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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/12/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1377 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1377 /2025, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FASANINO Parte_1 C.F._1
IO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
C.F. CP_1 C.F._2 resistente non costituita
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 11/04/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in Nocera Superiore, Sa, il 30.10.1995 (come CP_1 pagina 1 di 3 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A, n. 113), ove, dando atto della maggiore età ed indipendenza economica della prole, CP_ (nata a [...] il [...]) e (nato Nocera Inferiore il 15/11/2002) Per_1 chiedeva pronunciarsi unicamente lo scioglimento del vincolo coniugale, senza, peraltro, nulla prevedere a titolo di mantenimento dei figli e del coniuge;
con vittoria delle spese di lite.
pur ritualmente citata, non si è costituita. CP_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il 27.11.2025 il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, nulla prevedendo a titolo di mantenimento dei figli e, ritenuta la causa matura per la decisione, previa rinuncia del procuratore costituito ai termini, l'ha rimessa al Collegio per l'incombente.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 73/2003, passata in giudicato, giacché munita di attestazione) è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente, anche tenuto conto di come parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie. A tale riguardo, in primo luogo, stante l'omessa costituzione della resistente, non occorrerà pronunciarsi sull'assegno divorzile, giacché, appunto, non richiesto. Inoltre, va del pari dato atto di come la maggiore età ed indipendenza economica della prole, come dedotto dal ricorrente, anche all'esito della prima udienza del 27.11.2025, ne esclude la previsione di un mantenimento che, pertanto, in tal sede non verrà riconosciuto, giacché, inoltre, mai richiesto (né dalla madre che lo percepiva per conto dei figli, né da costoro).
Sul regime delle spese processuali In ossequio alla mancata costituzione della resistente e tenuto conto della mera pronuncia di status, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e ata il 18/04/1977 in NOCERA INFERIORE (SA) CP_1 in Nocera Superiore, Sa, il 30.10.1995 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A, n. 113);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- nulla prevede a titolo di assegno divorzile per e di mantenimento nei confronti CP_1 della prole per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1377 /2025, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FASANINO Parte_1 C.F._1
IO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
C.F. CP_1 C.F._2 resistente non costituita
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 11/04/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in Nocera Superiore, Sa, il 30.10.1995 (come CP_1 pagina 1 di 3 da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A, n. 113), ove, dando atto della maggiore età ed indipendenza economica della prole, CP_ (nata a [...] il [...]) e (nato Nocera Inferiore il 15/11/2002) Per_1 chiedeva pronunciarsi unicamente lo scioglimento del vincolo coniugale, senza, peraltro, nulla prevedere a titolo di mantenimento dei figli e del coniuge;
con vittoria delle spese di lite.
pur ritualmente citata, non si è costituita. CP_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il 27.11.2025 il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, nulla prevedendo a titolo di mantenimento dei figli e, ritenuta la causa matura per la decisione, previa rinuncia del procuratore costituito ai termini, l'ha rimessa al Collegio per l'incombente.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 73/2003, passata in giudicato, giacché munita di attestazione) è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente, anche tenuto conto di come parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Sulle questioni accessorie. A tale riguardo, in primo luogo, stante l'omessa costituzione della resistente, non occorrerà pronunciarsi sull'assegno divorzile, giacché, appunto, non richiesto. Inoltre, va del pari dato atto di come la maggiore età ed indipendenza economica della prole, come dedotto dal ricorrente, anche all'esito della prima udienza del 27.11.2025, ne esclude la previsione di un mantenimento che, pertanto, in tal sede non verrà riconosciuto, giacché, inoltre, mai richiesto (né dalla madre che lo percepiva per conto dei figli, né da costoro).
Sul regime delle spese processuali In ossequio alla mancata costituzione della resistente e tenuto conto della mera pronuncia di status, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e ata il 18/04/1977 in NOCERA INFERIORE (SA) CP_1 in Nocera Superiore, Sa, il 30.10.1995 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A, n. 113);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- nulla prevede a titolo di assegno divorzile per e di mantenimento nei confronti CP_1 della prole per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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