Articolo 26 della Legge 13 giugno 2025, n. 91
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10 luglio 2025
Art. 26. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all' articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 , che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza;
b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalita' di cooperazione con le autorita' doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115 ;
c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall' articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalita' di affidamento anche a soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata esperienza in attivita' di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonche' nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;
d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall' articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell' articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115 , ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonche' sanzioni interdittive;
e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell' articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115 , per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonche' la possibilita' per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;
f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115 , in ragione della complessita' dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonche' il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;
g) individuare, in attuazione dell' articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115 , misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorita' competente puo' imporre agli operatori per i casi di non conformita', nonche' i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalita' di applicazione forzosa dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformita' persistente;
h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115 , tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuita' con la Consulta FLEGT - regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonche' dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 , e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115 ;
i) prevedere, in attuazione dell' articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115 , l'adeguamento della struttura organizzativa delle unita' individuate quali autorita' competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021;
l) prevedere che l'autorita' competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalita' dei costi sostenuti per l'attivita' di controllo delle loro attivita', in presenza di casi di non conformita', comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attivita' di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;
m) individuare una o piu' autorita' competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
n) prevedere misure per proteggere l'identita' delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;
o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115 , (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonche' disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all' articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 .
5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 26:
- Per i riferimenti alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, e' pubblicato nella GUUE 9 giugno 2023, n. L 150.
- Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea, e' pubblicato nella GUUE 30 dicembre 2005, n. L 347. Entrato in vigore il 30 dicembre 2005.
- Il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, e' pubblicato nella GUUE 12 novembre 2010, n. L 295.
- Si riporta il testo dell' articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 recante: "Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati":
«Art. 5 (Consulta FLEGT e Timber Regulation). - 1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attivita' di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 e' istituita la Consulta FLEGT - regolamento legno, di seguito denominata Consulta.
2. Alla Consulta partecipano:
a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
f) due rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
g) rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, individuati con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3;
h) rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individuati con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3;
i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la Consulta stessa ritenga utile coinvolgere, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. La Consulta e' istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e comunque almeno una volta l'anno.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce il necessario supporto tecnico della Consulta e ne assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento di funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento.
6. Al fine di meglio raccordare le attivita' di controllo sul taglio e commercio di legname con quelle connesse alla protezione e gestione sostenibile delle foreste a scala globale e nazionale ed alla valorizzazione dei servizi ecosistemici da esse forniti, la Consulta fornisce supporto all'autorita' nazionale competente per la soluzione di criticita', per la ricerca di priorita' ed in generale per le attivita' che fanno capo alla stessa Autorita' nazionale competente, esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti:
a) partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di interesse alle attivita' connesse all'attuazione dei regolamenti;
b) esame di eventuali criticita' che dovessero emergere nelle attivita' di attuazione dei regolamenti;
c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l'esercizio delle attivita' prospettate dagli aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento, in particolare in materia di interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e telematiche, impostazione di campagne promozionali e di comunicazione;
d) promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi;
e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti anche promuovendo la realizzazione di banche dati.».
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , si vedano nelle note all'articolo 5.
- Per i riferimenti all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 20.
- Per i riferimenti all' articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
Entrata in vigore il 10 luglio 2025
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