CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
con sede legale Parte_1
in Roma alla via Cassia n. 600 (CF: , in persona del procuratore speciale , P.IVA_1 Controparte_1
abilitato alla rappresentanza societaria giusta procura per notar del 18.10.2012, elettivamente Per_1
domiciliata in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22 presso gli avv. Raffaele Troncone (CF: C.F._1
e (CF: ) da cui è rappresentata e difesa virtù di mandato
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2
alle liti prodotto in sede di iscrizione a ruolo telematica della causa di appello.
APPELLANTE
E
(già nuova denominazione di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con sede in Milano al Viale Certosa n. 222 (P. Iva ), in persona del procuratore speciale
[...] P.IVA_2
, abilitato alla rappresentanza societaria giusta procura per notar del 29.03.2018, CP_5 Per_2
elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162 presso l'avv. Francesco Napolitano (CF:
[...]
) che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Francesco Alessandro Magni (CF: C.F._3 [...]
), in virtù di mandato alle liti prodotto in sede di costituzione telematica. C.F._4
APPELLATA
pagina 1 di 14 NONCHE'
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Controparte_6 CodiceFiscale_5
Napoli alla via Depretis n. 88 presso l'avv. Gianpiero De Cicco (CF: ) da cui è CodiceFiscale_6
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In ossequio al provvedimento della Corte di Appello di Napoli che dispone le note di trattazione scritta, ci si riporta, preliminarmente, ad ogni domanda, eccezione e deduzione formulata nelle difese svolte nell'atto introduttivo senza rinunziare ad alcuna di esse e non intendendo sollevare controparte da ogni onere probatorio. La causa viene per la precisazione delle conclusioni, che di seguito si rassegnano,
precisando che nelle more del presente procedimento di appello tra la DI AS.ni S.p.A. (già
[...]
e la , nell'ambito di un più vasto contenzioso, si è sottoscritto accordo CP_3 Parte_1
transattivo che prevede la rinuncia alla domanda di manleva di tutti i giudizi pendenti (tra cui il presente) con compensazione delle spese di lite tra le due parti. Voglia l'adita Corte di Appello: Quanto al primo motivo di appello, per effetto della intervenuta transazione tra e la , sentir dichiarare CP_3 Parte_1
cessata la materia del contendere;
in accoglimento del secondo motivo di appello accertare l'erronea valutazione del Tribunale circa l'onere probatorio riformando la sentenza nella parte che afferma che l'attrice ha assolto al suo onere probatorio sulla base della CTU che non è un mezzo di prova e che, dunque, la domanda va dichiarata infondata poiché non provata e priva del nesso causale. Accertare e dichiarare, inoltre, che la domanda attorea non conteneva nessun riferimento al danno da mancato o carente consenso informato e che il
Giudice di primo grado non aveva mai formulato al CTU un quesito relativo al consenso e di conseguenza accertare il vizio di ultrapetizione contenuto nella sentenza che ha accolto la domanda attorea sulla base della presunta carenza del consenso informato;
in accoglimento del terzo motivo di appello accertare l'erronea valutazione circa il danno riconosciuto che ha tenuto conto del danno da mancanza del consenso informato e, in ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, cui ci si oppone fermamente, rideterminare i danni risarcibili quantomeno riducendoli del 50% o nella diversa somma che fosse ritenuta equa e congrua;
accertare il diritto della comparente alla restituzione delle somme versate in favore dell'attrice in primo grado. Vinte le spese. Salvezze illimitate”.
pagina 2 di 14 PER LA S.P.A. (si riporta il contenuto delle ultime note ex art. 127-ter c.p.c. depositate Controparte_2
il 02.11.2023): “Gli avv.ti Francesco Magni e Francesco Napolitano, nell'interesse della Controparte_2
(già ) reiterano tutte le eccezioni e difese di cui ai propri scritti difensivi, chiedendone integrale CP_3
accoglimento. Tuttavia, si rende noto all'Ecc.ma Corte adita che tra la deducente e l'appellante Parte_3
è intervenuto Parte_4
un accordo transattivo con il quale l'assicurata ha rinunciato alla domanda di manleva nei confronti della
Contr (ex oggi che ha accettato, giusta dichiarazione di rinuncia depositata agli atti. Si Controparte_7 CP_4
chiede, pertanto, che tra dette parti sia dichiarata la cessata materia del contendere”.
PER : “L'avv. Gianpiero De Cicco, nella qualità di procuratore della sig.ra Controparte_6 CP_6
, riportandosi integralmente al verbale d'udienza del 10/01/20, nonché a tutto quanto già dedotto ed
[...]
eccepito nella comparsa di costituzione in appello unitamente alle relative conclusioni, impugna nuovamente tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso in danno della sig.ra . Pertanto, si conclude affinché, Controparte_6
in via preliminare, venga dichiarata dalla l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli l'inammissibilità dell'atto d'appello poiché non conforme al modello di cui all'art. 342 c.p.c. e per violazione dell'art. 345 c.p.c., e poi, nel merito, venga rigettata l'avversa domanda di riforma della sentenza n. 1328 del 17/7/2019, resa dal Tribunale
di Benevento…poiché improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, confermando tale pronuncia in ogni suo punto nonché la statuizione di condanna effettuata nei confronti dell'odierna appellante, il tutto con il rimborso delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore. Infine, si chiede che la causa venga assegnata a sentenza, previa concessione dei termini previsti per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 15.07.2013 ha riferito di essersi ricoverata, in data Controparte_6
05.09.2008, presso l' di Benevento dove veniva sottoposta ad un intervento chirurgico Controparte_8
di “citospessi con mesch, tvt-s”, volto a risolvere una problematica di “incontinenza urinaria da stress cistocele di terzo grado”, che le veniva praticato il successivo 08.09.2008.
La ha ancora riferito di essere stata dimessa il 12.09.2008 e che a distanza di meno di due mesi CP_6
dall'intervento, in data 03.11.2008, in seguito all'insorgenza di un'emorragia vaginale veniva nuovamente ricoverata presso il dove, essendole stata diagnosticata una “deiscenza della cicatrice chirurgica Parte_1
pagina 3 di 14 vaginale”, veniva sottoposta ad intervento di risutura eseguito qualche ora dopo. La paziente veniva quindi dimessa il successivo 04.11.2008 ma, in data 17.10.2009, era costretta nuovamente a ricoverarsi presso il dove, due giorni dopo, le veniva praticato un altro intervento chirurgico di “riduzione delle mesh Parte_1
per esposizione di mesh vaginale”.
Tanto premesso l'istante, lamentando un danno iatrogeno rappresentato dall'insorgenza di disturbi sessuali e dall'allungamento della malattia a causa degli interventi chirurgici non correttamente eseguiti, ha convenuto innanzi al Tribunale di Benevento la Parte_1
, titolare dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, per sentirla condannare, previo
[...]
accertamento della sua responsabilità da inadempimento contrattuale, al risarcimento dei predetti danni quantificati in € 50.000,00.
La , costituitasi Parte_1
tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda affermando di aver eseguito la prestazione sanitaria secondo le leges artis e negando l'esistenza di nesso causale tra il trattamento terapeutico praticato all'attrice e la lamentata situazione patologica.
La convenuta, deducendo di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio dell'attività sanitaria, ha inoltre chiesto ed ottenuto un differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la da cui essere tenuta indenne in Controparte_4
caso di soccombenza.
In seguito alla notifica dell'atto di chiamata in causa si è costituita anche la Controparte_4
oggi la quale ha chiesto il rigetto della domanda di malleva non essendo il sinistro in Controparte_2
garanzia. Ciò in quanto la polizza n. 708/1920, stipulata in data 31.12.2005 con estensione retroattiva al
31.12.2000 e cessata il 31.12.2008, recava la clausola claims made in virtù della quale veniva garantita la copertura assicurativa dei sinistri verificatisi durante la vigenza del contratto, e di quelli avvenuti nei precedenti cinque anni, purché, in entrambi i casi, fossero denunciati nel periodo di vigenza contrattuale.
Nel caso di specie gli interventi chirurgici all'origine del danno reclamato erano stati effettuati l'08.09.2008 ed il 03.11.2008 ma la prima richiesta risarcitoria dell'attrice, con conseguente denuncia del sinistro alla risaliva al febbraio/marzo 2013. Controparte_4
La causa, disposta c.t.u. medico-legale in persona dell'attrice, è stata decisa con sentenza pubblicata il pagina 4 di 14 17.07.2019 e notificata a mezzo PEC il 18.07.2018 la quale ha così statuito: “Accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale proposta da nei confronti della Controparte_6 [...]
in persona del l.r.p.t., Parte_1
dichiarando la sua responsabilità nella determinazione dell'evento per cui è causa;
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda di garanzia avanzata dalla Parte_1
nei confronti di (già
[...] Controparte_3 Controparte_4
; Condanna la
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della
[...] Controparte_6
somma complessiva di € 12.593,93, oltre interessi legali dalla domanda fino alla data del deposito della presente decisione;
Condanna la Parte_1 Parte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore di , che liquida in complessivi €
[...] Controparte_6
7.054,85, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. De Cicco
Gianpiero, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; Compensa integralmente, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di giudizio tra la Parte_1
e la (già ; Pone
[...] Controparte_9 Controparte_4
definitivamente a carico della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., le spese della C.T.U., già liquidate in favore del
[...]
consulente d'ufficio dr.ssa con decreto del 6.7.2017 nella misura di € 800,00, oltre iva e Persona_3
contributo cassa, ed € 500,00 per consulenza specialistica ginecologica”.
Tale sentenza, per quanto rileva, è stata così motivata: “…Nella fattispecie, dalle risultanze della CTU
espletata, si evince che i sanitari che ebbero in cura l'attrice durante il ricovero presso l' Controparte_10
convenuta, eseguirono un primo intervento chirurgico in data 06.09.2008 di cistopessi con mesch per incontinenza urinaria da stress;
a seguito di un'emorragia vaginale da lesione della mucosa, verificatesi in data
03.11.2008, i eseguirono un secondo intervento chirurgico di colporrafia e zaffo vaginale. Pt_5
Successivamente, in data 17 ottobre 2009, la paziente veniva nuovamente ricoverata, per esposizione di mesch vaginale, ed il 19 ottobre veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico.
Il CTU, coadiuvato anche dal parere di medico specialista in ginecologia, riteneva che la procedura chirurgica adottata dovesse ritenersi correttamente eseguita e che le complicanze verificatesi potessero essere pagina 5 di 14 ritenute conseguenze probabili dell'applicazione di rete protesica in vagina a ridosso della vescica.
Ma, pur essendo stati gli interventi subiti dall'attrice correttamente eseguiti, gli stessi comunque andavano considerati “al limite delle indicazioni”, alla luce della letteratura scientifica dell'epoca. Gli
ausiliari, difatti, ritenevano che, dato che la era afflitta da prolasso di “1 linea di grado non grave” ed CP_6
aveva un'età inferiore ai 50 anni, l'equipe medica era stata imprudente a proporre e praticare un tipo di intervento chirurgico potenzialmente in grado di provocare gravi conseguenze, in parte poi verificatesi. Gli
stessi ritenevano, altresì, che nella fattispecie si doveva far ricorso ad una classica e ben standardizzata procedura di colporrafia, senza l'uso di reti di prolene.
Ma la circostanza maggiormente censurata dalla CTU riguardava la assoluta genericità del “consenso informato” per come si ricavava dall'esame delle cartelle cliniche. Preliminarmente, va ricordato che la Corte
di Cassazione (Sent. 31.7.2013, n. 18334) ha ritenuto che il consenso informato al trattamento sanitario è
espressione dell'adesione consapevole al trattamento proposto e rappresenta un diritto della persona derivante dalla Costituzione;
difatti, l'art. 32 della Carta Costituzionale sancisce il principio secondo cui nessuno può
essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà. La norma di rango costituzionale è stata confermata dalla Legge n. 145 del 28.3.2001, che ha ratificato la Convenzione di Oviedo del 1997. Il consenso informato, inoltre, deve essere consapevole;
cioè deve essere espressione dell'adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, preceduto da una adeguata informativa riguardo alle caratteristiche, ai rischi ed alle finalità dell'intervento.
Recentemente, la Legge n. 219 del 22.12.2017 definisce meglio il consenso informato come il processo con cui il paziente decide in modo libero ed autonomo dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, rese a lui comprensibili, da parte del medico (art. 1, commi 2 e 3).
Tale legge specifica che il consenso informato va acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del soggetto e va sempre documentato in forma scritta o mediante videoregistrazioni, e va sempre inserito nella cartella clinica;
del resto, la forma scritta era già stata prevista per i casi ad alto rischio nel
Codice Deontologico 2014, art. 35, comma 3. Nello specifico, le informazioni che il paziente deve comprendere riguardano la prognosi, la diagnosi, i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, i benefici ed i rischi delle possibili alternative agli accertamenti diagnostici ed ai trattamenti indicati, le conseguenze dell'eventuale rifiuto-rinuncia.
pagina 6 di 14 Pertanto, non può essere ritenuta idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, non rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulla modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile (Cass., sez. III, sent. 22.12.2017, n. 7248).
La Suprema Corte ha sottolineato che la violazione da parte del medico del dovere di informare adeguatamente il paziente può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, che sussiste quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze lesive, nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale (Cass., sent. n. 16503/2017; n. 24074/2017; n. 24220/2015; n. 2854/2015). Ad una corretta informazione, difatti, consegue il diritto per il paziente di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico,
la facoltà di acquisire ulteriori pareri di altri sanitari, la facoltà di rivolgersi ad altra struttura, il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia, la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste possano essere particolarmente gravose e portatrici di sofferenze inaspettate.
Va rilevato che, gravando l'onere probatorio sul paziente, il risarcimento del danno potrà conseguire all'allegazione del pregiudizio, la cui prova potrà essere fornita anche mediante presunzioni fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessità
dell'intervento (Cass., sent. n. 16503/2017).
Pertanto, può ritenersi provata la sussistenza di un nesso causale tra l'azione dei sanitari che ebbero in cura la paziente ed i postumi invalidanti alla stessa residuati, proprio ed anche per l'incompletezza delle informazioni fornite alla stessa, che le hanno negato la possibilità di poter optare per un diverso tipo di intervento, per come prospettato nella CTU.
Con una recentissima Ordinanza (n. 31234/2018) la Cassazione ha precisato quali siano le ipotesi di danni risarcibili per mancanza di adeguato consenso informato. Oltre ai casi evidenti di intervento errato causato dalla condotta colposa del medico, è stata riconosciuta quale ipotesi di danno risarcibile anche quella di un intervento correttamente eseguito che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi, se correttamente edotto.
In tal caso, il risarcimento andrà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla pagina 7 di 14 autodeterminazione, sul piano puramente equitativo, mentre la lesione alla salute, da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito, andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella antecedente ad esso (...).
Per quanto riguarda le eccezioni mosse dalla Compagnia ASicuratrice chiamata in causa in merito all'applicabilità della clausola "claims made" (...) Appare pacifico che, nella fattispecie, si è in presenza di una clausola di tipo "impuro o misto" (…) In definitiva, quindi, la giurisprudenza ha escluso la vessatorietà di detta clausola, poiché con essa non si va ad incidere sulla tipologia del rischio garantito, bensì viene circoscritto l'oggetto del contratto attraverso la definizione dei sinistri indennizzabili. Secondo l'orientamento, ormai consolidato e condivisibile, l'inserimento di una clausola claims made rientra nell'autonomia negoziale delle parti, non essendo ontologicamente incompatibile con la piena validità del contratto;
essa, difatti, delimita l'oggetto del contratto, ma non la responsabilità. Ne consegue che, essendo pacifico che la richiesta risarcitoria sia intervenuta successivamente al periodo di efficacia del contratto, deve essere rigettata la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della Compagnia assicuratrice chiamata in causa.
In ordine alla quantificazione della menomazione psico-fisica dell'organismo della danneggiata, non sono emersi elementi che consentano di porre in dubbio le conclusioni cui è giunto il CTU dott.ssa Per_3
che, come già detto, si è avvalsa anche dell'ausilio di medico-chirurgo specialista in Ostetricia e
[...]
Ginecologia. Inoltre, il CTU ha tenuto nel debito conto le osservazioni critiche delle parti in causa…Si ritiene solo di dover considerare, oltre al danno biologico, complessivamente e correttamente quantificato in punti 5 di postumi invalidanti, ulteriori gg. 5 di inabilità temporanea assoluta ed ulteriori gg. 20 di inabilità temporanea valutata nella misura del 25%. Tenendo conto delle Tabelle vigenti del Tribunale di Milano, il danno biologico patito…può essere quantificato in complessivi € 12.593,93; detta somma è già comprensiva del danno c.d.
morale e di quello da personalizzazione, applicato nella misura del 40% anche in considerazione dell'età della danneggiata. (…)”.
Con atto notificato tramite PEC in data 01.08.2019 ed iscritto a ruolo nello stesso giorno la
[...]
ha tempestivamente appellato tale decisione Parte_1
chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di riformarla recependo le seguenti richieste:“in accoglimento del primo motivo di appello accertare il diritto della a sentir accogliere la Parte_1
pagina 8 di 14 spiegata domanda di manleva/garanzia nei confronti della di ASicurazioni Parte_3 Controparte_3
convenuta in giudizio. In conseguenza dichiarare l'operatività della garanzia assicurativa e, in conseguenza di tanto, accogliere la domanda di pagamento diretto ex art. 1917 c.c. e/o di manleva/garanzia nei confronti dell' per tutte le conseguenze negative del giudizio conclusosi con la sentenza oggi Parte_6
gravata; in accoglimento del secondo motivo di appello accertare l'erronea valutazione del Tribunale circa l'onere probatorio riformando la sentenza nella parte che afferma che l'attrice ha assolto al suo onere probatorio sulla base della consulenza tecnica che non è un mezzo di prova e che, dunque, la domanda va dichiarata infondata poiché non provata e priva del nesso causale. Accertare e dichiarare inoltre che la domanda attorea non conteneva nessun riferimento al danno da mancato o carente consenso informato e che il
Giudice di primo grado non aveva mai formulato al CTU un quesito relativo al consenso e di conseguenza accertare il vizio di ultrapetizione contenuto nella sentenza che ha accolto la domanda attorea sulla base della presunta carenza del consenso informato;
in accoglimento del terzo motivo di appello accertare l'erronea valutazione circa il danno riconosciuto che ha tenuto conto del danno da mancanza del consenso informato e, in ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, cui ci si oppone fermamente, rideterminare i danni risarcibili quantomeno riducendoli del 50% o nella diversa somma che fosse ritenuta equa e congrua. Infine,
ove nelle more del presente giudizio l'odierna appellante materialmente fosse costretta a versare un qualcosa all'originaria attrice o ad altra parte del processo in forza della sentenza impugnata, si chiede che la Corte di
Appello ordini a questi ultimi la restituzione della somma che la stessa/gli stessi si sia/si siano eventualmente incassata/i”.
Con comparsa di risposta depositata il 20.12.2019 si è costituita la oggi Controparte_3
chiedendo la conferma della decisione di primo grado in punto di inoperatività della Controparte_2
garanzia assicurativa ed associandosi, in caso di accoglimento del motivo di gravame concernente la propria posizione, alla richiesta dell'appellante di riforma della sentenza impugnata nella parte relativa all'accoglimento della domanda risarcitoria della . CP_6
Anche quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del proposto appello. All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 10.01.2020, l'appellante ha rinunciato alla richiesta di sospensiva e la causa è
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 12.06.2023 la ha poi depositato una scrittura privata, contenente la rinuncia Controparte_2
pagina 9 di 14 alla domanda di garanzia assicurativa con compensazione delle spese processuali, sottoscritta dalla
[...]
e dalla predetta compagnia assicuratrice Parte_1
che, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 03.11.2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in virtù dell'accordo transattivo raggiunto tra le suddette parti.
In sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni è stato quindi fissato un termine per deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il cui contenuto risulta trascritto in epigrafe.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a complessivi 60 giorni (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
§§§§§§
Preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere per quel che concerne la domanda di garanzia proposta dalla Parte_1
contro la come è stato concordemente richiesto dalle suddette parti in seguito al
[...] CP_4 Controparte_2
deposito, in data 12.06.2023, di un accordo transattivo con cui l'appellante ha espresso la sua “rinuncia alla domanda ed al diritto alla garanzia”, impegnandosi a “rispondere in proprio in caso di eventuale accoglimento delle domande attoree”, e la compagnia assicuratrice ha dichiarato di accettare detta rinuncia con congiunta richiesta di “compensazione integrale delle spese e competenze di lite”.
§§§§§§
Resta pertanto da esaminare soltanto l'appello proposto dalla Parte_1
contro muovendo dalla prima delle due censure con cui ci si
[...] Controparte_6
duole dell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'originaria attrice.
Deduce in particolare l'appellante che il tribunale ha erroneamente affermato che l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la prestazione sanitaria ed il danno, gravante sulla , è stato assolto sulla CP_6
base dell'espletata c.t.u. la quale ha invece affermato: “…si può senza ombra di dubbio concludere per una corretta esecuzione della procedura chirurgica”.
Prosegue l'appellante affermando che la domanda attorea non conteneva alcun riferimento al danno da mancato o da carente consenso informato e che nessun quesito in tal senso era stato posto al c.t.u. che, di sua autonoma iniziativa, affermava: “…nel caso specifico è da censurare il comportamento e le decisioni dei medici pagina 10 di 14 dell' non perché fosse errata la procedura chirurgica adoperata ma per carenza delle Controparte_8
informazioni date alla paziente circa le possibili complicanze della metodica all'atto della somministrazione del consenso informato”. Il tribunale incorreva, pertanto, in vizio di ultrapetizione valorizzando, in vista dell'accoglimento della domanda, l'assenza di un'adeguata informazione della paziente e parimenti errava affermando che la consulenza offre conforto alla pretesa attorea in quanto la c.t.u. non costituisce un mezzo di prova ed in ogni caso l'elaborato redatto non offriva elementi atti a far ritenere provata la domanda.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. Le risultanze istruttorie consentono, infatti, di pervenire all'affermazione di una responsabilità per colpa della Parte_1
, titolare dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, anche a prescindere dalla questione
[...]
relativa all'esistenza di un valido consenso informato che, in ogni caso, non rappresenta un tema di indagine surrettiziamente introdotto nel processo attraverso la c.t.u. e totalmente assente nell'atto introduttivo del giudizio dove, viceversa, si legge che: “il convenuto lasciato inadempiute le obbligazioni Controparte_11
assunte con il contratto violando i doveri di completa, sincera ed effettiva informazione oltre che le regole di diligenza, prudenza e perizia nel trattamento terapeutico…” (così a pag. 4 righi 8 e ss.).
Per rendere ragione di tali conclusioni giova, invero, riassumere brevemente quanto è emerso dalla c.t.u.
espletata in primo grado che, contrariamente a quanto assume l'appellante, costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile per l'accertamento del nesso causale e della responsabilità.
Nei giudizi volti all'accertamento posto di una responsabilità medica, stante l'innegabilità delle conoscenze tecniche e specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta, infatti, carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti stessi, ponendosi la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (così ex multis cass. n. 4792/2013).
Ciò premesso occorre passare ad evidenziare come, dall'espletata c.t.u., sia emerso che la CP_6
soffriva di incontinenza urinaria ascrivibile a cistocele, ossia ad un prolasso in vagina della vescica dovuto ad un cedimento dei muscoli del pavimento pelvico, e che per la risoluzione di tale problematica si fece ricorso ad un intervento chirurgico di “cistopessi con rete protesica + benderella TVT”.
Risulta ancora dall'indagine tecnica che tale intervento chirurgico è stato correttamente eseguito in quanto pagina 11 di 14 lo svuotamento vescicale risulta essere buono ed è constatabile una buona stabilità uretrale e della parete anteriore vaginale.
Prosegue tuttavia l'ausiliare evidenziando come la scelta dell'equipe medica di ricorrere a tale metodica,
ossia all'impianto in vagina di una rete protesica in funzione contenitiva, sia stata inappropriata trattandosi di
“un tipo di intervento chirurgico potenzialmente capace di produrre serie complicanze, che poi in parte si sono verificate, quando invece sarebbe stato più prudente usare una procedura classica ben standardizzata e conosciuta di colporrafia (ricostruzione del pavimento pelvico usando le strutture fasciali preesistenti, senza uso di reti di prolene), dal momento che si trattava di un intervento per prolasso di I linea di grado non grave…e in soggetto inferiore a 50 anni di età”.
In ragione della percentuale non bassissima di complicazioni tardive postchirurgiche legate alla cura del prolasso vescicale con protesi sintetiche interposte per via vaginale (infezioni, rigetto, erosioni vaginali sanguinanti, dolore durante i rapporti sessuali, etc.), la letteratura internazionale dell'epoca suggeriva, infatti, di ricorrere all'impiego di reti protesiche in pazienti sessualmente attive solo in seconda battuta, vale a dire in caso di recidiva dopo un intervento chirurgico ricostruttivo tradizionale, o in presenza di pazienti irradiate, affette da obesità, tosse cronica o da altre patologie che possano giovarsi di un rinforzo aggiuntivo ai tessuti nativi.
Le suddette complicanze, nella fattispecie in esame, si sono verificate poiché l'impianto in vagina della rete protesica ha prodotto un danno di natura permanente valutato nell'ordine del 5% e “costituito da uno stato infiammatorio cronico della vagina (colpite cronica), con possibilità di sanguinamenti episodici, nonché dolori ricorrenti vaginali (vaginodinia) e dolori durante i rapporti (dispareunia)”.
Occorre a questo punto evidenziare che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, laddove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione medica, il danneggiato deve dare prova dell'aggravamento della sua situazione patologica iniziale o dell'insorgenza di una nuove patologia per effetto dell'intervento e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari
(la quale è stata nella fattispecie fornita) mentre è a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile con l'ordinaria diligenza (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 577/2008, Cass. n. 975/2009, Cass. n.
18392/2017, Cass. 26700/2018, Cass. n. 21511/2024, etc.).
Nei giudizi di responsabilità medica, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., non è
pagina 12 di 14 poi sufficiente dimostrare che l'evento dannoso subito dal paziente costituisce una “complicanza” prevista dalla statistica sanitaria in quanto tale nozione (indicativa, nella letteratura medica, di un evento astrattamente prevedibile ma non evitabile che insorge durante l'iter terapeutico) risulta priva di ogni rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (13328/2015 35024/2022).
A fronte di una prestazione medico-chirurgica di routine, spetta in altri termini alla struttura sanitaria superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che le stesse sono state invece prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di complicanze intraoperatorie o post-operatorie ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità
(nella fattispecie insussistente), nonché la mancanza di nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze (nella fattispecie esistente), come pure l'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. così cass. n. 24074/2017 e cass. n. 12516/2016).
§§§§§§
Resta a questo punto da esaminare l'altro motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del danno deducendo che l'importo liquidato è stato calcolato ed attribuito avendo riguardo, in tutto o quanto meno in gran parte, al pregiudizio conseguente alla mancanza di consenso informato.
Qualora, poi, si ritenesse che una parte dell'importo riconosciuto è da ricondurre all'errata condotta dei sanitari, la somma liquidata andrebbe comunque depurata della parte relativa al difetto di consenso, che non è
dovuta, con conseguente riduzione del risarcimento almeno del 50%.
§§§§§§
Anche questo motivo è infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata è dato infatti evincere che la liquidazione del danno è avvenuta sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano le quali, come è noto, hanno riguardo soltanto al danno biologico ed al danno morale (uniche voci ad essere state concretamente riconosciute avendo riguardo all'entità dei postumi permanenti ed all'età della danneggiata) e non anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
pagina 13 di 14 Non vi è stato, pertanto, il riconoscimento di importi da imputare alla lesione del diritto all'autodeterminazione da dover espungere dal risarcimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i compensi medi previsti, in relazione al valore della controversia, dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e distraendo la somma in favore dell'avv. Gianpiero De Cicco dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra la
[...]
e la Parte_1 CP_4 Controparte_2
2) Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
contro in vista della riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n.
[...] Controparte_6
1328/2019 pubblicata il 17.07.2019 perché infondato.
3) Condanna la Parte_1
al rimborso delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 5.809,00 per compensi Controparte_6
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge,
distraendo la somma in favore dell'avv. Gianpiero De Cicco.
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico della Parte_1
di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione
[...]
dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 07.01.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
pagina 14 di 14