Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9218 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09218/2025REG.PROV.COLL.
N. 06814/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6814 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Anzisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione VII, n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. OM HÀ e udito per la parte appellante l’avvocato Mario Anzisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- (Assistente Capo della Polizia Penitenziaria) chiede l’annullamento della sentenza del TAR per la Campania, sez. VII, n. -OMISSIS-/2024 che ha respinto l’originario ricorso proposto dallo stesso e teso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti:
- decreto di destituzione n. 354399-2022/42227/DS10 del 20.1.2023 emesso dal Ministero della Giustizia, notificato in data 3.2.2023;
- deliberazione del Consiglio Centrale di disciplina del 26.1.2023.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- il ricorrente veniva sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Firenze, che, mediante sentenza n. 1117/2016 del 26 aprile 2016 irrogava la pena della reclusione di anni 2 e di 800 € di multa;
- la predetta pena veniva inflitta per il reato di truffa continuata ed aggravata nei confronti dell’Amministrazione (artt. 81 e 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva appello innanzi la Corte di Appello di Firenze, la quale, con la sentenza n. -OMISSIS-del 21 febbraio 2019 (Sezione II), divenuta irrevocabile il 28 giugno 2019, confermava la decisione del G.u.p. del Tribunale di Firenze;
- avviata la procedura disciplinare, in data 14 dicembre 2022, il Consiglio Centrale di Disciplina si riuniva e proponeva di irrogare la sanzione disciplinare della destituzione di servizio, cui seguiva la notifica, in data 3 febbraio 2023, del decreto di destituzione del 30.1.2023;
- il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR della Campania il provvedimento di destituzione emesso dal Ministero della Giustizia.
3. I motivi proposti a sostegno dell’impugnativa di primo grado possono essere così sintetizzati:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 n. 2 e n. 3 D. Lgs. 30/10/1992 n. 449. Eccesso di potere. Carenza ed insufficienza di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. Contraddittorietà.
2) Eccesso di potere – Sviamento – Violazione del principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) – Irragionevolezza.
Il provvedimento sarebbe affetto da carenza di motivazione e da contraddittorietà, mancando, da un lato, un’autonoma valutazione dei fatti, e, dall’altro lato, l’Amministrazione nei dieci anni successivi ai fatti penalmente rilevanti non aveva mai sospeso il ricorrente, non ritenendo quindi particolarmente grave la natura del reato e senza rilevare un pregiudizio all’amministrazione. Inoltre viene rilevata la violazione del principio del buon andamento della P.A., avendo solo allegato e non provato di aver subito un danno perché il ricorrente aveva manifestato mancanza di senso dell’onore, mentre non sarebbe stata considerata la successiva attività lavorativa decennale svolta senza demerito o pregiudizio. Il provvedimento non sarebbe proporzionato e la P.A. avrebbe dovuto, invece della destituzione, comminare una sanzione meno grave, quale la mera sospensione dal servizio.
4. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con la citata sentenza n. -OMISSIS-/2024 il TAR per la Campania ha respinto il ricorso.
6. Più in particolare il giudice di prime cure ha:
- ritenuto infondata la censura della mancante autonoma valutazione dei fatti, che invece è stata ritenuta sussistente e motivata adeguatamente dal TAR, in quanto incentrata sulla sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 2019, oltre sugli atti del procedimento disciplinare ed in particolare sulla motivazione del Consiglio Centrale di Disciplina, dando specifica rilevanze dei fatti e reati ascritti a carico del ricorrente in relazione al rapporto di lavoro ed alle norme della comune etica o del comune vivere civile;
- ha ritenuto ragionevole e proporzionata la sanzione, considerato che il ricorrente era stato condannato per truffa continuata ed aggravata nei confronti dell’Amministrazione Penitenziaria, evidenziando sia la condotta e la sua offensività, ma anche l’assenza di un comportamento meritevole del ricorrente.
7. Avverso tale sentenza il signor -OMISSIS- propone appello per i motivi che saranno più avanti esaminati.
8. Si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto dell’appello.
9. In vista della trattazione della causa nel merito l’appellante ha depositato una breve memoria conclusionale, insistendo nell’accoglimento del gravame.
10. All’udienza del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
11. Il primo motivo di appello è rubricato: « Error in judicando - Motivazione insufficiente e intrinsecamente illogica. Sviamento. Mancata e/o distorta valutazione del fatto. Violazione dei principi in materia di gradualità della sanzione – Art. 1 n. 2 D.lgs. 30.10.1992 n. 449 ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata per aver motivato “in pochi righi”, limitandosi a riportare il provvedimento impugnato e la sentenza della Corte d’Appello. I primi giudici avrebbero – acriticamente e con motivazione solo apparente – scrutinato la censura della mancante autonoma valutazione, della mancante proporzionalità e ragionevolezza. Il TAR non avrebbe detto nulla sull’assenza di alcuna procedura disciplinare dal 2013 fino al 2022 (e quindi sul fatto che l’Amministrazione abbia per tutto questo tempo lasciato il ricorrente in servizio), che confermerebbe, implicitamente, la non particolarmente grave natura del reato contestato e la mancanza di ogni pregiudizio per l’Amministrazione. Le fattispecie contemplate dal d.lgs. n. 449/1992 prevedrebbero la forma più grave delle sanzioni disciplinari (la destituzione) solo per comportamenti estremamente gravi, che non ci sarebbero nel caso di specie, e nulla si leggerebbe nel provvedimento (e nella sentenza del TAR sul punto) sul perché non è stata adottata una sanzione meno gravosa rispetto allo scopo prefissato. Non si sarebbe valutato sufficientemente che il ricorrente è cinquantenne e difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro, mentre sarebbe stato solo tardivamente invocato dalla P.A. l’onore dell’Amministrazione, ma senza motivare perché la pena meno grave (sospensione dal servizio) non poteva essere ugualmente efficace, e non meno adeguata. Mancherebbe quindi una valutazione complessiva della vicenda, con un bilanciamento degli interessi in gioco, con grave compromissione della legittimità del provvedimento finale.
12. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 n. 2 e n. 3 D.Lgs. 30/10/1992 n. 449. Eccesso di potere. Carenza ed insufficienza di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. Contraddittorietà. »
Parte appellante deduce che:
- la sanzione non sarebbe graduata in relazione alla gravità delle infrazioni e delle conseguenze che hanno prodotto sull’Amministrazione, mancando una complessiva disamina della vicenda, omettendo di valutare soprattutto che da un lato i fatti del giudizio penale risalivano agli anni 2013-2014, mentre il procedimento penale si era concluso nel 2019 e quello disciplinare avviato nel 2022 e concluso nel 2023 (non motivando quindi sul suo comportamento in questi anni che si dovrebbe qualificare come ravvedimento operoso);
- il Consiglio di Disciplina ed il Capo Dipartimento si sarebbero appiattiti sulle sentenze penali, violando il principio dell’autonomia funzionale del procedimento disciplinare che imporrebbe una autonoma valutazione.
13. L’ultimo motivo di appello è rubricato: « Eccesso di potere – Sviamento – Violazione del principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) – Irragionevolezza. »
L’appellante con tale censura sostiene che nel provvedimento – alla luce della sentenza n. 51/2014 della Corte Costituzionale – mancherebbe un bilanciamento corretto degli opposti interessi (pubblico-privato), anche in relazione ai tempi, non valutandosi le opposte esigenze, avendo affermato nel provvedimento gravato apoditticamente di aver subito un danno (per aver il ricorrente manifestato mancanza di senso dell’onore, senza tener conto il tempo lavorato nei successivi dieci anni senza demerito).
14. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra di loro ed in parte anche ripetitivi.
15. Anche questo Collegio ritiene che il provvedimento di destituzione sia adeguatamente motivato con riferimento alle sentenze delle corti penali di primo e secondo grado e ai fatti in esse riportati, di cui viene comunque data autonoma valutazione con riferimento alla loro rilevanza anche sul piano disciplinare. Legittimamente l’Amministrazione può promuovere il procedimento disciplinare contestando al pubblico dipendente la condotta fatta oggetto dell’imputazione nel processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna e altrettanto legittimamente può applicare la sanzione disciplinare sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale (Cons. Stato, Sez. II, n. 1157/2022).
16. Non coglie nel segno parte appellante quando afferma che l’Amministrazione non avrebbe sviluppata un’autonoma istruttoria essendosi limitata ad una lettura acritica della sentenza di condanna – per truffa in danno della PA - della Corte di Appello di Firenze. Parte appellante sostiene che sia compito dell’Amministrazione svolgere autonomamente un nuovo processo al fine valutare nuovamente gli elementi a carico del ricorrente. Ma siffatta impostazione contrasta con il principio secondo il quale « per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico » (cfr. ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 468/2023, peraltro pronunciata in una vicenda conclusati in sede penale con la dichiarazione della intervenuta prescrizione mentre nel caso in esame la vicenda penale si è chiusa con una condanna che « l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere » (così ancora, testualmente, Cons. Stato n. 468/2023, cit.). Peraltro non può ritenersi (come viceversa sostiene parte appellante) che attraverso il riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, alla sentenza penale l’Amministrazione abbia fatto discendere automaticamente da questa l’applicazione della sanzione. L’Amministrazione non ha l’obbligo di rinnovare interamente l’istruttoria né può mettere in dubbio accertamenti in sede penale. Ciò che conta ai fini disciplinari sono le condotte materiali concretamente valutabili per accertarne il rilievo disciplinare. Che l’Amministrazione si sia preoccupata di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti emersi in sede penale appare evidente dall’inciso del provvedimento sanzionatorio e ampiamente riportato dal TAR nella sentenza gravata (per economicità processuale si richiama il riferimento contenuto al punto 1.2 in diritto a pag. 7, 8 e 9 della sentenza). Dalla lettura dell’atto appena riportato dalla sentenza di primo grado emerge che l’Amministrazione fosse ben conscia di avere il compito di valutare in maniera autonoma la rilevanza disciplinare delle condotte con una ben precisa (e a propria volta autonoma) finalità.
18. Emerge, altresì, che l’Amministrazione non si è appiattita sulle pronunce giurisdizionali, ma abbia autonomamente valutato (conformemente ai principi sanciti dal Consiglio di Stato prima ricordati) i fatti emersi in sede penale anche al di là della qualificazione agli stessi data dai giudici penali. L’amministrazione, a pag. 2 della delibera del Consiglio di Disciplina Centrale, ha rilevato che “ la sanzione inflitta ha superato l’anno di reclusione e l’illecito disciplinare è integrato .” Inoltre, il medesimo organo, ha ritenuto non poter proporre una sanzione minore, “ dovendo determinarsi la gravità delle condotte e la conseguente irreversibile negazione di quei valori a cui l’Ass.te -OMISSIS-è venuto meno con il compimento delle azioni a lui contestate. ” Questa conclusione è logica e scevra da irrazionalità e rispondente al corretto utilizzo della discrezionalità assegnata. In sintesi, il Collegio, in relazione alla fattispecie in esame, rileva che l’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare che ha condotto all’irrogazione dell’impugnata sanzione provvedeva a valutare congruamente i fatti addebitabili all’appellante, non limitandosi a richiamare le motivazioni del procedimento penale. Il provvedimento è stato preceduto da approfondita istruttoria e corredato da congrua, logica e coerente motivazione, come è dimostrato dal fatto che:
a) è stata accertata e valutata la condotta denotata da rilevante gravità (truffa continuata e aggravata tramite la simulazione di malattie inesistenti per un periodo significativo);
b) sono state esaminate le giustificazioni addotte e la relazione dell’istruttore (pag. 4-6, doc. 8 di primo grado) in sede di Consiglio centrale di disciplina, ritenendole tuttavia non in grado di sminuire le gravi responsabilità, così come è stato preso in considerazione lo stato di servizio;
c) è stata apprezzata la particolare gravità della condotta, perché contraria ai doveri di correttezza, fedeltà, lealtà e rettitudine assunti con il giuramento prestato, perché ha arrecato disdoro all'immagine e al prestigio del Corpo. In conclusione, l’Amministrazione, oltre ad utilizzare le risultanze istruttorie della sede penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare, valutandone la rilevanza in tale diversa prospettiva, ha analizzato la complessiva condotta tenuta dall’assistente capo negli episodi contestati e ne ha apprezzato il disvalore anche alla luce delle giustificazioni addotte e dei precedenti di carriera.
19. Parte appellante insiste nel ribadire che mancherebbe una valutazione complessiva della vicenda, non avendo mai sospeso il signor -OMISSIS-durante il procedimento penale e non avendo la P.A. delibato adeguatamente il successivo servizio decennale svolto senza demerito. Dette argomentazioni non possono essere accolte, in quanto fatti e comportamenti successivi non sminuiscono minimamente la gravità e l’offensività dei comportamenti precedenti. L’asserito “ ravvedimento operoso ” non è previsto come categoria giuridica nell’ambito della procedura disciplinare e tale argomento è speso senza alcuna valenza.
20. Né sono convincenti le censure con le quali si deduce il mancante bilanciamento degli interessi contrapposti, emergendo nella decisione del Consiglio Disciplinare, al quale il provvedimento finale fa interamente riferimento, che “ pur prendendo atto delle condizioni familiari ed economiche in cui versa l’incolpato non si può negare la natura dolosa della violazione dei doveri, non conciliabile con la prosecuzione del rapporto di servizio tra l’incolpato e l’amministrazione, anche considerato che dall’esame del foglio matricolare risulta che il giudizio valutativo riportato dal dipendente è stato, prevalentemente, negli anni, mediocre e che vi sono a suo carico precedenti censure .” Questi fatti non sono stati minimamente contestati dal ricorso di primo grado, pertanto il Collegio non può che prenderne atto, dovendo interamente rigettare tutte le censure in merito, risultando completamente e utilmente smentite dalle predette osservazioni della P.A.
21. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza ( ex multis Cons. Stato, sez. II, n. 7691/2022) la determinazione relativa alla entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, che è sindacabile dal giudice amministrativo, il quale però non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, nei casi e nei limiti di errori e travisamento dei fatti e di manifesta illogicità e sproporzione, più in generale nelle ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche. Nel caso di specie non si rinvengono minimamente i suddetti indici sintomatici di eccesso di potere, in quanto i fatti sono stati ben percepiti dall’Amministrazione e la sanzione non è affatto illogica o abnorme rispetto alla indubbia gravità della condotta del dipendente.
22. La valutazione effettuata dall'Amministrazione secondo cui i fatti commessi (“ simulare i sintomi di malattie inesistenti, indurre in errore medici, dai quali otteneva certificazioni sanitarie utilizzate per indurre in errore anche l’Amministrazione e procurare a se stesso l’ingiusto profitto, rappresentato dal non aver prestato l’attività lavorativa per la quale ha comunque percepito la retribuzione, con correlativo danno all’Ente pubblico, che non ha ricevuto la prestazione lavorativa per cui ha pagato lo stipendio ”, v. doc. delibera Consiglio di Disciplina 14.12.2022, pag. 2), hanno irrimediabilmente incrinato il necessario rapporto di fiducia indispensabile in un contesto operativo in cui agli agenti di polizia penitenziaria compete oltre la funzione custodiale anche la partecipazione attiva al recupero dei detenuti, risulta certamente conforme al canone della proporzionalità.
23. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
24. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e qualunque altra persona fisica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA SI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
OM HÀ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM HÀ | IA SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.