Decreto cautelare 4 aprile 2014
Sentenza 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/04/2021, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00456/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2013 REG.RIC.
N. 00180/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fallimento Immobiliare San Michele S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Bandarin Troi, con domicilio eletto presso lo studio Emiliano Troi Bandarin in Padova, via Tommaseo, 69/D;
contro
Comune di Selvazzano Dentro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Lorigiola, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, corso Garibaldi, n. 5;
nei confronti
Alessandra S.r.l., Centrogest S.r.l., San Tommaso Sas di DR De CH & C., Edilcentro Sas di TT DE & C. non costituiti in giudizio;
Immobiliare Olimpia S.r.l., Immobiliare al Parco S.r.l., Gia.Da. Costruzioni Snc di ZZ EL & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria Berchet, 4;
EN EL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Cottignola, Gianluca De Sario, con domicilio eletto presso lo studio Marina Cottignola in Mestre, via Manin, 43;
OS Costruzioni S.r.l., EN EL S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2014, proposto da
Comune di Selvazzano Dentro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Fallimento Immobiliare San Michele S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Bandarin Troi, con domicilio eletto presso lo studio Emiliano Bandarin Troi in Padova, via Tommaseo, 69/D;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 800 del 2013:
quanto al ricorso principale:
della deliberazione 6/3/2013 n. 43 adottata dalla Giunta del Comune di Selvazzano Dentro (PD), con la quale è stato approvato il Piano Particolareggiato Esecutivo - PPE n. 56 "Selvazzano Centro" .
Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 3/12/2013:
del permesso di costruire n. 29/2013 rilasciato dal Comune di Selvazzano Dentro il 4/7/2013, ad oggetto: "Rinnovo del permesso di costruire n. 51/09 del 18/8/2009 relativo alla costruzione di un complesso residenziale per complessivi n. 94 alloggi all'interno dell'UMI del PPE n. 56 denominato "Selvazzano Centro" limitatamente agli edifici B-C-D-R-F- sull'area così censita al Catasto (NCT): Foglio 14, Mappali 647, 6+50, 660, 709, 710, 731, 732, 733 con destinazione PRG Vigente c2/12" .
quanto ai motivi aggiunti depositati il 3.4.2014:
del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione provvisoria delle indennità (ex art. 22-bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327), n. 44/2014 prot. n. 9575, adottato dal Settore Ambiente - Espropri del Comune di Selvazzano Dentro il 19/3/2014; della deliberazione della Giunta Comunale di Selvazzano Dentro 27/1/2014 n. 5 ad oggetto: "PPE n. 56 - Comparto 6 - Stralcio I - Approvazione progetto definitivo-esecutivo e disposizioni inerenti e conseguenti" e della nota prot. n. 4081 adottata dal Settore Ambiente - Espropri del Comune di Selvazzano Dentro il 4/2/2014 ad oggetto: "Comunicazione approvazione progetto definitivo-esecutivo ex art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001" .
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FALLIMENTO IMMOBILIARE SAN MICHELE S.R.L. il 1\12\2020:
della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Selvazzano Dentro n. 97 del 07.09.2020 pubblicata dal 09.09.2020 al 24.09.2020 avente ad oggetto “P.P.E. 56 Comparto 6 U.M.I.8 D Parte – E – F- Approvazione della variante ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n.11 e ss.mm.ii.” adottata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 22.07.2020 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
quanto al ricorso n. 180 del 2014:
per l’accertamento dell'obbligo del Fallimento Immobiliare San Michele s.r.l. di trasferire le aree come da Convenzione del 22/5/2002 e successiva del 21/6/2007 e la conseguente pronuncia di trasferimento delle suddette aree ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Selvazzano Dentro e di Immobiliare Olimpia S.r.l. e di Immobiliare al Parco S.r.l. e di EN EL S.r.l. e di Gia.Da. Costruzioni Snc di ZZ EL & C. e di OS Costruzioni S.r.l. e di EN EL S.r.l. in Liquidazione e di Fallimento Immobiliare San Michele S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 13 marzo 2001, il Comune di Selvazzano Dentro, ha approvato il piano particolareggiato ad iniziativa pubblica PPE, n. 56 “ Selvazzano Centro” articolato in dieci comparti. Nel comparto n. 6 erano compresi anche i terreni di proprietà della società dante causa della Immobiliare San Michele s.r.l. oggi fallita.
In data 22 maggio 2002, il comune e gli originari lottizzanti hanno stipulato la convenzione urbanistica attuativa del piano, obbligandosi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alla cessione delle relative aree a scomputo del contributo afferente alle concessioni edilizie.
In data 5 ottobre 2005 la società Immobiliare San Michele ha acquistato taluni terreni ricadenti nel perimetro del comparto n. 6 (identificati al foglio 14, part. 682, 683, 684, 634, 635, 651, 699, 700, 668, 701, 702, 377, 614, 631, 704, 703, 629, 612, 630, 631), destinati, in parte, ad infrastrutture viarie e, in parte, a standard (verde e parcheggio pubblico), nonché oggetto degli obblighi di cessione gratuita al Comune, ai sensi dell’articolo 4 della convenzione, nei quali la Immobiliare San Michele, in quanto avente causa da uno dei lottizzanti, è subentrata.
In data 21 giugno 2007 il comune stipulava una convenzione integrativa e in variante di quella del 2002, che è stata sottoscritta anche da Immobiliare San Michele, con la quale, fermi restando gli obblighi previsti dalla convenzione del 2002, la società si è obbligata a costruire altre opere di urbanizzazione, anche per conto degli altri soggetti attuatori.
In data 12 novembre 2008 il Comune ha rilasciato alla Immobiliare San Michele il permesso di costruire n. 58/2008 con il quale ha autorizzato i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione non ancora realizzate.
Il 18 agosto 2009 il Comune ha rilasciato, inoltre, il permesso di costruire n. 51/2009 con cui ha autorizzato le singole ditte compartiste ad avviare i lavori per l’attuazione del Piano.
La Immobiliare San Michele s.r.l., tuttavia, falliva (il fallimento è stato dichiarato con sentenza n. 188 del 15 dicembre 2009 del Tribunale di Padova) e la convenzione, quanto alle opere di urbanizzazione e agli obblighi di cessione, restava inattuata.
Con raccomandata del 24 maggio 2011 il curatore del fallimento dichiarava ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 L. fall., di recedere dalla convenzione del 2007, e, pertanto, rifiutava di cedere le aree destinate ad opere di urbanizzazione e a standard al Comune e di completare le opere di urbanizzazione.
Nel 2011 decadeva il Piano particolareggiato per scadenza del termine decennale di efficacia. Poiché gli interventi edilizi non erano stati completati, il Comune avviava l’iter di approvazione di un nuovo PUA, che veniva adottato con delibera di Giunta comunale n. 197 del 10.8.2012 e approvato con delibera di Giunta comunale n. 43 del 6.3.2013.
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, il nuovo piano richiamava le previsioni di quello decaduto, ma il fallimento della società Immobiliare San Michele s.r.l. figurava quale proprietario dissenziente.
In data 27 novembre 2013, le società lottizzanti Immobiliare al Parco S.r.l., Immobiliare Olimpia S.n.c., GIA.DA Costruzioni S.n.c., Centrogest S.r.l. e EN EL S.r.l. sottoscrivevano con il Comune di Selvazzano Dentro un’altra convenzione urbanistica per l'attuazione del comparto 6 del rinnovato piano particolareggiato, impegnandosi a completare, a loro spese, le opere di urbanizzazione mancanti. Il Comune, invece, si impegnava a mettere a disposizione delle "ditte lottizzanti" i terreni di proprietà del Fallimento San Michele, previo avvio di un procedimento espropriativo.
La Giunta comunale, con Deliberazione n. 5 del 27.1.2014, approvava il progetto definitivo - esecutivo per il completamento delle opere di urbanizzazione, dando così avvio al procedimento ablativo dei terreni di proprietà del fallimento. Con il Decreto n. 44/2014 del 20.3.2014 disponeva l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione dei terreni.
Il fallimento della San Michele immobiliare s.r.l., con il ricorso n. 800/2013 ha impugnato, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, la Deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 6.3.2013 di approvazione del PUA, nonché, con tre distinti ricorsi motivi aggiunti, vari provvedimenti attuativi del Piano. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato, il permesso di costruire n. 29/2013 di rinnovo del permesso di costruire n. 51/2009. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’espropriazione adottato il 19 marzo 2014 e la presupposta delibera di approvazione del progetto definitivo-esecutivo. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti la deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 7 settembre 2020 di approvazione della variante ai sensi dell’articolo 20, comma 4 L.R. 11/2004 del P.P.E. 56, comparto 6 U.M.I.8 D.
Con decreto del Presidente della Seconda Sezione n. 214 del 4 aprile 2014 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata in senso al ricorso. La domanda cautelare è stata poi rinunciata in vista dell’udienza camerale.
Con il ricorso n. 180/2014, invece, il Comune di Selvazzano Dentro ha agito nei confronti del Fallimento per l’esecuzione in forma specifica degli obblighi di cessione delle aree scaturenti dalla convenzione del 2002, integrata da quella sottoscritta il 21 giugno 2007, ai sensi dell’articolo 2932 c.c. Il Comune ha anche chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’attuazione della convenzione che ha fatto riserva di quantificare in corso di causa.
All’udienza del 28 gennaio 2021, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. Ragioni di evidente connessione rendono opportuna la riunione del ricorso n. 800/2013 proposto dal Fallimento Immobiliare San Michele s.r.l. e del ricorso n. 180/2014 proposto dal Comune di Selvazzano Dentro.
2. Con il ricorso n. 180/2014 il Comune di Selvazzano Dentro agisce perché sia dichiarato l’inadempimento dell’Immobiliare San Michele agli obblighi di trasferire le aree di cui al catasto comunale così identificate:
- Aree per opere di urbanizzazione secondaria piazza: foglio 14, mappali: 682 (ex 630), 684 (ex 630), 699 (ex 634), 635, 651, 699 ex 666, 700 (ex 666);
- Aree per opere di urbanizzazione secondaria piazza: foglio 14, mappali: 701 (ex 670), 668;
- Foglio 14, mappali: 377, 614, 631, 704 (ex 675), 629, 612,
in esecuzione degli obblighi di cui all’articolo 4 della Convenzione urbanistica stipulata nel 2002, e successiva del 21 giugno 2007 ed il risarcimento del danno.
Il Comune deduce di aver adempiuto a tutti gli obblighi su di esso gravanti, avendo rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed i permessi di costruire per l’edificazione del comparto. Di contro la società in bonis ed il fallimento poi non hanno ottemperato agli obblighi assunti e, in particolare, a quello di cedere le aree sopra individuate.
Il fallimento eccepisce, in primo luogo, l’intervenuta risoluzione nei suoi confronti del vincolo derivante dalla convenzione urbanistica, avendo il curatore esercitato il diritto potestativo a sciogliersi dal vincolo convenzionale previsto dall’articolo 72 l.fall.
In secondo luogo, eccepisce la sopravvenuta inefficacia delle convenzioni stipulate nel 2002 e nel 2007 per effetto della stipula da parte del Comune e degli altri soggetti attuatori di una nuova convenzione per la lottizzazione del comparto n. 6 del P.P.E. n. 56 approvato nel 2013, dopo la dichiarazione ex art. 72 l.fall da parte del fallimento. Con la suddetta convenzione il Comune si è obbligato ad espropriare le aree ove si prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti. Ove avesse ritenuto le precedenti convenzioni ancora efficaci, il Comune avrebbe potuto limitarsi a chiederne l’esecuzione. Invece, con Deliberazione n. 27 del 27.1.2014, la giunta comunale ha approvato un nuovo progetto definitivo – esecutivo per il completamento delle opere di urbanizzazione del comparto, dando contestuale avvio alla procedura ablativa per l’acquisizione dei terreni di proprietà del Fallimento San Michele.
Si è, infine, opposta alla domanda risarcitoria perché infondata e comunque inammissibile perché genericamente formulata.
3. La domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire le aree sopra indicate i sensi dell’articolo 2932 c.c. proposta dal Comune di Selvazzano Dentro è fondata.
4. Ai sensi dell’articolo 2932 cod. civ. “ Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso .
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile ”.
5. La tutela richiesta deve ritenersi “ possibile ”, in quanto costituisce ius receptum che "il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. a fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege " (Adunanza Plenaria, 20 luglio 2012, n. 28).
6. Sussiste anche il presupposto previsto dal secondo comma dell’articolo 2932 c.c., ovvero l’avvenuto adempimento delle obbligazioni incombenti in capo al Comune in forza delle convenzioni del 2002 e del 2007. L’avvenuto adempimento costituisce circostanza incontestata. Il fallimento, infatti, si limita a contestare la perdurante efficacia nei suoi confronti delle convenzioni del 2002 e del 21 giugno 2007, sia in ragione del recesso esercitato ai sensi dell’articolo 72 L. Fall., sia in ragione del contegno tenuto dallo stesso Comune che il fallimento reputa contrario alla volontà di tenerne ferma l’efficacia.
Gli argomenti difensivi spesi dal fallimento non sono fondate.
7. Come questa Sezione ha già avuto occasione di osservare (T.A.R. Veneto, Sez. II, 26 novembre 2020, n. 1136) il diritto potestativo previsto dall’articolo 72 l.fall. non trova applicazione per le convenzioni urbanistiche. Infatti “per pacifica ricostruzione giurisprudenziale la convenzione urbanistica si sostanzia in un accordo bilaterale, intercorrente fra i privati e l'ente pubblico, alternativo rispetto agli strumenti urbanistici attuativi ed avente ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico di una parte del territorio comunale (cfr. tra le tante: Cons. Stato Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068; 15 maggio 2017 n. 2256 e 29 settembre 2016 n. 4027;Cons. Stato, V, 26 novembre 2013, n. 5603; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 giugno 2010, n. 2274); essa, lungi dal costituire un contratto di diritto privato e/o immediatamente disciplinata dal codice civile, deve essere inquadrata tra i contratti ad oggetto pubblico, per i quali trova applicazione - rientrando essi tra gli accordi sostitutivi di provvedimento - la disciplina degli "accordi" di cui all'art. 11 della L. n. 241 del 1990, che rappresentano moduli consensuali di esercizio del potere amministrativo sottoposti ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti "in quanto compatibili" (cfr. Cons. Stato Sez. II, 29 luglio 2019 n.5304; sez. IV, 7 settembre 2018, n. 5276; 22 febbraio 2018, n. 1119; 7 maggio 2015, n.2313; sez. IV, 26 settembre 2013, n.4810). Ciò posto, deve di conseguenza escludersi l'applicazione, alle convenzioni urbanistiche, del recesso previsto dall'art. 72 della legge fallimentare che facendo riferimento espresso al "contratto" richiama lo schema generale dell'art. 1321 del codice civile il quale, per le ragioni anzidette, non si attaglia alle convenzioni urbanistiche per la loro intrinseca natura pubblicistica.
In termini: "L'art. 72 della legge fallimentare, assume invero carattere derogatorio, attribuendo al curatore il potere di liberare il fallimento da eventuali vincoli contrattuali in atto, attraverso lo scioglimento del contratto. Nell'ipotesi in cui il curatore decida di esercitare il diritto potestativo di cui all'art. 72 cit., l'altro contraente rimarrebbe impossibilitato dal pretendere la prestazione originariamente prevista dal regolamento contrattuale, potendo unicamente fare istanza di insinuazione al passivo. La ratio derogatoria della norma è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, tali esigenze non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione precedentemente stipulata dalla società fallita ai sensi dell'art. 11 L. n. 241 del 1990. Verrebbe infatti attribuita una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a quelli sottesi all'esecuzione di una prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati. La concreta possibilità di realizzazione dell'interesse pubblico, di cui l'Amministrazione è istituzionalmente portatrice, verrebbe infatti pregiudicata dalle scelte del curatore fallimentare ancorché mosso da esigenze individualistiche, così palesandosi una precisa gerarchia di valori priva di fondamento normativo siccome innescata dall'interferenza tra due norme (l'art. 72 della legge fallimentare e l'art. 11 della L. n. 241 del 1990) aventi una ben diversa collocazione topografica e temporale" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4251).” .
8. Neppure ha pregio l’altro argomento difensivo opposto dal fallimento, ovvero che dalla stipula della convenzione urbanistica attuativa del nuovo PUA con soggetti diversi dal fallimento di Immobiliare San Michele s.r.l. e dall’avvio del procedimento espropriativo per l’acquisizione delle aree sarebbe dato desumere la volontà contraria del Comune al mantenimento del vincolo convenzionale. Il fallimento argomenta dall’espresso riferimento, contenuto a pagina 5 della convenzione stipulata nel 2013, della raccomandata con cui il curatore ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 72 L. fall. e dalla contemporanea affermazione dell’intenzione di acquisire le aree di proprietà della Immobiliare San Michele con il ricorso alla procedura espropriativa (poi effettivamente avviata). Tale ultima previsione costituirebbe la presa d’atto dell’avvenuto scioglimento del fallimento dagli obblighi in capo ad esso incombenti, atteso che l’avvio del procedimento espropriativo non sarebbe stato necessario nel caso in cui il Comune avesse ritenuto ancora efficace la convenzione, potendo avvalersi dell’azione ex art. 2932 c.c.
La prospettazione, benchè suggestiva, non ha pregio. Non è dato rinvenire né negli atti richiamati, né nei comportamenti tenuti dal Comune prova della volontà dell’ente di risolvere la convenzione, e di ritenere liberato il fallimento dagli obblighi di cessione delle aree destinate alla costruzione delle opere di urbanizzazione.
Infatti, contrariamente a quanto prospettato dal fallimento, all’articolo 4 della convenzione del 2013, il Comune non ha assunto l’obbligo di espropriare le aree di proprietà del fallimento, ma quello di “mettere a disposizione della Ditta Attuatrice le aree di cui al capoverso che precede, previa emanazione, se necessario, di un decreto di occupazione d’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001” . Il ricorso alla procedura espropriativa è stato contemplato come eventuale, ove esso si fosse reso necessario, ma non è stato contemplato come esclusiva modalità di acquisizione delle stesse. Pertanto, non è possibile desumere in modo univoco da tale previsione la volontà del Comune di sciogliere il fallimento dagli obblighi derivanti dalla Convenzione, obbligo che, peraltro, trovando fondamento nella legge (art. 28 L. 1150/1942) (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 2 dicembre 2011, n. 6368) non è disponibile. E’ plausibile la spiegazione fornita dal Comune il quale afferma che la scelta di procedere ad una nuova approvazione del PUA – con contenuti identici a quello decaduto – e di approvare una nuova convenzione attuativa derivava dalla volontà – non di ritenere inefficaci gli obblighi assunti da Immobiliare San Michele s.r.l. di cedere le aree, ma - di dare attuazione all’assetto urbanistico originariamente impresso all’area, diversamente modulando gli obblighi dei lottizzanti sull’attuazione delle opere di urbanizzazione, essendo fallita la società Immobiliare San Michele che tale obbligo aveva assunto. Mentre la previsione dello strumento espropriativo, come modalità solo eventuale di acquisizione delle aree, dimostra che uno strumento alternativo era ritenuto perseguibile.
Né la volontà dismissiva di tale diritto da parte del Comune può desumersi dall’attivazione del procedimento espropriativo. Si tratta, chiaramente, di un rimedio ulteriore rispetto a quello costituito dall’azione ex art. 2932 c.c. che il Comune aveva a disposizione e che legittimamente ha attivato in aggiunta a quello civilistico, al fine di consentire il completamento delle opere di urbanizzazione ed il rilascio dei certificati di abitabilità degli edifici già realizzati in attuazione del piano.
Non assume, inoltre, rilevanza, come da consolidata giurisprudenza, sulla perduranza delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche la scadenza del termine decennale di efficacia del Piano attuativo, laddove il Comune abbia dato esecuzione agli obblighi con esso assunti e l’intento edificatorio sia stato anche solo in parte realizzato. Peraltro nella specie il piano approvato è esattamente sovrapponibile a quello scaduto così come identici sono gli obblighi assunti dai lottizzanti, con l’unica differenza costituita da quelli relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, che il Comune ha preferito – stante la manifestata volontà contraria del fallimento – accollare agli altri.
9. Pertanto la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire l’area è da accogliere. Essendo sufficientemente determinate le aree oggetto di cessione, mediante la loro individuazione catastale come da relazione sullo stato di attuazione del PUA, depositata il 18 dicembre 2020 dal Comune, non oggetto di specifica contestazione da parte del fallimento, la domanda può essere accolta.
10. E’, invece, infondata la domanda risarcitoria, non essendo provati i relativi elementi costitutivi, e, soprattutto, il danno, del quale difetta finanche una chiara prospettazione.
11. Il ricorso n. 800/2013 è in parte inammissibile ed in parte improcedibile.
12. L’accoglimento del ricorso n. 180/2014 importa la sopravvenuta carenza di interesse del fallimento al ricorso introduttivo del ricorso rubricato al n. 800/2013, in accoglimento dell’eccezione formulata da OS Costruzioni s.rl., EN EL s.r.l., Immobiliare Olimpia s.r.l., Immobiliare Al Parco s.r.l., GIA.DA. Costruzioni s.n.c. di ZZ EL & c.
13. L’interesse perseguito dal fallimento con tale gravame – mediante il quale è impugnata la delibera di approvazione del PUA - è di ottenere un corrispettivo per le aree su cui insistono le opere di urbanizzazione. Infatti, il fallimento afferma: “L’amministrazione si limitava a confermare la destinazione a standard e ad infrastrutture viarie per le aree di proprietà del fallimento, a favore del quale – peraltro – il progetto da ultimo approvato non prevedeva il riconoscimento di alcuna volumetria in ragione dell’estensione dei terreni ricompresi all’interno del PUA”.
Tuttavia la fondatezza del ricorso n. 180/2013 esclude che tale interesse possa essere perseguito.
14. E’ inammissibile per le stesse ragioni il secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui è impugnato il decreto di occupazione d’urgenza delle aree del fallimento destinate ad opere di urbanizzazione ed oggetto degli obblighi di cessione. Né residua interesse alla pronuncia ai sensi dell’articolo 34, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’obbligo della società di cedere le aree è sorto ben prima della data di immissione in possesso e, pertanto, non sono prospettabili danni ristorabili per effetto di un’ipotetica occupazione d’urgenza illegittima, avendo il ricorrente trattenuto le aree oltre la scadenza del termine per adempiere all’obbligo di cederle gratuitamente al Comune.
15. Il primo ricorso per motivi aggiunti è, invece, improcedibile. Con tale ricorso viene impugnato il permesso di costruire n. 29/2013 con cui è stato rinnovato il permesso di costruire n. 51/2009, ottenuto dagli originari lottizzanti per la costruzione di un complesso residenziale nell’UMI 8 del PPE 56. L’interesse manifestato dal ricorrente è ottenere un corrispettivo per lo scomputo del contributo di costruzione di cui hanno fruito le ditte compartiste per il rilascio del nuovo permesso di costruire, sul presupposto che il fallimento non fosse tenuto alla cessione gratuita delle suddette aree sulla base delle convenzioni stipulate nel 2002 e nel 2007. Così configurato, l’interesse ad agire è venuto meno per effetto dell’accoglimento del ricorso n. 180/2014 con il quale è stata dichiarata la perdurante efficacia delle suddette convenzioni. Il fallimento era ed è tenuto a cedere gratuitamente le aree su cui insistono le opere di urbanizzazione e, pertanto, non ha titolo a conseguire alcun corrispettivo.
16. Anche il terzo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile in quanto è impugnata una variante al O.P.E. 56, relativa al U.M.I. 8 parte D, che non riguarda le aree di proprietà del fallimento e per il quale è carente anche solo una prospettazione sull’interesse al ricorso.
17. In conclusione il ricorso n. 180/2014 è in parte fondato e, per l’effetto, è accolta la domanda di condanna ex art. 2932 c.c. Il ricorso n. 800/2013 è in parte inammissibile ed in parte improcedibile.
18. Le spese seguono la soccombenza per quanto riguarda il ricorso n. 180/2014, mentre possono essere compensate nel giudizio n. 800/2013, tenuto conto dell’esito in rito, dovuto al venir meno dell’interesse originario al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), riuniti i ricorsi n. 800/2013 e 180/2014, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) quanto al ricorso n. 800/2013, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile;
2) quanto al ricorso n. 180/2014:
- accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. e, per l’effetto, dispone il trasferimento dal convenuto fallimento della società Immobiliare San Michele s.r.l. al Comune di Selvazzano Dentro, delle aree individuate al foglio 14, mappali 377, 612, 651, 682 (ex 630), 701 (ex 670), 614, 629, 631, 634, 635, 684 (ex 630), 699 (ex 666), 704 (ex 675) del catasto comunale;
- ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Condanna il fallimento della società Immobiliare San Michele s.r.l. al pagamento, in favore del Comune di Selvazzano Dentro, delle spese di lite del ricorso n. 180/2014, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA. Le compensa tra le parti per quanto riguarda il ricorso n. 800/2013.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 28 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO