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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/11/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO SIMONA, Parte_1 C.F._1 dell'avv. WALTER MICELI, dell'avv. FABIO GANCI, dell'avv. GIOVANNI RINALDI, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa GERMINARA ELOISA e del dott. , elettivamente domiciliato come in Persona_1 atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., , docente di ruolo in servizio presso Parte_1
l'ITC “Marchi” di Pescia (PT), ha riferito di aver prestato servizio come docente precario in forza di una serie di contratti a tempo determinato, ciascuno con cessazione al termine delle attività didattiche
(30 giugno), stipulati con il per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e Controparte_1
2018/20191. Rappresentato di aver maturato, in relazione a tali anni di servizio, giorni di ferie e festività soppresse2 non goduti, essendo rimasto a disposizione del datore di lavoro, nei giorni in cui non si tenevano le lezioni, per lo svolgimento di attività didattiche funzionali all'insegnamento, ha convenuto in giudizio il , chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 2.734,25 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per le suddette annualità. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituito tempestivamente il convenuto, il quale nel merito ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, deducendo che la ricorrente avrebbe interamente usufruito delle ferie spettanti durante il periodo di sospensione delle lezioni;
in ipotesi, ha chiesto la rideterminazione del quantum dovuto in ragione dei conteggi prodotti in atti. Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con la compensazione integrale delle spese di lite stante la complessità e novità della questione.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito. Sul diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute
Il ricorso merita integrale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, comma 54 ss., legge n. 228/2012.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 è intervenuto a modificare l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012: quest'ultima disposizione, allo stato, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
- A.s. 2018/2019: contratto dal 26.9.2018 al 30.6.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, c/o l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris. I.p.s.s.e.o.a. “Aurelio Saffi” di Firenze. 2 In specie, il ricorrente allega di aver maturato:
- 22,92 + 3 giorni per l'a.s. 2016/2017, avendone goduti 14 nel corso dell'anno;
- 23,50 + 3 giorni per l'a.s. 2017/2018, avendone goduti 12 nel corso dell'anno;
- 23,17 + 3 giorni per l'a.s. 2018/2019, avendone goduti 13, nel corso dell'anno. di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Le disposizioni menzionate, pertanto, sanciscono rispettivamente, per il caso dei docenti dipendenti del odierno convenuto: i) l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di CP_1 sospensione delle lezioni (art. 1, comma 54, cit.); ii) la monetizzazione – quale previsione eccezionale derogatoria dell'obbligo di cui al punto i) – delle ferie non godute dal personale a tempo determinato assunto con supplenze brevi e saltuarie o con contratti sino al termine delle lezioni o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (art. 1, comma 55, cit.).
Inoltre, con il comma 56 della ridetta legge n. 228/2012, si dispone che le norme de quibus sono inderogabili dalla contrattazione collettiva nazionale, con disapplicazione dal 1 settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti.
Sulla materia che ci occupa si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., sez. L, 7 maggio 2025, n. 11968; in termini, ex multis, Cass. civ., sez. L, 5 maggio
2022, n. 14268; Cass. civ., sez. L, 15 magio 2024, n. 13440; Cass. civ., sez. L, 17 giugno 2024, n.
16715), che ha inteso leggere le disposizioni sin qui richiamate alla luce delle norme del diritto eurounitario per come interpretate dalla Corte di Giustizia (con tre sentenze della Grande Sezione, tutte del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la quale ha ritenuto che la normativa interna sia conforme all'art. 7, § 2, direttiva 2003/88/CE, letto in uno con l'art. 31 CDFUE, solo se interpretata nel senso che essa non consenta la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della indennità sostitutiva, ma solo previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie prima dello scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di comporto), essendo posto dunque dal datore di lavoro nella concreta ed effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto alle ferie.
Come ha affermato la Corte di legittimità, spetta al datore di lavoro “assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Dunque, per quanto qui d'interesse, “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”: l'onere della prova in proposito grava sul datore di lavoro (così, Cass. civ., sez. L, 14268/2022, cit.).
Da tutto quanto sin qui osservato discende che:
- i docenti – senza distinzione tra docenti di ruolo e assunti a termine – sono posti in ferie ex lege nei giorni di sospensione delle lezioni (ad esclusione di quelli dedicati a scrutini, valutazioni, esami di
Stato), pur potendone godere nella restante parte dell'anno scolastico, purché nei limiti di sei giorni e solo qualora possano essere sostituiti senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, quando le lezioni sono in corso, mentre negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (ovverosia, dal 1 settembre sino all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni sino al 30 giugno), possono godere delle ferie senza particolari restrizioni;
- i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato – ma non quelli con supplenza annuale (i.e., con scadenza al 31 agosto) – hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente precario abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Tale diritto alla monetizzazione può, per contro, essere escluso, alla luce dei princìpi comunitari di cui si è detto, solo ove l'Amministrazione datrice di lavoro provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia, altresì, invitato ad esercitarlo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto in maniera puntuale il numero di giorni di ferie maturate ed il numero di giorni di ferie fruiti per ciascuna annualità scolastica per cui è causa;
quanto ai giorni di ferie non goduti, poi, ha altresì dedotto specificamente di non essere stato né invitata a fruirne, né informato delle conseguenze della mancata fruizione. A fronte di ciò, il convenuto non ha CP_1 fornito alcuna prova dell'adempimento, non essendo le comunicazioni ed i calendari scolastici prodotti in allegato alla memoria difensiva idonei a costituire l'invito alla fruizione delle ferie e l'avviso dell'eventuale perdita delle stesse in mancanza di richiesta di ferie.
Pertanto, il ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei termini specificati infra.
È dovuta anche l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), istituto rispetto al quale deve estendersi l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva
2003/2008 CE regolante le ferie annuali.
Sul quantum dovuto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto:
- Per l'a.s. 2016/2017, di avere prestato servizio per 275 giorni, maturando dunque 22,92 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 14 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 11,92 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2017/2018, di avere prestato servizio per 282 giorni, maturando dunque 23,50 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 12 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 14,50 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2018/2019, di avere prestato servizio per 278 giorni, maturando dunque 23,17 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 13 giorni, e, di aver diritto alla monetizzazione di 13,17 giorni di ferie, residui e non goduti
Il ha contestato il conteggio prodotto da parte ricorrente, deducendo: CP_1
- per l'a.s. 2016/2017 che il docente, diversamente da come indicato nel ricorso introduttivo, avrebbe prestato servizio presso l'Istituto “Cellini” di Firenze, tale per cui la richiesta vantata, non sarebbe stata definita in modo specifico;
che, invece, per il servizio prestato presso l'Istituto Superiore CP_3
di Empoli dal 29.9.2016 al 9.11.2017 avrebbe maturato n. 3 giorni di ferie;
[...] - per l'a.s. 2017/2018: che il docente avrebbe maturato n. 1,50 giorni di ferie per il servizio reso dal
22/09/2017 al 09/10/2017 presso l'Istituto Superiore “Sassetti- Peruzzi” di Firenze (FI); che, invece, per il servizio di docenza reso dal 10/10/2017 al 30/06/2018 presso l'Istituto Professionale per i Servizi
Alberghieri e Ris. I.p.s.s.e.o.a. “Aurelio Saffi” di Firenze (FI), avendo maturato 20 giorni di ferie, non avrebbe alcun giorno di ferie maturate e non godute, considerata la sospensione dell'attività didattica per n. 29 giorni;
- per l'a.s. 2018/2019: che il docente, a fronte di n. 19 giorni di sospensione dell'attività didattica, avrebbe maturato 22,92 giorni di ferie per il servizio prestato al 29/09/2018 al 30/06/2019 presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris. I.p.s.s.e.o.a. “Aurelio Saffi” di Firenze (FI).
Quanto agli aa.ss.2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per le ragioni esplicitate supra il ricorrente, in assenza di prove con riferimento alle contestazioni mosse dal e mancando la prova che CP_1 quest'ultimo abbia invitato il docente a fruire delle ferie avvisandolo che, in mancanza, avrebbe perso tale diritto ed anche quello alla monetizzazione, ha diritto al riconoscimento dei giorni di ferie maturati e non goduti nella misura dallo stesso indicati, essendo corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente
(coincidendo i giorni di servizio ed i giorni di ferie e festività soppresse maturati con quanto dedotto Cont anche dal ). Vale la pena precisare che la domanda, con riguardo all'annualità 2016/2017, risulta invero sufficientemente specifica, posto che se ne individua in maniera adeguata il petitum e la causa petendi, stante l'irrilevanza a tali fini dell'indicazione dell'istituto scolastico ove è stato prestato il servizio (tenuto anche conto che è poi lo stesso ad introdurre in giudizio tale informazione) e CP_1 visto che, in ogni caso, la circostanza emerge dai documenti allegati tanto al ricorso quanto alla memoria difensiva.
In definitiva, poiché non è stato contestato dal l'importo della retribuzione giornaliera CP_1 quantificata in ricorso (€ 64,09 per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019), il docente ha diritto, per le annualità per cui è causa, al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute pari ad €
2.734,25.
Il è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria, per la parte CP_1 eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese – da distrarsi in favore dei procuratori antistatari – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità degli accertamenti e delle questioni trattate, senza la fase istruttoria, non tenutasi, già aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse Parte_1 non godute negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il al pagamento a favore del medesimo Controparte_1 ricorrente della somma di € 2.734,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1.339,00 per competenze professionali, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a.,
c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il ricorrente deduce di aver stipulato i seguenti contratti con l'Amministrazione convenuta (cfr. doc. 1 ricorso):
- A.s. 2016/2017: contratto dal 29.09.2016 al 30.6.2017, per n. 18 ore settimanali di servizio, c/o l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Tur. - "L. da Vinci - Fermi" di Empoli (invero, occorre precisare che, come si evince dallo Stato matricolare prodotto sia dal ricorrente sia dal , il docente ha CP_1 assunto un primo incarico a termine su posto di sostegno presso l'Istituto “Da Vinci – Fermi” di Empoli dal 29.9.2016 al 9.11.2017, mentre dal 10.11.2016 al 30.6.2017 ha assunto un incarico per 18h settimanali su posto normale sempre nella provincia di Firenze: dal documento proveniente dal D.S. dell Parte_2 Co e prodotto dal , si ricava che questo secondo incarico sia stato svolto presso l'Istituto
[...]
“Cellini” di Firenze);
- A.s. 2017/2018: contratto dal 22/09/2017 al 30/06/2018, per n. 18 ore di servizio settimanali, dal 22/9/2017 al 9/10/2017 presso l'Istituto Superiore "Sassetti - Peruzzi" di Firenze (FIIS02900L) e dal 10/10/2017 al 30/6/2018 presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris. I.p.s.s.e.o.a. “Aurelio Saffi” di Firenze;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO SIMONA, Parte_1 C.F._1 dell'avv. WALTER MICELI, dell'avv. FABIO GANCI, dell'avv. GIOVANNI RINALDI, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa GERMINARA ELOISA e del dott. , elettivamente domiciliato come in Persona_1 atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., , docente di ruolo in servizio presso Parte_1
l'ITC “Marchi” di Pescia (PT), ha riferito di aver prestato servizio come docente precario in forza di una serie di contratti a tempo determinato, ciascuno con cessazione al termine delle attività didattiche
(30 giugno), stipulati con il per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e Controparte_1
2018/20191. Rappresentato di aver maturato, in relazione a tali anni di servizio, giorni di ferie e festività soppresse2 non goduti, essendo rimasto a disposizione del datore di lavoro, nei giorni in cui non si tenevano le lezioni, per lo svolgimento di attività didattiche funzionali all'insegnamento, ha convenuto in giudizio il , chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 2.734,25 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per le suddette annualità. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituito tempestivamente il convenuto, il quale nel merito ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, deducendo che la ricorrente avrebbe interamente usufruito delle ferie spettanti durante il periodo di sospensione delle lezioni;
in ipotesi, ha chiesto la rideterminazione del quantum dovuto in ragione dei conteggi prodotti in atti. Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con la compensazione integrale delle spese di lite stante la complessità e novità della questione.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito. Sul diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute
Il ricorso merita integrale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, comma 54 ss., legge n. 228/2012.
In particolare, il comma 54 stabilisce “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 è intervenuto a modificare l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012: quest'ultima disposizione, allo stato, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
- A.s. 2018/2019: contratto dal 26.9.2018 al 30.6.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, c/o l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris. I.p.s.s.e.o.a. “Aurelio Saffi” di Firenze. 2 In specie, il ricorrente allega di aver maturato:
- 22,92 + 3 giorni per l'a.s. 2016/2017, avendone goduti 14 nel corso dell'anno;
- 23,50 + 3 giorni per l'a.s. 2017/2018, avendone goduti 12 nel corso dell'anno;
- 23,17 + 3 giorni per l'a.s. 2018/2019, avendone goduti 13, nel corso dell'anno. di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Le disposizioni menzionate, pertanto, sanciscono rispettivamente, per il caso dei docenti dipendenti del odierno convenuto: i) l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di CP_1 sospensione delle lezioni (art. 1, comma 54, cit.); ii) la monetizzazione – quale previsione eccezionale derogatoria dell'obbligo di cui al punto i) – delle ferie non godute dal personale a tempo determinato assunto con supplenze brevi e saltuarie o con contratti sino al termine delle lezioni o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (art. 1, comma 55, cit.).
Inoltre, con il comma 56 della ridetta legge n. 228/2012, si dispone che le norme de quibus sono inderogabili dalla contrattazione collettiva nazionale, con disapplicazione dal 1 settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti.
Sulla materia che ci occupa si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., sez. L, 7 maggio 2025, n. 11968; in termini, ex multis, Cass. civ., sez. L, 5 maggio
2022, n. 14268; Cass. civ., sez. L, 15 magio 2024, n. 13440; Cass. civ., sez. L, 17 giugno 2024, n.
16715), che ha inteso leggere le disposizioni sin qui richiamate alla luce delle norme del diritto eurounitario per come interpretate dalla Corte di Giustizia (con tre sentenze della Grande Sezione, tutte del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la quale ha ritenuto che la normativa interna sia conforme all'art. 7, § 2, direttiva 2003/88/CE, letto in uno con l'art. 31 CDFUE, solo se interpretata nel senso che essa non consenta la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della indennità sostitutiva, ma solo previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie prima dello scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di comporto), essendo posto dunque dal datore di lavoro nella concreta ed effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto alle ferie.
Come ha affermato la Corte di legittimità, spetta al datore di lavoro “assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Dunque, per quanto qui d'interesse, “in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”: l'onere della prova in proposito grava sul datore di lavoro (così, Cass. civ., sez. L, 14268/2022, cit.).
Da tutto quanto sin qui osservato discende che:
- i docenti – senza distinzione tra docenti di ruolo e assunti a termine – sono posti in ferie ex lege nei giorni di sospensione delle lezioni (ad esclusione di quelli dedicati a scrutini, valutazioni, esami di
Stato), pur potendone godere nella restante parte dell'anno scolastico, purché nei limiti di sei giorni e solo qualora possano essere sostituiti senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, quando le lezioni sono in corso, mentre negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (ovverosia, dal 1 settembre sino all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni sino al 30 giugno), possono godere delle ferie senza particolari restrizioni;
- i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato – ma non quelli con supplenza annuale (i.e., con scadenza al 31 agosto) – hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente precario abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Tale diritto alla monetizzazione può, per contro, essere escluso, alla luce dei princìpi comunitari di cui si è detto, solo ove l'Amministrazione datrice di lavoro provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia, altresì, invitato ad esercitarlo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto in maniera puntuale il numero di giorni di ferie maturate ed il numero di giorni di ferie fruiti per ciascuna annualità scolastica per cui è causa;
quanto ai giorni di ferie non goduti, poi, ha altresì dedotto specificamente di non essere stato né invitata a fruirne, né informato delle conseguenze della mancata fruizione. A fronte di ciò, il convenuto non ha CP_1 fornito alcuna prova dell'adempimento, non essendo le comunicazioni ed i calendari scolastici prodotti in allegato alla memoria difensiva idonei a costituire l'invito alla fruizione delle ferie e l'avviso dell'eventuale perdita delle stesse in mancanza di richiesta di ferie.
Pertanto, il ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nei termini specificati infra.
È dovuta anche l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), istituto rispetto al quale deve estendersi l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva
2003/2008 CE regolante le ferie annuali.
Sul quantum dovuto a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto:
- Per l'a.s. 2016/2017, di avere prestato servizio per 275 giorni, maturando dunque 22,92 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 14 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 11,92 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2017/2018, di avere prestato servizio per 282 giorni, maturando dunque 23,50 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 12 giorni, e, di conseguenza, di avere diritto alla monetizzazione di 14,50 giorni di ferie, residui e non goduti;
- Per l'a.s. 2018/2019, di avere prestato servizio per 278 giorni, maturando dunque 23,17 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 13 giorni, e, di aver diritto alla monetizzazione di 13,17 giorni di ferie, residui e non goduti
Il ha contestato il conteggio prodotto da parte ricorrente, deducendo: CP_1
- per l'a.s. 2016/2017 che il docente, diversamente da come indicato nel ricorso introduttivo, avrebbe prestato servizio presso l'Istituto “Cellini” di Firenze, tale per cui la richiesta vantata, non sarebbe stata definita in modo specifico;
che, invece, per il servizio prestato presso l'Istituto Superiore CP_3
di Empoli dal 29.9.2016 al 9.11.2017 avrebbe maturato n. 3 giorni di ferie;
[...] - per l'a.s. 2017/2018: che il docente avrebbe maturato n. 1,50 giorni di ferie per il servizio reso dal
22/09/2017 al 09/10/2017 presso l'Istituto Superiore “Sassetti- Peruzzi” di Firenze (FI); che, invece, per il servizio di docenza reso dal 10/10/2017 al 30/06/2018 presso l'Istituto Professionale per i Servizi
Alberghieri e Ris. I.p.s.s.e.o.a. “Aurelio Saffi” di Firenze (FI), avendo maturato 20 giorni di ferie, non avrebbe alcun giorno di ferie maturate e non godute, considerata la sospensione dell'attività didattica per n. 29 giorni;
- per l'a.s. 2018/2019: che il docente, a fronte di n. 19 giorni di sospensione dell'attività didattica, avrebbe maturato 22,92 giorni di ferie per il servizio prestato al 29/09/2018 al 30/06/2019 presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris. I.p.s.s.e.o.a. “Aurelio Saffi” di Firenze (FI).
Quanto agli aa.ss.2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per le ragioni esplicitate supra il ricorrente, in assenza di prove con riferimento alle contestazioni mosse dal e mancando la prova che CP_1 quest'ultimo abbia invitato il docente a fruire delle ferie avvisandolo che, in mancanza, avrebbe perso tale diritto ed anche quello alla monetizzazione, ha diritto al riconoscimento dei giorni di ferie maturati e non goduti nella misura dallo stesso indicati, essendo corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente
(coincidendo i giorni di servizio ed i giorni di ferie e festività soppresse maturati con quanto dedotto Cont anche dal ). Vale la pena precisare che la domanda, con riguardo all'annualità 2016/2017, risulta invero sufficientemente specifica, posto che se ne individua in maniera adeguata il petitum e la causa petendi, stante l'irrilevanza a tali fini dell'indicazione dell'istituto scolastico ove è stato prestato il servizio (tenuto anche conto che è poi lo stesso ad introdurre in giudizio tale informazione) e CP_1 visto che, in ogni caso, la circostanza emerge dai documenti allegati tanto al ricorso quanto alla memoria difensiva.
In definitiva, poiché non è stato contestato dal l'importo della retribuzione giornaliera CP_1 quantificata in ricorso (€ 64,09 per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019), il docente ha diritto, per le annualità per cui è causa, al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute pari ad €
2.734,25.
Il è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria, per la parte CP_1 eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese – da distrarsi in favore dei procuratori antistatari – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità degli accertamenti e delle questioni trattate, senza la fase istruttoria, non tenutasi, già aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse Parte_1 non godute negli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il al pagamento a favore del medesimo Controparte_1 ricorrente della somma di € 2.734,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1.339,00 per competenze professionali, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a.,
c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il ricorrente deduce di aver stipulato i seguenti contratti con l'Amministrazione convenuta (cfr. doc. 1 ricorso):
- A.s. 2016/2017: contratto dal 29.09.2016 al 30.6.2017, per n. 18 ore settimanali di servizio, c/o l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Tur. - "L. da Vinci - Fermi" di Empoli (invero, occorre precisare che, come si evince dallo Stato matricolare prodotto sia dal ricorrente sia dal , il docente ha CP_1 assunto un primo incarico a termine su posto di sostegno presso l'Istituto “Da Vinci – Fermi” di Empoli dal 29.9.2016 al 9.11.2017, mentre dal 10.11.2016 al 30.6.2017 ha assunto un incarico per 18h settimanali su posto normale sempre nella provincia di Firenze: dal documento proveniente dal D.S. dell Parte_2 Co e prodotto dal , si ricava che questo secondo incarico sia stato svolto presso l'Istituto
[...]
“Cellini” di Firenze);
- A.s. 2017/2018: contratto dal 22/09/2017 al 30/06/2018, per n. 18 ore di servizio settimanali, dal 22/9/2017 al 9/10/2017 presso l'Istituto Superiore "Sassetti - Peruzzi" di Firenze (FIIS02900L) e dal 10/10/2017 al 30/6/2018 presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris. I.p.s.s.e.o.a. “Aurelio Saffi” di Firenze;