Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 05.022025 n. r. g. l. 211/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 276 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. CENNA PAOLO e IZZI CARLO, CP_1 atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 1, comma 48, legge 92/2012, del 20/03/2019, ritualmente notificato, il ricorrente ha chiamato in giudizio la resistente al fine di impugnare il licenziamento per giusta causa intimatogli da con lettera del 2.11.2018 (doc. CP_1 all. n° B ricorso ex art. 1, comma 48 legge 92/2012). Con ordinanza del 12.06.2021, notificata il 14.06.2021, il Giudice ha così disposto:
“Accoglie parzialmente il ricorso e, qualificato il licenziamento non per giusta causa ma per giustificato motivo soggettivo, condanna la società al pagamento a titolo di indennità di preavviso della CP_1
somma corrispondente a 1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente Parte_1
compensa integralmente le spese fra le parti”.
[...] orso ex artt. 51 e ss. L. n. 92/2012, del 02/07/2021, il Sig. Comunale ha Pt_1 opposto l'ordinanza di cui sopra chiedendo l'accoglimento delle seguenti c ni:
“Accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al sig. con nota del 2.11.2018, pervenutagli il successivo 6.11.2018 dalla , Parte_1 CP_1 iusta causa e giustificato motivo soggettivo per tutte le ragioni in f o esposte nel su esteso ricorso e conseguentemente condannare , …, alla reintegrazione del CP_1 sig. nel posto di lavoro occupato al timazione del licenziamento Parte_1 nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Condannare la convenuta società per come rappresentata anche al versamento in favore del ricorrente dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione;
in via meramente subordinata, accertata la illegittimità e/o nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato al sig. Comunale con nota del 2.11.2018, per le ragioni tutte espresse nella esposizione dei fatti e motivi in diritto del su esteso ricorso, si chiede che il Tribunale adito condanni la società convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità da determinarsi tenendo conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio tenendo conto anche di quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 25.9.2018 n. 194; condannare la , …, al pagamento in favore del ricorrente delle spese e CP_1 competenze di lite da mag legge e attribuirsi al sottoscritto difensore anticipatario” (doc. F Ricorso ex art. 1, commi 51 ss, l.n. 92/2021 notificato). Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, affermando la legittimità CP_2 del licenziame e chiedendo, in subordine, la conferma dell'ordinanza con la quale era stato convertito il licenziamento da “per giusta causa” a “per motivo soggettivo”. La causa, ritenuta sufficientemente istruita dato che nella fase sommaria era già stata espletata ampia attività istruttoria inerente agli stessi capitoli formulati in sede di opposizione, giungeva alla discussione all'udienza del 05.02.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Il ricorso in opposizione non merita di essere accolto. L'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso dando un'interpretazione dei fatti e della normativa di settore applicabile che non vi è ragione di superare. Infatti, il ricorrente aveva già addotto come primo profilo di illegittimità del licenziamento la sua tardività, ossia il mancato rispetto dei termini per l'applicazione della sanzione disciplinare, sostenendo che la resistente avrebbe dovuto intimare il licenziamento semmai entro e non oltre il 29/10/2018, anziché il 02/11/2018, come invece avvenuto. Innanzitutto, non corrisponde a verità la deduzione per cui la richiesta di audizione orale del ricorrente non sarebbe stata avanzata formalmente, dato che lo scambio di e-mail tra il sig. e il sig. depositato dalla resistente come documento n. 11 prova il CP_3 CP_4 contr Per quanto riguarda l'asserita violazione del termine decadenziale imposto dal CCNL di categoria, secondo il quale il datore di lavoro deve comminare il provvedimento Allegato al verbale di udienza del 05.022025 n. r. g. l. 211/2021
disciplinare entro i sei giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, decorso il quale le giustificazioni si riterranno accolte, va rilevato che detto termine risulta essere stato derogato con il consenso della parte ricorrente, laddove la resistente si è riservata di “valutare le giustifiche entro dieci giorni dal presente incontro”. Del resto, interpretare la norma del contratto collettivo come di natura inderogabile per le parti produrrebbe un effetto sfavorevole nei confronti del lavoratore, impedendo al datore di lavoro di valutare la condotta assumendo magari le necessarie informazioni dagli enti competenti (come nel caso di specie, in cui la condotta illecita era stata comunicata dall'INPS) e determinandosi pertanto in un licenziamento motivato dall'unico scopo di non precludersene la possibilità con il superamento del termine decadenziale. Anche la giurisprudenza citata dal ricorrente in proposito non soccorre: non è confacente, nel caso di specie, la massima per la quale “l'aver consapevolmente lasciato decorrere il termine per l'adozione del provvedimento disciplinare non può che essere significativo, sulla scorta della previsione pattizia oltre che dei principi di buona fede e correttezza che presidiano il rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375, c.c., della intervenuta accettazione da parte del datore di lavoro delle giustificazioni fornite dal lavoratore”. Se, infatti, a conclusione dell'audizione, il datore di lavoro si era espressamente riservato la possibilità di valutare le giustificazioni nel termine di dieci giorni, nessun principio di buona fede e correttezza né alcun affidamento del lavoratore nell'accoglimento delle proprie giustificazioni può essere stato leso, considerato anche che la possibilità di avere più tempo per l'esame delle difese del lavoratore avrebbe potuto astrattamente portare ad un esito positivo del procedimento. 3. Il ricorrente ha addotto, come secondo profilo di illegittimità del licenziamento, un vizio di merito, sostenendo l'insussistenza del fatto contestato che deriverebbe dalla circostanza secondo cui il medico dell'INPS si sarebbe recato al civico 12, anziché al civico 13, ove il ricorrente ha dichiarato di risiedere nell'atto introduttivo del giudizio. Come già affermato in fase sommaria, è opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza, mediante la previsione di cui alla l. n. 638 del 1983, art. 5, si è imposto al lavoratore un comportamento (e cioè la reperibilità nel domicilio durante prestabilite ore della giornata) che è, ad un tempo, un onere all'interno del rapporto assicurativo ed un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, ma il cui contenuto resta, in ogni caso, la “reperibilità” in sé. Con la conseguenza che l'irrogazione della sanzione può essere evitata soltanto con la prova, il cui onere grava sul lavoratore, di un ragionevole impedimento all'osservanza del comportamento dovuto e non anche con quella della effettività della malattia, la quale resta irrilevante rispetto allo scopo (che la legge ha inteso concretamente assicurare) dell'assolvimento tempestivo ed efficace dei controlli della stessa da parte delle strutture pubbliche competenti, siano esse attivate dall'ente di previdenza ovvero dal datore di lavoro ai sensi della l. 20 maggio 1970, n. 300, art.
5. In particolare, a dimostrazione che il giudizio sull'osservanza dell'obbligo di reperibilità non dipende dal fatto dell'esistenza della malattia (nel senso della necessità di ritenere il lavoratore assolto da tale obbligo soltanto perché effettivamente malato), è stato precisato che - in presenza di una contrattazione collettiva contenente detto obbligo di reperibilità a carico del lavoratore - il dipendente non può limitarsi a produrre il Allegato al verbale di udienza del 05.022025 n. r. g. l. 211/2021
certificato medico attestante l'effettuazione di una visita specialistica, ma deve dare dimostrazione delle "comprovate necessità" che impediscono l'osservanza delle fasce orarie, e cioè che la visita non poteva essere effettuata in altro orario al di fuori delle predette fasce, "ovvero che la necessità della visita era sorta negli orari di reperibilità, tenuto conto che il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, di cui all'art. 5, della normativa sopra indicata, si identifica in una situazione sopravvenuta che comporti la necessità assoluta ed indifferibile di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere esercitato" (cfr. Cass. n. 2756/1995; conforme Cass. n. 13982/1991). Così ricostruita la giurisprudenza sull'obbligo di reperibilità, ne discende che era onere del ricorrente dare prova di aver regolarmente comunicato al datore di lavoro il domicilio presso il quale eseguire i controlli fiscali, e che pertanto l'eventuale errore dell'INPS sia stato del tutto estraneo alla propria sfera di responsabilità. È preciso onere del lavoratore, infatti, comunicare tempestivamente e senza ritardo il proprio domicilio ai fini della comunicazione e della eventuale visita fiscale dell'INPS; ciò, oltre ad essere espressione di un generale principio di autoresponsabilità, buona fede e correttezza, è stabilito dal contratto collettivo nazionale applicato al lavoratore all'art. 2, sez. IV, titolo VI, dove si prevede che in caso di malattia il lavoratore debba comunicare al datore di lavoro il domicilio presso cui si trova, se diverso da quello noto all'azienda, e che nel caso di assenza per malattia il lavoratore abbia l'obbligo di comunicare ogni mutamento di domicilio o di dimora, anche se temporanei, proprio al fine di consentire il controllo dei medici competenti ed evitare che il lavoratore, con giustificazioni pretestuose, possa evitare detti doverosi accertamenti. Ancora, per il suggerimento n. 406/2018 dell'INPS, “in caso di malattia del lavoratore ed al fine di consentire l'effettuazione dei controlli medico-fiscali durante l'assenza per malattia, stabilisce l'obbligo in capo ai lavoratori di comunicare sua all'Ente che al datore di lavoro, tramite il certificato medico, la propria residenza o il proprio domicilio abituali, ovvero la diversa reperibilità durante la malattia e tutte le eventuali variazioni degli stessi.” 3.1. Ebbene, come chiarito con l'ordinanza del 12.06.2021, dai documenti in atti si evince che:
- Nella lettera di assunzione (doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta) il ricorrente ha dichiarato di risiedere in Alife, via S. Sisto n. 16;
- Le raccomandate spedite dal datore di lavoro, regolarmente ricevute, sarebbero state spedite sempre in Alife, a volte in via San Pietro n. 12 e altre volte in via San Pietro n. 15;
- Solo il 3 ottobre 2018 il ricorrente ha comunicato all'INPS che il corretto indirizzo di residenza sarebbe in Alife, via San Pietro n. 13 (v. allegati al ricorso). Dunque, è immediato constatare che anche la seconda doglianza del ricorrente non è meritevole di accoglimento, avendo il ricorrente con il suo comportamento contribuito colposamente a ingenerare l'eventuale errore commesso dall'INPS nell'individuazione della propria abitazione. Allegato al verbale di udienza del 05.022025 n. r. g. l. 211/2021
Anche per il principio di vicinanza della prova, era onere del ricorrente dare prova di aver correttamente adempiuto a tale obbligo, comunicando tramite il certificato medico (non presente agli atti) l'indirizzo al quale ricevere la visita fiscale: non essendovi prova di ciò, non può in alcun modo dirsi che abbia errato l'INPS ad effettuare la visita di controllo al civico n. 12. Sono irrilevanti ai fini della decisione anche le prove orali assunte in merito, che comunque hanno solo confusamente parlato di un “problema di civici”. 3.2. Ancora, con riferimento alla contestata recidiva, se è vero che la contestazione del 31.07.2015 riguarda un fatto avvenuto oltre il periodo dei due anni previsto dall'art. 8, è altrettanto vero che in seguito alla contestazione disciplinare del 25.09.2018 oltre all'assenza alla visita fiscale del 23.09.2018 ne sono emerse di ulteriori, e in particolare quelle contestate in data 08.02.2017, 13.07.2018, 20.09.2018, e 27.09.2018, oggetto delle giustificazioni presentate nell'audizione del 23.10.2018, che secondo il ricorrente sono infondate in quanto avrebbe dato prova, nel corso di detta audizione, di trovarsi nell'ambulatorio del medico di base, il che di per sé non costituisce prova di ragionevole impedimento all'osservanza dell'obbligo di reperibilità. Per quanto riguarda gli addebiti del 08.02.2017 e 13.07.2018, questi non risultano essere state utilmente contestati dal lavoratore nei termini previsti dalla legge;
il fatto di non essere stati richiamati nella contestazione disciplinare del 25.09.2018 è un'irregolarità – comunque non contestata dal ricorrente - dalla quale non derivano conseguenze, essendo comunque stato messo il lavoratore nelle condizioni di presentare le proprie giustificazioni anche con riferimento a tali recidive nell'audizione del 23.10.2018. Con particolare riguardo alle contestazioni del 27.09.2018, invece, i fatti nuovi e diversi, pur se emersi successivamente all'inizio del procedimento disciplinare, possono essere considerate circostanze confermative della significatività degli altri addebiti posti a base del licenziamento, che possono essere utilmente valutate per determinare la complessiva gravità del comportamento del dipendente e la proporzionalità del provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti (Cass. 21 agosto 2019 n. 21558; Cass. 6 maggio 2016 n. 9235; Cass. 14 ottobre 2009 n. 21795). 4. Ritenuto, anche in questa sede, accertato nella sostanza il fatto oggetto della contestazione disciplinare, ovverosia la circostanza che il ricorrente sia stato assente ingiustificato alla visita fiscale del 23.09.2018 dopo essere stato già precedentemente sanzionato per motivi analoghi, occorre verificare se la condotta posta in essere dal ricorrente possa integrare gli estremi della giusta causa del licenziamento. Al riguardo – alla stregua dell'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha motivo di disattendere – per stabilire, in concreto, l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione Allegato al verbale di udienza del 05.022025 n. r. g. l. 211/2021
dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 35 del 03/01/2011). 5. Ciò detto ed esaminate le ipotesi contemplate dal CCNL di settore applicato con particolare riferimento all'art. 1, 6, 8, 9, 10 e 11 Sezione Quarta, Titolo VII, nonché degli att. 5 e 7 l. 300/1970, specificamente richiamato nella lettera di licenziamento, si ritiene che la gravità dei fatti addebitati al ricorrente si palesi in tutta la sua evidenza, atteso che è emerso come questi si sia più volte reso indisponibile alla visita fiscale senza addurre adeguate giustificazioni;
ciò si pone in contrasto con gli artt. 1 e 10 lett. h), e costituisce una causa di licenziamento soprattutto per la rilevanza numerica delle condotte contestate. La possibilità che l'assenza alle visite fiscali costituisca una giusta causa di licenziamento è stato del resto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale "in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 496, art. 5, comma 14, convertito con modificazioni dalla L. n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento". (Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, n.24681; Cass. n. 3226/2008). Nel caso di specie, non avendo il lavoratore fornito un'adeguata giustificazione alle assenze dal domicilio in occasione della visita fiscale, non avendo provato di essersi recato nello studio del medico curante per ragioni indifferibili e improcrastinabili né di non aver dato causa all'eventuale errore dell'INPS nell'essersi recata al civico sbagliato, il licenziamento è legittimo. 5.1. Tuttavia, il CCNL Metalmeccanici utilizzabile nel caso di specie prevede l'ipotesi di licenziamento senza preavviso nel caso di " grave nocumento morale o materiale o che costituiscano delitti, inoltre si parla di gravi insubordinazioni, danneggiamenti, abbandono del posto di lavoro dal quale possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, e nel caso in esame non si rinvengono tali profili. Il CCNL di riferimento (Metalmeccanici industria privata) prevede testualmente come ipotesi di licenziamento: "Art. 10. - Licenziamenti per mancanze. A) Licenziamento con preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda; d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B); f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 Allegato al verbale di udienza del 05.022025 n. r. g. l. 211/2021
giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 9, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
8. B) Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'azienda; c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda; d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda; h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione" . Ritiene il giudice che la fattispecie sia riconducibile più all'ipotesi di un giustificato motivo soggettivo che non ad una giusta causa di licenziamento, dato che in atti non vi è prova (e non è nemmeno stato dedotto dal resistente) che la condotta del lavoratore abbia recato un grave nocumento all'azienda, né la condotta costituisce un delitto ai termini di legge. Questo determina l'obbligo del pagamento del preavviso che, in considerazione del livello (3°) e dell'anzianità (superiore a dieci anni), è di un mese. La domanda relativa alla trasformazione del licenziamento da giusta causa a giustificato motivo soggettivo non è compresa nel ricorso ma il giudice seguendo il migliore orientamento giurisprudenziale, ritiene di potere modificare la natura del licenziamento ex officio: "È ammissibile, ad opera del giudice e anche d'ufficio, la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo;
tale principio, tuttavia, trova il suo limite nella regola generale della immutabilità della contestazione, onde esso non può essere applicato quando vengano mutati i motivi posti a base dell'iniziale contestazione e quando la conversione in licenziamento per giustificato motivo importi la necessità di accertare fatti nuovi e diversi da quelli inizialmente addotti dal datore di lavoro a sostegno del suo recesso" (Corte Cass., n.7617/2000 ). Nel caso di specie i fatti sono gli stessi ed i motivi del licenziamento non mutano;
muta solo la valutazione sul giudizio di gravità degli stessi, alla luce del CCNL di settore, lex specialis del rapporto. 6. In conclusione, per le argomentazioni innanzi esposte, il ricorso in opposizione deve essere respinto, e deve essere confermata l'ordinanza resa nella fase sommaria. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro in ragione della qualità delle parti e tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Allegato al verbale di udienza del 05.022025 n. r. g. l. 211/2021
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Respinge il ricorso e conferma l'ordinanza resa il 12.06.2021 nel procedimento avente n.r.g. 203/2019;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in euro 2.109, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Isernia, il 09.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio