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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/11/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1882/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1882/2024 promossa da: (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Vittoria Parte_1 C.F._1 Racioppa e AN Racioppa RICORRENTE contro (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
NE RESISTENTE Con l'intervento del PM in sede. INTERVENIENTE NECESSARIO OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 10.4.2024 – premesso di aver contratto con Parte_1 CP_1 matrimonio in data 3.6.2000 in NE (atto annotato nei registri dello stato civile del comune di NE al n. 10, parte II, serie A, anno 2000) e che dalla cui unione coniugale è nata la figlia il 31.3.2014 - ha evocato il coniuge dinanzi al Tribunale di Velletri per sentire Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito Parte_2 per tutti i motivi di cui in narrativa;
b) Porre a carico del sig. a titolo di contributo per CP_1 il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese di Per_1 carattere straordinario secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese;
c) Assegnare la casa coniugale sita in NE Via Colle Petrella di proprietà della esclusivamente alla stessa, che continuerà ad abitarci Pt_1 unitamente alla propria figlia. d) Affidare in via esclusiva la figlia alla madre per tutte le Per_1 considerazioni di cui in narrativa, ovvero, in subordine si rimette all'Ill.mo Tribunale per un affido condiviso e con regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, previo accordo con la madre e sulla base di un piano genitoriale che si riserva di depositare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
pagina 1 di 2 Concesso in corso di causa il termine per rinnovo della notifica al resistente non comparso all'udienza del 16.10.2024, in data 20.5.2025, il difensore della ricorrente ha depositato il ricorso notificato unitamente alla dichiarazione del resistente di essere d'accordo a definire il giudizio alle condizioni di cui al ricorso. All'udienza del 21.5.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato quanto segue: “Siamo d'accordo affinché nostra figlia frequenti liberamente il padre, come attualmente avviene. Le ragioni dell'affido esclusivo derivano dal fatto che il padre non è sempre presente in ragione del lavoro svolto notturno, si tratterebbe di semplificare la gestione della minore. Nostra figlia è serena. La parte ricorrente, personalmente presente, rinunzia alla domanda di addebito. Le parti sono sicure di volersi separare”. Il collegio ritiene sussistenti i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per dar luogo alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, stante l'acclarata impossibilità di ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile. Ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti sopra trascritte possano essere recepite, non risultando in contrasto con norme imperative né con l'interesse della figlia nata il Persona_1 31.3.2014. Quanto alla disciplina della responsabilità genitoriale, ritiene il collegio che ricorrano, nel caso di specie, ragioni idonee a giustificare la deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal resistente. L'accordo delle parti può essere recepito anche per quanto concerne il diritto di visita padre/figlia e il contributo economico a carico del padre per la stessa. Spese di lite compensate, atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi in matrimonio Parte_1 CP_1 in NE (Rm) in data 3.6.2000 (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2000);
- Ordina l'annotazione come per legge;
- Assegna la casa coniugale sita in NE, Colle Petrella, alla ricorrente che continuerà ad abitarci unitamente alla figlia Per_1
- Dispone l'affidamento in via esclusiva della figlia alla madre;
Persona_1
- Dispone che la frequentazione padre/figlia avvenga liberamente;
- Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un CP_1 Per_1 assegno mensile di € 350,00 (oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese di carattere straordinario secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Velletri il 3.11.2025. Il Giudice relatore dott. Angelo Baffa Il Presidente dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1882/2024 promossa da: (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Vittoria Parte_1 C.F._1 Racioppa e AN Racioppa RICORRENTE contro (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
NE RESISTENTE Con l'intervento del PM in sede. INTERVENIENTE NECESSARIO OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 10.4.2024 – premesso di aver contratto con Parte_1 CP_1 matrimonio in data 3.6.2000 in NE (atto annotato nei registri dello stato civile del comune di NE al n. 10, parte II, serie A, anno 2000) e che dalla cui unione coniugale è nata la figlia il 31.3.2014 - ha evocato il coniuge dinanzi al Tribunale di Velletri per sentire Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito Parte_2 per tutti i motivi di cui in narrativa;
b) Porre a carico del sig. a titolo di contributo per CP_1 il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese di Per_1 carattere straordinario secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese;
c) Assegnare la casa coniugale sita in NE Via Colle Petrella di proprietà della esclusivamente alla stessa, che continuerà ad abitarci Pt_1 unitamente alla propria figlia. d) Affidare in via esclusiva la figlia alla madre per tutte le Per_1 considerazioni di cui in narrativa, ovvero, in subordine si rimette all'Ill.mo Tribunale per un affido condiviso e con regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, previo accordo con la madre e sulla base di un piano genitoriale che si riserva di depositare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
pagina 1 di 2 Concesso in corso di causa il termine per rinnovo della notifica al resistente non comparso all'udienza del 16.10.2024, in data 20.5.2025, il difensore della ricorrente ha depositato il ricorso notificato unitamente alla dichiarazione del resistente di essere d'accordo a definire il giudizio alle condizioni di cui al ricorso. All'udienza del 21.5.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato quanto segue: “Siamo d'accordo affinché nostra figlia frequenti liberamente il padre, come attualmente avviene. Le ragioni dell'affido esclusivo derivano dal fatto che il padre non è sempre presente in ragione del lavoro svolto notturno, si tratterebbe di semplificare la gestione della minore. Nostra figlia è serena. La parte ricorrente, personalmente presente, rinunzia alla domanda di addebito. Le parti sono sicure di volersi separare”. Il collegio ritiene sussistenti i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per dar luogo alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, stante l'acclarata impossibilità di ripristino della convivenza, divenuta non più tollerabile. Ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti sopra trascritte possano essere recepite, non risultando in contrasto con norme imperative né con l'interesse della figlia nata il Persona_1 31.3.2014. Quanto alla disciplina della responsabilità genitoriale, ritiene il collegio che ricorrano, nel caso di specie, ragioni idonee a giustificare la deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal resistente. L'accordo delle parti può essere recepito anche per quanto concerne il diritto di visita padre/figlia e il contributo economico a carico del padre per la stessa. Spese di lite compensate, atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi in matrimonio Parte_1 CP_1 in NE (Rm) in data 3.6.2000 (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2000);
- Ordina l'annotazione come per legge;
- Assegna la casa coniugale sita in NE, Colle Petrella, alla ricorrente che continuerà ad abitarci unitamente alla figlia Per_1
- Dispone l'affidamento in via esclusiva della figlia alla madre;
Persona_1
- Dispone che la frequentazione padre/figlia avvenga liberamente;
- Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un CP_1 Per_1 assegno mensile di € 350,00 (oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese di carattere straordinario secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Velletri il 3.11.2025. Il Giudice relatore dott. Angelo Baffa Il Presidente dott. Riccardo Massera
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