Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2023, n. 46078
CASS
Sentenza 3 ottobre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 3 ottobre 2023, con il giudice relatore Alessandro Leopizzi. Le parti in causa erano un imputato e il suo difensore, che hanno presentato un ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, la quale aveva confermato la condanna per il reato di invasione di terreni. L'imputato ha sollevato quattro motivi di ricorso, contestando la sospensione della prescrizione, l'acquisizione di prove non formalmente incluse nel fascicolo, l'applicazione dell'art. 633 c.p. e la mancata motivazione sulla sospensione condizionale della pena.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che la sospensione della prescrizione non si applica in caso di rinvio per esigenze di prova, e che l'acquisizione di documenti da parte del teste era conforme alla normativa. Inoltre, ha ritenuto inammissibile la contestazione sull'applicazione dell'art. 633 c.p. poiché non era stata precedentemente sollevata in appello. Infine, ha evidenziato che la questione della sospensione condizionale non presentava un interesse concreto, dato il precedente revoca del beneficio. La decisione ha comportato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

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Massime1

In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare, in aiuto della memoria, propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2023, n. 46078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46078
    Data del deposito : 3 ottobre 2023

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