TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8354 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 23766/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguen- te
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 23766/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in qualità di procuratore di se stesso, Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10 presso lo Studio Legale
Lucarelli.
- Appellante
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Diaz n. 1.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 8.11.2024, l'Avv. , Parte_1
in qualità di procuratore di se stesso, ha impugnato la sentenza n. 9661/2024 resa dal
Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Mattia Palumbo, nel giudizio recante n. r.g.
15722/2023, redatta il 11.03.2024 e pubblicata il 11.04.2024, con cui veniva accolta la domanda dell'attore ma compensate le spese di lite.
Più precisamente, il giudice di prime cure annullava l'ordinanza ingiunzione
1
00024632 del 16.01.2023 Area III, notificato il 16.03.2023, che traeva Parte_2
origine dal verbale n. n.A22111 141803 del 04.05.2022 della Polizia Municipale di Napoli, avente ad oggetto la violazione dell'art. 7 comma 1 lettera f) e comma 15 del Codice della
Strada, per aver sostato senza esporre il titolo di pagamento in Napoli alla via F. Caracciolo con il veicolo targato FV023VW, con cui veniva comminata la sanzione di 57,50 euro, oltre le spese di procedimento e di notifica.
In diritto, l'appellante ha eccepito l'error in iudicando in merito alle ragioni della com- pensazione delle spese di lite, disposta con la seguente motivazione: “sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese di lite”.
Pertanto, l'Avv. ha rilevato la violazione dell'art. 92 c.p.c. Parte_1
L'appellante ha eccepito inoltre la violazione del disposto dell'art. 13, c. 6 bis.1 del
D.P.R. n. 115/2002 in ragione dell'omessa statuizione di condanna al rimborso del contri- buto unificato.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ha omesso di costituirsi anche nel CP_1
giudizio di appello.
La causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla data del 25 settembre 2025, udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
********
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata cui è Controparte_1
stato ritualmente notificato l'atto di appello.
Ciò premesso, occorre esaminare la sentenza impugnata che così motiva l'accoglimento del ricorso: “Dalla lettura della ingiunzione si evidenzia il vizio di mancata motivazione: la detta ordinanza risulta assolutamente carente in ordine alla esposizione circa i fatti contestati e in particolare riguardo i motivi di rigetto, in riferimento a tutti i motivi di opposizione;
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, essa, invero, implicando appunto il rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento della
P.M., andava “motivata, anche se succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione all'infondatezza dei motivi allegati con il ricorso (cfr. Cass.
391/99 e da ultimo Cass. 519/2005) (…). L'atto impugnato, invece, non presenta alcuna specifica motivazione, in particolare con riferimento alle eccezioni formulate in merito alle
2
carenze del verbale in violazione del diritto alla difesa ed allo stato di necessità. Risulta quindi violato da parte del resistente Prefetto, l'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non essendo stato il cittadino posto in condizione di controllare la legittimità del procedi- mento amministrativo”.
La compensazione delle spese di lite è, invece, correlata alla sussistenza di non meglio specificati “giusti motivi”.
Ritiene questo Giudice che, sebbene sia da condividersi la censura relativa all'erroneità, sinteticità e lacunosità della motivazione addotta a sostegno della compensazione (non potendo essere sufficiente il generico rinvio alla sussistenza di giusti motivi), l'impugnata sentenza ha correttamente statuito in ordine alle spese di lite, per i motivi che si vanno ad evidenziare e che valgono ad integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure.
L'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Tali ragioni devono essere indicate e, qualora tale indicazione manchi, secondo il preva- lente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazione delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconosce- re in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Quest'ultima, a parere di questo Giudice, ha correttamente statuito in ordine alle spese
3
di lite, alla luce delle argomentazioni addotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione.
A tal riguardo preme evidenziare come il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado abbia, tra l'altro, lamentato la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione prefetti- zia che avrebbe omesso di valutare i motivi di impugnativa del ricorso; tale argomento è stato accolto dal Giudice di Pace e posto a fondamento dell'annullamento.
Nella gravata sentenza si è, quindi, affermato che la mancanza o l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione si traduce in un vizio di legittimità dell'atto, tale da giustificarne l'annullamento in sede giudiziale.
Tale statuizione, tuttavia, integra un palese mutamento dei consolidati orientamenti giurisprudenziali volti a riaffermare principi opposti a quelli enunciati dal Giudice di Pace.
Invero la Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza a SU n. 1786 del
28/01/2010, ha affermato il principio secondo cui “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facolta- tivo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto
l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, Rv. 611243 - 01).
Orbene il palese contrasto con consolidati principi giurisprudenziali delle ragioni addot- te dal Giudice di Pace a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, non può che pienamente legittimare la statuizione di compensazione delle spese di lite, integrando la fattispecie appena delineata il presupposto previsto dall'art. 92 c.p.c. nonché, in ogni caso, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigurate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
4
L'appello va, conclusivamente, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di gravame, in ragione della contumacia della CP_1
appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 9661/2024 resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Mattia Palumbo, nel giudizio recante n.
r.g. 15722/2023, depositata il 11.03.2024 e pubblicata il 11.04.2024;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
[...]
presente appello.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli il 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguen- te
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 23766/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in qualità di procuratore di se stesso, Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n. 10 presso lo Studio Legale
Lucarelli.
- Appellante
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Diaz n. 1.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 8.11.2024, l'Avv. , Parte_1
in qualità di procuratore di se stesso, ha impugnato la sentenza n. 9661/2024 resa dal
Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Mattia Palumbo, nel giudizio recante n. r.g.
15722/2023, redatta il 11.03.2024 e pubblicata il 11.04.2024, con cui veniva accolta la domanda dell'attore ma compensate le spese di lite.
Più precisamente, il giudice di prime cure annullava l'ordinanza ingiunzione
1
00024632 del 16.01.2023 Area III, notificato il 16.03.2023, che traeva Parte_2
origine dal verbale n. n.A22111 141803 del 04.05.2022 della Polizia Municipale di Napoli, avente ad oggetto la violazione dell'art. 7 comma 1 lettera f) e comma 15 del Codice della
Strada, per aver sostato senza esporre il titolo di pagamento in Napoli alla via F. Caracciolo con il veicolo targato FV023VW, con cui veniva comminata la sanzione di 57,50 euro, oltre le spese di procedimento e di notifica.
In diritto, l'appellante ha eccepito l'error in iudicando in merito alle ragioni della com- pensazione delle spese di lite, disposta con la seguente motivazione: “sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese di lite”.
Pertanto, l'Avv. ha rilevato la violazione dell'art. 92 c.p.c. Parte_1
L'appellante ha eccepito inoltre la violazione del disposto dell'art. 13, c. 6 bis.1 del
D.P.R. n. 115/2002 in ragione dell'omessa statuizione di condanna al rimborso del contri- buto unificato.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ha omesso di costituirsi anche nel CP_1
giudizio di appello.
La causa veniva rinviata per la discussione e decisione alla data del 25 settembre 2025, udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
********
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata cui è Controparte_1
stato ritualmente notificato l'atto di appello.
Ciò premesso, occorre esaminare la sentenza impugnata che così motiva l'accoglimento del ricorso: “Dalla lettura della ingiunzione si evidenzia il vizio di mancata motivazione: la detta ordinanza risulta assolutamente carente in ordine alla esposizione circa i fatti contestati e in particolare riguardo i motivi di rigetto, in riferimento a tutti i motivi di opposizione;
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, essa, invero, implicando appunto il rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento della
P.M., andava “motivata, anche se succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione all'infondatezza dei motivi allegati con il ricorso (cfr. Cass.
391/99 e da ultimo Cass. 519/2005) (…). L'atto impugnato, invece, non presenta alcuna specifica motivazione, in particolare con riferimento alle eccezioni formulate in merito alle
2
carenze del verbale in violazione del diritto alla difesa ed allo stato di necessità. Risulta quindi violato da parte del resistente Prefetto, l'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non essendo stato il cittadino posto in condizione di controllare la legittimità del procedi- mento amministrativo”.
La compensazione delle spese di lite è, invece, correlata alla sussistenza di non meglio specificati “giusti motivi”.
Ritiene questo Giudice che, sebbene sia da condividersi la censura relativa all'erroneità, sinteticità e lacunosità della motivazione addotta a sostegno della compensazione (non potendo essere sufficiente il generico rinvio alla sussistenza di giusti motivi), l'impugnata sentenza ha correttamente statuito in ordine alle spese di lite, per i motivi che si vanno ad evidenziare e che valgono ad integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure.
L'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
La Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Tali ragioni devono essere indicate e, qualora tale indicazione manchi, secondo il preva- lente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazione delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconosce- re in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Quest'ultima, a parere di questo Giudice, ha correttamente statuito in ordine alle spese
3
di lite, alla luce delle argomentazioni addotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione.
A tal riguardo preme evidenziare come il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado abbia, tra l'altro, lamentato la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione prefetti- zia che avrebbe omesso di valutare i motivi di impugnativa del ricorso; tale argomento è stato accolto dal Giudice di Pace e posto a fondamento dell'annullamento.
Nella gravata sentenza si è, quindi, affermato che la mancanza o l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione si traduce in un vizio di legittimità dell'atto, tale da giustificarne l'annullamento in sede giudiziale.
Tale statuizione, tuttavia, integra un palese mutamento dei consolidati orientamenti giurisprudenziali volti a riaffermare principi opposti a quelli enunciati dal Giudice di Pace.
Invero la Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza a SU n. 1786 del
28/01/2010, ha affermato il principio secondo cui “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facolta- tivo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto
l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, Rv. 611243 - 01).
Orbene il palese contrasto con consolidati principi giurisprudenziali delle ragioni addot- te dal Giudice di Pace a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, non può che pienamente legittimare la statuizione di compensazione delle spese di lite, integrando la fattispecie appena delineata il presupposto previsto dall'art. 92 c.p.c. nonché, in ogni caso, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigurate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
4
L'appello va, conclusivamente, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di gravame, in ragione della contumacia della CP_1
appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 9661/2024 resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Mattia Palumbo, nel giudizio recante n.
r.g. 15722/2023, depositata il 11.03.2024 e pubblicata il 11.04.2024;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
[...]
presente appello.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli il 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
5