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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL IO, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2329/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aragona - Via Roma N.116 92021 Aragona AG
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1348 30.05.2025 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha impugnato avviso di accertamento di debito tributario per TARI dell'anno 2020 nei confronti dell'ente locale impositore che non si è costituito.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento giuridico.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con un secondo motivo la società ricorrente contesta la sussistenza del presupposto impositivo deducendo a tal fine: a) che le superfici cui si riferiva l'atto impositivo erano destinate ad attività industriali della società produttive di rifiuti speciali (rottami derivanti dalla lavorazione dell'alluminio) e che tali superfici erano sottratte, conseguentemente, all'area imponibile;
b) che allo smaltimento di tali rifiuti la società aveva provveduto in proprio sulla base di contratto concluso con altra società autorizzata al ritiro e allo smaltimento di rifiuti speciali. Il motivo non è fondato.
È vero che si tratta di rifiuti speciali (art. 184, co. 3, lett. c, decreto legislativo 2006, n. 152), ma è altrettanto vero che a norma dell'art. 1, co. 649, della l. 2013, n. 147 nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali a condizione che i produttori ne dimostrino l'avvenuto trattamento a loro spese in conformità alla normativa si settore.
Ciò posto, a parte il fatto che lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali comporta, comunque, soltanto l'esclusione della parte variabile della TARI e non anche della parte fissa (Cass. 2024, n. 23228), nel caso concreto l'avvenuto smaltimento a cura e spese della società ricorrente dei rifiuti speciali derivanti dalle proprie lavorazioni industriali, richiesto come condizione dell'esenzione dall'art. 1, co. 649, della l. 2013, n. 147 sopra richiamato, non è stato provato.
Non è idoneo a provarlo, infatti, il contratto stipulato (oltre 20 anni fa, con durata triennale e tacitamente rinnovabile) ai fini del recupero e dello smaltimento dei rifiuti fra la società ricorrente e altra società, perché tale contratto prevede, oltre al pagamento di un “canone annuo”, un corrispettivo variabile commisurato, di volta in volta, al peso dei rifiuti consegnati, se, in quanto e nella misura in cui abbiano formato effettivamente oggetto di ritiro. Coerentemente nello stesso contratto, del resto, risulta espressamente previsto, all'art. 7, che (anche inter partes) “l'unico documento atto a dimostrare l'attività di smaltimento” era “il formulario di identificazione firmato dalle parti” al momento di ogni consegna.
Il contratto non prova minimamente, quindi, che i rifiuti speciali siano stati consegnati alla società con la quale lo stesso era stato stipulato nel corso dei vari anni e, per quanto interessa in questa sede, nel corso dell'anno 2020 al quale si riferisce l'atto impositivo impugnato, non essendo stata prodotte né le fatture rilasciate dalla società che avrebbe eseguito la prestazione nel corso dell'anno 2020, né copia del formulario di identificazione di rifiuti consegnati nel corso dello stesso anno, né alcun altro documento idoneo a provarne l'effettiva consegna per lo smaltimento.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, senza adottare alcuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso.
Agrigento 12.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
AL SP PO IO DA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL IO, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2329/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aragona - Via Roma N.116 92021 Aragona AG
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1348 30.05.2025 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha impugnato avviso di accertamento di debito tributario per TARI dell'anno 2020 nei confronti dell'ente locale impositore che non si è costituito.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento giuridico.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con un secondo motivo la società ricorrente contesta la sussistenza del presupposto impositivo deducendo a tal fine: a) che le superfici cui si riferiva l'atto impositivo erano destinate ad attività industriali della società produttive di rifiuti speciali (rottami derivanti dalla lavorazione dell'alluminio) e che tali superfici erano sottratte, conseguentemente, all'area imponibile;
b) che allo smaltimento di tali rifiuti la società aveva provveduto in proprio sulla base di contratto concluso con altra società autorizzata al ritiro e allo smaltimento di rifiuti speciali. Il motivo non è fondato.
È vero che si tratta di rifiuti speciali (art. 184, co. 3, lett. c, decreto legislativo 2006, n. 152), ma è altrettanto vero che a norma dell'art. 1, co. 649, della l. 2013, n. 147 nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali a condizione che i produttori ne dimostrino l'avvenuto trattamento a loro spese in conformità alla normativa si settore.
Ciò posto, a parte il fatto che lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali comporta, comunque, soltanto l'esclusione della parte variabile della TARI e non anche della parte fissa (Cass. 2024, n. 23228), nel caso concreto l'avvenuto smaltimento a cura e spese della società ricorrente dei rifiuti speciali derivanti dalle proprie lavorazioni industriali, richiesto come condizione dell'esenzione dall'art. 1, co. 649, della l. 2013, n. 147 sopra richiamato, non è stato provato.
Non è idoneo a provarlo, infatti, il contratto stipulato (oltre 20 anni fa, con durata triennale e tacitamente rinnovabile) ai fini del recupero e dello smaltimento dei rifiuti fra la società ricorrente e altra società, perché tale contratto prevede, oltre al pagamento di un “canone annuo”, un corrispettivo variabile commisurato, di volta in volta, al peso dei rifiuti consegnati, se, in quanto e nella misura in cui abbiano formato effettivamente oggetto di ritiro. Coerentemente nello stesso contratto, del resto, risulta espressamente previsto, all'art. 7, che (anche inter partes) “l'unico documento atto a dimostrare l'attività di smaltimento” era “il formulario di identificazione firmato dalle parti” al momento di ogni consegna.
Il contratto non prova minimamente, quindi, che i rifiuti speciali siano stati consegnati alla società con la quale lo stesso era stato stipulato nel corso dei vari anni e, per quanto interessa in questa sede, nel corso dell'anno 2020 al quale si riferisce l'atto impositivo impugnato, non essendo stata prodotte né le fatture rilasciate dalla società che avrebbe eseguito la prestazione nel corso dell'anno 2020, né copia del formulario di identificazione di rifiuti consegnati nel corso dello stesso anno, né alcun altro documento idoneo a provarne l'effettiva consegna per lo smaltimento.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, senza adottare alcuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso.
Agrigento 12.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
AL SP PO IO DA