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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Paola Di Francesco - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Federica Abiuso - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2349/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TARGA VALERIA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del C.F._2 proprio difensore, sito in VIA DANIELI N. 70/2, BADIA POLESINE;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._3
GUERZONI ANNA BARBARA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
Studio del proprio difensore, sito in VIA BATTISTI 49/A, CASTELMASSA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1. Il figlio è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Pertanto, le decisioni di maggiore interesse (scolastiche, sanitarie, educative) saranno prese di comune accordo tra i genitori nell'ottica della collaborazione e nel rispetto dei doveri nascenti dalla genitorialità, dalle esigenze del minore e in osservanza ai doveri di accudimento della prole su entrambi gravanti.
2. Il figlio viene collocato presso Per_1 la madre, anche ai fini della residenza.
3. Il signor potrà vedere e tenere con sé Parte_1
1 il figlio ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente Per_1 con gli impegni e i desideri del minore. Si accorda sin d'ora il pernotto del minore presso il padre a condizione che manifesti la volontà di dormire dal medesimo, sempre tenuto conto dei Per_1 suoi impegni e desideri. Gli spostamenti presso le abitazioni dei genitori saranno intervallati in modo da non gravare sul singolo genitore ma equamente suddivisi.
4. Il signor si Parte_1 obbliga a corrispondere alla OR , nelle sue qualità di genitore collocatario Parte_2 prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese (a decorrere dal mese di sottoscrizione dell'accordo), l'importo mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo ordinario di mantenimento per il figlio , importo sottoposto a rivalutazione Per_1 monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita. L'importo comprende i costi per: alloggio, spese per l'abitazione, abbigliamento, spese di cancelleria e materiale scolastico (esclusa la dotazione di inizio anno), medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e farmaci per la cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), ricarica telefono cellullare, barbiere, baby sitter. Le parti concordano la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% a carco di ciascun genitore, da rifondersi a favore del genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso, mediante bonifico bancario e previa esibizione della relativa documentazione attestante i pagamenti eseguiti, secondo le seguenti modalità: Spese mediche A. che non richiedono il preventivo accordo (cd. obbligatorie): a) visite specialistiche ed esami diagnostici/prelievi prescritti dal medico curante ed effettuati in regime di convenzione o S.S.N; b) farmaci e presidi – diversi da quelli da banco – prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche e ortodontiche nel limite di euro 150,00 annui complessivi;
d) spese per occhiali e /o lenti a contatto nel limite di euro 150,00 annui complessivi;
e) trattamenti sanitari urgenti e indifferibili e non erogati dal f) ticket sanitari;
g) spese di CP_1 degenza presso strutture convenzionate per interventi urgenti e indifferibili;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche che superano il costo di euro 150,00 annui;
b) spese per occhiali e/o lenti a contatto superiore ad euro 150,00 annui;
c) esami diagnostici / prelievi effettuati privatamente;
d) cure termali e fisioterapeutiche;
e) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
f) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
g) spese di degenza presso strutture private/convenzionate per interventi chirurgici programmati. Spese scolastiche A. che non richiedono il preventivo accordo (cd. obbligatorie): a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici (scuola media superiore); b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese di trasporto da e verso la scuola se necessario ad entrambi i genitori;
e) corsi di recupero e lezioni private (anche senza l'esibizione del documento fiscale); B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e tasse universitarie;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)
2 alloggio presso la sede universitaria;
e) spese per la preparazione di esami e concorsi. Spese extrascolastiche A. che non richiedono il preventivo accordo: bollo e assicurazione motocicli / auto comprato di comune accordo tra i genitori;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive e pertinenti abbigliamento ed attrezzatura;
b) attività artistiche, ricreative e ludiche e pertinente attrezzatura;
c) viaggi e vacanze senza i genitori;
d) motociclo / auto;
e) spese per l'organizzazione di ricevimenti /feste privati in occasione dei compleanni;
f) campi scuola / centri estivi, g) soggiorno di studioall'estero, viaggi di studio e di formazione;
h) corsi di istruzione e / o formazione;
h) acquisto telefono cellulare. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro per iscritto, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese (qualora concordate), e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso corredata dalla relativa pezza giustificativa.
5. L'assegno INPS sarà percepito integralmente dalla OR mentre Parte_2
i genitori godranno delle detrazioni fiscali nella misura del 50 % ciascuno.
6. I genitori esprimono sin d'ora il proprio consenso per il rilascio / rinnovo per il figlio dei documenti validi Per_1 per l'espatrio.
7. Le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico
/ patrimoniale non avendo, perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8.Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 15.7.2025, Pt_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data
[...] Parte_2
l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio/ la figlia / i figli, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nato , in data [...]. Per_1
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 23.7.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 19.9.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
3 Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 19.9.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo delle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 2349/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 19.9.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Di Francesco
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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