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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2274/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
OV AT, TO
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 13289/2025 depositato il 22/08/2025, relativo alla sentenza n.
1261/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento, 1 00052 Cerveteri RM
elettivamente domiciliato presso comunecerveteri@pec.it a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Avv. Ricorrente_2 ha proposto ricorso, ai sensi all'art.70 D.Lgs. n.546 del 1992, per l'ottemperanza da parte del Comune di Cerveteri degli obblighi di pagamento di € 2.458,24 oltre RA per
€ 460,00 derivanti dalla sentenza di primo grado n. 1261/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia di
Primo grado di ROMA Sezione 3 il 22.09.2023 e depositata in cancelleria il 29.01.2024 nel giudizio di primo grado rubricato con il ruolo n. 1075/2023 promosso dal sig. Nominativo_1 contro il Comune di Cerveteri, sentenza passata in giudicato il 30.07.2024, notificata alla controparte in data 02.05.2025. Ha chiesto anche il pagamento degli interessi a scadere, delle spese di notifica della sentenza, delle spese di registrazione e di quelle successive occorrende, nonché la rifusione delle spese dell'instaurato giudizio.
2. Il Comune di Cerveteri non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va rammentato che, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo (Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11286,
Rv. 664349 - 01).
Nel caso che occupa la ricorrente ha documentato di aver provveduto a notificare la sentenza n.
1261/2024 al Comune di Cerveteri il 2 maggio 2024, senza che a ciò sia seguito il pagamento delle spese processuali come in essa determinate.
Pertanto, va ordinato al Comune di Cerveteri di corrispondere all'avv. Ricorrente_2 la somma di euro 2.000,00 oltre accessori come per legge e gli interessi di legge dal 1.8.2024; nel caso in cui il Comune non vi provveda nel termine di gg 30 dalla comunicazione della presente sentenza, va nominato sin da ora commissario ad acta il responsabile pro tempore dell'ufficio di programmazione economico-finanziaria del Comune di Cerveteri, al quale viene fissato l'ulteriore termine di gg 30 per l'adozione dei necessari provvedimenti di liquidazione e pagamento.
Il Comune di Cerveteri va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Ordinaal Comune di Cerveteri di corrispondere all'avv. Ricorrente_2 la somma di euro 2.000,00 oltre accessori come per legge e gli interessi di legge dal 1.8.2024; nel caso in cui il Comune non vi provveda nel termine di gg 30 dalla comunicazione della presente sentenza, nominasin da ora commissario ad acta il responsabile pro tempore dell'ufficio di programmazione economico-finanziaria del Comune di
Cerveteri, al quale fissal'ulteriore termine di gg 30 per l'adozione dei necessari provvedimenti di liquidazione e pagamento.
Condanna il Comune di Cerveteri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
OV AT, TO
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 13289/2025 depositato il 22/08/2025, relativo alla sentenza n.
1261/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento, 1 00052 Cerveteri RM
elettivamente domiciliato presso comunecerveteri@pec.it a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Avv. Ricorrente_2 ha proposto ricorso, ai sensi all'art.70 D.Lgs. n.546 del 1992, per l'ottemperanza da parte del Comune di Cerveteri degli obblighi di pagamento di € 2.458,24 oltre RA per
€ 460,00 derivanti dalla sentenza di primo grado n. 1261/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia di
Primo grado di ROMA Sezione 3 il 22.09.2023 e depositata in cancelleria il 29.01.2024 nel giudizio di primo grado rubricato con il ruolo n. 1075/2023 promosso dal sig. Nominativo_1 contro il Comune di Cerveteri, sentenza passata in giudicato il 30.07.2024, notificata alla controparte in data 02.05.2025. Ha chiesto anche il pagamento degli interessi a scadere, delle spese di notifica della sentenza, delle spese di registrazione e di quelle successive occorrende, nonché la rifusione delle spese dell'instaurato giudizio.
2. Il Comune di Cerveteri non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va rammentato che, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo (Cass. Sez. 5, 07/04/2022, n. 11286,
Rv. 664349 - 01).
Nel caso che occupa la ricorrente ha documentato di aver provveduto a notificare la sentenza n.
1261/2024 al Comune di Cerveteri il 2 maggio 2024, senza che a ciò sia seguito il pagamento delle spese processuali come in essa determinate.
Pertanto, va ordinato al Comune di Cerveteri di corrispondere all'avv. Ricorrente_2 la somma di euro 2.000,00 oltre accessori come per legge e gli interessi di legge dal 1.8.2024; nel caso in cui il Comune non vi provveda nel termine di gg 30 dalla comunicazione della presente sentenza, va nominato sin da ora commissario ad acta il responsabile pro tempore dell'ufficio di programmazione economico-finanziaria del Comune di Cerveteri, al quale viene fissato l'ulteriore termine di gg 30 per l'adozione dei necessari provvedimenti di liquidazione e pagamento.
Il Comune di Cerveteri va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Ordinaal Comune di Cerveteri di corrispondere all'avv. Ricorrente_2 la somma di euro 2.000,00 oltre accessori come per legge e gli interessi di legge dal 1.8.2024; nel caso in cui il Comune non vi provveda nel termine di gg 30 dalla comunicazione della presente sentenza, nominasin da ora commissario ad acta il responsabile pro tempore dell'ufficio di programmazione economico-finanziaria del Comune di
Cerveteri, al quale fissal'ulteriore termine di gg 30 per l'adozione dei necessari provvedimenti di liquidazione e pagamento.
Condanna il Comune di Cerveteri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.