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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8494/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8494/2019 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza del 4 febbraio 2025, con concessione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 28 aprile 2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti Ferdinando Panico e Giuseppe Valentino De Luca, unitamente ai quali elettivamente domicilia come in atti;
- OPPONENTE -
E
, in persona del Sindaco p.t., (P. IVA: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
3.08.2020, dall'avv. Giuseppe De Luca, unitamente al quale elettivamente domicilia in Comiziano
(Na), alla via Prob. per la Schiava n. 18;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ordinanza di rilascio.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4 febbraio 2025.
Svolgimento del processo.
1. - sulla premessa di essere titolare dell'associazione sportiva dilettantistica Parte_1
“Finalmente si gioca” e che detta associazione esercita l'attività nei locali del centro sportivo di proprietà del Comune di - ha opposto l'ordinanza n. 7567/2019 a Controparte_2 CP_1 mezzo dalla quale l'ente comunale aveva disposto lo sgombero del centro sportivo, in esecuzione
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della sentenza del Tar Campania del 25.11.2019, che aveva rigettato il ricorso da esso istante proposto avverso l'ordinanza n. 4883 del 1 agosto 2018, di risoluzione della convenzione per la gestione del centro sportivo.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno istante ha dedotto che non gli era mai stata notificata la richiamata pronuncia del TAR, che comunque conteneva unicamente la dichiarazione di risoluzione della convenzione per la gestione del centro sportivo e nessun ordine di rilascio dell'immobile. Ha, inoltre, eccepito che l'ordinanza opposta era stata emessa da un soggetto privo del relativo potere e l'illegittimità della pretesa nelle modalità azionate dal CP_1
2. Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Tribunale adito per esserne munita in Tar, in ragione della natura del bene oggetto dell'ordinanza di rilascio, appartenente al patrimonio indisponibile del comune e prospettato la competenza del dirigente per l'emanazione dell'ordinanza di sgombero.
3. Riassegnato il fascicolo in applicazione dei criteri di riparto tabellare, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.03.2022, poi differita al 3.10.2023. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (subentrato solo a far data dal 14.06.2022), ne è stato disposto il rinvio per esigenze di razionale organizzazione del ruolo all'udienza del 28.01.2015 e, a seguito della mancata comparizione delle parti, al 4.02.2025, allorquando, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte opposta è stata riservata a sentenza con concessione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
1. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per avere il dichiarato Controparte_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni e con il deposito della memoria conclusionale di essere rientrato nella disponibilità del centro sportivo oggetto dell'ordinanza di sgombero in questa sede opposta.
Invero, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse
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parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. n. 19877 del 18/07/2024; n.
30251 del 31/10/2023; n. 19568 del 04/08/2017; n. 10553 del 07/05/2009).
La dichiarata cessazione della materia del contenere, rivela la superfluità di qualunque statuizione di merito (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.
9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267)
2. Devono, tuttavia, essere regolate le spese di lite, avendo l'ente convenuto insistito per la condanna dell'opponente al pagamento delle stesse.
Alla luce del soprarichiamato principio della soccombenza virtuale, a sopportare le stesse deve essere la parte opponente alla luce della fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione tempestivamente sollevata dal comune nella comparsa di costituzione (e comunque rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo).
Come detto in parte narrativa, la presente opposizione ha ad oggetto l'ordinanza di sgombero del centro sportivo di proprietà del Comune di . CP_1
Per giurisprudenza consolidata, quando gli impianti sportivi sono di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., CP_1
essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 20682/2018; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n.
100; TAR Lombardia Milano, Sez. V, 4 gennaio 2024 n. 26).
Ne consegue che la controversia relativa a un ordine di sgombero di un locale di proprietà del CP_1
e facente parte del patrimonio indisponibile dell'ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'Amministrazione agisce, ai sensi dell'art. 823 c.c., nell'esplicazione della sua attività pubblicistica (vedi tra le tante Tar Reggio Calabria, Sez. I, 7 settembre 2021, n. 691).
2.1. Alla liquidazione delle spese si provvede, in assenza del deposito di specifica notula da parte del procuratore del convenuto, in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non CP_1 particolare complessità della controversia e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal succ. D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, esclusa la non espletata fase istruttoria.
2.2. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che non sussistono i presupposti affinchè di possa dar luogo, come chiesto dalla opposta ad una pronuncia di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata, non ravvisandosi in capo allo stesso mala fede o colpa grave (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma
3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda
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di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a rifondere nei confronti del , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t.,,le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 (di cui euro
851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.453,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e Iva se dovuta come per legge;
3) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall'opposto nei confronti dell'opponente.
Così deciso in Nola, il 7/05/2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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