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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 3/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 585/2024 R.G. Sez. Lavoro, cui è riunita la causa iscritta al n.
3735/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Carmelo Marzà;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dagli avv.ti Marco Luzi e
CI ER;
-Resistente -
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230004237836000 emesso ed intimato dall' CP_1
( ) nei confronti del Sig. , per il Controparte_2 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 4.559,10, asseritamente dovuta all' per CP_1 il mancato pagamento di contributi a titolo di Gestione Commercianti a seguito del controllo della posizione contributiva del ricorrente relativamente al priodo dal 01/2021 al 12/2022.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che il Sig. è Pt_1 amministratore unico-legale rappresentante della società Usi e Costumi srl con sede legale in Catania via Mario Sangiorgi n.51; che come da vigente normativa e da 2
circolare esplicativa n. 78/2013 il socio amministratore di srl è tenuto alla CP_1 iscrizione doppia e cioè in quella separata per i compensi percepiti nella qualità di amministratore ed anche in quella della gestione commercianti a condizione che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità; che nel caso del socio amministratore di srl l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è subordinata non solo all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa della società ma anche, con evidente onere a carico dell' ai fini probatori ( ex multis Cassazione CP_1
3835/16), alla condizione della abitualità della prestazione lavorativa al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore;
che nel caso in oggetto parte ricorrente ha sempre esclusivamente svolto la propria attività direzionale di amministratore restando soggetto, peraltro, per le somme a tale titolo riscosse alla imposizione previdenziale della c.d. gestione separata;
che nello specifico nell'anno 2022 ha percepito quale amministratore un reddito di € 3.097,00 e nell'anno 2021 di € 2.014,00 come da documentazione allegata;
che iscrivere lo stesso anche alla c.d. gestione commercianti appare oltre che del tutto ingiusto anche in palese contrasto con l'interpretazione normativa datane dalla Corte di Legittimità.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse disporre l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito numero 59320230004237836000 di complessivi € 4.559,10 in quanto infondato in fatto e diritto per le superiori motivazioni CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con distinto ricorso depositato in data 3735/2025 il sig. proponeva opposizione Pt_1 avverso l'avviso di addebito n. 593 2025 00002965 21 000 emesso ed intimato dall' ) nei confronti del Sig. CP_1 Controparte_2 [...]
, per il pagamento della complessiva somma di € 9.629,62, asseritamente Parte_1 dovuta all' per il mancato pagamento di contributi a titolo di Gestione CP_1
Commercianti a seguito del controllo della posizione contributiva del ricorrente relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2024.
A sostegno dell'opposizione il sig. eccepiva e deduceva: che il Sig. è Pt_1 Pt_1 amministratore unico-legale rappresentante della società Usi e Costumi srl con sede legale in Catania via Mario Sangiorgi n.51; che come da vigente normativa e da circolare esplicativa n. 78/2013 il socio amministratore di srl è tenuto alla CP_1 iscrizione doppia e cioè in quella separata per i compensi percepiti nella qualità di 3
amministratore ed anche in quella della gestione commercianti a condizione che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità; che nel caso del socio amministratore di srl l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è subordinata non solo all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa della società ma anche, con evidente onere a carico dell' ai fini probatori ( ex multis Cassazione CP_1
3835/16), alla condizione della abitualità della prestazione lavorativa al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore;
che nel caso in oggetto parte ricorrente ha sempre esclusivamente svolto la propria attività direzionale di amministratore restando soggetto, peraltro, per le somme a tale titolo riscosse alla imposizione previdenziale della c.d. gestione separata;
che nello specifico nell'anno 2022 ha percepito quale amministratore un reddito di € 3.097,00 nell'anno 2021 di 2.014,00 e nell'anno 2023 di € 3.677,00 come da allegata documentazione;
che iscrivere lo stesso anche alla c.d. gestione commercianti appare oltre che del tutto ingiusto anche in palese contrasto con l'interpretazione normativa datane dalla Corte di Legittimità.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse disporre l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito numero 59320250000296521000 di complessivi €
9.629,62 in quanto infondato in fatto e diritto. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
I due procedimenti, stante l'evidente sussistenza di motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva venivano riuniti.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 3.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: 4
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla Controparte_3 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via CP_2 definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 d.l. n.
78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C. Cost. 15/2012 e
32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene 5
esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr.
SSUU Cass. n. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.
662/1996.
In proposito giova osservare che non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di una impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed abbia la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione dell'impresa, ma è anche necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé
l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione dei commercianti. Tale obbligo sorge solo ove la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. L'attività di tipo amministrativo e quella di tipo lavorativo, in generale, attengono ad una partecipazione alla vita aziendale di natura diversa: la prima comporta una partecipazione all'attività aziendale di gestione e di rappresentanza ed è sostanzialmente rivolta a garantire il funzionamento dell'azienda stessa e del suo organismo sociale;
la seconda, invece, é sostanzialmente rivolta a garantire in concreto la realizzazione dell'oggetto sociale mediante il concorso della collaborazione prestata dai vari lavoratori della società nelle attività di gestione. Ed a tale ultima attività che consegue l'iscrizione nella gestione in questione.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti. 6
Ed invero, in disparte quanto osservato dal ricorrente, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di idonea prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto, con carattere di abitualità e prevalenza, rispetto alla contemporanea attività di tipo amministrativo e gestoria spiegata quale amministratore, l'attività nella quale si sostanza l'oggetto sociale.
Ciò posto, si deve considerare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue, con riferimento al caso in questione, che incombe sull' il rischio della riscontrata deficienza probatoria. CP_1
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto e vanno, pertanto, annullati gli avvisi di addebito impugnati.
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese CP_1 processuali, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti per gli anni in contestazione e, per l'effetto, dichiara illegittima la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 59320230004237836000 e dall'avviso di addebito n. 593 2025 00002965 21 000 che annulla;
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in misura pari ad € 4.559,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 3 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 3/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 585/2024 R.G. Sez. Lavoro, cui è riunita la causa iscritta al n.
3735/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Carmelo Marzà;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dagli avv.ti Marco Luzi e
CI ER;
-Resistente -
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230004237836000 emesso ed intimato dall' CP_1
( ) nei confronti del Sig. , per il Controparte_2 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 4.559,10, asseritamente dovuta all' per CP_1 il mancato pagamento di contributi a titolo di Gestione Commercianti a seguito del controllo della posizione contributiva del ricorrente relativamente al priodo dal 01/2021 al 12/2022.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che il Sig. è Pt_1 amministratore unico-legale rappresentante della società Usi e Costumi srl con sede legale in Catania via Mario Sangiorgi n.51; che come da vigente normativa e da 2
circolare esplicativa n. 78/2013 il socio amministratore di srl è tenuto alla CP_1 iscrizione doppia e cioè in quella separata per i compensi percepiti nella qualità di amministratore ed anche in quella della gestione commercianti a condizione che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità; che nel caso del socio amministratore di srl l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è subordinata non solo all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa della società ma anche, con evidente onere a carico dell' ai fini probatori ( ex multis Cassazione CP_1
3835/16), alla condizione della abitualità della prestazione lavorativa al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore;
che nel caso in oggetto parte ricorrente ha sempre esclusivamente svolto la propria attività direzionale di amministratore restando soggetto, peraltro, per le somme a tale titolo riscosse alla imposizione previdenziale della c.d. gestione separata;
che nello specifico nell'anno 2022 ha percepito quale amministratore un reddito di € 3.097,00 e nell'anno 2021 di € 2.014,00 come da documentazione allegata;
che iscrivere lo stesso anche alla c.d. gestione commercianti appare oltre che del tutto ingiusto anche in palese contrasto con l'interpretazione normativa datane dalla Corte di Legittimità.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse disporre l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito numero 59320230004237836000 di complessivi € 4.559,10 in quanto infondato in fatto e diritto per le superiori motivazioni CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con distinto ricorso depositato in data 3735/2025 il sig. proponeva opposizione Pt_1 avverso l'avviso di addebito n. 593 2025 00002965 21 000 emesso ed intimato dall' ) nei confronti del Sig. CP_1 Controparte_2 [...]
, per il pagamento della complessiva somma di € 9.629,62, asseritamente Parte_1 dovuta all' per il mancato pagamento di contributi a titolo di Gestione CP_1
Commercianti a seguito del controllo della posizione contributiva del ricorrente relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2024.
A sostegno dell'opposizione il sig. eccepiva e deduceva: che il Sig. è Pt_1 Pt_1 amministratore unico-legale rappresentante della società Usi e Costumi srl con sede legale in Catania via Mario Sangiorgi n.51; che come da vigente normativa e da circolare esplicativa n. 78/2013 il socio amministratore di srl è tenuto alla CP_1 iscrizione doppia e cioè in quella separata per i compensi percepiti nella qualità di 3
amministratore ed anche in quella della gestione commercianti a condizione che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità; che nel caso del socio amministratore di srl l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è subordinata non solo all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa della società ma anche, con evidente onere a carico dell' ai fini probatori ( ex multis Cassazione CP_1
3835/16), alla condizione della abitualità della prestazione lavorativa al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore;
che nel caso in oggetto parte ricorrente ha sempre esclusivamente svolto la propria attività direzionale di amministratore restando soggetto, peraltro, per le somme a tale titolo riscosse alla imposizione previdenziale della c.d. gestione separata;
che nello specifico nell'anno 2022 ha percepito quale amministratore un reddito di € 3.097,00 nell'anno 2021 di 2.014,00 e nell'anno 2023 di € 3.677,00 come da allegata documentazione;
che iscrivere lo stesso anche alla c.d. gestione commercianti appare oltre che del tutto ingiusto anche in palese contrasto con l'interpretazione normativa datane dalla Corte di Legittimità.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse disporre l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito numero 59320250000296521000 di complessivi €
9.629,62 in quanto infondato in fatto e diritto. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
I due procedimenti, stante l'evidente sussistenza di motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva venivano riuniti.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 3.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: 4
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla Controparte_3 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via CP_2 definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 d.l. n.
78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C. Cost. 15/2012 e
32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene 5
esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr.
SSUU Cass. n. 3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.
662/1996.
In proposito giova osservare che non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di una impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed abbia la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione dell'impresa, ma è anche necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé
l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione dei commercianti. Tale obbligo sorge solo ove la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. L'attività di tipo amministrativo e quella di tipo lavorativo, in generale, attengono ad una partecipazione alla vita aziendale di natura diversa: la prima comporta una partecipazione all'attività aziendale di gestione e di rappresentanza ed è sostanzialmente rivolta a garantire il funzionamento dell'azienda stessa e del suo organismo sociale;
la seconda, invece, é sostanzialmente rivolta a garantire in concreto la realizzazione dell'oggetto sociale mediante il concorso della collaborazione prestata dai vari lavoratori della società nelle attività di gestione. Ed a tale ultima attività che consegue l'iscrizione nella gestione in questione.
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti. 6
Ed invero, in disparte quanto osservato dal ricorrente, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di idonea prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto, con carattere di abitualità e prevalenza, rispetto alla contemporanea attività di tipo amministrativo e gestoria spiegata quale amministratore, l'attività nella quale si sostanza l'oggetto sociale.
Ciò posto, si deve considerare che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue, con riferimento al caso in questione, che incombe sull' il rischio della riscontrata deficienza probatoria. CP_1
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto e vanno, pertanto, annullati gli avvisi di addebito impugnati.
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese CP_1 processuali, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti per gli anni in contestazione e, per l'effetto, dichiara illegittima la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 59320230004237836000 e dall'avviso di addebito n. 593 2025 00002965 21 000 che annulla;
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in misura pari ad € 4.559,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 3 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta