TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/09/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2311 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2311/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed Parte_1 C.F._1 udi NA TI (c.f.
) in AN NO MIanese (MI), alla via Manzoni n. 6; C.F._2
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 ll'av .f. ) in MIano, alla C.F._4 via Gisueè Carducci n. 21;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE sig.ra Parte_1
“In via preliminare:
1) ai sensi dell'art.473-bis 42 cpc disporre l'abbreviazione di tutti i termini fino alla metà
2) ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc disporre provvisoriamente inaudita altera parte, in attesa dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art.473bis 22 cpc, e con efficacia immediata a carico del sig. e a favore della sig.ra il versamento dell'importo di almeno €.500,00 CP_1 Parte_1 mensili a titolo ibuto per il manteni prole;
3) ai sensi dell'art.473 bis 36 cpc chiedere al resistente di prestare idonea garanzia e/o disporre il sequestro dei crediti da lavoro dipendente del sig. CP_1
4) ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 73bis 30 cpc ammonire il sig. e/o CP_1 adottare le disposizioni necessarie perché l'Ufficiale del Comune di AN NO MI.se pr alle formalità utili al conseguimento della cittadinanza italiana da parte dei minori Persona_1
anche in assenza del consenso pa
[...] Persona_2
* Nel merito:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in AN NO MI.se (MI) in data 01.03.2008 con il sig. Controparte_1 CP_
2) disporre l'affido super esclusivo dei figli minori e alla madre con collocamento presso Per_2 la stessa;
3) assegnare la casa coniugale sita in AN NO MI.se – Via F.lli RVi n.25 alla sig.ra Parte_1 affinché vi abiti coi figli, unitamente a quanto la arreda e correda, con l'esclusione dei personali del sig. assegnando a quest'ultimo un termine congruo per la loro asportazione e CP_1 disponendo che l avvenga alla presenza delle FF.OO.;
4) disporre in ordine ai diritti di visita padre-figli individuando modalità idonee atte a non compromettere la sicurezza degli stessi e della sig.ra Parte_1
5) porre in capo al sig. e a favore della sig.ra un assegno a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei due figli di almeno €.500,00 (€.250,00 ciascuno), o di quel diverso anche maggiore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dal deposito del ricorso, disponendo il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del soggetto obbligato, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del Tribunale di MIano;
6) disporre che l'assegno unico e universale, così come ogni altro bonus erogato da Enti Pubblici a favore delle Famiglie e dei Minori (es. dote scuola, borse di studio, ecc.), venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
7) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del sub-procedimento n.2311-1/2024 per l'adozione degli ordini di protezione. In Via istruttoria:
o disporre l'interrogatorio formale ovvero libero di controparte sui fatti esposti in narrativa (“In Fatto”) ai capitoli da n.1 a n.11, che si intendono integralmente ritrascritti e preceduti dalla dicitura
“Vero è che”, espunte le eventuali espressioni valutative e/o negative;
o disporre la prova testimoniale ovvero l'audizione delle persone informate sui fatti esposti in narrativa (“In Fatto”) ai capitoli da n.1 a n.11, che si intendono integralmente ritrascritti e preceduti dalla dicitura “Vero è che”, espunte le eventuali espressioni valutative e/o negative, indicando fin d'ora allo scopo i seguenti soggetti, con riserva di indicarne con esattezza le generalità e i recapiti nel prosieguo: sig.ra sig.ra sig. , sig.na CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_
, sig.ra tutor
[...] Persona_3
Persona_4
o dispor testimoniale sul seguente capitolo di prova: 1. “Vero è che in data 25.02.2023, tra le ore 21.00 e le ore 22.00 circa, Lei ha chiesto via messaggio WhatsApp alla figlia della sig.ra , di ritardare l'ingresso a casa coi fratelli Parte_1 Controparte_5 CP_ minori e perché tra ussione?” (con richiesta di rammostrare Per_2 al teste g seguito testualmente riportati)
[25/02/23, 21:06:22] Ciao ale soy genesis CP_2
[25/02/23, 21:06:54] Vieni più tardi CP_2
[25/02/23, 21:06:58] Con los bebes
[25/02/23, 21:07:07] Genesis: Estan discutiendo qua
[25/02/23, 21:07:35] Alex: Va bene
2 [25/02/23, 21:08:14] Genesis: Ti dico io quando venire
[25/02/23, 22:02:28] Genesis: AN Si indica a teste la sig.ra Genesis AI AC Quicano. CP_
o disporre l'ascolto dei minori e ai sensi dell'art.473-bis 45 cc;
”. Per_2
CONCLUSIONI di parte RESISTENTE sig. Controparte_1
“In via preliminare: Accertare e dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione consensuale omologata con decreto n. cronol. 15619/2019 del 21.11.2019 emesso dal Tribunale di Lodi e, per l'effetto dichiarare inefficace l'ordine di protezione connesso in quanto richiesto nell'ambito del presente procedimento. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda. Nel merito:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in AN NO MIanese (MI) il 01.03.2008 tra i sigg.ri e CP_1 Parte_1 CP_
2. Affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione dei minori Per_2 presso la casa fa e azione di quest'ultima al sig. sino a quando lo stesso coabiterà CP_1 con loro e non saranno economicamente indipendenti.
3. Disporre che le frequentazioni tra i figli e la madre avvengano secondo le seguenti modalità che questo Tribunale riterrà opportune;
4. Porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. la somma complessiva Parte_1 CP_1 di €. 500,00 mensili quale per il mantenimento dei figli m tre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore così come regolamentate nelle c.d. linee guida condivise concernenti le spese per i figli vigenti avanti Tribunale di Lodi. In via subordinata: CP_
1. Disporre l'affidamento dei figli minori e al Comune di AN NO MIanese con Per_2 limitazione della responsabilità genitoria a decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza della minore.
2. Disporre che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza della minore vengano assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere prese congiuntamente dai genitori.
3. Disporre che l'Ente affidatario mantenga la minore collocata presso la madre, allo stato in AN NO MIanese (MI), Via F.lli RVi nr. 25, anche ai fini della residenza anagrafica.
4. Disporre che i Servizi Sociali del , in collaborazione con i Servizi Controparte_6
Specialistici dell'ATS territorialmen ro nucleo familiare.
5. Disporre che l'Ente affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Ats, avvii eventuali interventi di sostegno per i minori che dovessero essere ritenuti necessari nell'interesse degli stessi.
6. Disporre che venga attivato un percorso di mediazione familiare.
7. Disporre che le frequentazioni tra i figli e il padre avvengano secondo le seguenti modalità:
• Ciascun genitore trascorrerà due week end alternati al mese con i figli, dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola e sino alla domenica alle ore 21,00, in ragione delle esigenze e del desiderio dei minori e compatibilmente con i loro impegni scolastici.
• In relazione alle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre, previa comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno. CP_
• Durante le festività natalizie e trascorreranno, alternativamente, il periodo dal 24 Per_2 dicembre al 30 dicembre con u it l 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le vacanze di Pasqua e S. NG verranno trascorse un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
le ulteriori
3 vacanze, ponti e compleanni verranno trascorse con entrambi i genitori seguendo il principio dell'alternanza. In caso di disaccordo il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari.
8. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora la somma CP_1 Parte_1 complessiva di €. 250,00 m tre a concorrere nella misura del 50% al aordinarie sostenute nell'interesse del minore così come regolamentate nelle c.d. linee guida condivise concernenti le spese per i figli vigenti avanti il Tribunale di Lodi. Tale importo viene così valutato in quanto la sig.ra risulti convivere con sua figlia ormai maggiorenne ed economicamente Parte_1 autosufficiente t ter contribuire al menage familiare. In via istruttoria: In merito all'istanze istruttorie richieste dalla ricorrente in sede di memoria ex art. 473 bis 17 co. 1 c.p.c., ci si oppone all'ammissione del capitolo n. 1 in quanto documento non prodotto. Si chiede di essere ammessi, con i testi sig.ra sig. Controparte_7 Controparte_4
a prova contraria sul capitolo nr. 11 dedott In ogni caso: Con vittoria di spese e di compensi.”. IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la ricorrente sig.ra Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale domandando in via preliminare, l'abbreviazione di tutti i termini sino alla metà ex art. 473 bis.42 c.p.c.; il versamento del contributo al mantenimento paterno di € 500,00 mensili inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c., in attesa dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.; di ottenere idonea garanzia e/o il sequestro dei crediti da lavoro di parte resistente ex art. 473 bis. 36 c.p.c.; l'ammonimento del sig. CP_8
e/o l'adozione delle disposizioni necessarie affinché l'Ufficiale del Comune di AN provveda alle formalità utili al conseguimento della cittadinanza italiana da parte dei minori
[...]
e anche in assenza del cons Persona_1 Persona_2 paterno ex art. 316 c.c. e 473 bis.30 c.p.c.; nel merito, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in AN NO MI.se (MI) il 01.03.2008 con il resistente;
l'affido super esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale, assegnando al marito un termine per potervi asportare i propri beni personali alla presenza delle FF.OO.; la regolamentazione delle visite padre–figli atte a non compromettere la sicurezza degli stessi e della madre;
il contributo al mantenimento di almeno € 500,00, o il diverso maggiore importo ritenuto di giustizia, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la riscossione dell'intero importo dell'Assegno Unico e di ogni altro bonus erogato da Enti Pubblici a favore delle Famiglie e dei Minori. In particolare, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- le parti hanno contratto matrimonio in AN NO MI.se (MI) in data 01.03.2008, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 11, parte I, anno 2008
4 e dall'unione sono nati i minori (11.07.2009) e (30.07.2017), Per_1 Persona_2
i quali convivono nella casa con ia EL RV o MI.se (MI), insieme alla figlia della ricorrente avuta da una Controparte_5 precedente relazione;
- le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa 15.619/2019 del 19.11.2019 e pubblicato il 21.11.2019.
- Contestualmente al ricorso per la separazione (introdotta giudizialmente e consensualizzata in seguito all'udienza presidenziale), la ricorrente aveva proposto un procedimento cautelare per l'adozione di provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari, domanda successivamente respinta dal Tribunale, non impugnata dalla ricorrente;
- dalla pronunciata separazione il padre non ha mai abbandonato la casa coniugale né ha mai provveduto a versare il contributo al mantenimento per i figli fissato in € 450,00 mensili e per tale ragione la ricorrente ha dovuto cercare una nuova abitazione da condurre in locazione, in quanto non riusciva più a sostenere le spese abitative, continuando poi la coabitazione con il resistente anche nella nuova abitazione alla via Turati in AN NO MI.se (MI);
- il resistente ha cercato di riallacciare i rapporti con la moglie;
tuttavia, sono emerse nuovamente le stesse problematiche che avevano portato alla separazione, ossia abuso di alcool, coinvolgimento in risse, debiti, violenza fisica e verbale;
- nel settembre 2024 la ricorrente ha sporto querela alle FF.OO. in merito agli episodi di violenza subiti più di recente, avendone preso nota su un diario;
- da settembre 2024 i genitori si occupano a settimane alterne dei figli. Quando è il turno della ricorrente, il resistente non lascia l'abitazione, invece quando è il turno del padre la moglie si allontana di casa per lasciargli i suoi spazi con i figli;
- il resistente ha preteso da gennaio 2024 di percepire il 50% dell'Assegno Unico, esercitando così anche violenza economica sulla ricorrente, e si è rifiutato di firmare i documenti necessari a far acquisire la cittadinanza italiana alla prole, nel momento in cui sarà la madre a conseguirla;
- il resistente ha precedenti per mancato versamento di contributo al mantenimento e per maltrattamenti in famiglia, inoltre il nucleo familiare è noto da tempo ai SS. SS. del predetto Comune.
In data 19.12.2024 è stato aperto un subprocedimento per l'adozione degli ordini di protezione, definito con decreto di accoglimento, reso inaudita altera parte, n. 16.223/2024 del 20.12.2024 e CP_ pubblicato il 20.12.2024, confermato in data 07.02.2025 - previo ascolto del minore con il quale il Tribunale ha ordinato al sig. la cessazione delle condotte pregiud oli nei CP_8 confronti della moglie, l'allontanament casa coniugale, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da moglie e figli, il versamento del contributo al mantenimento pari ad € 600,00 mensili tramite trattenuta dello stipendio, l'incarico dei Servizi Sociali territorialmente competenti di procedere ad un'indagine sul nucleo familiare e di prendere tutti gli accorgimenti necessari volti ad assicurare il diritto di visita padre–figli, da attuarsi con modalità protetta in Spazio Neutro. La durata è stata fissata in 3 mesi. Con decreto del 5.05.2025 è stata rigettata l'istanza di proroga dell'ordine di protezione.
In data 08.01.2025 parte resistente ha depositato memorie di replica.
2. Con comparsa di risposta si è costituito il sig. domandando in via Controparte_1
5 preliminare l'accertamento e la dichiarazione di improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi e, per l'effetto, la dichiarazione di inefficacia dell'ordine di protezione;
in via subordinata, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto con parte ricorrente;
l'affido congiunto della prole con collocamento presso di sé nella casa familiare, sino alla loro indipendenza economica;
la regolamentazione delle visite madre–figli; la previsione di un contributo al mantenimento a carico della madre di €500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata, l'affido dei minori al Comune di AN NO MI.se (MI), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza della minore, ma con l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie;
il collocamento prevalente dei figli presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno;
la previsione di un contributo al mantenimento di €250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 comma I, II e III c.p.c. All'udienza dell'11.02.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato per essere sentite liberamente. All'esito è stato assegnato termine per la produzione della documentazione reddituale anche al fine di assumere i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. Parte resistente ha depositato la documentazione richiesta entro i termini stabiliti;
parte ricorrente ha chiesto la proroga dell'ordine di protezione.
Con provvedimento del 18.03.2025, ritenuta l'eccezione di improcedibilità del giudizio di divorzio per intervenuta riconciliazione formulata dal resistente idonea a definire il giudizio, il giudice delegato ha confermato in via temporanea e urgente le condizioni di separazione, e ha fissato udienza di discussione e decisione per il 18.04.2025 (poi rinviata d'ufficio al 23.04.2025), sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive e termine sino al giorno dell'udienza per il deposito delle note in sostituzione.
In data 27.03.2025 i Servizi Sociali di AN NO MI.se (MI) hanno depositato la relazione aggiornata sul nucleo familiare e relativa agli incontri padre-figli in spazio neutro. All'udienza del 23.04.2025, la Giudice delegata ha rimesso al causa al Collegio per la decisione.
*** 4. Sull' improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi
L'eccezione di improcedibilità del giudizio di divorzio per intervenuta riconciliazione delle parti formulata da parte resistente è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
L'istruttoria condotta consente di ritenere provato che fra i coniugi, dopo la separazione consensuale omologata da codesto Tribunale con decreto n. 15.619/2019 del 19.11.2019, pubblicato il 21.11.2019, è intervenuta riconciliazione delle parti.
Ai sensi dell'art. 157 comma I c.c. “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
6 Nel caso in esame si è in presenza di una riconciliazione di fatto. In particolare, risulta palesemente confermata negli anni la volontà dei coniugi di ricostruire il consorzio familiare attraverso il mantenimento della composizione della comunione coniugale di vita, ossia la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, che si sono concretizzate in comportamenti inequivoci, incompatibili con lo stato di separazione.
Ed infatti, come dichiarato dalla stessa ricorrente (cfr. verbale di udienza del 11.02.2025), a far data dalla separazione le parti non hanno mai cessato la convivenza;
al contrario, dopo aver lasciato per morosità un primo appartamento che conducevano in locazione in AN NO MI.se (MI) nel 2019, i coniugi si sono trasferiti insieme prima in un appartamento condotto in locazione alla via Turati - nel 2020, ed in seguito hanno acquistato un immobile cointestato alla via EL RVi n. 25 in AN Giliano MIanese, in data 08.06.2022 (cfr. punti 19, 20 e 21 del ricorso introduttivo;
doc. 15 “quietanze mutuo 2023” e doc. 14 “visura catastale nominativa ” del ricorso Parte_1 introduttivo;
doc. 2 “copia atto di compravendita immobile sito in AN Giulia , via F.lli RVi nr. 25 e pertinente box” della comparsa di risposta), ove hanno coabitato insieme con i propri figli sino all'allontanamento del resistente avvenuto in data 20.12.2024, a seguito dell'ordine di protezione emesso da questo Tribunale (cfr. doc. 3 “copia decreto ordine di protezione” della comparsa di costituzione).
Nonostante lo sfratto per morosità, prima, e la pandemia poi, la convivenza si è protratta così a lungo da non poter giustificare la coabitazione con i primi momenti di difficoltà vissuti dalla coppia nell'immediatezza della separazione. Dal 2020, infatti, i coniugi hanno palesemente confermato la volontà di ricostruire il consorzio familiare attraverso il mantenimento della composizione della comunione coniugale di vita.
Sul punto preme ricordare che la Suprema Corte ha precisato che la semplice coabitazione non sia indice di intervenuta riconciliazione delle parti, specificando come sia necessario necessario dimostrare il concreto rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (“La coabitazione dei coniugi non costituisce, di per sé, un dato sufficiente per far ritenere intervenuta fra gli stessi una riconciliazione, essendo al contrario necessario, a tal fine, che sia concretamente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Occorre, pertanto, che sia data dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento di una stabile e consapevole ripresa della vita in comune, con una compartecipazione responsabile rispetto agli eventi incidenti sulla gestione familiare” - sent. Corte di Cass., sez. I civile, n. 369 del 10/01/2014).
Nel caso di specie, i coniugi non solo non hanno mai cessato la convivenza ma si sono anche aiutati e supportati nella gestione dei figli. Al riguardo, le parti hanno riferito e documentato che la sig.ra lavora con contratto a tempo determinato part time con turno diurno, dalle ore 9.30 alle Parte_1 ore 15.30 dal lunedì al venerdì, come OSS presso la Progetto Persona Onlus SCS di MIano (MI) (cfr. doc. 12 “dichiarazioni dei redditi 2021–2022–2023” del ricorso introduttivo); il sig. CP_8 ha lavorato sino al 21.01.2025 come dipendente con contratto a tempo indeterm notturno, dalle ore 20.00 alle ore 05.00 dal lunedì al venerdì, presso la Tgroup s.r.l. di Melegnano (MI) con la qualifica di operaio magazziniere. Quanto precede denota la comune volontà della coppia di organizzare il proprio orario di lavoro in modo che uno dei due genitori sia sempre presente per la gestione e la cura dei figli minori.
Non solo, risulta documentato e pacifico, che le parti nel 2022 hanno acquistato un immobile in
7 comproprietà al 50% in AN NO MIanese, in via EL RVi n. 25, che hanno adibito a casa coniugale e presso il quale hanno convissuto da allora sino all'allontanamento forzoso del sig.
CP_8 to dell'immobile, intervenuto ben 3 anni dopo l'omologa della separazione, lascia presupporre l'esistenza di un progetto comune della coppia. Parte ricorrente al riguardo ha dedotto di aver voluto acquistare la casa in comunione per dare un lascito ai propri figli, tuttavia non ha fornito alcun riscontro di tale volontà (come ad esempio un atto di donazione o la creazione di un fondo fiduciario o di un trust intestato alla prole - cfr. dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 11.02.2025: “… Poi con l'arrivo del Covid gli ho detto che si doveva prendere la responsabilità di una casa, con affitto a suo nome, con l'accordo che dopo un anno avremmo dovuto comprare casa insieme per dare un tetto ai nostri figli, per poi donarlo a loro... Lui era d'accordo con questo progetto per i nostri figli. Poi, quindi, nel 2022 abbiamo acquistato la nostra casa attuale”), né ha formulato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare l'assunto.
Risulta inoltre che, negli anni successivi alla separazione, i coniugi hanno continuato a condividere tutte le relazioni affettive ed amichevoli, hanno trascorso le vacanze invernali ed estive sempre insieme, compleanni e situazioni ludiche come uscite con gli amici nonché soli (concerti) e così sino all'estate del 2024 (cfr. doc. 4 “copia fotografie e video vacanze e attività svolte insieme” della comparsa di risposta).
Alla luce delle sopra riportate circostanze, e in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, deve pertanto ritenersi intervenuta la riconciliazione tra le parti, tale da escludere la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di divorzio.
La riconciliazione avvenuta fra i coniugi ha dunque fatto cessare gli effetti della separazione consensuale, con conseguente riprestino del regime di comunione legale fra i coniugi, che cesserà solo con una nuova, eventuale, pronuncia di separazione (“La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale” - sent. Corte di Cass., sez. III civile, n. 19541 del 26/08/2013).
5. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (minimi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione), per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa), tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti della Parte_1 separazione tra i creto di omologa n. 15619/2019 del 19.11.2019 e pubblicato il 21.11.2019, pronunciato da questo Tribunale, a seguito dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN NO MIanese (MI) di procedere alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
8 3) condanna la sig.ra a rimborsare al sig. le spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in €3.8 ensi professionali, spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Lodi, il 22.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2311/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed Parte_1 C.F._1 udi NA TI (c.f.
) in AN NO MIanese (MI), alla via Manzoni n. 6; C.F._2
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 ll'av .f. ) in MIano, alla C.F._4 via Gisueè Carducci n. 21;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE sig.ra Parte_1
“In via preliminare:
1) ai sensi dell'art.473-bis 42 cpc disporre l'abbreviazione di tutti i termini fino alla metà
2) ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc disporre provvisoriamente inaudita altera parte, in attesa dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art.473bis 22 cpc, e con efficacia immediata a carico del sig. e a favore della sig.ra il versamento dell'importo di almeno €.500,00 CP_1 Parte_1 mensili a titolo ibuto per il manteni prole;
3) ai sensi dell'art.473 bis 36 cpc chiedere al resistente di prestare idonea garanzia e/o disporre il sequestro dei crediti da lavoro dipendente del sig. CP_1
4) ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 73bis 30 cpc ammonire il sig. e/o CP_1 adottare le disposizioni necessarie perché l'Ufficiale del Comune di AN NO MI.se pr alle formalità utili al conseguimento della cittadinanza italiana da parte dei minori Persona_1
anche in assenza del consenso pa
[...] Persona_2
* Nel merito:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in AN NO MI.se (MI) in data 01.03.2008 con il sig. Controparte_1 CP_
2) disporre l'affido super esclusivo dei figli minori e alla madre con collocamento presso Per_2 la stessa;
3) assegnare la casa coniugale sita in AN NO MI.se – Via F.lli RVi n.25 alla sig.ra Parte_1 affinché vi abiti coi figli, unitamente a quanto la arreda e correda, con l'esclusione dei personali del sig. assegnando a quest'ultimo un termine congruo per la loro asportazione e CP_1 disponendo che l avvenga alla presenza delle FF.OO.;
4) disporre in ordine ai diritti di visita padre-figli individuando modalità idonee atte a non compromettere la sicurezza degli stessi e della sig.ra Parte_1
5) porre in capo al sig. e a favore della sig.ra un assegno a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei due figli di almeno €.500,00 (€.250,00 ciascuno), o di quel diverso anche maggiore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dal deposito del ricorso, disponendo il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del soggetto obbligato, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del Tribunale di MIano;
6) disporre che l'assegno unico e universale, così come ogni altro bonus erogato da Enti Pubblici a favore delle Famiglie e dei Minori (es. dote scuola, borse di studio, ecc.), venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
7) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del sub-procedimento n.2311-1/2024 per l'adozione degli ordini di protezione. In Via istruttoria:
o disporre l'interrogatorio formale ovvero libero di controparte sui fatti esposti in narrativa (“In Fatto”) ai capitoli da n.1 a n.11, che si intendono integralmente ritrascritti e preceduti dalla dicitura
“Vero è che”, espunte le eventuali espressioni valutative e/o negative;
o disporre la prova testimoniale ovvero l'audizione delle persone informate sui fatti esposti in narrativa (“In Fatto”) ai capitoli da n.1 a n.11, che si intendono integralmente ritrascritti e preceduti dalla dicitura “Vero è che”, espunte le eventuali espressioni valutative e/o negative, indicando fin d'ora allo scopo i seguenti soggetti, con riserva di indicarne con esattezza le generalità e i recapiti nel prosieguo: sig.ra sig.ra sig. , sig.na CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_
, sig.ra tutor
[...] Persona_3
Persona_4
o dispor testimoniale sul seguente capitolo di prova: 1. “Vero è che in data 25.02.2023, tra le ore 21.00 e le ore 22.00 circa, Lei ha chiesto via messaggio WhatsApp alla figlia della sig.ra , di ritardare l'ingresso a casa coi fratelli Parte_1 Controparte_5 CP_ minori e perché tra ussione?” (con richiesta di rammostrare Per_2 al teste g seguito testualmente riportati)
[25/02/23, 21:06:22] Ciao ale soy genesis CP_2
[25/02/23, 21:06:54] Vieni più tardi CP_2
[25/02/23, 21:06:58] Con los bebes
[25/02/23, 21:07:07] Genesis: Estan discutiendo qua
[25/02/23, 21:07:35] Alex: Va bene
2 [25/02/23, 21:08:14] Genesis: Ti dico io quando venire
[25/02/23, 22:02:28] Genesis: AN Si indica a teste la sig.ra Genesis AI AC Quicano. CP_
o disporre l'ascolto dei minori e ai sensi dell'art.473-bis 45 cc;
”. Per_2
CONCLUSIONI di parte RESISTENTE sig. Controparte_1
“In via preliminare: Accertare e dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione consensuale omologata con decreto n. cronol. 15619/2019 del 21.11.2019 emesso dal Tribunale di Lodi e, per l'effetto dichiarare inefficace l'ordine di protezione connesso in quanto richiesto nell'ambito del presente procedimento. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda. Nel merito:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in AN NO MIanese (MI) il 01.03.2008 tra i sigg.ri e CP_1 Parte_1 CP_
2. Affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione dei minori Per_2 presso la casa fa e azione di quest'ultima al sig. sino a quando lo stesso coabiterà CP_1 con loro e non saranno economicamente indipendenti.
3. Disporre che le frequentazioni tra i figli e la madre avvengano secondo le seguenti modalità che questo Tribunale riterrà opportune;
4. Porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. la somma complessiva Parte_1 CP_1 di €. 500,00 mensili quale per il mantenimento dei figli m tre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore così come regolamentate nelle c.d. linee guida condivise concernenti le spese per i figli vigenti avanti Tribunale di Lodi. In via subordinata: CP_
1. Disporre l'affidamento dei figli minori e al Comune di AN NO MIanese con Per_2 limitazione della responsabilità genitoria a decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza della minore.
2. Disporre che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza della minore vengano assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, mentre le decisioni di carattere ordinario potranno essere prese congiuntamente dai genitori.
3. Disporre che l'Ente affidatario mantenga la minore collocata presso la madre, allo stato in AN NO MIanese (MI), Via F.lli RVi nr. 25, anche ai fini della residenza anagrafica.
4. Disporre che i Servizi Sociali del , in collaborazione con i Servizi Controparte_6
Specialistici dell'ATS territorialmen ro nucleo familiare.
5. Disporre che l'Ente affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Ats, avvii eventuali interventi di sostegno per i minori che dovessero essere ritenuti necessari nell'interesse degli stessi.
6. Disporre che venga attivato un percorso di mediazione familiare.
7. Disporre che le frequentazioni tra i figli e il padre avvengano secondo le seguenti modalità:
• Ciascun genitore trascorrerà due week end alternati al mese con i figli, dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola e sino alla domenica alle ore 21,00, in ragione delle esigenze e del desiderio dei minori e compatibilmente con i loro impegni scolastici.
• In relazione alle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre, previa comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno. CP_
• Durante le festività natalizie e trascorreranno, alternativamente, il periodo dal 24 Per_2 dicembre al 30 dicembre con u it l 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le vacanze di Pasqua e S. NG verranno trascorse un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
le ulteriori
3 vacanze, ponti e compleanni verranno trascorse con entrambi i genitori seguendo il principio dell'alternanza. In caso di disaccordo il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari.
8. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora la somma CP_1 Parte_1 complessiva di €. 250,00 m tre a concorrere nella misura del 50% al aordinarie sostenute nell'interesse del minore così come regolamentate nelle c.d. linee guida condivise concernenti le spese per i figli vigenti avanti il Tribunale di Lodi. Tale importo viene così valutato in quanto la sig.ra risulti convivere con sua figlia ormai maggiorenne ed economicamente Parte_1 autosufficiente t ter contribuire al menage familiare. In via istruttoria: In merito all'istanze istruttorie richieste dalla ricorrente in sede di memoria ex art. 473 bis 17 co. 1 c.p.c., ci si oppone all'ammissione del capitolo n. 1 in quanto documento non prodotto. Si chiede di essere ammessi, con i testi sig.ra sig. Controparte_7 Controparte_4
a prova contraria sul capitolo nr. 11 dedott In ogni caso: Con vittoria di spese e di compensi.”. IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la ricorrente sig.ra Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale domandando in via preliminare, l'abbreviazione di tutti i termini sino alla metà ex art. 473 bis.42 c.p.c.; il versamento del contributo al mantenimento paterno di € 500,00 mensili inaudita altera parte ex art. 473 bis.15 c.p.c., in attesa dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.; di ottenere idonea garanzia e/o il sequestro dei crediti da lavoro di parte resistente ex art. 473 bis. 36 c.p.c.; l'ammonimento del sig. CP_8
e/o l'adozione delle disposizioni necessarie affinché l'Ufficiale del Comune di AN provveda alle formalità utili al conseguimento della cittadinanza italiana da parte dei minori
[...]
e anche in assenza del cons Persona_1 Persona_2 paterno ex art. 316 c.c. e 473 bis.30 c.p.c.; nel merito, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in AN NO MI.se (MI) il 01.03.2008 con il resistente;
l'affido super esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale, assegnando al marito un termine per potervi asportare i propri beni personali alla presenza delle FF.OO.; la regolamentazione delle visite padre–figli atte a non compromettere la sicurezza degli stessi e della madre;
il contributo al mantenimento di almeno € 500,00, o il diverso maggiore importo ritenuto di giustizia, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la riscossione dell'intero importo dell'Assegno Unico e di ogni altro bonus erogato da Enti Pubblici a favore delle Famiglie e dei Minori. In particolare, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- le parti hanno contratto matrimonio in AN NO MI.se (MI) in data 01.03.2008, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 11, parte I, anno 2008
4 e dall'unione sono nati i minori (11.07.2009) e (30.07.2017), Per_1 Persona_2
i quali convivono nella casa con ia EL RV o MI.se (MI), insieme alla figlia della ricorrente avuta da una Controparte_5 precedente relazione;
- le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa 15.619/2019 del 19.11.2019 e pubblicato il 21.11.2019.
- Contestualmente al ricorso per la separazione (introdotta giudizialmente e consensualizzata in seguito all'udienza presidenziale), la ricorrente aveva proposto un procedimento cautelare per l'adozione di provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari, domanda successivamente respinta dal Tribunale, non impugnata dalla ricorrente;
- dalla pronunciata separazione il padre non ha mai abbandonato la casa coniugale né ha mai provveduto a versare il contributo al mantenimento per i figli fissato in € 450,00 mensili e per tale ragione la ricorrente ha dovuto cercare una nuova abitazione da condurre in locazione, in quanto non riusciva più a sostenere le spese abitative, continuando poi la coabitazione con il resistente anche nella nuova abitazione alla via Turati in AN NO MI.se (MI);
- il resistente ha cercato di riallacciare i rapporti con la moglie;
tuttavia, sono emerse nuovamente le stesse problematiche che avevano portato alla separazione, ossia abuso di alcool, coinvolgimento in risse, debiti, violenza fisica e verbale;
- nel settembre 2024 la ricorrente ha sporto querela alle FF.OO. in merito agli episodi di violenza subiti più di recente, avendone preso nota su un diario;
- da settembre 2024 i genitori si occupano a settimane alterne dei figli. Quando è il turno della ricorrente, il resistente non lascia l'abitazione, invece quando è il turno del padre la moglie si allontana di casa per lasciargli i suoi spazi con i figli;
- il resistente ha preteso da gennaio 2024 di percepire il 50% dell'Assegno Unico, esercitando così anche violenza economica sulla ricorrente, e si è rifiutato di firmare i documenti necessari a far acquisire la cittadinanza italiana alla prole, nel momento in cui sarà la madre a conseguirla;
- il resistente ha precedenti per mancato versamento di contributo al mantenimento e per maltrattamenti in famiglia, inoltre il nucleo familiare è noto da tempo ai SS. SS. del predetto Comune.
In data 19.12.2024 è stato aperto un subprocedimento per l'adozione degli ordini di protezione, definito con decreto di accoglimento, reso inaudita altera parte, n. 16.223/2024 del 20.12.2024 e CP_ pubblicato il 20.12.2024, confermato in data 07.02.2025 - previo ascolto del minore con il quale il Tribunale ha ordinato al sig. la cessazione delle condotte pregiud oli nei CP_8 confronti della moglie, l'allontanament casa coniugale, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da moglie e figli, il versamento del contributo al mantenimento pari ad € 600,00 mensili tramite trattenuta dello stipendio, l'incarico dei Servizi Sociali territorialmente competenti di procedere ad un'indagine sul nucleo familiare e di prendere tutti gli accorgimenti necessari volti ad assicurare il diritto di visita padre–figli, da attuarsi con modalità protetta in Spazio Neutro. La durata è stata fissata in 3 mesi. Con decreto del 5.05.2025 è stata rigettata l'istanza di proroga dell'ordine di protezione.
In data 08.01.2025 parte resistente ha depositato memorie di replica.
2. Con comparsa di risposta si è costituito il sig. domandando in via Controparte_1
5 preliminare l'accertamento e la dichiarazione di improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi e, per l'effetto, la dichiarazione di inefficacia dell'ordine di protezione;
in via subordinata, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto con parte ricorrente;
l'affido congiunto della prole con collocamento presso di sé nella casa familiare, sino alla loro indipendenza economica;
la regolamentazione delle visite madre–figli; la previsione di un contributo al mantenimento a carico della madre di €500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata, l'affido dei minori al Comune di AN NO MI.se (MI), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza della minore, ma con l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie;
il collocamento prevalente dei figli presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno;
la previsione di un contributo al mantenimento di €250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 comma I, II e III c.p.c. All'udienza dell'11.02.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato per essere sentite liberamente. All'esito è stato assegnato termine per la produzione della documentazione reddituale anche al fine di assumere i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. Parte resistente ha depositato la documentazione richiesta entro i termini stabiliti;
parte ricorrente ha chiesto la proroga dell'ordine di protezione.
Con provvedimento del 18.03.2025, ritenuta l'eccezione di improcedibilità del giudizio di divorzio per intervenuta riconciliazione formulata dal resistente idonea a definire il giudizio, il giudice delegato ha confermato in via temporanea e urgente le condizioni di separazione, e ha fissato udienza di discussione e decisione per il 18.04.2025 (poi rinviata d'ufficio al 23.04.2025), sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive e termine sino al giorno dell'udienza per il deposito delle note in sostituzione.
In data 27.03.2025 i Servizi Sociali di AN NO MI.se (MI) hanno depositato la relazione aggiornata sul nucleo familiare e relativa agli incontri padre-figli in spazio neutro. All'udienza del 23.04.2025, la Giudice delegata ha rimesso al causa al Collegio per la decisione.
*** 4. Sull' improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi
L'eccezione di improcedibilità del giudizio di divorzio per intervenuta riconciliazione delle parti formulata da parte resistente è fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
L'istruttoria condotta consente di ritenere provato che fra i coniugi, dopo la separazione consensuale omologata da codesto Tribunale con decreto n. 15.619/2019 del 19.11.2019, pubblicato il 21.11.2019, è intervenuta riconciliazione delle parti.
Ai sensi dell'art. 157 comma I c.c. “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
6 Nel caso in esame si è in presenza di una riconciliazione di fatto. In particolare, risulta palesemente confermata negli anni la volontà dei coniugi di ricostruire il consorzio familiare attraverso il mantenimento della composizione della comunione coniugale di vita, ossia la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, che si sono concretizzate in comportamenti inequivoci, incompatibili con lo stato di separazione.
Ed infatti, come dichiarato dalla stessa ricorrente (cfr. verbale di udienza del 11.02.2025), a far data dalla separazione le parti non hanno mai cessato la convivenza;
al contrario, dopo aver lasciato per morosità un primo appartamento che conducevano in locazione in AN NO MI.se (MI) nel 2019, i coniugi si sono trasferiti insieme prima in un appartamento condotto in locazione alla via Turati - nel 2020, ed in seguito hanno acquistato un immobile cointestato alla via EL RVi n. 25 in AN Giliano MIanese, in data 08.06.2022 (cfr. punti 19, 20 e 21 del ricorso introduttivo;
doc. 15 “quietanze mutuo 2023” e doc. 14 “visura catastale nominativa ” del ricorso Parte_1 introduttivo;
doc. 2 “copia atto di compravendita immobile sito in AN Giulia , via F.lli RVi nr. 25 e pertinente box” della comparsa di risposta), ove hanno coabitato insieme con i propri figli sino all'allontanamento del resistente avvenuto in data 20.12.2024, a seguito dell'ordine di protezione emesso da questo Tribunale (cfr. doc. 3 “copia decreto ordine di protezione” della comparsa di costituzione).
Nonostante lo sfratto per morosità, prima, e la pandemia poi, la convivenza si è protratta così a lungo da non poter giustificare la coabitazione con i primi momenti di difficoltà vissuti dalla coppia nell'immediatezza della separazione. Dal 2020, infatti, i coniugi hanno palesemente confermato la volontà di ricostruire il consorzio familiare attraverso il mantenimento della composizione della comunione coniugale di vita.
Sul punto preme ricordare che la Suprema Corte ha precisato che la semplice coabitazione non sia indice di intervenuta riconciliazione delle parti, specificando come sia necessario necessario dimostrare il concreto rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (“La coabitazione dei coniugi non costituisce, di per sé, un dato sufficiente per far ritenere intervenuta fra gli stessi una riconciliazione, essendo al contrario necessario, a tal fine, che sia concretamente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Occorre, pertanto, che sia data dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento di una stabile e consapevole ripresa della vita in comune, con una compartecipazione responsabile rispetto agli eventi incidenti sulla gestione familiare” - sent. Corte di Cass., sez. I civile, n. 369 del 10/01/2014).
Nel caso di specie, i coniugi non solo non hanno mai cessato la convivenza ma si sono anche aiutati e supportati nella gestione dei figli. Al riguardo, le parti hanno riferito e documentato che la sig.ra lavora con contratto a tempo determinato part time con turno diurno, dalle ore 9.30 alle Parte_1 ore 15.30 dal lunedì al venerdì, come OSS presso la Progetto Persona Onlus SCS di MIano (MI) (cfr. doc. 12 “dichiarazioni dei redditi 2021–2022–2023” del ricorso introduttivo); il sig. CP_8 ha lavorato sino al 21.01.2025 come dipendente con contratto a tempo indeterm notturno, dalle ore 20.00 alle ore 05.00 dal lunedì al venerdì, presso la Tgroup s.r.l. di Melegnano (MI) con la qualifica di operaio magazziniere. Quanto precede denota la comune volontà della coppia di organizzare il proprio orario di lavoro in modo che uno dei due genitori sia sempre presente per la gestione e la cura dei figli minori.
Non solo, risulta documentato e pacifico, che le parti nel 2022 hanno acquistato un immobile in
7 comproprietà al 50% in AN NO MIanese, in via EL RVi n. 25, che hanno adibito a casa coniugale e presso il quale hanno convissuto da allora sino all'allontanamento forzoso del sig.
CP_8 to dell'immobile, intervenuto ben 3 anni dopo l'omologa della separazione, lascia presupporre l'esistenza di un progetto comune della coppia. Parte ricorrente al riguardo ha dedotto di aver voluto acquistare la casa in comunione per dare un lascito ai propri figli, tuttavia non ha fornito alcun riscontro di tale volontà (come ad esempio un atto di donazione o la creazione di un fondo fiduciario o di un trust intestato alla prole - cfr. dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 11.02.2025: “… Poi con l'arrivo del Covid gli ho detto che si doveva prendere la responsabilità di una casa, con affitto a suo nome, con l'accordo che dopo un anno avremmo dovuto comprare casa insieme per dare un tetto ai nostri figli, per poi donarlo a loro... Lui era d'accordo con questo progetto per i nostri figli. Poi, quindi, nel 2022 abbiamo acquistato la nostra casa attuale”), né ha formulato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare l'assunto.
Risulta inoltre che, negli anni successivi alla separazione, i coniugi hanno continuato a condividere tutte le relazioni affettive ed amichevoli, hanno trascorso le vacanze invernali ed estive sempre insieme, compleanni e situazioni ludiche come uscite con gli amici nonché soli (concerti) e così sino all'estate del 2024 (cfr. doc. 4 “copia fotografie e video vacanze e attività svolte insieme” della comparsa di risposta).
Alla luce delle sopra riportate circostanze, e in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, deve pertanto ritenersi intervenuta la riconciliazione tra le parti, tale da escludere la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di divorzio.
La riconciliazione avvenuta fra i coniugi ha dunque fatto cessare gli effetti della separazione consensuale, con conseguente riprestino del regime di comunione legale fra i coniugi, che cesserà solo con una nuova, eventuale, pronuncia di separazione (“La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale” - sent. Corte di Cass., sez. III civile, n. 19541 del 26/08/2013).
5. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (minimi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione), per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa), tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara cessati gli effetti della Parte_1 separazione tra i creto di omologa n. 15619/2019 del 19.11.2019 e pubblicato il 21.11.2019, pronunciato da questo Tribunale, a seguito dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN NO MIanese (MI) di procedere alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
8 3) condanna la sig.ra a rimborsare al sig. le spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in €3.8 ensi professionali, spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Lodi, il 22.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
9