Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 24/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 29/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24469 del registro di Segreteria, proposto da P.F.,
nato a omissis l’omissis, residente a omissis in Via
omissis, cod. fisc. omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santino Spina del Foro di Palermo, con elezione di domicilio digitale P.e.c. santinospina@pecavvpa.it;
contro
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 i difensori delle parti, come da verbale Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 6 settembre 1982 al 1° ottobre 2023, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età (60 anni), con qualifica di Sovrintendente Tecnico Capo Coordinatore, è attualmente titolare di pensione calcolata con il sistema misto.
Non avendo potuto optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 17 aprile 2025 domandava all’INPS competente il ricalcolo della propria pensione, ai sensi e per gli effetti dell’incremento figurativo, previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore), adducendo di possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma e che dall’analisi del proprio foglio di calcolo comunicato dall’INPS tale beneficio non risultava inserito e calcolato correttamente.
La richiesta, tuttavia, decorsi 120 giorni dalla presentazione, non riceveva alcun riscontro dall’istituto previdenziale.
Di conseguenza, secondo la tesi del ricorrente, il trattamento pensionistico gli veniva liquidato dall’istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad 42.632,16, e ciò in ragione della mancata (o inesatta) applicazione del c.d. moltiplicatore.
Il ricorrente domanda, pertanto, con il presente ricorso, l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, con conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’INPS si è costituito in giudizio, con memoria del 7 gennaio 2026, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base della asserita corretta applicazione dell’istituto del moltiplicatore e del conseguente calcolo.
Con memoria del 30 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento integrale del ricorso, citando giurisprudenza contabile favorevole e prospettando due diverse possibili modalità di applicazione del moltiplicatore, comunque a sé più favorevoli rispetto a quanto erroneamente calcolato dall’INPS.
All’udienza dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e limiti che seguono.
L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.
Il personale, di cui all'articolo 1, escluso dall'applicazione dell'istituto dell’ausiliaria, è il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal richiamato art. 1 (“Campo di applicazione”) dello stesso d.lgs. n. 165/1997, per il quale il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la L. n. 121/1981) non contempla l’istituto dell’ausiliaria (cfr., per una ricostruzione generale del “moltiplicatore”, qui in esame, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia n. 322/2022; cfr. anche questa Sezione, n. 12/2026).
Nel caso di specie, non è in dubbio né in contestazione la spettanza al ricorrente del beneficio in questione: il ricorrente, infatti, è stato dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto e non ha potuto optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, avendo fatto parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrando nel personale escluso dal citato istituto (cfr., in termini ed ex plurimis, questa Sezione, n. n. 89/2024).
Né la spettanza è, d’altronde, contestata dall’INPS, che ha dato atto, nelle proprie difese, di aver dato applicazione al c.d. moltiplicatore.
La controversia concerne, quindi, unicamente la modalità di applicazione e di calcolo del beneficio al ricorrente.
2. Secondo l’istituto previdenziale, infatti, il moltiplicatore va applicato (e sarebbe stato nella fattispecie applicato) “sommando all’effettiva contribuzione versata dal primo giorno dell’ultimo anno di servizio sino alla cessazione, l’importo pari a 5 volte la base imponibile […] relativa agli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio ( effettiva contribuzione dell’ultimo anno di servizio), comprensiva della 13^ mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale)”.
Il calcolo conseguentemente applicato dall’INPS nella fattispecie non appare, peraltro, pienamente persuasivo.
Osserva, infatti, il Giudicante che l’art 3, comma 7, del D. lgs. n. 165/1997 prevede che “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”.
La lettera della norma fa, dunque, espresso riferimento all’ “incremento” di un importo pari a 5 volte la base imponibile.
È stato condivisibilmente osservato, al proposito che “La misura (5 volte) è il paramento quantitativo dell’incremento dovuto; incremento che rappresenta, per stessa definizione linguistica, il quid pluris rispetto ad un determinato dato di riferimento. Dunque, tale aumento (nella misura pari a 5 volte) si aggiunge a ciò che era dovuto. (…). Pertanto, come indicato dal ricorrente deve prendersi a riferimento il montante contributivo dell’ultimo anno […] e su questo calcolare il moltiplicatore. Dunque, l’Istituto, in corretta applicazione della normativa è tenuta a calcolare la base imponibile incrementandola nei termini anzidetti, per effettuare il calcolo di quanto dovuto al pensionato” (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 229/2024; Sez. giur. Sardegna, n. 118/2025).
E ancora “Il quid pluris della vicenda attiene alla corretta interpretazione della norma ed alla corretta applicazione del moltiplicatore posto che il ricorrente sostiene la necessità di moltiplicare l’importo dovuto (base imponibile dell’ultimo anno di servizio) per sei volte (i.e. base imponibile + base imponibile moltiplicata per 5) e lamenta, invece, che il moltiplicatore sarebbe stato applicato in misura inferiore dall’INPS che si sarebbe limitata a moltiplicare la base imponibile per 5, senza tuttavia aggiungere poi la base
imponibile stessa. Dagli atti di causa emerge, invece, che l’INPS ha complessivamente moltiplicato per 5 la base imponibile senza aggiungere tale incremento alla stessa base e che, dunque, in altre parole, ha effettuato un incremento pari a sole 4 volte la base imponibile, sicché il ricorso merita accoglimento. La tesi postulata dalla difesa di parte attrice coglie quindi nel segno, posto che, secondo una lineare attività ermeneutica della disposizione (…) all’imponibile retributivo dell’ultimo anno deve essere aggiunto l’importo
pari a 5 volte siffatto imponibile retributivo” (cfr.., Corte dei conti, Sez. giur. Basilicata, n. 65/2025).
3. Applicando tali principi alla fattispecie in oggetto, ritiene questo Giudice, conformemente e in accoglimento alla tesi formulata dalla difesa del ricorrente in via subordinata, che la base imponibile (da moltiplicare poi per l’aliquota di computo della pensione) debba essere calcolata con riferimento alla retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni di lavoro, correttamente indicata dallo stesso ricorrente in euro 57.742,965 (€ 35.787,0075 per il 2023 + € 21.955,957 per il 2022), arrivando così ad un montante contributivo di euro 346.457,78 (sostanzialmente e semplificando, euro 57.742,965x6), anziché di euro 324.501,83, come determinato dall’INPS sulla base della retribuzione del solo ultimo anno solare, pari a euro 54.083,638.
Appare, infatti, condivisibile l’assunto secondo cui “La giurisprudenza della Corte dei conti è stabile nell’interpretare il dato normativo contenuto nell’art.3 comma 7, D. Lgs. n.165/1997 nel senso che la quantificazione del montante debba intervenire in misura pari a 5 volte l’imponibile dell’ultimo anno di servizio, con conseguente moltiplicazione per 6 del valore di riferimento…” (Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 16/2026).
Nel caso che qui ci occupa, infatti, analogamente a quello esaminato dalla Corte territoriale sarda, l’Istituto previdenziale ha provveduto a quantificare il montante contributivo in misura pari a 5 volte l’imponibile dell’ultimo anno di servizio (2023) ma risulta aver omesso di aggiungere la quota relativa ai mesi prestati in servizio nell’anno 2022 (in modo da coprire l’intero periodo ottobre 2022-settembre 2023), così determinando la discrasia sopra indicata.
4. Al ricorrente deve essere, dunque, riconosciuto il diritto alla determinazione del montante individuale dei contributi con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, come previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, nei termini sopra prospettatati, con conseguente rideterminazione della pensione in considerazione del maggiore montante contributivo così determinato.
Si condanna, pertanto, l’INPS alla corresponsione di quanto per l’effetto dovuto, alla luce della suddetta motivazione, ad adeguamento del trattamento corrente, oltre alla corresponsione degli arretrati maturati.
Sui maggiori ratei, spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione, è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo, ai sensi dell’art. 167, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA il diritto del ricorrente alla determinazione del montante individuale dei contributi con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, come previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, con conseguente rideterminazione della pensione in considerazione del maggior montante contributivo, secondo quanto precisato in parte motiva.
Condanna l’INPS alla corresponsione, a decorrere dal 1° ottobre 2023, di quanto dovuto ad adeguamento del trattamento corrente, oltre ai maggiori ratei arretrati maturati dalla suddetta data e alla maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo.
Condanna l’INPS al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00), oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 24/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il GIUDICE Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 24/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
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