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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2851/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU UL Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2851/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
, nata in [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Riccardo Cesarini, giusta C.F._1 procura in atti.
e nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Pasquale Mosca C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18 giugno 2025, i sig.ri Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio Controparte_1 di cui alla sentenza n. 805/2021 del Tribunale di Tivoli.
1 In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“Non sia più dovuto l'assegno di divorzio a carico del sig. ed Controparte_1 in favore della sig.ra pari ad € 400,00 mensili, in ragione del Parte_1 fatto che il dott. si obbliga ed impegna a corrispondere alla Controparte_1 dott.ssa , previa dichiarazione di equità da parte del Parte_1
Tribunale, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'assegno divorzile, mediante il trasferimento in favore della ste ssa della quota pari al 50% di sua proprietà della ex casa coniugale, immobile sito in Fonte Nuova (RM) via Monte Velino n. 37 e censito al catasto del ridetto Comune al Foglio 3, particella 2981; sub 503 di categoria A/7 classe 2 – rendita € 658,48, nonch é la quota di sua proprietà dell'area urbana censita al catasto del ridetto Comune al Foglio 3, particella 2981; sub 510 di categoria F/1, superficie catastale 218, priva di reddito.
Il presente trasferimento in adempimento di accordo di cui alla modifica delle condizioni di divorzio svolge funzione sostitutiva dell'assegno divorzile, è da ritenersi elemento essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, gode della esenzione totale da imposte e tasse di cui all'art. 19 della L.06/03/87 n.
74, così come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.154/99.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite dalla sentenza
n. 805/2021, emessa dal Tribunale di Tivoli il 27 maggio 2021”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 6 novembre 2025 .
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1
attualmente disciplinate con sentenza n. 805/2021 del Tribunale Controparte_1
2 di Tivoli, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU UL SC LU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU UL Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2851/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta di:
, nata in [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Riccardo Cesarini, giusta C.F._1 procura in atti.
e nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Pasquale Mosca C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18 giugno 2025, i sig.ri Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio Controparte_1 di cui alla sentenza n. 805/2021 del Tribunale di Tivoli.
1 In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“Non sia più dovuto l'assegno di divorzio a carico del sig. ed Controparte_1 in favore della sig.ra pari ad € 400,00 mensili, in ragione del Parte_1 fatto che il dott. si obbliga ed impegna a corrispondere alla Controparte_1 dott.ssa , previa dichiarazione di equità da parte del Parte_1
Tribunale, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'assegno divorzile, mediante il trasferimento in favore della ste ssa della quota pari al 50% di sua proprietà della ex casa coniugale, immobile sito in Fonte Nuova (RM) via Monte Velino n. 37 e censito al catasto del ridetto Comune al Foglio 3, particella 2981; sub 503 di categoria A/7 classe 2 – rendita € 658,48, nonch é la quota di sua proprietà dell'area urbana censita al catasto del ridetto Comune al Foglio 3, particella 2981; sub 510 di categoria F/1, superficie catastale 218, priva di reddito.
Il presente trasferimento in adempimento di accordo di cui alla modifica delle condizioni di divorzio svolge funzione sostitutiva dell'assegno divorzile, è da ritenersi elemento essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, gode della esenzione totale da imposte e tasse di cui all'art. 19 della L.06/03/87 n.
74, così come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.154/99.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite dalla sentenza
n. 805/2021, emessa dal Tribunale di Tivoli il 27 maggio 2021”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 6 novembre 2025 .
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1
attualmente disciplinate con sentenza n. 805/2021 del Tribunale Controparte_1
2 di Tivoli, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU UL SC LU
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