissa installata in Napoli.
In tal caso, l'art. 20 c.p.c. attribuisce la competenza “del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Il criterio del forum destinatae solutionis è, dunque, decisivo poiché l'obbligazione di fornire servizi di fonia e dati si esegue presso il luogo di installazione e fruizione del servizio, cioè Napoli, ove si sarebbe dovuto garantire il funzionamento della linea e della connettività.
Né rileva, ai fini della competenza, il riferimento difensivo al perfezionamento del Con contratto in Milano, atteso che la stessa clausola contrattuale richiamata da si limita a prevedere che “Il Contratto si perfeziona, salvo casi specifici, con l'attivazione del Servizio a seguito di richiesta del Cliente (…)”, senza sovvertire il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione in caso di controversie relative alla prestazione dovuta sul sito dell'utenza.
In presenza di concorrenza di fori (artt. 18, 19 e 20 c.p.c.), grava sul convenuto l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascun criterio e di allegare la relativa p. 3 base fattuale;
onere che, nel caso, non risulta assolto, con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale adito.
Nel merito, la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di condanna agli indennizzi di cui alla delibera AGCOM n. 73/11/CONS., all. A), è fondata.
È pacifico tra le parti che il disservizio si sia protratto dal 24 ottobre 2017 ore 8:38 al 1° novembre 2017, con ripristino dei servizi in tale ultima data.
L'attrice ha allegato e documentato le segnalazioni effettuate e l'impossibilità di fruire dei servizi di fonia e ADSL nell'intero arco temporale indicato.
La clausola contrattuale evocata dalla convenuta, che scandisce l'obbligo di ripristino
“entro il primo giorno lavorativo successivo” alla segnalazione, con le equivalenze orarie “entro 42 ore”, “entro 60 ore” ed “entro 78 ore”, non risulta rispettata nel caso concreto. Né la convenuta ha fornito prova idonea di un “guasto di particolare complessità” tale da giustificare il superamento delle soglie temporali indicate.
Il sistema indennitario di fonte regolatoria ha natura automatica e prescinde dalla prova del danno civilistico, correlando l'importo all'interruzione del servizio imputabile all'operatore. Per le utenze business, la disciplina prevede l'indennizzo giornaliero di euro 10,00 per ciascun servizio principale non accessorio (fonia e dati).
Considerato l'arco di nove giorni indicato dall'attrice, risulta dovuto l'importo di euro
90,00 per l'ADSL e di euro 90,00 per la linea di fonia;
va, inoltre, riconosciuta la voce relativa all'omessa risposta al reclamo per euro 300,00, come richiesto.
La complessiva condanna agli indennizzi viene, pertanto, determinata in euro 390,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In relazione alla domanda attorea risarcitoria, la convenuta ha correttamente richiamato il principio per cui “non è sufficiente la prova dell'inadempimento” del debitore, dovendo il creditore provare il “pregiudizio effettivo e reale” e la sua entità;
e che, per il lucro cessante, è necessario fornire “la prova dell'utilità patrimoniale […] secondo un rigoroso giudizio di probabilità […]”, con esclusione dei “mancati guadagni meramente ipotetici”.
p. 4 Tali regole, tuttavia, non valgono a elidere, in radice, la pretesa risarcitoria dell'attrice, ove questa sia sorretta da allegazioni e riscontri documentali idonei.
Quanto al danno emergente, l'attrice chiede la ripetizione pro-quota della fattura di ottobre 2017 per servizi non erogati, quantificata in euro 75,00. Tale voce, parametrata al periodo di interruzione e all'effettiva mancata fruizione della prestazione, risulta congrua e deve essere accolta. Contr Quanto al lucro cessante, l'attrice allega mancati incassi per euro 3.150,00, calcolati sulla media di euro 350,00 per nove giorni;
mancata trasmissione di ricette telematiche per euro 877,50, calcolata su 15 ricette al giorno per euro 6,5 per nove giorni;
aggravio economico da mancato aggiornamento dei listini di acquisto e vendita, stimato nel 5% degli ordini, pari a euro 1.000,00.
Tali voci, che si fondano su criteri di verosimiglianza correlati alla tipologia di esercizio
(farmacia) e al periodo di interruzione, richiedono, tuttavia, un vaglio rigoroso di causalità e quantificazione.
Tenuto conto delle allegazioni e dei riscontri prodotti, nonché della natura essenziale dei servizi bloccati, si ritiene provata, secondo un giudizio di elevata probabilità,
l'incidenza negativa sui flussi di incasso elettronico e sulle ricette, con necessità di riduzione equitativa per tenere ferma la distinzione tra mancato guadagno certo e proiezioni meramente ipotetiche.
Pertanto, il Tribunale liquida il lucro cessante complessivo in euro 2.500,00, a valere sulle voci POS e ricette, reputando non adeguatamente dimostrata nella parte eccedente la stima prospettata e non accoglibile, per difetto di prova specifica, la voce autonoma di euro 1.000,00 sui listini.
Quanto al danno di immagine, l'attrice invoca la liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c., deducendo che, “per 9 giorni”, la farmacia “non ha potuto prestare i propri servizi essenziali, risultando irraggiungibile telefonicamente, con conseguente perdita di clientela”. La natura immateriale del pregiudizio consente la liquidazione in presenza di allegazioni qualificate e di un fatto generatore idoneo a incidere sull'avviamento commerciale.
p. 5 Nel caso concreto, la protratta indisponibilità dei servizi di comunicazione e pagamento, in un esercizio sanitario aperto al pubblico, integra un vulnus reputazionale meritevole di ristoro, che deve essere liquidato in euro 2.000,00.
In conclusione, il danno risarcibile ex artt. 1218 e 1223 c.c. è determinato in euro
4.575,00 (euro 75,00 per danno emergente, euro 2.500,00 per lucro cessante ed euro
2.000,00 per danno di immagine), oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nella misura di legge.
A fronte dell'accoglimento della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo BA, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_3
- accerta l'inadempimento contrattuale di in danno di CP_3 Controparte_1
per l'interruzione dei servizi di fonia e ADSL dal 24 ottobre 2017 al 1° novembre
[...]
2017;
- condanna al pagamento, in favore di , degli CP_3 Controparte_1
indennizzi regolatori di cui alla delibera AGCOM n. 73/11/CONS., all. A), per complessivi euro 390,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di , della CP_3 Controparte_1 somma di euro 4.575,00 a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c., oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria nei termini di legge;
p.
6 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in complessivi 5.077,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre contributo forfettario al 15%, IVA e c.p. se e per quanto dovuti.
Napoli, 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo BA
p. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
– PARTITA IVA Controparte_1
– CON SEDE IN C. CHIAIANO 28 80100 NAPOLI, RAPPRESENTATO E DIFESO P.IVA_1
DALL'AVV. ROBERTO SCOTTI (C.F. ) DEL C.F._1 Controparte_2
, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO NEL SUO STUDIO IN VIA GRANATELLE 14 –
[...]
AGROPOLI (SA)IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE
CONTRO
LA SOCIETÀ GIÀ , CON SEDE LEGALE IN MILANO, ALLA VIA CP_3 Controparte_4
GAETANO NEGRI N.1, P.I. N. , IN PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE, P.IVA_2
DOTT.SSA PROCURA SPECIALE PER NOTAR Controparte_5 CP_6 CP_7
DEL 12.11.2018, REP. N. 10492, RACCOLTA N. 4986, RAPPRESENTATA E DIFESA, IN
[...]
VIRTÙ DI MANDATO IN CALCE ALL'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO, DAGLI AVV.TI
[...]
( , (C.F. Controparte_8 CodiceFiscale_2 Controparte_9
), ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN NAPOLI, AL VIALE GRAMSCI C.F._3
p. 1 17/D, PRESSO LO STUDIO DEI COSTITUITI PROCURATORI), CHE LA RAPPRESENTANO E
DIFENDONO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
L'attrice deduce di essere titolare dell'utenza telefonica n. 0817400464, di tipologia
“business”, utilizzata presso la sede della farmacia in Napoli e assume che, dal 24 ottobre 2017 alle ore 8:38 fino al 1° novembre 2017, la convenuta non abbia erogato i servizi di telefonia ed accesso ADSL, nonostante ripetute segnalazioni, determinando l'impossibilità di svolgere regolarmente l'attività di impresa e un complessivo pregiudizio patrimoniale e di immagine. Espone di avere infruttuosamente esperito tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com. Campania e di avere costituito in mora la convenuta. Con Con l'atto di citazione chiede l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di , la condanna agli indennizzi di cui all'all. A) della delibera AGCOM n. 73/11/CONS., quantificati in euro 390,00, e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente quantificati in euro 10.027,50.
A sostegno della domanda la parte attrice richiama il principio giurisprudenziale per cui “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o l'inadempimento, deve provare solo la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U., n. 13533/01)”.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del CP_3
Tribunale di Napoli e sostenendo che il foro applicabile non è quello del consumatore, stante la natura professionale dell'utenza “affari”, e che la competenza spetta al
Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., quale foro generale della persona giuridica, “forum contractus” e “forum destinatae solutionis”.
p. 2 Nel merito, la convenuta nega l'inadempimento e richiama l'art. 7 delle condizioni Con generali di contratto, secondo cui “ si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del Servizio entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione”, con le specificazioni “Ai soli fini della rilevazione circa il rispetto degli obiettivi di qualità del Servizio Universale, entro il primo giorno successivo alla segnalazione significa entro 42 ore dalla segnalazione, entro il secondo giorno significa entro 60 ore dalla segnalazione, entro il terzo giorno significa entro 78 ore dalla segnalazione.”
La convenuta precisa, inoltre, che “non è sufficiente la prova dell'inadempimento” del debitore, dovendo essere provato il “pregiudizio effettivo e reale” e, per il lucro cessante, “la prova dell'utilità patrimoniale […] secondo un rigoroso giudizio di probabilità”.
Ebbene, preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione d'incompetenza territoriale
è infondata e deve essere rigettata.
La causa ha ad oggetto diritti di obbligazione derivanti da contratto di somministrazione di servizi di telecomunicazioni su utenza fissa installata in Napoli.
In tal caso, l'art. 20 c.p.c. attribuisce la competenza “del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Il criterio del forum destinatae solutionis è, dunque, decisivo poiché l'obbligazione di fornire servizi di fonia e dati si esegue presso il luogo di installazione e fruizione del servizio, cioè Napoli, ove si sarebbe dovuto garantire il funzionamento della linea e della connettività.
Né rileva, ai fini della competenza, il riferimento difensivo al perfezionamento del Con contratto in Milano, atteso che la stessa clausola contrattuale richiamata da si limita a prevedere che “Il Contratto si perfeziona, salvo casi specifici, con l'attivazione del Servizio a seguito di richiesta del Cliente (…)”, senza sovvertire il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione in caso di controversie relative alla prestazione dovuta sul sito dell'utenza.
In presenza di concorrenza di fori (artt. 18, 19 e 20 c.p.c.), grava sul convenuto l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascun criterio e di allegare la relativa p. 3 base fattuale;
onere che, nel caso, non risulta assolto, con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale adito.
Nel merito, la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di condanna agli indennizzi di cui alla delibera AGCOM n. 73/11/CONS., all. A), è fondata.
È pacifico tra le parti che il disservizio si sia protratto dal 24 ottobre 2017 ore 8:38 al 1° novembre 2017, con ripristino dei servizi in tale ultima data.
L'attrice ha allegato e documentato le segnalazioni effettuate e l'impossibilità di fruire dei servizi di fonia e ADSL nell'intero arco temporale indicato.
La clausola contrattuale evocata dalla convenuta, che scandisce l'obbligo di ripristino
“entro il primo giorno lavorativo successivo” alla segnalazione, con le equivalenze orarie “entro 42 ore”, “entro 60 ore” ed “entro 78 ore”, non risulta rispettata nel caso concreto. Né la convenuta ha fornito prova idonea di un “guasto di particolare complessità” tale da giustificare il superamento delle soglie temporali indicate.
Il sistema indennitario di fonte regolatoria ha natura automatica e prescinde dalla prova del danno civilistico, correlando l'importo all'interruzione del servizio imputabile all'operatore. Per le utenze business, la disciplina prevede l'indennizzo giornaliero di euro 10,00 per ciascun servizio principale non accessorio (fonia e dati).
Considerato l'arco di nove giorni indicato dall'attrice, risulta dovuto l'importo di euro
90,00 per l'ADSL e di euro 90,00 per la linea di fonia;
va, inoltre, riconosciuta la voce relativa all'omessa risposta al reclamo per euro 300,00, come richiesto.
La complessiva condanna agli indennizzi viene, pertanto, determinata in euro 390,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In relazione alla domanda attorea risarcitoria, la convenuta ha correttamente richiamato il principio per cui “non è sufficiente la prova dell'inadempimento” del debitore, dovendo il creditore provare il “pregiudizio effettivo e reale” e la sua entità;
e che, per il lucro cessante, è necessario fornire “la prova dell'utilità patrimoniale […] secondo un rigoroso giudizio di probabilità […]”, con esclusione dei “mancati guadagni meramente ipotetici”.
p. 4 Tali regole, tuttavia, non valgono a elidere, in radice, la pretesa risarcitoria dell'attrice, ove questa sia sorretta da allegazioni e riscontri documentali idonei.
Quanto al danno emergente, l'attrice chiede la ripetizione pro-quota della fattura di ottobre 2017 per servizi non erogati, quantificata in euro 75,00. Tale voce, parametrata al periodo di interruzione e all'effettiva mancata fruizione della prestazione, risulta congrua e deve essere accolta. Contr Quanto al lucro cessante, l'attrice allega mancati incassi per euro 3.150,00, calcolati sulla media di euro 350,00 per nove giorni;
mancata trasmissione di ricette telematiche per euro 877,50, calcolata su 15 ricette al giorno per euro 6,5 per nove giorni;
aggravio economico da mancato aggiornamento dei listini di acquisto e vendita, stimato nel 5% degli ordini, pari a euro 1.000,00.
Tali voci, che si fondano su criteri di verosimiglianza correlati alla tipologia di esercizio
(farmacia) e al periodo di interruzione, richiedono, tuttavia, un vaglio rigoroso di causalità e quantificazione.
Tenuto conto delle allegazioni e dei riscontri prodotti, nonché della natura essenziale dei servizi bloccati, si ritiene provata, secondo un giudizio di elevata probabilità,
l'incidenza negativa sui flussi di incasso elettronico e sulle ricette, con necessità di riduzione equitativa per tenere ferma la distinzione tra mancato guadagno certo e proiezioni meramente ipotetiche.
Pertanto, il Tribunale liquida il lucro cessante complessivo in euro 2.500,00, a valere sulle voci POS e ricette, reputando non adeguatamente dimostrata nella parte eccedente la stima prospettata e non accoglibile, per difetto di prova specifica, la voce autonoma di euro 1.000,00 sui listini.
Quanto al danno di immagine, l'attrice invoca la liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c., deducendo che, “per 9 giorni”, la farmacia “non ha potuto prestare i propri servizi essenziali, risultando irraggiungibile telefonicamente, con conseguente perdita di clientela”. La natura immateriale del pregiudizio consente la liquidazione in presenza di allegazioni qualificate e di un fatto generatore idoneo a incidere sull'avviamento commerciale.
p. 5 Nel caso concreto, la protratta indisponibilità dei servizi di comunicazione e pagamento, in un esercizio sanitario aperto al pubblico, integra un vulnus reputazionale meritevole di ristoro, che deve essere liquidato in euro 2.000,00.
In conclusione, il danno risarcibile ex artt. 1218 e 1223 c.c. è determinato in euro
4.575,00 (euro 75,00 per danno emergente, euro 2.500,00 per lucro cessante ed euro
2.000,00 per danno di immagine), oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nella misura di legge.
A fronte dell'accoglimento della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo BA, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_3
- accerta l'inadempimento contrattuale di in danno di CP_3 Controparte_1
per l'interruzione dei servizi di fonia e ADSL dal 24 ottobre 2017 al 1° novembre
[...]
2017;
- condanna al pagamento, in favore di , degli CP_3 Controparte_1
indennizzi regolatori di cui alla delibera AGCOM n. 73/11/CONS., all. A), per complessivi euro 390,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di , della CP_3 Controparte_1 somma di euro 4.575,00 a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c., oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria nei termini di legge;
p.
6 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate in complessivi 5.077,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre contributo forfettario al 15%, IVA e c.p. se e per quanto dovuti.
Napoli, 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo BA
p. 7