TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 516/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 27 febbraio
2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo, dall'avv. Cesare Malattia e presso il suo studio in Pordenone via Cavallotti n. 1 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).
Causa iscritta a ruolo il 28 febbraio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7 marzo 2025.
Pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 3 marzo 2025:
“NEL MERITO.
Condannarsi a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, Controparte_1
anche ex art. 1669 c.c., a risarcire il signor in forma specifica, e/o altrimenti Parte_1 per equivalente nell'importo che sarà accertato o ritenuto di giustizia, provvedendo ad eseguire gli interventi necessari ad ottenere il perfetto funzionamento degli impianti fotovoltaico e termico e consegnando le dichiarazioni di conformità degli stessi, mai ricevute, e l'ulteriore documentazione di progetto, tecnica ed amministrativa mancante e/o incompleta e/o errata previa integrazione e/o rettificazione. Condannarsi altresì CP_1
a risarcire il signor delle maggiori spese sostenute e/o dei mancati
[...] Parte_1
risparmi ottenuti e/o delle mancate detrazioni che avrebbe avuto diritto a conseguire, nella misura di € 20.000,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata o ritenuta di giustizia.
Spese legali e tecniche (C.T.U. e C.T.P.) del procedimento per a.t.p. e di quello di cognizione rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato avanti Parte_1
al Tribunale di Pordenone la convenuta al fine di sentir accogliere le Controparte_1
seguenti, testuali, domande:
“NEL MERITO.
Condannarsi a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, Controparte_1
anche ex art. 1669 c.c., a risarcire il signor in forma specifica, e/o altrimenti Parte_1 per equivalente nell'importo che sarà accertato in corso di causa, di quanto necessario per ottenere il perfetto funzionamento degli impianti, le dichiarazioni di conformità degli stessi
Pagina 2 di 8 e l'ulteriore documentazione di progetto, tecnica ed amministrativa mancante e/o incompleta e/o errata nonché a risarcire il signor delle maggiori spese Parte_1
sostenute e/o dei mancati risparmi ottenuti e/o delle mancate detrazioni che avrebbe avuto diritto a conseguire, nella misura di € 15.530,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa.
Spese di lite e tecniche rifuse”.
1.2 Dichiarata la contumacia della convenuta ed autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 7 marzo 2025 la causa, acquisita la documentazione prodotta dall'attore, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alla parte costituita del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va accolta per le ragioni che si passa ad esporre.
Come emerge, anzitutto, dalla lettura degli scritti difensivi e dall'esame dei documenti di causa, l'attore, richiamati gli esiti della relazione predisposta dal Ctu ing.
nel prodromico procedimento per accertamento tecnico preventivo (di Persona_1
seguito solo A.T.P.), lamenta che convenuta, nel presente giudizio di merito rimasta contumace, da un lato si è resa inadempiente e dall'altro lato non ha esattamente adempiuto alle obbligazioni che si era assunta in forza dei due contratti in atti, stipulati inter partes per la fornitura chiavi in mano, rispettivamente, di un impianto di produzione di energia elettrica mediante generazione fotovoltaica e di un impianto termico a pompa di calore, impianti da realizzarsi entrambi presso il suo fabbricato sito in via dei Comunali a
San Vito al Tagliamento.
Non resta, allora, che richiamare il consolidato principio espresso dalla Suprema
Corte a partire dalla nota sentenza n. 13533/2001 delle sezioni unite (vedasi, fra le più recenti, Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 2024 n.23479), secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
Pagina 3 di 8 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; peraltro, “Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ne discende che, mentre l'attore ha documentalmente provato la fonte negoziale delle proprie pretese, poiché è rimasta, come si è visto, contumace, non Controparte_1 ha assolto l'onere della prova che le incombeva, giacché ha omesso di dimostrare sia di aver adempiuto alle obbligazioni che ha allegato siano rimaste inadempiute Parte_1
sia di aver esattamente adempiuto a quelle che il medesimo ha allegato Parte_1
siano, invece, state inesattamente adempiute.
Inadempimenti ed inesatti adempimenti che, per quanto occorrer possa, hanno trovato ampio ed esaustivo riscontro negli atti di causa nonché nella relazione del Ctu ing.
, da cui si evince: Persona_1
a) quanto all'impianto fotovoltaico:
- che, per attivare i benefici fiscali, avrebbe dovuto essere in possesso di Parte_1 fattura, di dichiarazione Enea dell'intervento e di asseverazione di un tecnico o direttore lavori della ditta installatrice, con indicazione dei materiali utilizzati;
invece, CP_1
non ha consegnato a la fattura e ha presentato una dichiarazione
[...] Parte_1
Enea incompleta ed errata, dal momento che nella scheda descrittiva dell'intervento non sono stati indicati gli estremi catastali dell'edificio e che non è agli atti l'asseverazione di un tecnico o della d.l. della Ditta installatrice, con l'indicazione dei prodotti utilizzati e la relativa certificazione degli stessi;
conseguentemente, l'attore ha perduto i benefici fiscali connessi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, che erano pari alla detrazione Irpef del 50% del valore del contratto dell'impianto fotovoltaico di € 13.500,00, vieppiù considerato che comunque una dichiarazione Enea tardiva/errata/incompleta comporta la perdita del beneficio;
- che la convenuta non ha completato la pratica di attivazione dello scambio sul posto con il GSE, dal momento della connessione dell'impianto alla rete elettrica avvenuto il 23
Pagina 4 di 8 novembre 2020, ed il ritardo dell'allacciamento del fotovoltaico alla rete elettrica e dell'attivazione dello scambio sul posto con il GSE per il periodo da maggio 2020 a giugno
2021 hanno comportato un danno stimato dal Ctu tra € 98,00 ed € 176,00 l'anno;
- che il risparmio dell'impianto fotovoltaico, il cui funzionamento era stato garantito contrattualmente per 30 anni, era inferiore ai circa € 1.200,00 annuali netti dell'offerta tecnico-economica di sulla cui base si era determinato a Controparte_1 Parte_1 stipulare il contratto;
più precisamente, l'impianto fotovoltaico realizzato, se collegato al contatore trifase, annualmente potrebbe assicurare un risparmio compreso tra € 290,00 ed
€ 359,00 (per valore medio, dunque, di € 324,50), al netto di iva e accise, mentre, se collegato al contatore monofase, annualmente potrebbe assicurare un risparmio compreso tra € 423,00 ed € 598,00, sempre al netto di iva e accise;
- che la convenuta ha consegnato una dichiarazione di conformità non valevole a norma di legge, giacché priva degli allegati obbligatori, ossia del progetto, della relazione con tipologia dei materiali utilizzati e della relazione di impianto realizzato;
b) quanto all'impianto termico:
- che, poiché per eseguire l'impianto termico a pompa di calore ha Controparte_1
chiesto a di installare un sistema di distribuzione di gas GPL propedeutico Parte_1 al funzionamento della caldaia menzionata in contratto, l'attore ha di fatto sostenuto un esborso (poi rivelatosi inutile) di documentati € 6.450,00;
- che la mancata installazione della caldaia ibrida ha determinato per un Parte_1 danno, sotto forma di maggiore spesa per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria per il periodo maggio 2020 - giugno 2021, compreso tra € 2.754,00 ed € 3.434,00 (per un valore medio di € 3.094,00), oltre iva ed altri oneri, maggiore spesa che si è protratta sino alla rimozione delle due caldaie a gasolio esistenti, eseguita nel febbraio 2022;
- che, dopo la conclusione dell'A.T.P., l'attore ha dovuto far intervenire più volte in quanto il nuovo impianto tecnologico non riscaldava i locali Controparte_2 dell'abitazione, sostenendo esborsi per € 623,99 complessivi;
- che la convenuta ha omesso di fornire, diversamente da quanto si era obbligata a fare, la documentazione progettuale con lo schema dettagliato dell'impianto termico in centrale
Pagina 5 di 8 termica, l'analisi energetica (prevista dalla normativa, in quanto l'opera aveva comportato un cambio di combustibile, da gasolio a GPL), al fine di giustificare il corretto dimensionamento dell'impianto, i permessi per eseguire le opere da parte del Comune, le dichiarazioni di conformità dell'impianto termico e di quello elettrico a servizio del primo, i libretti di uso e manutenzione degli impianti, la fattura con lo sconto, il documento comprovante l'effettivo smaltimento delle due caldaie a gasolio.
Infine, sul versante del quantum debeatur, i danni patiti dall'attore vanno così quantificati in linea capitale, da maggiorarsi poi degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo:
a) quanto all'impianto fotovoltaico:
- € 6.750,00 per il danno da perdita dei benefici fiscali (pari alla detrazione Irpef del 50% del valore del contratto dell'impianto fotovoltaico di € 13.500,00);
- € 880,00 per il danno da ritardo nell'allacciamento alla rete elettrica e nell'attivazione dello scambio sul posto con il GSE (in ragione di € 176,00 x 5 anni);
- € 8.750,50 per il danno da mancato risparmio annuo promesso (€ 1.200,00 - € 324,50
l'anno x 10 anni);
- oltre a tali danni, la convenuta andrà condannata a consegnare all'attore, a sua cura e spese, la dichiarazione di conformità conforme alla legge e l'ulteriore documentazione di progetto, tecnica ed amministrativa che il Ctu ha accertato essere mancante, incompleta ed errata;
b) quanto all'impianto termico:
- € 6.450,00 per il danno conseguente all'acquisto del sistema di distribuzione di gas GPL, risultato inutile;
- € 5.414,50 per il danno annuale a titolo di maggiore spesa per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria (€ 3.094,00 x 1,75 anni);
- € 623,99 per le spese sopportate dall'attore per gli interventi commissionati a
Controparte_2
Pagina 6 di 8 - oltre a tali danni, la convenuta andrà condannata a consegnare all'attore la dichiarazione di conformità mancante e l'ulteriore documentazione di progetto, tecnica ed amministrativa mancante, incompleta ed errata (ossia la documentazione progettuale con lo schema dettagliato dell'impianto termico in centrale termica, l'analisi energetica, i permessi per eseguire le opere da parte del le dichiarazioni di conformità dell'impianto termico CP_3
e di quello elettrico a servizio del primo, i libretti di uso e manutenzione, la fattura con lo sconto, il documento comprovante l'effettivo smaltimento delle due caldaie a gasolio).
Per l'effetto, la domanda va, come detto, accolta nei termini sopra indicati.
2.2 Le spese del presente giudizio di merito e del prodromico procedimento per A.T.P. seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi (scaglione indeterminato, complessità bassa).
2.2 Vanno, per le stesse ragioni, poste a definitivo ed integrale carico della convenuta anche le spese di Ctu, nella misura già liquidata in sede di A.T.P. in favore dell'ing.
, nonché le spese di Ctp, liquidate in € 2.748,34 giusta documentazione Persona_1
allegata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta a pagare all'attore € 28.868,99 complessivi, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché a consegnargli tutta la documentazione meglio descritta in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida quanto al procedimento per A.T.P. in € 3.056,00 per compenso, € 230,15 per spese ed € 286,00 per anticipazioni e quanto al presente giudizio di merito in € 7.616,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed
IVA come per legge;
3) pone a definitivo ed integrale carico della convenuta le spese di Ctu, nella misura già liquidata in sede di A.T.P. all'ing. , nonché le spese di Ctp, liquidate in € Persona_1
2.748,34.
Pagina 7 di 8 Così deciso in Pordenone il 30 giugno 2025.
Pagina 8 di 8
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 27 febbraio
2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo, dall'avv. Cesare Malattia e presso il suo studio in Pordenone via Cavallotti n. 1 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).
Causa iscritta a ruolo il 28 febbraio 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7 marzo 2025.
Pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 3 marzo 2025:
“NEL MERITO.
Condannarsi a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, Controparte_1
anche ex art. 1669 c.c., a risarcire il signor in forma specifica, e/o altrimenti Parte_1 per equivalente nell'importo che sarà accertato o ritenuto di giustizia, provvedendo ad eseguire gli interventi necessari ad ottenere il perfetto funzionamento degli impianti fotovoltaico e termico e consegnando le dichiarazioni di conformità degli stessi, mai ricevute, e l'ulteriore documentazione di progetto, tecnica ed amministrativa mancante e/o incompleta e/o errata previa integrazione e/o rettificazione. Condannarsi altresì CP_1
a risarcire il signor delle maggiori spese sostenute e/o dei mancati
[...] Parte_1
risparmi ottenuti e/o delle mancate detrazioni che avrebbe avuto diritto a conseguire, nella misura di € 20.000,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata o ritenuta di giustizia.
Spese legali e tecniche (C.T.U. e C.T.P.) del procedimento per a.t.p. e di quello di cognizione rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato avanti Parte_1
al Tribunale di Pordenone la convenuta al fine di sentir accogliere le Controparte_1
seguenti, testuali, domande:
“NEL MERITO.
Condannarsi a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, Controparte_1
anche ex art. 1669 c.c., a risarcire il signor in forma specifica, e/o altrimenti Parte_1 per equivalente nell'importo che sarà accertato in corso di causa, di quanto necessario per ottenere il perfetto funzionamento degli impianti, le dichiarazioni di conformità degli stessi
Pagina 2 di 8 e l'ulteriore documentazione di progetto, tecnica ed amministrativa mancante e/o incompleta e/o errata nonché a risarcire il signor delle maggiori spese Parte_1
sostenute e/o dei mancati risparmi ottenuti e/o delle mancate detrazioni che avrebbe avuto diritto a conseguire, nella misura di € 15.530,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa.
Spese di lite e tecniche rifuse”.
1.2 Dichiarata la contumacia della convenuta ed autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 7 marzo 2025 la causa, acquisita la documentazione prodotta dall'attore, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alla parte costituita del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va accolta per le ragioni che si passa ad esporre.
Come emerge, anzitutto, dalla lettura degli scritti difensivi e dall'esame dei documenti di causa, l'attore, richiamati gli esiti della relazione predisposta dal Ctu ing.
nel prodromico procedimento per accertamento tecnico preventivo (di Persona_1
seguito solo A.T.P.), lamenta che convenuta, nel presente giudizio di merito rimasta contumace, da un lato si è resa inadempiente e dall'altro lato non ha esattamente adempiuto alle obbligazioni che si era assunta in forza dei due contratti in atti, stipulati inter partes per la fornitura chiavi in mano, rispettivamente, di un impianto di produzione di energia elettrica mediante generazione fotovoltaica e di un impianto termico a pompa di calore, impianti da realizzarsi entrambi presso il suo fabbricato sito in via dei Comunali a
San Vito al Tagliamento.
Non resta, allora, che richiamare il consolidato principio espresso dalla Suprema
Corte a partire dalla nota sentenza n. 13533/2001 delle sezioni unite (vedasi, fra le più recenti, Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 2024 n.23479), secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
Pagina 3 di 8 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; peraltro, “Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ne discende che, mentre l'attore ha documentalmente provato la fonte negoziale delle proprie pretese, poiché è rimasta, come si è visto, contumace, non Controparte_1 ha assolto l'onere della prova che le incombeva, giacché ha omesso di dimostrare sia di aver adempiuto alle obbligazioni che ha allegato siano rimaste inadempiute Parte_1
sia di aver esattamente adempiuto a quelle che il medesimo ha allegato Parte_1
siano, invece, state inesattamente adempiute.
Inadempimenti ed inesatti adempimenti che, per quanto occorrer possa, hanno trovato ampio ed esaustivo riscontro negli atti di causa nonché nella relazione del Ctu ing.
, da cui si evince: Persona_1
a) quanto all'impianto fotovoltaico:
- che, per attivare i benefici fiscali, avrebbe dovuto essere in possesso di Parte_1 fattura, di dichiarazione Enea dell'intervento e di asseverazione di un tecnico o direttore lavori della ditta installatrice, con indicazione dei materiali utilizzati;
invece, CP_1
non ha consegnato a la fattura e ha presentato una dichiarazione
[...] Parte_1
Enea incompleta ed errata, dal momento che nella scheda descrittiva dell'intervento non sono stati indicati gli estremi catastali dell'edificio e che non è agli atti l'asseverazione di un tecnico o della d.l. della Ditta installatrice, con l'indicazione dei prodotti utilizzati e la relativa certificazione degli stessi;
conseguentemente, l'attore ha perduto i benefici fiscali connessi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, che erano pari alla detrazione Irpef del 50% del valore del contratto dell'impianto fotovoltaico di € 13.500,00, vieppiù considerato che comunque una dichiarazione Enea tardiva/errata/incompleta comporta la perdita del beneficio;
- che la convenuta non ha completato la pratica di attivazione dello scambio sul posto con il GSE, dal momento della connessione dell'impianto alla rete elettrica avvenuto il 23
Pagina 4 di 8 novembre 2020, ed il ritardo dell'allacciamento del fotovoltaico alla rete elettrica e dell'attivazione dello scambio sul posto con il GSE per il periodo da maggio 2020 a giugno
2021 hanno comportato un danno stimato dal Ctu tra € 98,00 ed € 176,00 l'anno;
- che il risparmio dell'impianto fotovoltaico, il cui funzionamento era stato garantito contrattualmente per 30 anni, era inferiore ai circa € 1.200,00 annuali netti dell'offerta tecnico-economica di sulla cui base si era determinato a Controparte_1 Parte_1 stipulare il contratto;
più precisamente, l'impianto fotovoltaico realizzato, se collegato al contatore trifase, annualmente potrebbe assicurare un risparmio compreso tra € 290,00 ed
€ 359,00 (per valore medio, dunque, di € 324,50), al netto di iva e accise, mentre, se collegato al contatore monofase, annualmente potrebbe assicurare un risparmio compreso tra € 423,00 ed € 598,00, sempre al netto di iva e accise;
- che la convenuta ha consegnato una dichiarazione di conformità non valevole a norma di legge, giacché priva degli allegati obbligatori, ossia del progetto, della relazione con tipologia dei materiali utilizzati e della relazione di impianto realizzato;
b) quanto all'impianto termico:
- che, poiché per eseguire l'impianto termico a pompa di calore ha Controparte_1
chiesto a di installare un sistema di distribuzione di gas GPL propedeutico Parte_1 al funzionamento della caldaia menzionata in contratto, l'attore ha di fatto sostenuto un esborso (poi rivelatosi inutile) di documentati € 6.450,00;
- che la mancata installazione della caldaia ibrida ha determinato per un Parte_1 danno, sotto forma di maggiore spesa per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria per il periodo maggio 2020 - giugno 2021, compreso tra € 2.754,00 ed € 3.434,00 (per un valore medio di € 3.094,00), oltre iva ed altri oneri, maggiore spesa che si è protratta sino alla rimozione delle due caldaie a gasolio esistenti, eseguita nel febbraio 2022;
- che, dopo la conclusione dell'A.T.P., l'attore ha dovuto far intervenire più volte in quanto il nuovo impianto tecnologico non riscaldava i locali Controparte_2 dell'abitazione, sostenendo esborsi per € 623,99 complessivi;
- che la convenuta ha omesso di fornire, diversamente da quanto si era obbligata a fare, la documentazione progettuale con lo schema dettagliato dell'impianto termico in centrale
Pagina 5 di 8 termica, l'analisi energetica (prevista dalla normativa, in quanto l'opera aveva comportato un cambio di combustibile, da gasolio a GPL), al fine di giustificare il corretto dimensionamento dell'impianto, i permessi per eseguire le opere da parte del Comune, le dichiarazioni di conformità dell'impianto termico e di quello elettrico a servizio del primo, i libretti di uso e manutenzione degli impianti, la fattura con lo sconto, il documento comprovante l'effettivo smaltimento delle due caldaie a gasolio.
Infine, sul versante del quantum debeatur, i danni patiti dall'attore vanno così quantificati in linea capitale, da maggiorarsi poi degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo:
a) quanto all'impianto fotovoltaico:
- € 6.750,00 per il danno da perdita dei benefici fiscali (pari alla detrazione Irpef del 50% del valore del contratto dell'impianto fotovoltaico di € 13.500,00);
- € 880,00 per il danno da ritardo nell'allacciamento alla rete elettrica e nell'attivazione dello scambio sul posto con il GSE (in ragione di € 176,00 x 5 anni);
- € 8.750,50 per il danno da mancato risparmio annuo promesso (€ 1.200,00 - € 324,50
l'anno x 10 anni);
- oltre a tali danni, la convenuta andrà condannata a consegnare all'attore, a sua cura e spese, la dichiarazione di conformità conforme alla legge e l'ulteriore documentazione di progetto, tecnica ed amministrativa che il Ctu ha accertato essere mancante, incompleta ed errata;
b) quanto all'impianto termico:
- € 6.450,00 per il danno conseguente all'acquisto del sistema di distribuzione di gas GPL, risultato inutile;
- € 5.414,50 per il danno annuale a titolo di maggiore spesa per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria (€ 3.094,00 x 1,75 anni);
- € 623,99 per le spese sopportate dall'attore per gli interventi commissionati a
Controparte_2
Pagina 6 di 8 - oltre a tali danni, la convenuta andrà condannata a consegnare all'attore la dichiarazione di conformità mancante e l'ulteriore documentazione di progetto, tecnica ed amministrativa mancante, incompleta ed errata (ossia la documentazione progettuale con lo schema dettagliato dell'impianto termico in centrale termica, l'analisi energetica, i permessi per eseguire le opere da parte del le dichiarazioni di conformità dell'impianto termico CP_3
e di quello elettrico a servizio del primo, i libretti di uso e manutenzione, la fattura con lo sconto, il documento comprovante l'effettivo smaltimento delle due caldaie a gasolio).
Per l'effetto, la domanda va, come detto, accolta nei termini sopra indicati.
2.2 Le spese del presente giudizio di merito e del prodromico procedimento per A.T.P. seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi (scaglione indeterminato, complessità bassa).
2.2 Vanno, per le stesse ragioni, poste a definitivo ed integrale carico della convenuta anche le spese di Ctu, nella misura già liquidata in sede di A.T.P. in favore dell'ing.
, nonché le spese di Ctp, liquidate in € 2.748,34 giusta documentazione Persona_1
allegata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta a pagare all'attore € 28.868,99 complessivi, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché a consegnargli tutta la documentazione meglio descritta in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida quanto al procedimento per A.T.P. in € 3.056,00 per compenso, € 230,15 per spese ed € 286,00 per anticipazioni e quanto al presente giudizio di merito in € 7.616,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed
IVA come per legge;
3) pone a definitivo ed integrale carico della convenuta le spese di Ctu, nella misura già liquidata in sede di A.T.P. all'ing. , nonché le spese di Ctp, liquidate in € Persona_1
2.748,34.
Pagina 7 di 8 Così deciso in Pordenone il 30 giugno 2025.
Pagina 8 di 8
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa