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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 13135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13135 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GULMI' DILLA, presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Controparte_2 C.F._2
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE GENNARO MARIAGIORGIA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2025 e esponevano di aver CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio in Napoli il 28.6.2007, optando per il regime di separazione dei beni (Atto n.
115, p. II, s. A Sez W, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2007); che dalla loro unione erano nati i figli il 10.03.2009 e il 27.09.2010; che ciascun coniuge godeva di propria adeguata Per_1 Per_2 indipendenza economica;
che da qualche tempo i coniugi avevano costatato essersi verificata una fase di crescente crisi coniugale caratterizzata da incomunicabilità e contrasti;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto
1 RG 13135/2025
che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni del ricorso con la precisazione di cui alle note autorizzate depositate in data 26.11.2025, che si seguito si riportano:
“…1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno. I genitori concordano di tenere fuori da ogni conflitto genitoriale i figli, garantendo agli stessi la massima serenità.
3) Si impegnano altresì a concordare tempi e modalità di comunicazione con i figli impedendo ogni forma di conflitto di lealtà o di denigrazione dell'altro.
4) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , madre della IG.ra , verrà Controparte_3 CP_2 assegnata a quest'ultima;
5) i figli saranno collocati presso la madre che vivrà con i minori presso la casa coniugale, sita in
Napoli, alla piazza Arenella, 12;
6) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
7) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, CP_1 previo diretto accordo con gli stessi, ed in ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli minori nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 14.00 e fino alle ore 22.30, sempre salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni dei minori;
2 RG 13135/2025
8) i figli trascorreranno altresì con il padre a weekend alternati al mese, dall'uscita della scuola del venerdì (o in caso di chiusura scolastica dalle ore 14) sino alle ore 21 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle specifiche esigenze dei figli;
9) per le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni il 25 dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre;
il 31 dicembre con la madre ed il 1 gennaio con il padre, salvo diverso accordo tra le parti.
10) Per quelle pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con la madre ed il Lunedì in Albis con il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi.
11) Per le ferie estive i minori trascorreranno con l'uno e l'altro genitore 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo di luglio e/o agosto, previo preavviso e comunicazione all'altro coniuge da avvenire entro il 30 maggio di ciascun anno;
12) i minori trascorreranno con il padre la “festa del papà”, nonché il di lui compleanno ed onomastico, anche se in un giorno di spettanza della madre;
mentre trascorreranno con la madre la “festa della mamma”, nonché del di lei compleanno e onomastico anche se in un giorno di spettanza del padre;
13) relativamente al compleanno ed onomastico dei figli lo trascorreranno con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. In tale giorno, l'altro genitore potrà comunque visitare e incontrare i figli, previo accordo tra le parti;
14) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale per i quali la signora ne avrà cura e custodia;
CP_2
15) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento;
16) il sig. verserà mensilmente ai figli, a titolo di contributo per il mantenimento, CP_1 la somma di € 700.00 (euro settecento/00), ovvero euro trecentocinquanta per ciascun figlio. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico al seguente IBAN:
[...] intestato alla sig.ra ; Controparte_2
3 RG 13135/2025
17) l'assegno unico spettante per i figli verrà percepito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
18) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli;
19) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio…”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...] (Atto n. 115, p. II, s. A Sez W, Reg. Atti di Controparte_2
Matrimonio Anno 2007)
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4 RG 13135/2025
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13135 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GULMI' DILLA, presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Controparte_2 C.F._2
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE GENNARO MARIAGIORGIA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2025 e esponevano di aver CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio in Napoli il 28.6.2007, optando per il regime di separazione dei beni (Atto n.
115, p. II, s. A Sez W, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2007); che dalla loro unione erano nati i figli il 10.03.2009 e il 27.09.2010; che ciascun coniuge godeva di propria adeguata Per_1 Per_2 indipendenza economica;
che da qualche tempo i coniugi avevano costatato essersi verificata una fase di crescente crisi coniugale caratterizzata da incomunicabilità e contrasti;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto
1 RG 13135/2025
che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni del ricorso con la precisazione di cui alle note autorizzate depositate in data 26.11.2025, che si seguito si riportano:
“…1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno. I genitori concordano di tenere fuori da ogni conflitto genitoriale i figli, garantendo agli stessi la massima serenità.
3) Si impegnano altresì a concordare tempi e modalità di comunicazione con i figli impedendo ogni forma di conflitto di lealtà o di denigrazione dell'altro.
4) La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , madre della IG.ra , verrà Controparte_3 CP_2 assegnata a quest'ultima;
5) i figli saranno collocati presso la madre che vivrà con i minori presso la casa coniugale, sita in
Napoli, alla piazza Arenella, 12;
6) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
7) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, CP_1 previo diretto accordo con gli stessi, ed in ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli minori nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 14.00 e fino alle ore 22.30, sempre salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni dei minori;
2 RG 13135/2025
8) i figli trascorreranno altresì con il padre a weekend alternati al mese, dall'uscita della scuola del venerdì (o in caso di chiusura scolastica dalle ore 14) sino alle ore 21 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle specifiche esigenze dei figli;
9) per le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni il 25 dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre;
il 31 dicembre con la madre ed il 1 gennaio con il padre, salvo diverso accordo tra le parti.
10) Per quelle pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con la madre ed il Lunedì in Albis con il padre, salvo diverso accordo tra i coniugi.
11) Per le ferie estive i minori trascorreranno con l'uno e l'altro genitore 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo di luglio e/o agosto, previo preavviso e comunicazione all'altro coniuge da avvenire entro il 30 maggio di ciascun anno;
12) i minori trascorreranno con il padre la “festa del papà”, nonché il di lui compleanno ed onomastico, anche se in un giorno di spettanza della madre;
mentre trascorreranno con la madre la “festa della mamma”, nonché del di lei compleanno e onomastico anche se in un giorno di spettanza del padre;
13) relativamente al compleanno ed onomastico dei figli lo trascorreranno con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. In tale giorno, l'altro genitore potrà comunque visitare e incontrare i figli, previo accordo tra le parti;
14) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale per i quali la signora ne avrà cura e custodia;
CP_2
15) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento;
16) il sig. verserà mensilmente ai figli, a titolo di contributo per il mantenimento, CP_1 la somma di € 700.00 (euro settecento/00), ovvero euro trecentocinquanta per ciascun figlio. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico al seguente IBAN:
[...] intestato alla sig.ra ; Controparte_2
3 RG 13135/2025
17) l'assegno unico spettante per i figli verrà percepito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
18) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli;
19) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio…”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...] (Atto n. 115, p. II, s. A Sez W, Reg. Atti di Controparte_2
Matrimonio Anno 2007)
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4 RG 13135/2025
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