Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 06/03/2026, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06925/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6925 del 2025, proposto da -OMISSIS- qual rappresentante leale della minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento, previa sospensione
- del P.E.I. con allegato verbale G.L.O. del 27.10. 2025, della Scuola Secondaria di Secondo Grado, in persona del Dirigente Scolastico;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi;
nonché per il riconoscimento del diritto della minore indicata in epigrafe ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per 30 ore settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. -OMISSIS-dell’11 dicembre 2025;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2026;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IA IC MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato il 10 dicembre 2025, la ricorrente, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 della figlia minore, ha impugnato gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, per l’a.s. 2025/2026, ha a quest’ultima assegnato un numero di ore (18) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, indicato nel corpo del gravame come pari a complessive 36 ore settimanali e, nell’epigrafe del ricorso, come pari a complessive 30 ore settimanali;
- a sostegno del ricorso la ricorrente ha articolato censure sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- oltre alla domanda di annullamento, la ricorrente ha chiesto ordinarsi all’Amministrazione scolastica l’ “integrazione delle ore di sostegno in favore [della] minore, per tutta la durata del ciclo scolastico obbligatorio”;
- con D.P. n. -OMISSIS-dell’11 dicembre 2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza di concessione di misure cautelare monocratiche, ordinando alla Amministrazione scolastica di rideterminarsi;
- l’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio (23 dicembre 2025), successivamente depositando memoria e documenti (5 gennaio 2026);
- con ordinanza n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2026, adottata in esito alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, questo Tribunale, considerato che: “con nota n. -OMISSIS--OMISSIS- [dep. 5 gennaio 2026] l’Istituto scolastico ha rilevato di aver provveduto alla esecuzione del decreto cautelare, riformulando il P.E.I. con allegato verbale G.L.O. del 27.10.2025, prevedendo, per la minore, la copertura dell’intero orario di frequenza scolastica con la presenza del docente di sostegno, per 27 ore a settimana; rileva, inoltre, l’Istituto scolastico di essere tutt’ora in attesa di concessione di ulteriori 9 ore in deroga, da parte dell’Ufficio Organico; Ritenuto necessario, ai fini del decidere, che le parti costituite chiariscano, ciascuna per quanto di propria competenza [… ] quante siano le ore di effettiva permanenza a scuola della minore e se, quindi, le ore di sostegno, ad oggi assegnate alla medesima, siano complete e sufficienti a coprire l’intero monte orario; ciò anche al fine di valutare – visto l’operato della Amministrazione scolastica – la permanenza dell’interesse attuale di parte ricorrente ad una decisione, nel merito, del ricorso”, assegnava termine alle parti per dedurre in proposito;
- il 9 febbraio 2026 l’Amministrazione scolastica precisava quindi ulteriormente che: “si è proceduto poi in data 19/01/2026 con prot. n° -OMISSIS-a stipulare contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche con la Docente di sostegno -OMISSIS- per un totale di 9 ore a copertura totale delle 27 ore come riformulate dal Pei integrato; - per il piano di studio del -OMISSIS- come da ART 9 C 3 e allegato G del DPR N 89 del 15 MARZO 2010, l’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto corrispondenti a 30 ore settimanali”;
- indi, con memoria depositata in data 16 febbraio 2026, parte ricorrente rappresentava, senza ulteriori specificazioni, che l’alunna “frequenta per 27 ore”;
- alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della vertenza ex art. 60 c.p.a. nonché rilievo da parte del Collegio ex art. 73 c.p.a, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quanto alla domanda di annullamento, il ricorso era trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- alla luce di quanto rappresentato dalla ricorrente nella memoria depositata il 16 febbraio 2026, la frequenza settimanale della minore è pari a complessive 27 ore, corrispondenti - sulla scorta delle precisazioni dell’Amministrazione resistente nella memoria del 9 febbraio 2026 - al monte ore di frequenza del primo biennio;
- seppur in formale esecuzione del D.P. n. -OMISSIS-del 11.12.2025, l’Amministrazione scolastica ha integralmente rivalutato la situazione della minore, in sostanziale adesione alle argomentazioni poste in ricorso, contestualmente assegnando la copertura auspicata, pari all’intero monte ore di frequenza settimanale, per l’intero a.s. 2025/2026;
Considerato che:
- per l’effetto, è cessata la materia del contendere quanto alla domanda di annullamento, posto che, in via generale, “la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite” (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (data ud. 17/09/2025) 19/09/2025, n. 608, che richiama, in proposito, TAR Molise, Sez. I, 20.9.2024, n. 399);
- va invece respinta la domanda relativa all’assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni successivi, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso ( ex plurimis , TAR Campania Napoli sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735) nonché della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231): stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse va infatti effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del minore e, in particolare, alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto, come sopra detto, dei bisogni del disabile;
Ritenuto, conclusivamente, che:
- vada in parte dichiarata cessata la materia del contendere, in parte il ricorso vada respinto, nei termini sopra specificati;
- quanto alle spese di lite, le stesse vadano regolate secondo il principio della soccombenza liquidandosi come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara in parte cessata la materia del contendere, in parte respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente, di spese e compensi di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
IA IC MI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA IC MI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.