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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 25/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 257 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 660/2024, pubblicata in data 11 giugno 2024, in punto: locazione finanziaria;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Rossi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti Stefano Fruttarolo, Doris Chiavon, Francesco Pecile e Alberto
Cappelletti per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accogliere il presente atto di appello e riformare la sentenza n. 660/2024 repert. n. 932/2024, pubbl. l'11.06.2024, resa dal Tribunale di
Udine, in persona del Giudice Dott.ssa Barzazi Annalisa, nel giudizio avente numero di
R.G. 1019/2023, per i motivi sopra precisati e, dunque: accertare e dichiarare la mancata indicazione del TAN, la capitalizzazione mensile non esplicitata, né espressamente prevista in contratto, la violazione delle norme sulla trasparenza del costo del contratto e l'indeterminatezza/difformità del tasso d'interesse e delle condizioni che disciplinano l'applicazione dei contratti di locazione finanziaria n. 233051 del 16/05/2002 e n.
238418 del 19/07/2002, compresa l'opzione di riscatto ed i successivi atti modificativi/integrativi quali quelli avvenuti alla consegna del bene il 19/07/2002 ed il
30/03/2004; quelli del 28/11/2008; quelli del 20/01/2012 e quelli dello 05/11/2015,
intercorsi tra la Hypo Alpe Adria Bank spa, nonché Controparte_2
(oggi confluiti in e l'odierna appellante e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare la nullità delle clausole del contratto relative agli interessi, spese e costi a carico della locataria, ai sensi anche del combinato disposto di cui agli artt. 1284 comma
3, 1346, 1418, 1419 comma 2 del c.c., nonché degli artt.116 e 117 comma 4 e 7 del
TUB; e, quindi, per l'ulteriore effetto: A) in via principale, condannare l'appellata a rimborsare, alla parte appellante, la somma complessiva pari ad euro 388.233,53, quale differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto effettivamente dovuto,
applicando ai due contratti il tasso BOT pro tempore vigente per tutto il periodo di
2 analisi, ossia: per il contratto n. 233051: ove la locataria ha pagato n. 242 rate ed ha corrisposto la somma di 221.064,15 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 36.426,44, le somme ripetibili sono pari ad euro 184.637,71. Oltre alla mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n. 242; per il contratto n. 238418: ove la locataria ha pagato n. 223 rate ed ha corrisposto la somma di 245.463,06 euro a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 41.867,24, le somme ripetibili sono pari ad euro
203.595,82. Oltre la mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n.223; per entrambi: oltre alla rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo;
B)
in via subordinata, condannare l'appellata a rimborsare, alla parte appellante, la somma complessiva pari ad euro 358.191,78, quale differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto effettivamente dovuto, applicando ai due contratti il tasso legale ex art. 1284 c.c. comma 3 per tutto il periodo di analisi, ossia: per il contratto n. 233051:
ove la locataria ha pagato n. 242 rate ed ha corrisposto la somma di 221.064,15 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 49.457,98, le somme ripetibili sono pari ad euro
171.606,17. Oltre alla mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n.242; per il contratto n. 238418: ove la locataria ha pagato n. 223 rate ed ha corrisposto la somma di 245.463,06 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 58.877,45, le somme ripetibili sono pari ad euro 186.585,61. Oltre la mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n.223; per entrambi: oltre alla rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e
3 costi fino al dì del soddisfo;
C) in via ulteriormente subordinata, condannare l'appellata a rimborsare, alla parte appellante, la somma complessiva pari ad euro 287.125,68,
quale differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto effettivamente dovuto,
applicando ai due contratti il tasso Bot vigente nei 12 mesi precedenti la data di stipula del contratto per tutto il periodo di analisi, ossia: per il contratto n. 233051: ove la locataria ha pagato n. 242 rate ed ha corrisposto la somma di 221.064,15 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 96.331,19, le somme ripetibili sono pari ad euro 124.732,96. Oltre alla mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n.242; per il contratto n. 238418: ove la locataria ha pagato n. 223 rate ed ha corrisposto la somma di
245.463,06 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 83.070,34, le somme ripetibili sono pari ad euro 162.392,72. Oltre la mitigazione degli interessi a valere sulle rate future,
successive alla n. 223; per entrambi: oltre alla rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo. In ogni caso: condannare parte appellata alla refusione delle spese di lite, IVA, CPA, e spese generali di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellata: “Nel merito, in via principale: a) rigettare tutte le domande svolte da
Parte per i motivi precisati nel presente giudizio e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado qui impugnata;
b) spese e competenze di lite integralmente rifuse. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova: rigettare le istanze istruttorie avanzate da controparte in quanto irrilevanti ai fini della decisione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 15.3.2023 di Parte_1
4 premesso che aveva stipulato con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., ora Pt_1 Parte_1
due contratti di locazione finanziaria immobiliare, il n. Controparte_1
233051 del 16.5.2002 e n. 238418 del 19.7.2002, le cui condizioni economiche erano state modificate nel corso dei rapporti, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine
eccependo che i predetti contratti nel loro originario Controparte_1
tenore non indicavano il TAN, né il TEG;
che non risultava specificato il regime finanziario applicato, semplice o composto, né il divisore correlato al parametro
Euribor; che la successiva indicazione, a partire dal 2004, del tasso leasing non poteva sanare le omissioni rilevate, conseguendone l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, con la conseguente necessità di applicazione dell'art. 117, comma 4,
T.u.b.; che il prezzo di riscatto non era stato correttamente calcolato a causa della sua mancata attualizzazione.
La società attrice aveva pertanto concluso per la dichiarazione di nullità delle clausole relative ad interessi, spese e costi a carico della locataria, ex artt. 1284, comma 3, 1346,
1418, 1419, comma 2, cod. civ., 116, 117 commi 4 e 7 T.u.b. nonché, in via principale,
per la condanna della convenuta alla restituzione della differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto dovuto applicando ai due contratti il tasso BOT vigente, oltre rivalutazione e interessi ovvero, in via subordinata, del minor importo derivante dalla differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto dovuto applicando il tasso ex art. 1284 cod. civ., comma 3, ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata, alla differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto dovuto in applicazione del tasso BOT vigente nei dodici mesi antecedenti la data di stipula del contratto.
si era costituita resistendo alla pretesa attorea eccependo Controparte_1
la prescrizione del diritto alla restituzione ed evidenziando che quanto al contratto n.
5 233051 del 16.5.2002 l'utilizzatrice aveva rinunciato a far valere qualsiasi pretesa in relazione ad ogni somma percepita dalla concedente sino al 20.12.2012, mentre quanto al contratto n. 238418 del 19.7.2002 aveva rinunciato a far valere qualsiasi pretesa restitutoria sino al 5.11.2015; che alla data di sottoscrizione dei due contratti di locazione finanziaria la normativa primaria e secondaria non prevedeva alcuna necessità
di indicazione del tasso leasing, essendo tale obbligo stato introdotto solo a partire dal
1.10.2003; che il regime composto per il calcolo del capitale residuo costituiva l'unico regime idoneo a consentire la condizione di equivalenza finanziaria per la quale il valore attuale di tutti i pagamenti futuri è in ogni istante pari al debito residuo per capitale.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
11 giugno 2024, con la quale erano state respinte le domande formulate dall'attrice, con condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali.
Con tale decisione, ritenuta applicabile al rapporto la prescrizione decennale con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti asseritamente indebiti, era stato evidenziato che l'omessa indicazione dei tassi non poteva costituire causa di nullità, essendo i due contratti stati stipulati anteriormente alla delibera CICR del 4 marzo 2003, entrata in vigore l'1.10.2023, che aveva introdotto l'obbligo della indicazione del cd. tasso leasing;
che nelle scritture successive, stipulate nelle date 28.11.2008, 20.1.2012,
5.11.2015, nelle quali era stato modificato il piano di ammortamento a fronte dei mancati pagamenti da parte dell'utilizzatrice, il tasso leasing era stato indicato come
“tasso effettivo”; che, in ogni caso, nella documentazione contrattuale risultava esplicitato il valore di acquisto dell'immobile, nonché la durata della locazione finanziaria, il corrispettivo globale del contratto, il numero dei canoni, l'entità e la
6 scadenza di pagamento dell'anticipo e del riscatto e l'entità e la periodicità di pagamento delle rate, per cui il piano finanziario ben poteva essere ricostruito sulla base di tali dati, sui quali si era pacificamente formato il consenso, non ponendosi dunque alcun problema di determinatezza dell'oggetto, come precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29.5.2024, n. 15130; che nel calcolo del tasso andava pacificamente inclusa l'opzione di acquisto del bene al fine di eguagliare il costo di acquisto del bene locato e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale, entrambi al netto delle imposte.
La società attrice aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53 in data 12 luglio 2024; si era costituita resistendo Controparte_1
all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, premesso di aver eccepito sia la mancata indicazione nei contratti del
TAN, del TEG e del regime finanziario applicato, semplice o composto, sia la mancata attualizzazione del prezzo di riscatto, ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che si era omesso di considerare che grazie all'applicazione di una non corretta formula di attualizzazione per il calcolo della rata la società di leasing aveva applicato interessi ultralegali e non pattuiti.
Con il secondo motivo ha altresì lamentato che era stato erroneamente ritenuto applicabile all'azione di ripetizione il termine di prescrizione decennale decorrente dalle date dei singoli pagamenti, sebbene la locazione finanziaria si risolva in una operazione
7 di prestito finanziario finalizzata all'acquisto, con conseguente unicità dell'obbligazione di pagamento del prezzo e dei relativi interessi.
Con il terzo motivo ha di seguito lamentato che si era tralasciato di considerare come, in mancanza dell'indicazione del TAN e dell'esplicitazione del regime finanziario utilizzato, il tasso di interesse non fosse univocamente determinato o determinabile.
Con il quarto motivo l'appellante ha inoltre lamentato che non aveva eccepito l'illegittimità dell'impiego del regime composto per il calcolo del canone, ma che aveva chiesto l'applicazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b., come conseguenza della violazione delle disposizioni in tema di trasparenza, derivante dalla indeterminatezza del tasso di interesse.
L'impugnata decisione aveva poi (quinto motivo) erroneamente ritenuto censurata l'inclusione nel capitale del prezzo del riscatto, mentre la doglianza formulata riguardata riguardava non l'inclusione, ma la mancata attualizzazione del prezzo del riscatto,
essendo tale modalità di calcolo fortemente penalizzante per il locatario in caso di vicende modificative e/o estintive che possano avvenire nel corso del rapporto.
In via subordinata e conseguenziale all'accoglimento dei precedenti motivi, l'appellante ha inoltre eccepito il “rigetto della domanda con l'assorbimento di ogni altra questione non trattata dal Giudicante” ed ha chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio e riformarsi la sentenza di primo grado anche quanto al regolamento delle spese di lite.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che per consolidato orientamento di legittimità (Cass. 5151/2024) “in termini generali, la forma scritta ad substantiam di un contratto non esclude che la pattuizione investa un oggetto non determinato, ma determinabile (Cass. 28 marzo 2023, n. 8731; Cass. 9 ottobre 2014, n. 21352). Con
8 riferimento all'ipotesi della clausola degli interessi ultralegali, pure soggetta al rigore formale, la giurisprudenza di questa Corte ammette che il tasso di interesse di cui all'art. 1284, comma 3, cod. civ., possa essere non indicato in cifra, ma determinato attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso (tra le tante: Cass.
27 novembre 2014, n. 25205; Cass. 30 marzo 2018, n. 8028). Analoga regola è
affermata con riguardo alla norma dei cui all'art. 117, comma 4, T.u.b. che contempla l'obbligo di indicare il tasso di interesse in contratti che sono già soggetti alla forma scritta: anche in questo caso il tasso di interesse può essere determinato per relationem,
con esclusione del rinvio agli usi, ma il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca.”
L'impugnata sentenza deve pertanto ritenersi del tutto conforme a tali principi, avendo evidenziato che “i contratti di leasing esplicitano il valore di acquisto dell'immobile, la durata della locazione finanziaria, il corrispettivo globale del contratto, il numero dei canoni, l'entità e la scadenza di pagamento dell'anticipo e del riscatto, l'entità e la periodicità di pagamento delle rate;
sulla base dei dati enunciati nei contratti, sui quali si
è formato il consenso, è possibile procedere alla ricostruzione del piano finanziario, nel quale ciascuna rata comprende quote di interessi liquidate con periodicità infrannuale,
con tasso periodale corrispondente a una frazione di quello annuo e presuppone per la sua “chiusura” l'applicazione del regime composto ai fini dell'individuazione del capitale residuo quale montante sul quale calcolare gli interessi, applicazione che trova riferimento normativo nell'art. 3 c. 2 del D.M. Tesoro 8.7.1992, che detta la formula di
9 calcolo in regime composto che realizza la cosiddetta condizione di equivalenza finanziaria, come rilevato dalla resistente.”
Tali rilievi non risultano, del resto, neppure contestati sul piano della descrizione del contenuto dei contratti, sicché va ricordato che secondo Cass. n. 28824 del 17/10/2023
(ed altre: n. 29530 del 15/11/2024) “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117,
comma 4, T.u.b. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza,
declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata.”
È dunque da escludere nel caso di specie la configurabilità della cd. nullità di protezione di cui all'art. 117 T.u.b., dovendo in tal senso essere altresì rilevato che i due contratti oggetto di causa risultano perfezionati nelle date del 16.5.2002 e del 19.7.2002, e dunque anteriormente alle modifiche introdotte con la deliberazione del Comitato
Interministeriale per il credito ed il risparmio in data 4 marzo 2003 volta a stabilire, ai sensi dell'art. 116, comma 3, lett. c) “criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti”, con cui era stato introdotto, nella sezione dell'allegato relativa al contenuto dei fogli informativi, l'obbligatoria indicazione quanto alle operazioni di leasing finanziario – con decorrenza dal 1 ottobre 2003, data di entrata in vigore,
prevista dall'art. 14 in tema di disposizioni transitorie - del “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra costo di acquisto del bene locato
10 (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.”
L'omessa indicazione del tasso nell'ambito dei due contratti originariamente stipulati nelle anzidette date del 16.5.2002 e del 19.7.2002 non può, dunque, rilevare sul piano della nullità, con conseguente infondatezza delle censure in tal senso formulate nel primo, terzo e quarto motivo, stante la possibilità di determinare correttamente, sulla base dei dati contrattuali, il calcolo delle rate e il costo dell'operazione di finanziamento.
Quanto alle scritture modificative successivamente intervenute e alla lamentata mancata attualizzazione del prezzo di riscatto, premesso che lo stesso appellante limita la rilevanza di tale questione alle sole ipotesi di “vicende modificative e/o estintive che possano avvenire nel corso del rapporto” (di cui in concreto non viene tuttavia allegato l'effettivo accadimento), nel contempo invece ammettendo “che il carico economico,
alla fine del periodo di ammortamento rimane lo stesso per il locatario” (v. pag. 16
appello), va invece evidenziato che la difforme indicazione del “tasso leasing” rispetto alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia rileva - come emerge dalla inclusione della relativa disciplina nell'ambito della sezione delle Istruzioni di Vigilanza, agg. 25 luglio
2003, relativa alla pubblicità, e non in quella riguardante il contratto – ai soli fini di un eventuale ricorso a rimedi afferenti alla responsabilità contrattuale – non invocati nel caso di specie - potendo tale questione ridondare sul piano della nullità unicamente nel caso in cui il tasso non possa essere determinato per relationem sulla base di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, eventualità, come già rilevato, già motivatamente esclusa nel caso di specie.
Come in tal senso rilevato anche in Cass. n. 12889 del 13/05/2021, richiamata dalla
11 stessa difesa dell'odierna appellante, “la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di occuparsi della determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni,
stabilendo, nella pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo,
affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è
sufficiente che la stessa … contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (v. pag. 10).
Debbono pertanto ritenersi infondate, sulla base di tali considerazioni - alla cui stregua la determinabilità per relationem del “tasso leasing” esclude la nullità, e la conseguente possibilità di irrogazione della sanzione sostitutiva - anche le censure formulate nel primo e nel quinto motivo relativamente alla mancata attualizzazione del prezzo del riscatto nella determinazione del “tasso leasing.”
* * *
L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente assorbimento, in considerazione dell'infondatezza dell'azione svolta, delle doglianze inerenti al termine di prescrizione ad essa applicabile.
L'impugnata sentenza andrà per l'effetto confermata, con quanto ne segue in ordine al regolamento delle spese del grado, da liquidarsi sulla base dello scaglione di valore applicabile alla controversia, spese che dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza.
12 Dovrà da ultimo darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Udine n. 660/2024, pubblicata l'11 giugno 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del CP_3
presente grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in complessivi euro
12.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 257 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 660/2024, pubblicata in data 11 giugno 2024, in punto: locazione finanziaria;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Rossi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti Stefano Fruttarolo, Doris Chiavon, Francesco Pecile e Alberto
Cappelletti per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accogliere il presente atto di appello e riformare la sentenza n. 660/2024 repert. n. 932/2024, pubbl. l'11.06.2024, resa dal Tribunale di
Udine, in persona del Giudice Dott.ssa Barzazi Annalisa, nel giudizio avente numero di
R.G. 1019/2023, per i motivi sopra precisati e, dunque: accertare e dichiarare la mancata indicazione del TAN, la capitalizzazione mensile non esplicitata, né espressamente prevista in contratto, la violazione delle norme sulla trasparenza del costo del contratto e l'indeterminatezza/difformità del tasso d'interesse e delle condizioni che disciplinano l'applicazione dei contratti di locazione finanziaria n. 233051 del 16/05/2002 e n.
238418 del 19/07/2002, compresa l'opzione di riscatto ed i successivi atti modificativi/integrativi quali quelli avvenuti alla consegna del bene il 19/07/2002 ed il
30/03/2004; quelli del 28/11/2008; quelli del 20/01/2012 e quelli dello 05/11/2015,
intercorsi tra la Hypo Alpe Adria Bank spa, nonché Controparte_2
(oggi confluiti in e l'odierna appellante e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare la nullità delle clausole del contratto relative agli interessi, spese e costi a carico della locataria, ai sensi anche del combinato disposto di cui agli artt. 1284 comma
3, 1346, 1418, 1419 comma 2 del c.c., nonché degli artt.116 e 117 comma 4 e 7 del
TUB; e, quindi, per l'ulteriore effetto: A) in via principale, condannare l'appellata a rimborsare, alla parte appellante, la somma complessiva pari ad euro 388.233,53, quale differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto effettivamente dovuto,
applicando ai due contratti il tasso BOT pro tempore vigente per tutto il periodo di
2 analisi, ossia: per il contratto n. 233051: ove la locataria ha pagato n. 242 rate ed ha corrisposto la somma di 221.064,15 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 36.426,44, le somme ripetibili sono pari ad euro 184.637,71. Oltre alla mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n. 242; per il contratto n. 238418: ove la locataria ha pagato n. 223 rate ed ha corrisposto la somma di 245.463,06 euro a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 41.867,24, le somme ripetibili sono pari ad euro
203.595,82. Oltre la mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n.223; per entrambi: oltre alla rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo;
B)
in via subordinata, condannare l'appellata a rimborsare, alla parte appellante, la somma complessiva pari ad euro 358.191,78, quale differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto effettivamente dovuto, applicando ai due contratti il tasso legale ex art. 1284 c.c. comma 3 per tutto il periodo di analisi, ossia: per il contratto n. 233051:
ove la locataria ha pagato n. 242 rate ed ha corrisposto la somma di 221.064,15 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 49.457,98, le somme ripetibili sono pari ad euro
171.606,17. Oltre alla mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n.242; per il contratto n. 238418: ove la locataria ha pagato n. 223 rate ed ha corrisposto la somma di 245.463,06 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 58.877,45, le somme ripetibili sono pari ad euro 186.585,61. Oltre la mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n.223; per entrambi: oltre alla rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e
3 costi fino al dì del soddisfo;
C) in via ulteriormente subordinata, condannare l'appellata a rimborsare, alla parte appellante, la somma complessiva pari ad euro 287.125,68,
quale differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto effettivamente dovuto,
applicando ai due contratti il tasso Bot vigente nei 12 mesi precedenti la data di stipula del contratto per tutto il periodo di analisi, ossia: per il contratto n. 233051: ove la locataria ha pagato n. 242 rate ed ha corrisposto la somma di 221.064,15 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 96.331,19, le somme ripetibili sono pari ad euro 124.732,96. Oltre alla mitigazione degli interessi a valere sulle rate future, successive alla n.242; per il contratto n. 238418: ove la locataria ha pagato n. 223 rate ed ha corrisposto la somma di
245.463,06 euro a titolo di interessi mentre avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi esclusivamente la somma di euro 83.070,34, le somme ripetibili sono pari ad euro 162.392,72. Oltre la mitigazione degli interessi a valere sulle rate future,
successive alla n. 223; per entrambi: oltre alla rivalutazione ed interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo. In ogni caso: condannare parte appellata alla refusione delle spese di lite, IVA, CPA, e spese generali di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellata: “Nel merito, in via principale: a) rigettare tutte le domande svolte da
Parte per i motivi precisati nel presente giudizio e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado qui impugnata;
b) spese e competenze di lite integralmente rifuse. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova: rigettare le istanze istruttorie avanzate da controparte in quanto irrilevanti ai fini della decisione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 15.3.2023 di Parte_1
4 premesso che aveva stipulato con Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., ora Pt_1 Parte_1
due contratti di locazione finanziaria immobiliare, il n. Controparte_1
233051 del 16.5.2002 e n. 238418 del 19.7.2002, le cui condizioni economiche erano state modificate nel corso dei rapporti, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine
eccependo che i predetti contratti nel loro originario Controparte_1
tenore non indicavano il TAN, né il TEG;
che non risultava specificato il regime finanziario applicato, semplice o composto, né il divisore correlato al parametro
Euribor; che la successiva indicazione, a partire dal 2004, del tasso leasing non poteva sanare le omissioni rilevate, conseguendone l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, con la conseguente necessità di applicazione dell'art. 117, comma 4,
T.u.b.; che il prezzo di riscatto non era stato correttamente calcolato a causa della sua mancata attualizzazione.
La società attrice aveva pertanto concluso per la dichiarazione di nullità delle clausole relative ad interessi, spese e costi a carico della locataria, ex artt. 1284, comma 3, 1346,
1418, 1419, comma 2, cod. civ., 116, 117 commi 4 e 7 T.u.b. nonché, in via principale,
per la condanna della convenuta alla restituzione della differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto dovuto applicando ai due contratti il tasso BOT vigente, oltre rivalutazione e interessi ovvero, in via subordinata, del minor importo derivante dalla differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto dovuto applicando il tasso ex art. 1284 cod. civ., comma 3, ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata, alla differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto dovuto in applicazione del tasso BOT vigente nei dodici mesi antecedenti la data di stipula del contratto.
si era costituita resistendo alla pretesa attorea eccependo Controparte_1
la prescrizione del diritto alla restituzione ed evidenziando che quanto al contratto n.
5 233051 del 16.5.2002 l'utilizzatrice aveva rinunciato a far valere qualsiasi pretesa in relazione ad ogni somma percepita dalla concedente sino al 20.12.2012, mentre quanto al contratto n. 238418 del 19.7.2002 aveva rinunciato a far valere qualsiasi pretesa restitutoria sino al 5.11.2015; che alla data di sottoscrizione dei due contratti di locazione finanziaria la normativa primaria e secondaria non prevedeva alcuna necessità
di indicazione del tasso leasing, essendo tale obbligo stato introdotto solo a partire dal
1.10.2003; che il regime composto per il calcolo del capitale residuo costituiva l'unico regime idoneo a consentire la condizione di equivalenza finanziaria per la quale il valore attuale di tutti i pagamenti futuri è in ogni istante pari al debito residuo per capitale.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
11 giugno 2024, con la quale erano state respinte le domande formulate dall'attrice, con condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali.
Con tale decisione, ritenuta applicabile al rapporto la prescrizione decennale con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti asseritamente indebiti, era stato evidenziato che l'omessa indicazione dei tassi non poteva costituire causa di nullità, essendo i due contratti stati stipulati anteriormente alla delibera CICR del 4 marzo 2003, entrata in vigore l'1.10.2023, che aveva introdotto l'obbligo della indicazione del cd. tasso leasing;
che nelle scritture successive, stipulate nelle date 28.11.2008, 20.1.2012,
5.11.2015, nelle quali era stato modificato il piano di ammortamento a fronte dei mancati pagamenti da parte dell'utilizzatrice, il tasso leasing era stato indicato come
“tasso effettivo”; che, in ogni caso, nella documentazione contrattuale risultava esplicitato il valore di acquisto dell'immobile, nonché la durata della locazione finanziaria, il corrispettivo globale del contratto, il numero dei canoni, l'entità e la
6 scadenza di pagamento dell'anticipo e del riscatto e l'entità e la periodicità di pagamento delle rate, per cui il piano finanziario ben poteva essere ricostruito sulla base di tali dati, sui quali si era pacificamente formato il consenso, non ponendosi dunque alcun problema di determinatezza dell'oggetto, come precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29.5.2024, n. 15130; che nel calcolo del tasso andava pacificamente inclusa l'opzione di acquisto del bene al fine di eguagliare il costo di acquisto del bene locato e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale, entrambi al netto delle imposte.
La società attrice aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53 in data 12 luglio 2024; si era costituita resistendo Controparte_1
all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, premesso di aver eccepito sia la mancata indicazione nei contratti del
TAN, del TEG e del regime finanziario applicato, semplice o composto, sia la mancata attualizzazione del prezzo di riscatto, ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che si era omesso di considerare che grazie all'applicazione di una non corretta formula di attualizzazione per il calcolo della rata la società di leasing aveva applicato interessi ultralegali e non pattuiti.
Con il secondo motivo ha altresì lamentato che era stato erroneamente ritenuto applicabile all'azione di ripetizione il termine di prescrizione decennale decorrente dalle date dei singoli pagamenti, sebbene la locazione finanziaria si risolva in una operazione
7 di prestito finanziario finalizzata all'acquisto, con conseguente unicità dell'obbligazione di pagamento del prezzo e dei relativi interessi.
Con il terzo motivo ha di seguito lamentato che si era tralasciato di considerare come, in mancanza dell'indicazione del TAN e dell'esplicitazione del regime finanziario utilizzato, il tasso di interesse non fosse univocamente determinato o determinabile.
Con il quarto motivo l'appellante ha inoltre lamentato che non aveva eccepito l'illegittimità dell'impiego del regime composto per il calcolo del canone, ma che aveva chiesto l'applicazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b., come conseguenza della violazione delle disposizioni in tema di trasparenza, derivante dalla indeterminatezza del tasso di interesse.
L'impugnata decisione aveva poi (quinto motivo) erroneamente ritenuto censurata l'inclusione nel capitale del prezzo del riscatto, mentre la doglianza formulata riguardata riguardava non l'inclusione, ma la mancata attualizzazione del prezzo del riscatto,
essendo tale modalità di calcolo fortemente penalizzante per il locatario in caso di vicende modificative e/o estintive che possano avvenire nel corso del rapporto.
In via subordinata e conseguenziale all'accoglimento dei precedenti motivi, l'appellante ha inoltre eccepito il “rigetto della domanda con l'assorbimento di ogni altra questione non trattata dal Giudicante” ed ha chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio e riformarsi la sentenza di primo grado anche quanto al regolamento delle spese di lite.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che per consolidato orientamento di legittimità (Cass. 5151/2024) “in termini generali, la forma scritta ad substantiam di un contratto non esclude che la pattuizione investa un oggetto non determinato, ma determinabile (Cass. 28 marzo 2023, n. 8731; Cass. 9 ottobre 2014, n. 21352). Con
8 riferimento all'ipotesi della clausola degli interessi ultralegali, pure soggetta al rigore formale, la giurisprudenza di questa Corte ammette che il tasso di interesse di cui all'art. 1284, comma 3, cod. civ., possa essere non indicato in cifra, ma determinato attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso (tra le tante: Cass.
27 novembre 2014, n. 25205; Cass. 30 marzo 2018, n. 8028). Analoga regola è
affermata con riguardo alla norma dei cui all'art. 117, comma 4, T.u.b. che contempla l'obbligo di indicare il tasso di interesse in contratti che sono già soggetti alla forma scritta: anche in questo caso il tasso di interesse può essere determinato per relationem,
con esclusione del rinvio agli usi, ma il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca.”
L'impugnata sentenza deve pertanto ritenersi del tutto conforme a tali principi, avendo evidenziato che “i contratti di leasing esplicitano il valore di acquisto dell'immobile, la durata della locazione finanziaria, il corrispettivo globale del contratto, il numero dei canoni, l'entità e la scadenza di pagamento dell'anticipo e del riscatto, l'entità e la periodicità di pagamento delle rate;
sulla base dei dati enunciati nei contratti, sui quali si
è formato il consenso, è possibile procedere alla ricostruzione del piano finanziario, nel quale ciascuna rata comprende quote di interessi liquidate con periodicità infrannuale,
con tasso periodale corrispondente a una frazione di quello annuo e presuppone per la sua “chiusura” l'applicazione del regime composto ai fini dell'individuazione del capitale residuo quale montante sul quale calcolare gli interessi, applicazione che trova riferimento normativo nell'art. 3 c. 2 del D.M. Tesoro 8.7.1992, che detta la formula di
9 calcolo in regime composto che realizza la cosiddetta condizione di equivalenza finanziaria, come rilevato dalla resistente.”
Tali rilievi non risultano, del resto, neppure contestati sul piano della descrizione del contenuto dei contratti, sicché va ricordato che secondo Cass. n. 28824 del 17/10/2023
(ed altre: n. 29530 del 15/11/2024) “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117,
comma 4, T.u.b. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza,
declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata.”
È dunque da escludere nel caso di specie la configurabilità della cd. nullità di protezione di cui all'art. 117 T.u.b., dovendo in tal senso essere altresì rilevato che i due contratti oggetto di causa risultano perfezionati nelle date del 16.5.2002 e del 19.7.2002, e dunque anteriormente alle modifiche introdotte con la deliberazione del Comitato
Interministeriale per il credito ed il risparmio in data 4 marzo 2003 volta a stabilire, ai sensi dell'art. 116, comma 3, lett. c) “criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti”, con cui era stato introdotto, nella sezione dell'allegato relativa al contenuto dei fogli informativi, l'obbligatoria indicazione quanto alle operazioni di leasing finanziario – con decorrenza dal 1 ottobre 2003, data di entrata in vigore,
prevista dall'art. 14 in tema di disposizioni transitorie - del “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra costo di acquisto del bene locato
10 (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.”
L'omessa indicazione del tasso nell'ambito dei due contratti originariamente stipulati nelle anzidette date del 16.5.2002 e del 19.7.2002 non può, dunque, rilevare sul piano della nullità, con conseguente infondatezza delle censure in tal senso formulate nel primo, terzo e quarto motivo, stante la possibilità di determinare correttamente, sulla base dei dati contrattuali, il calcolo delle rate e il costo dell'operazione di finanziamento.
Quanto alle scritture modificative successivamente intervenute e alla lamentata mancata attualizzazione del prezzo di riscatto, premesso che lo stesso appellante limita la rilevanza di tale questione alle sole ipotesi di “vicende modificative e/o estintive che possano avvenire nel corso del rapporto” (di cui in concreto non viene tuttavia allegato l'effettivo accadimento), nel contempo invece ammettendo “che il carico economico,
alla fine del periodo di ammortamento rimane lo stesso per il locatario” (v. pag. 16
appello), va invece evidenziato che la difforme indicazione del “tasso leasing” rispetto alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia rileva - come emerge dalla inclusione della relativa disciplina nell'ambito della sezione delle Istruzioni di Vigilanza, agg. 25 luglio
2003, relativa alla pubblicità, e non in quella riguardante il contratto – ai soli fini di un eventuale ricorso a rimedi afferenti alla responsabilità contrattuale – non invocati nel caso di specie - potendo tale questione ridondare sul piano della nullità unicamente nel caso in cui il tasso non possa essere determinato per relationem sulla base di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, eventualità, come già rilevato, già motivatamente esclusa nel caso di specie.
Come in tal senso rilevato anche in Cass. n. 12889 del 13/05/2021, richiamata dalla
11 stessa difesa dell'odierna appellante, “la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di occuparsi della determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni,
stabilendo, nella pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo,
affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è
sufficiente che la stessa … contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (v. pag. 10).
Debbono pertanto ritenersi infondate, sulla base di tali considerazioni - alla cui stregua la determinabilità per relationem del “tasso leasing” esclude la nullità, e la conseguente possibilità di irrogazione della sanzione sostitutiva - anche le censure formulate nel primo e nel quinto motivo relativamente alla mancata attualizzazione del prezzo del riscatto nella determinazione del “tasso leasing.”
* * *
L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente assorbimento, in considerazione dell'infondatezza dell'azione svolta, delle doglianze inerenti al termine di prescrizione ad essa applicabile.
L'impugnata sentenza andrà per l'effetto confermata, con quanto ne segue in ordine al regolamento delle spese del grado, da liquidarsi sulla base dello scaglione di valore applicabile alla controversia, spese che dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza.
12 Dovrà da ultimo darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Udine n. 660/2024, pubblicata l'11 giugno 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del CP_3
presente grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in complessivi euro
12.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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