CASS
Sentenza 3 ottobre 2023
Sentenza 3 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare, in aiuto della memoria, propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2023, n. 46078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46078 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GI ON nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. ANGELO NICOTERA, per il ricorrente, che ha chiesto l'integrale accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 25 gennaio 2018 dal Tribunale di Firenze nei confronti, per quanto qui rileva, di Ione! HA, per il reato di cui agli artt. 110 e 633, secondo comma, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46078 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 03/10/2023 2.1. Con il primo motivo, si deduce - impugnando altresì l'ordinanza della Corte di appello con cui si concedeva il termine a difesa richiesto ex art. 108 cod. proc. pen., al contempo però sospendendo irritualmente la prescrizione - l'avvenuta estinzione del reato prima della pronuncia di secondo grado, posto che la permanenza sarebbe cessata il 2 luglio 2014. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'avere consentito l'acquisizione al fascicolo del dibattimento - in via di fatto, consentendone la lettura come ausilio alla memoria - di una relazione di servizio dell'operante sentito come teste dell'Accusa, mai inserita nel fascicolo del pubblico ministero, con conseguente violazione del diritto di difesa. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 633, secondo comma, cod. pen., dal momento che la fattispecie potrebbe ritenersi integrata solo con la contestuale invasione dell'edificio da parte di tutti i concorrenti. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole della mancata motivazione in merito al diniego della sospensione condizionale della pena, a fronte di uno specifico gravame fondato sul mancato superamento del limite dei due anni anche in caso di cumulo con pena precedentemente applicata, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., laddove i giudici di appello si erano limitati a evidenziare la commissione di un nuovo reato entro un quinquennio dalla condanna precedente, sorvolando sui profili di censura inerenti la revoca del primo beneficio. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, , decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Fermo restando che il rinvio del dibattimento, disposto per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, non comporta la sospensione dei termini di prescrizione qualora l'impedimento o la richiesta siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509; Sez. 2, n. 37629 del 15/07/2021, Pellegrino, non massimata;
Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861), emerge nondimeno l'irrilevanza della censura e il conseguente difetto di un concreto interesse, posto che, alla data della pronuncia di appello, il termine prescrizionale di sette anni e mezzo ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen., a decorrere dal 2 luglio 2014, non era ancora maturato. 2 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La consultazione degli atti da parte del teste di documenti da lui redatti, in aiuto alla memoria, è espressamente consentita dall'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., in funzione della massima efficacia dell'incombente istruttorio, e non può essere in alcun modo equiparata a un surrettizio superamento delle regole di ingresso degli atti nel fascicolo dibattimentale. Sul punto, il Collegio condivide e ribadisce l'esegesi secondo cui, in tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può consultare in aiuto della memoria propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271279) 3. Quanto alla erronea applicazione dell'art. 633, secondo comma, cod. pen., occorre rilevare come una simile doglianza non risulti - come può agevolmente evincersi dall'atto di gravame - previamente a suo tempo dedotta come motivo di appello, e sia pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ad ogni buon conto, la Corte toscana fa sempre riferimento all'ingresso del "gruppo" (cfr. p. 6), collettivamente inteso, e non a un'occupazione "alla spicciolata". 4. Il quarto motivo non risulta sorretto da un interesse concreto. La Corte, in effetti, argomenta in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale, di cui in astratto l'imputato avrebbe potuto ancora godere ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. pen., avendo in precedenza goduto del medesimo beneficio in relazione ad una pena applicata su richiesta delle parti di quattro mesi di reclusione ed euro 100 di multa (sentenza del Tribunale di Arezzo del 28 ottobre 2009, irrevocabile il 21 settembre 2010, per fatti commessi il 27 ottobre 2009). In motivazione, si tralascia però di dare risposta al motivo di gravame inerente alla revoca del beneficio disposta dal Tribunale. Ferma restando la lacuna argomentativa sul punto, occorre però evidenziare come il casellario penale dell'imputato riporti - in particolare e tra l'altro - una distinta revoca della sospensione condizionale già concessa, ad opera della sentenza, irrevocabile il 10 settembre 2020, della Corte di appello di Firenze, con cui HA è stato altresì condannato a due anni di reclusione ed euro 600 di multa per una ricettazione commessa il 15 aprile 2013. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i 3 Il nsi'lier estensore Il Presid nte profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. ANGELO NICOTERA, per il ricorrente, che ha chiesto l'integrale accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 25 gennaio 2018 dal Tribunale di Firenze nei confronti, per quanto qui rileva, di Ione! HA, per il reato di cui agli artt. 110 e 633, secondo comma, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46078 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 03/10/2023 2.1. Con il primo motivo, si deduce - impugnando altresì l'ordinanza della Corte di appello con cui si concedeva il termine a difesa richiesto ex art. 108 cod. proc. pen., al contempo però sospendendo irritualmente la prescrizione - l'avvenuta estinzione del reato prima della pronuncia di secondo grado, posto che la permanenza sarebbe cessata il 2 luglio 2014. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'avere consentito l'acquisizione al fascicolo del dibattimento - in via di fatto, consentendone la lettura come ausilio alla memoria - di una relazione di servizio dell'operante sentito come teste dell'Accusa, mai inserita nel fascicolo del pubblico ministero, con conseguente violazione del diritto di difesa. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 633, secondo comma, cod. pen., dal momento che la fattispecie potrebbe ritenersi integrata solo con la contestuale invasione dell'edificio da parte di tutti i concorrenti. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole della mancata motivazione in merito al diniego della sospensione condizionale della pena, a fronte di uno specifico gravame fondato sul mancato superamento del limite dei due anni anche in caso di cumulo con pena precedentemente applicata, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., laddove i giudici di appello si erano limitati a evidenziare la commissione di un nuovo reato entro un quinquennio dalla condanna precedente, sorvolando sui profili di censura inerenti la revoca del primo beneficio. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, , decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Fermo restando che il rinvio del dibattimento, disposto per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, non comporta la sospensione dei termini di prescrizione qualora l'impedimento o la richiesta siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509; Sez. 2, n. 37629 del 15/07/2021, Pellegrino, non massimata;
Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861), emerge nondimeno l'irrilevanza della censura e il conseguente difetto di un concreto interesse, posto che, alla data della pronuncia di appello, il termine prescrizionale di sette anni e mezzo ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen., a decorrere dal 2 luglio 2014, non era ancora maturato. 2 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La consultazione degli atti da parte del teste di documenti da lui redatti, in aiuto alla memoria, è espressamente consentita dall'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., in funzione della massima efficacia dell'incombente istruttorio, e non può essere in alcun modo equiparata a un surrettizio superamento delle regole di ingresso degli atti nel fascicolo dibattimentale. Sul punto, il Collegio condivide e ribadisce l'esegesi secondo cui, in tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può consultare in aiuto della memoria propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271279) 3. Quanto alla erronea applicazione dell'art. 633, secondo comma, cod. pen., occorre rilevare come una simile doglianza non risulti - come può agevolmente evincersi dall'atto di gravame - previamente a suo tempo dedotta come motivo di appello, e sia pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ad ogni buon conto, la Corte toscana fa sempre riferimento all'ingresso del "gruppo" (cfr. p. 6), collettivamente inteso, e non a un'occupazione "alla spicciolata". 4. Il quarto motivo non risulta sorretto da un interesse concreto. La Corte, in effetti, argomenta in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale, di cui in astratto l'imputato avrebbe potuto ancora godere ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. pen., avendo in precedenza goduto del medesimo beneficio in relazione ad una pena applicata su richiesta delle parti di quattro mesi di reclusione ed euro 100 di multa (sentenza del Tribunale di Arezzo del 28 ottobre 2009, irrevocabile il 21 settembre 2010, per fatti commessi il 27 ottobre 2009). In motivazione, si tralascia però di dare risposta al motivo di gravame inerente alla revoca del beneficio disposta dal Tribunale. Ferma restando la lacuna argomentativa sul punto, occorre però evidenziare come il casellario penale dell'imputato riporti - in particolare e tra l'altro - una distinta revoca della sospensione condizionale già concessa, ad opera della sentenza, irrevocabile il 10 settembre 2020, della Corte di appello di Firenze, con cui HA è stato altresì condannato a due anni di reclusione ed euro 600 di multa per una ricettazione commessa il 15 aprile 2013. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i 3 Il nsi'lier estensore Il Presid nte profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2023